Articolo 382 del Codice civile
Articolo 336 bisArticolo 337 quater
Versione
19 aprile 1942
Art. 382.

(Responsabilita' del tutore e del protutore).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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