Versione
30 gennaio 2013
30 gennaio 2013
Art. 20. Funzioni di controllo della Corte dei conti
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche 1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al testo dell' articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche 1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al testo dell' articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.0636597
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 32
- 1. Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 06/06/2023, n. 6Provvedimento: […] In caso contrario si creerebbe un insanabile contrasto con la Carta costituzionale, ed in particolare con l'articolo 81, sesto comma, e con l'art. 5, comma 1, lett. a) della l. cost. n. 1/2012. Tali disposizioni, in combinato disposto con gli artt. 100 e 103 Cost e, per mezzo del parametro interposto costituito dall'art 20 della legge 243/2012, affidano al giudizio imparziale della Corte dei conti “il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 (Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane) e 13 (amministrazioni pubbliche non territoriali), ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione”.Leggi di più...
- autonomia aziendale·
- controllo contabile·
- piano di rientro debito sanitario·
- art. 124 e 127 c.g.c.·
- interesse a ricorrere·
- equilibrio economico-finanziario·
- cointeressato·
- disavanzo sanitario·
- disapplicazione atti commissario ad acta·
- bilancio consolidato·
- contraddittorio processuale·
- giurisdizione esclusiva Corte dei conti·
- tutela giurisdizionale·
- art. 24 Cost.·
- art. 100 c.p.c.