Articolo 20 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 marzo 1953
Art. 20.
Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.
Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a cio' delegato, e' rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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