Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/04/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI sentenza 60/2026
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
AM IE Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere NI Palazzo Consigliere Flavia D’Oro Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 62219 del registro di segreteria, proposto da:
xxx, nata a [...] ed ivi residente in xxx giusta procura speciale in calce al presente atto, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio de Nardis, del Foro di Pescara, c.f. [...], con domicilio telematico ivi eletto all’indirizzo avvmauriziodenardis@puntopec.it – telefax 085 4221445 ai quali fin d’ora si chiede di indirizzare le comunicazioni endoprocedimentali, e domicilio fisico in Roma alla Via Emilio Faa’ di Bruno n. 43 presso lo studio dell’Avv. Marco Paolelli.
-appellante-
contro
Ministero dell’economia e delle finanze Direzione dei servizi del tesoro in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa PP Sabrina, dirigente di 2ª fascia e dalla dott.ssa Donati Giulia, funzionario, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliate presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro del predetto ministero dell’economia e delle finanze, con sede Roma alla via XX settembre n. 97 e con domicilio digitale eletto all’indirizzo posta elettronica certificata dcst.dag@pec.mef.gov.it;
-appellato-
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza n.12/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, depositata il 13.3.2025, emessa a seguito della riassunzione del giudizio di cui alla sentenza n. 195/2024 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’ udienza del 18 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente AM IE, l’avv. Maurizio De Nardis per la sig.ra xxx (appellante) e la dr.ssa Donati Giulia per il Ministero dell’economia e delle finanze Direzione dei servizi del tesoro (appellato);
FATTO
ALl’esame degli atti si evince quanto segue.
1. Ricorso di primo grado della sig.ra xxx.
La ricorrente sig.ra xxx figlia del sig. xxx, deceduto il 13 ottobre 1976 per ritenuta causa di guerra, riferiva di aver presentato il 12 agosto 2020 domanda di pensione indiretta di guerra ex art. 38 del D.P.R. n. 915/1978, al Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Pescara, fondata sulla sua qualità di orfana del padre sig. xxx.
La Ragioneria, con provvedimento prot. n. 27646 dell’8.9.2020, qualificava la domanda come concessione di una pensione di reversibilità e la respingeva, ritenendola non ammissibile, in quanto il sig. xxxnon risultava titolare di pensione di guerra.
La sig.ra xxx proponeva ricorso avverso detto provvedimento di diniego, chiedendo di dichiararne l’illegittimità e di riconoscere il suo diritto alla corresponsione della pensione indiretta di guerra ovvero il diritto alla pensione privilegiata da danno di guerra quale orfana maggiorenne inabile alla data della domanda, con i ratei pregressi e gli accessori alla medesima data.
La ricorrente riteneva il provvedimento impugnato affetto da nullità insanabile, in quanto il diniego era fondato sull’erronea interpretazione della domanda come avente ad oggetto una richiesta di pensione di reversibilità anziché una pensione indiretta di guerra.
La domanda presentata tramite il modulo “I-PG_RIV_Orf” doveva essere inquadrata quale richiesta di pensione indiretta di guerra, riferita all’ “orfano maggiorenne inabile” e ancorata alla tab. G dell’art. 38, del D.P.R. n. 915/1978. La mera intestazione del modulo (“pensioni di guerra – reversibilità all’orfano maggiorenne inabile”) non incideva sul contenuto della domanda.
Ulteriore motivo di nullità era individuato nella violazione del disposto di cui all’art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 915/1978 secondo il quale, se si nega il nesso di causalità dell’infermità del richiedente con la causa di guerra e quindi la connessa reversibilità del relativo trattamento, l’Ufficio deve fornire la prova che il servizio prestato non aveva esercitato alcuna influenza nociva sull’insorgenza o sul decorso dell’invalidità.
Sotto il profilo sostanziale, la ricorrente affermava la violazione degli artt. 2, 4, 6 e 38, del D.P.R. n. 915/1978.
Invero, il padre della ricorrente, sig. xxx doveva essere considerato invalido di prima categoria in base a quanto previsto dalla tab. A, n. 28, del D.P.R. n. 915/1978, avendo riportato la schizofrenia da trauma di guerra ed essendo deceduto per causa di guerra “conducendo la schizofrenia all’infarto del miocardio”.
La ricorrente xxx invocava l’applicazione art. 38, primo comma del D.P.R. n.915/1978, che prevede il diritto alla pensione indiretta di guerra di cui “all’annessa tab. G dell’orfano dell’invalido di guerra, qualunque sia la causa del decesso dell’invalido”.
Richiamava l’art. 2 del D.P.R. n. 915/1978, dal quale derivava il diritto del congiunto alla pensione indiretta di guerra, richiamando la documentazione versata in atti.
Inoltre, faceva presente che il sig. xxx aveva avanzato domanda di riconoscimento della pensione di guerra il 4 dicembre 1958.
Tuttavia, il procedimento aveva subito l’interruzione legale derivante dalla sua sopravvenuta incapacità di agire e, quindi, doveva essere considerato tuttora pendente.
La ricorrente evidenziava che, dall’ inquadramento della fattispecie, derivava la necessità di esaminare la domanda di pensione relativa sia:
· alla riconducibilità a causa di guerra della malattia riportata dal padre sig. xxx, poi deceduto;
· allo stato di totale inabilità al lavoro della richiedente stessa.
Invero, richiamava la documentazione prodotta con la domanda di pensione relativa al proprio stato di inabilità, evidenziando che il danno da guerra le era pervenuto in forma autonoma e diretta.
In particolare, secondo l’analisi condotta nella certificazione del dott. Capece, specialista psichiatra presso la ASL di Teramo, la sua patologia avrebbe assunto: “una valenza causale di danno diretto da causa di guerra per trasmissione diretta alla medesima dello stesso danno da causa di guerra subito dal genitore”.
In via istruttoria chiedeva di disporre una CTU per verificare sia il suo stato di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, nonché la sussistenza del danno di guerra riportato dal sig. xxx e dalla stessa.
2. Memoria del 9.11.2022 Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila.
Con memoria del 9 novembre 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Al riguardo, rappresentava che, all’esito di ricerche effettuate negli archivi della sede territoriale, era emerso che il sig. xxx non era mai stato titolare di trattamento pensionistico di guerra.
Risultava che il medesimo in data 4 dicembre 1958 aveva presentato al Ministero del tesoro la domanda per ottenere il beneficio.
L’istanza era stata, in un primo momento, dichiarata intempestiva ai sensi dell’art. 107, d.P.R. n. 468/1950 (in quanto il diritto in questione si prescriveva trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio).
Con l’entrata in vigore della l. n. 1240/1961, che aveva modificato i termini di presentazione delle domande di pensione, la competente Direzione aveva riaperto il procedimento e, nell’agosto del 1966, aveva ottenuto dal Distretto militare di Teramo la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica.
Tuttavia, con nota prot. n. 2738 del 18 ottobre 1966 il sindaco del Comune di Lettomanoppello aveva attestato che il sig. xxx aveva rinunciato alla richiesta e, pertanto, la pratica era stata archiviata.
ALl’assenza di un provvedimento concessivo di pensione di guerra a favore del dante causa derivava l’insussistenza del presupposto giuridico per concedere la pensione di reversibilità all’orfana e, quindi, il mancato accoglimento della domanda presentata.
La Ragioneria evidenziava che un’ulteriore causa ostativa alla concessione del beneficio all’interessata, riferibile sia alla pensione di reversibilità che a quella indiretta, era il mancato possesso del requisito reddituale, in quanto il reddito della ricorrente risultava superiore al limite previsto ai sensi degli artt. 45 e 70, del D.P.R. n. 915/1978 (per il 2019 pari a € 17.304,43, per il 2020 a € 17.441,13, per il 2021 a € 17.598,10), allegando copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, reperite tramite la banca dati dell’Agenzia delle entrate.
La medesima Ragioneria evidenziava che la domanda di attribuzione della pensione era stata presentata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 915/1978, disciplinante la pensione di reversibilità.
In ogni caso, rispetto all’eventuale diritto della ricorrente ad ottenere una pensione indiretta quale orfana di soggetto deceduto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, la Ragioneria osservava che sarebbe stato necessario accertare la sussistenza del presupposto oggettivo del decesso ricollegabile agli eventi di guerra, evidenziando che la ricorrente non aveva presentato alcuna idonea documentazione attestante la causa di morte del sig. xxx.
Inoltre, la predetta Ragioneria richiamava la disciplina relativa ai termini perentori per l’accertamento delle infermità (artt. 100 e 128, D.P.R. cit.), evidenziando che l’unica patologia certificata entro i predetti termini era il “deperimento organico contratto in zona di guerra il 24/04/1942”
La patologia di “psicosi paranoidea”, dalla quale il consulente di parte faceva discendere la morte del sig. xxx, era stata invece certificata per la prima volta nel 1959, ben oltre il termine dei cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra.
Richiamati i termini perentori fissati dagli artt. 100 e 128 D.P.R. per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico indiretto ai fini della valutazione della prescrizione del diritto, la Ragioneria affermava che la concessione del beneficio era comunque subordinata all’accertamento del mancato decorso dei termini prescrizionali per la presentazione della relativa domanda, verificabile solo a seguito dell’accertamento in capo alla richiedente dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione del beneficio stesso.
Pertanto, la Ragioneria territoriale“formulava dunque riserva di eccepire la prescrizione del diritto, ove ne fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti”.
3. Memoria del 18.11.2022 della ricorrente xxx.
Con atto depositato il 18 novembre 2022, la ricorrente ribadiva che oggetto della domanda era la pensione indiretta di guerra spettante all’orfano maggiorenne inabile e sottolineava la giuridica inesistenza della rinuncia del genitore al trattamento pensionistico di guerra. Evidenziava che il sindaco del Comune di Lettomanoppello (cfr nota prot. n. 2738 del 18 ottobre 1966) non aveva alcuna competenza ad attestare tale volontà di rinuncia.
Invero, evidenziava che, comunque, nel momento al quale era riferibile la dichiarazione del sindaco, il padre sig. xxx era in stato di interdizione da ben sette anni (cfr. sentenza del Tribunale di Pescara del 13.11.1959).
In merito al requisito reddituale di cui agli artt. 45 e 70, d.P.R. n. 915/1978, eccepiva che, trattandosi di requisito mutevole nel tempo, la relativa sussistenza è da valutare al momento della pronuncia.
Infine, circa la negazione della qualità di invalido per causa di guerra in capo al sig. xxx, riproponeva le richieste del ricorso.
4. Verbale di udienza del 22.11.2022 al giudice unico pensioni per l’Abruzzo.
All’udienza del 22 novembre 2022 innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica, dall’esame del relativo verbale di udienza si evince che:
“L'avv. De Nardis (per la ricorrente) riferisce in merito alla sua memoria. Fa cenno alla nota del comune di Lettomanoppello del 1966. nella quale il sindaco attestava che il sig. xxx aveva rinunciato alla sua domanda di pensione.
Richiama, poi, la sentenza del Tribunale di Pescara del 1959, da cui si evince che da ben 7 anni prima il soggetto non era più in grado di esprimere alcuna volontà, con susseguente dichiarazione di interdizione.
Egli dichiara che non esiste il provvedimento di rigetto della domanda di pensione e che lo stesso non è mai stato notificato al soggetto legittimato a riceverlo.
Ritiene infondata l'eccezione sollevata dal Ministero Economia e Finanze sulla mancanza del requisito reddituale, trattandosi di requisito mutevole, e fa specifico riferimento alla necessità di detrarre le spese di sussistenza in vita della sig.ra xxx. Insiste perché venga accertato il requisito sanitario della domanda. Chiede, pertanto, di voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio medico legale che determini la condizione di inabilità della ricorrente e la riferibilità alla causa di guerra dell'infermità che ha condotto alla morte del genitore.
La sig.ra SE (per l’amministrazione resistente) si riporta interamente alla memoria. Chiede che il ricorso venga respinto e si riserva di eccepire la prescrizione.
5. Ordinanza n.3/2023 del giudice unico pensioni per l’Abruzzo.
All’esito dell’udienza del 22.11.2022, il giudice di prime cure adottava l’ordinanza n. 3/2023, disponendo una serie di approfondimenti quali:
· la preliminare necessità di verificare la sussistenza dei presupposti, in capo al dante causa, per il riconoscimento della pensione di guerra, con acquisizione di elementi conoscitivi in merito alle valutazioni svolte dall’amministrazione sull’istanza di pensione di guerra prodotta dal sig. xxx nonché sulla riconducibilità a causa di guerra dell’allegata causa del decesso;
· informazioni in merito all’oggetto e all’esito del giudizio instaurato presso la Corte dei conti dai signori xxx e xxx (madre e fratello della ricorrente), del quale risultava prodotta la citata nota del 28 aprile 1982 della Terza Sezione giurisdizionale della Corte;
· elementi probatori relativi alla causa del decesso del genitore e alla sua riconducibilità alla causa di servizio di guerra;
· il possesso da parte della ricorrente del requisito reddituale, al fine di definire le eccezioni sollevate, con particolare riguardo all’individuazione delle componenti positive rilevanti per la valutazione del superamento del limite reddituale;
· con riferimento al requisito sanitario, chiedeva il parere del Collegio medico legale della difesa (nel prosieguo, CML), circa lo stato di inabilità della ricorrente e la relativa decorrenza.
6. Memoria dell’8.5.2023 della Ragioneria.
Con memoria dell’8 maggio 2023, la Ragioneria forniva ulteriori elementi di valutazione. Ribadiva che in base al D.P.R. n. 915/1978 presupposto per il conferimento della pensione indiretta di guerra all’orfano del militare o del civile è l’accertamento che le infermità che hanno determinato la morte, avvenuta successivamente agli eventi di guerra, siano con detti eventi direttamente ricollegabili e che le lesioni o infermità dalle quali è derivata la morte siano state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.
Al riguardo evidenziava che l’unica patologia del sig. xxx certificata quale dipendente da causa di servizio di guerra entro i termini sopra indicati era il “deperimento organico contratto in zona di guerra il 24.04.1942”, al quale era seguita, dopo un periodo di ricovero e una convalescenza di venti giorni, la riammissione in servizio.
Affermava di non aver reperito agli atti dell’ufficio alcun elemento relativo al ricorso presentato dalla sig.ra xxx e dal sig. xxx, per il quale la Corte dei conti aveva chiesto documentazione all’Ospedale di Teramo con nota del 28 aprile 1982.
La medesima funzionaria evidenziava, tuttavia, di aver reperito documentazione relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria al sig. xxx, in qualità di dipendente di ente locale dispensato dal servizio per infermità contratta in servizio e per causa di servizio. Detta pensione era stata al medesimo conferita con decreto n. 3040 del 28 settembre 1963 a decorrere dal 10 agosto 1958, in quanto riconosciuto affetto da “sindrome delirante paranoica” riportata in servizio e per causa di servizio.
La reversibilità di tale pensione era stata attribuita alla vedova dal 14 ottobre 1976 e alla ricorrente, quale orfana maggiorenne inabile, a decorrere dal 1° marzo 1989 (in compartecipazione con la madre fino alla morte di quest’ultima in data 8 aprile 2003).
Specificava che la ricorrente percepisce tuttora tale pensione di reversibilità.
Sosteneva che la patologia che aveva comportato il conferimento della pensione privilegiata civile era riconducibile alla medesima infermità invocata per sostenere il diritto alla pensione privilegiata di guerra, evidenziando che si doveva escludere che la medesima patologia potesse dare diritto contemporaneamente ai trattamenti privilegiati di guerra e civile.
In proposito richiamava l’art. 80, d.p.r. n. 1092/1973, gli artt. 17, 18 e 19, l. n. 648/1950 e l’art. 28, d.p.r. n. 915/1978.
In relazione alla dichiarazione del sindaco del Comune Lettomanopello circa la rinuncia del sig. xxx alla domanda di pensione di guerra, la Ragioneria precisava che il Sindaco aveva agito in qualità di pubblico ufficiale investito del ruolo di notificare gli atti in materia di pensioni di guerra e ricevere le dichiarazioni da trasmettere al Ministero del tesoro, evidenziando che l’interessato, o chi per lui, non aveva compilato il Mod. 31 (verosimilmente necessario alla definizione della pratica), riconducendo tale fatto, probabilmente, all’intervenuta concessione della pensione privilegiata civile.
La Ragioneria ribadiva che la ricorrente non era in possesso del requisito reddituale previsto dall’art. 70, del D.P.R. n. 915/1978.
Da ultimo, la Ragioneria ribadivala riserva di eccepire la prescrizione del diritto alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico indiretto, evidenziando che la verifica del decorso del termine di prescrizione risultava possibile solo dopo l’accertamento, in capo alla richiedente, della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione del trattamento pensionistico.
7.Memoria del 10.5.2023 della ricorrente xxx.
Con memoria del 10 maggio 2023 la ricorrente xxx precisava di aver prodotto documentazione dalla quale risultava la constatazione della patologia contratta dal padre sig. xxx fin dal suo rientro in Italia dal teatro di guerra, nonché la causa del suo decesso.
Produceva ulteriore certificazione medico-specialistica dell’AUSL 4 di Teramo in data 5 maggio 2023 attestante che il predetto sig. xxx era affetto da schizofrenia, sopraggiunta a causa degli eventi traumatici subiti durante la prima fase della campagna di Russia nel corso della Seconda guerra mondiale ed era deceduto a causa del regime di vita e dei trattamenti farmacologici imposti dalla patologia mentale succitata. Precisava che la patologia contratta era stata qualificata come deperimento organico alla luce delle conoscenze dell’epoca.
In merito alla sussistenza della condizione di inabilità della ricorrente a qualsiasi proficuo lavoro produceva ulteriori certificazioni.
Infine, contestava la riserva di proporre l’eccezione di prescrizione da parte della Ragioneria, affermandone la tardività e l’irritualità, nonché l’estraneità al thema decidendum.
8. Esito accertamento sanitario della CML del 25.5.2023
A seguito della Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal giudice unico pensione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo con ordinanza n.3/2023, il Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, con relazione prot. 7436 del 25 maggio 2023 - a seguito di un ampio esame della documentazione, in merito al requisito sanitario della sig.ra xxx, - esprimeva parere favorevole circa il beneficio richiesto, ritenendo che:
“lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del riconoscimento della richiesta pensione di guerra indiretta fosse tale da risultare preesistente alla data del 03/10/1976 (data del decesso del padre – dante causa), anche tenendo conto delle diverse valutazioni mediche già espresse”.
9. Note di replica del 12.6.2023 della ricorrente xxx
Con note di replica del 12 giugno 2023, la ricorrente xxx richiamava le conclusioni del CML e contestava le argomentazioni contenute nelle memorie della Ragioneria territoriale.
Ribadiva il tempestivo accertamento della patologia contratta dal sig. xxxe della causa del decesso e le eccezioni relative all’invalidità della dichiarazione del sindaco di rinuncia alla pensione di guerra. Circa la pensione ordinaria riconosciuta al sig. xxx, rilevava che essa era riferibile a infermità contratta in servizio civile, quale dipendente comunale e non a causa di guerra, contestando l’applicabilità dell’art. 80, d.p.r. n. 1092/1973 e degli artt. 17, 18 e 19, e legge n. 648/1950, ed evidenziando che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 915/1978 è possibile cumulare entrambi i trattamenti economici.
Al riguardo, affermava che non vi era alcuna prova che la causa del trattamento pensionistico ordinario fosse la medesima posta alla base del trattamento di cui al presente ricorso.
9. Memoria integrativa del 15.6.2023 della Ragioneria.
La Ragioneria, con memoria integrativa del 15 giugno 2023, presa visione del predetto parere del CML, eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente, essendo la domanda, presentata nel 2020, intempestiva.
Il diritto della vedova di presentare domanda di pensione indiretta era infatti da ritenere prescritto con il decorso di cinque anni dalla trascrizione dell’atto di morte del dante causa, avvenuta il 13 ottobre 1976, quindi a far data dal 14 ottobre 1981. Il termine di prescrizione del diritto dell’orfana convivente con la vedova, sorto come diritto autonomo a partire dal momento in cui il diritto della vedova era venuto meno, decorreva dal momento in cui si verificavano le condizioni per ottenere il beneficio.
Dunque, essendo il requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro già accertato alla data di morte del dante causa, al fine di verificare la prescrizione o meno del diritto al trattamento pensionistico di guerra, occorreva accertare se la ricorrente avesse soddisfatto il requisito reddituale per cinque anni ininterrotti nel periodo che va dal 1980 (anno antecedente a quello in cui era sorto il diritto a pensione dell’orfana) al 2019, anno antecedente alla data della domanda (cfr. artt. 100 e 128, d.p.r. n. 915/1978). In proposito, la Ragioneria evidenziava che dal 1994 al 2002 (previe verifiche dei dati reperibili nelle banche dati disponibili), la ricorrente era risultata in possesso anche del requisito reddituale.
Escludeva la possibilità di invocare la sospensione dei termini prevista per i minori e i dementi, avendo la ricorrente conservato la capacità di agire in quanto non risultava agli atti pronuncia giudiziale di interdizione ed erano presenti una domanda di accesso agli atti e una domanda di pensione sottoscritte dalla medesima.
10. Note di udienza del 10.7.2023 della ricorrente xxx.
Con note di udienza del 10 luglio 2023 la ricorrente sig.ra xxxevidenziava che il deposito dell’ulteriore memoria da parte dell’amministrazione era avvenuto oltre il termine assegnato con la citata ordinanza n. 3/2023, con richiesta di stralcio dell’atto e delle deduzioni in esso contenute. Ribadiva l’irritualità e la tardività dell’eccezione di prescrizione, evidenziando comunque l’applicabilità dell’art. 128, d.p.r. n. 915/1978 che prevede la sospensione della prescrizione per i minori e i dementi, per la necessità di valutare l’effettiva capacità di agire della ricorrente, in considerazione della patologia alla stessa riconosciuta.
11. Sentenza n.67/2023 del 6.9.2023 della Corte dei conti per l’Abruzzo.
La Sezione territoriale per Abruzzo, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione o deduzione, superando le eccezioni, comprese quella di prescrizione non eccepita nella memoria del 9.11.2022 di costituzione in giudizio ma solo dopo quasi un anno con memoria integrativa del 15.6.2023 - non dichiarava inammissibile il ricorso - ma decidendo nel merito con sentenza n.67/2023 del 6.9.2023 respingeva il ricorso della sig.ra xxx, con compensazione delle spese, così motivando (pag.15):
“Nella fattispecie, si evidenzia comunque che l’amministrazione, nell’esprimersi sulla domanda di pensione di guerra della ricorrente, pur avendola qualificata come di reversibilità ed avendone escluso il fondamento in ragione della mancata attribuzione della pensione stessa al de cuius, ha motivato il diniego anche in relazione alla probabile mancanza del requisito reddituale previsto dall’art. 70, d.p.r. n. 915/1978, così pronunciandosi nel merito della domanda stessa.”
Pur non essendo stato del tutto chiarito, nonostante l’ampia collaborazione assicurata dalle parti ai fini della relativa ricostruzione, il quadro fattuale e giuridico di riferimento, in considerazione della complessità della vicenda e del notevole tempo trascorso, il ricorso deve essere respinto in applicazione del principio della ragione più liquida.
3.2. Nella fattispecie in esame è emerso, all’esito della CTU disposta con la richiamata ordinanza n. 3/2023, il possesso del richiamato requisito sanitario in capo alla ricorrente.
Sulla base delle allegazioni della Ragioneria territoriale dello Stato e della documentazione prodotta, deve invece escludersi il possesso del requisito reddituale sia per l’anno precedente a quello della presentazione della domanda (redditi 2019, avendo presentato la domanda nel 2020), sia per gli anni successivi, fino all’attualità.
Infatti, come documentato dalla Ragioneria mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi reperite tramite la banca dati dell’Agenzia delle entrate, il reddito complessivo lordo della ricorrente, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, è superiore al sopra citato limite previsto ai sensi degli artt. 45 e 70, d.p.r. n. 915/1978”.
12. Appello della sig.ra xxx alla sentenza n.67/2023 del 6.9.2023 della Corte dei conti per l’Abruzzo.
Avverso la sentenza 67/2023 del 6.9.2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica la sig.ra xxx proponeva appello con atto notificato il 14 novembre 2023 e depositato il 16 novembre 2023.
Con tale atto, l’appellante ha in primo luogo sostenuto che il primo giudice, pur riconoscendo il diritto dell’odierna appellante alla domandata pensione indiretta di guerra da orfana maggiorenne in esito al decesso per causa di guerra del genitore, sig. xxx, e pur non rilevando la sussistenza di alcuna intervenuta prescrizione, anche se eccepita dal Ministero come preclusiva all’esame della fattispecie, nell’esaminarne il merito, avrebbe rigettato la domanda sul rilievo dell’asserita mancanza del requisito reddituale, con interpretazione della norma applicata oggetto di impugnazione in questa sede.
Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente obliterato la circostanza, rappresentata dalla Ragioneria dello Stato e richiamata in sentenza, del possesso, in capo alla ricorrente, (anche) del requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002. Tale circostanza avrebbe dovuto essere coordinata con quella dell’acclarata insorgenza del diritto della ricorrente in data anteriore al decesso del dante causa (attesa la riconosciuta sussistenza dello stato di inabilità prima del decesso del padre), inducendo il giudicante a coordinare la valutazione del limite reddituale a tale momento, esclusa dalla formazione del reddito ogni componente comunque riferibile a uno stato di inabilità.
La Sezione territoriale per l’Abruzzo della Corte dei conti avrebbe errato nel non riferire la sussistenza del requisito reddituale al momento dell’insorgenza del diritto (secondo le risultanze di causa, anteriore al decesso del genitore dell’appellante), tanto più che la stessa amministrazione finanziaria ha riconosciuto il possesso (anche) del requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002.
Infine, l’appellante sig.ra xxx nel riproporre tutti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado ha chiesto l’accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del provvedimento di diniego dell’Amministrazione e riconoscimento, in proprio favore, del diritto alla pensione privilegiata da danno di guerra, quale orfana maggiorenne inabile alla data della domanda (22 agosto 2020, in realtà 12 agosto 2020), ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre ratei pregressi e oneri accessori sugli stessi.
13. Memoria di costituzione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con memoria pervenuta il 29 maggio 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, si costituiva in giudizio, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello, per le argomentazioni ivi esposte.
L’Amministrazione, nell’evidenziare che il primo giudice avrebbe esaminato solo un profilo della questione controversa (e non tutto il contesto normativo in cui va ricondotta l’avanzata pretesa), ha rimarcato che:
· al dante causa dell’odierna appellante non sarebbe stato riconosciuto alcun trattamento pensionistico di guerra;
· l’infermità causa del decesso del padre non sarebbe stata ritenuta ricollegabile agli eventi bellici, con la conseguenza che mancherebbe il presupposto indispensabile per la concessione di una pensione indiretta (o di reversibilità), senza considerare il ribadito, intervenuto decorso di tutti i termini prescrizionali previsti dal D.P.R. n. 915/78.
In conclusione, l’amministrazione ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’atto d’appello della sig.ra xxx
14. Memoria di replica dell’appellante xxx.
Con articolata memoria difensiva del 13 giugno 2024, l’appellante ha contestato la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del gravame, formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Non vi sarebbe stato alcun travisamento della prima sentenza, la quale avrebbe riconosciuto il diritto dell’odierna appellante all’invocata pensione indiretta di guerra in esito al decesso del dante causa e non avrebbe rilevato la sussistenza della prescrizione eccepita dal Ministero, salvo, poi, in sede di esame del merito della domanda, rigettarla, per l’assenza del requisito reddituale, da qui l’eccepita contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza.
Inoltre, l’appellante ha ribadito la circostanza dell’intervenuto riconoscimento, da parte della stessa Ragioneria, del possesso del requisito reddituale per il periodo dal 1994 al 2002 che unita al riconoscimento della preesistenza, rispetto alla morte del padre, dello stato di inabilità, avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere il ricorso.
15. La sentenza n.195/2024 del 26.7.2024 della II Sezione centrale di appello
La II Sezione centrale di appello con sentenza n.195/2024 del 26.7.2024 accoglieva parzialmente l’appello della sig.ra xxx con “conseguente annullamento della decisione gravata nella parte concernente il momento cui ancorare la verifica del requisito reddituale e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello”.
Nel contempo ha disposto che: “ovviamente la sezione territoriale effettuerà ai fini della verifica di diritto all'invocato trattamento pensionistico anche gli accertamenti (omessi nella sentenza gravata inibiti in questa sede in quanto relativa a questioni di fatto) concernenti la posizione del dante causa sig. xxx (in particolare la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità etc.” (cfr. pag. 29 della sentenza n.195/2024 II Sezione centrale di appello).
15.1. Sussistenza del requisito sanitario irretrattabile della CML 23.5.2023.
ALl’esame della richiamata sentenza n.195/2024 della II Sezione giurisdizionale centrale di appello si evince che:
· con particolare riferimento alla posizione dell’odierna appellante, il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, come accertato in corso di causa (“parere medico-legale reso dal CML presso la Corte dei conti in data 25 maggio 2023, a seguito di ordinanza istruttoria n. 3/2023, il quale ha conclusivamente ritenuto che lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del riconoscimento della richiesta pensione di guerra indiretta fosse tale da risultare preesistente alla data del decesso del padre, intervenuto nell’ottobre del 1976);
· tale riconoscimento è intervenuto con statuizione oramai irretrattabile, in quanto non impugnata dall’Amministrazione resistente;
· per contro, il requisito reddituale è stato escluso, in quanto, alla stregua di quanto documentato dalla Ragioneria mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi reperite tramite la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, il reddito complessivo lordo della ricorrente, sia per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda (redditi 2019 a fronte di domanda inoltrata nel 2020) sia per quelli successivi, è risultato superiore ai limiti di legge.
15.3. Il requisito reddituale alla morte del de cuius sig. xxx.
Il Collegio di appello ha accolto la doglianza dell’appellante concernente il momento cui ancorare la verifica del rispetto del limite reddituale.
Invero, come si legge al punto 2.a.2) pag.27 della richiamata sentenza n.195/2024 depositata il 29 luglio 2024 della predetta II Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti:
“e invero, tale verifica è stata condotta dal primo giudice (con esito negativo) in relazione tanto all’anno precedente la presentazione della domanda (essendo stati considerati i redditi del 2019 a fronte di domanda inoltrata nel 2020) quanto agli anni successivi.
La predetta impostazione non risulta, però, in linea con il principio fondamentale, tipico della normativa pensionistica di guerra (di reversibilità e indiretta), per cui il diritto al trattamento pensionistico sorge e matura al momento (anche diverso da quello di presentazione della domanda) del sopraggiungere di tutti i requisiti di legge, con la conseguente stretta correlazione tra il momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e quello di decorrenza del relativo trattamento pensionistico (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. III App., n. 385/2018).
Nella fattispecie all’esame, essendo l’inabilità dell’appellante stata riconosciuta come preesistente al decesso del dante causa (13 ottobre 1976), atale, ultima data avrebbe dovuto essere condotta la verifica della sussistenza del requisito reddituale (anche alla luce di quanto affermato dalla stessa Ragioneria per il periodo 1994- 2002; vedasi pag. 14 della decisione gravata) (sentenza n.67/2023 Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica dove si legge: “In proposito, la Ragioneria evidenziava che dal 1994 al 2002 (annualità per le quali aveva potuto effettuare verifiche in base ai dati reperibili nelle banche dati disponibili), la ricorrente era risultata in possesso anche del requisito reddituale”.
Per cui, prosegue il giudice d’appello della sentenza n.195/2024 (pag. 28) “la sentenza gravata, aderendo all’impostazione qui avversata, ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine a un punto decisivo della controversia (sussistenza in concreto del requisito reddituale in relazione e a partire dalla diversa epoca sopra esposta) costituente questione di fatto, con la conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione gravata nella parte concernente il momento cui ancorare la verifica del requisito reddituale e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d’appello”.
16. Sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo.
A seguito alla sentenza n. 195/2024 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti che aveva accolto parzialmente il gravame della ricorrente - annullando la decisione di primo grado n. 67/2023 nella parte in cui ha valutato il requisito reddituale dalla data della domanda - con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 dal legale della sig.ra xxx il giudizio relativo al contenzioso in esame veniva dalla medesima riassunto innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in diversa composizione monocratica.
Il nuovo giudice monocratico della sezione territoriale per l’Abruzzo con sentenza n.12/2025 depositata il 13 marzo 2025 dichiarava inammissibile il ricorso della sig.ra xxx, con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, per i seguenti motivi.
16.1. Sulla domanda di riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G del D.P.R. n. 915/1978 e sul divieto di cumulo con la pensione privilegiata.
Veniva accolta la tesi del Ministero dell’economia e delle finanze per cui la ricorrente sig.ra xxx NA non può cumulare la pensione privilegiata di reversibilità, che già percepisce, con l'ulteriore pensione indiretta di guerra richiesta.
Nessuna dimostrazione di una ipotetica autonomia delle diverse cause eziologiche è stata affermata, né dimostrata, dalla parte ricorrente, in un quadro clinico di unitario e progressivo peggioramento delle condizioni psichiche del proprio genitore.
A pag. 22 della consulenza di parte del dott. Bocola, all. 7 al ricorso introduttivo, si afferma che:
“a causa di eventi traumatici estremi cui è stato sottoposto nell'espletamento del servizio militare di guerra (campagna di Russia), ed in virtù della loro naturale tendenza a permanere costantemente nei ricordi e, perfino, ad essere rivivificati, ha manifestato un disturbo psicopatologico, Distimia endoreattiva con evoluzione in Psicosi Paranoidea, che, persistendo ed aggravandosi nel tempo, ha prodotto una condizione psico-fisica che gli ha impedito permanentemente di svolgere un lavoro proficuo.
Ritengo che tale disturbo debba essere riconosciuto infermità dipendente da causa di servizio perché contratta in servizio militare di guerra, per fatti di servizio”.
Ad avviso del giudice di prime cure della richiamata sentenza n. 12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo:
“risulta pertanto che la pensione privilegiata di cui ha usufruito il ricorrente quale dipendente civile, e successivamente prima la moglie e poi la figlia, odierna ricorrente, era collegata alla patologia psichiatrica di cui si chiede oggi l’accertamento ritenendola conseguenze del servizio svolto in guerra.
A tale ricostruzione, impregiudicato ogni accertamento - non dispostoda questo organo giudicante - della riconducibilità della morte a causa di guerra dopo oltre tre decenni, nei quali il de cuius ha peraltro potuto anche svolgere attività lavorative, emerge che qualora la morte fosse riconducibile -come sostenuto dalla parte attrice mediante documentazione medica in atti- alla schizofrenia, che parte ricorrente afferma essere stata contratta dal padre in guerra, la causa del beneficio coinciderebbe per propria stessa ammissione con il medesimo disturbo che ha già dato luogo alla pensione civile di privilegio a vita;
Stante il principio dell’incumulabilità, nel caso di accertamento della spettanza della pensione indiretta di guerra, tale beneficio non potrebbe coesistere con la pensione privilegiata già in godimento dalla ricorrente sig.ra xxx in quanto sulla morte avrebbero “influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente” (art. 85 co. 2 cit.).
16.2. Assenza di interesse concreto all’ottenimento del beneficio.
Sul punto, il giudice della gravata sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 afferma: “pur prescindendo dalla valutazione di ogni altra eccezione o difesa, va rilevata l’assenza di un interesse concreto all’ottenimento del beneficio da parte della sig.ra EL MO NA NA, in quanto comporterebbe la revoca di un emolumento superiore a quello oggi richiesto, stante l’obbligo di rinuncia, per cui:
· la pensione indiretta risulta quindi inammissibile per carenza di interesse, oltre ad essere stata proposta dopo il superamento di tutti i termini perentori di decadenza;
· diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, non risulta comprovata in atti alcuna incapacità d’agire ex articolo 100 cit., ultimo comma, che non coincide con l’inabilità lavorativa, concetto distinto da quello legislativo di demenza richiesto dalla norma per la sospensione dei termini”.
16.3. Sulla rinuncia alla domanda amministrativa del de cuius.
Inoltre, sempre dall’esame delle motivazioni del giudice della sentenza n. 12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo si evince che:
“nel caso in esame non risulta preesistente una pensione di guerra in capo al padre della ricorrente, defunto nel 1976, con conseguente impossibilità del ricorso all’istituto della reversibilità, sebbene proprio tale beneficio sia stato indicato nella domanda amministrativa.
In ogni caso, anche qualora sussistesse una domanda attualmente valida del beneficio diretto di guerra da parte del sig. xxx, odierno dante causa della figlia xxx, la stessa incorrerebbe nella medesima situazione di incompatibilità con la pensione privilegiata civile, alla quale evidentemente il ricorrente non ha rinunciato, e il beneficio richiesto sarebbe inferiore a quello spettante in sede di reversibilità, con conseguente carenza di un interesse concreto e attuale.
Una traccia della rinuncia, seppur non materialmente reperita, risulta infatti dalla comunicazione del Sindaco di MA (rectius Lettomanoppello) del 18 ottobre 1966, prot. 2738, laddove afferma che l’interessato ha rinunciato al beneficio di guerra.
16.4. Sull’assenza di una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del danno diretto da guerra da parte della ricorrente.
Relativamente alla domanda di pensione diretta di guerra, il giudice della sentenza n. 12/2025 del 13.3.2025 della Sezione territoriale per l’Abruzzo evidenzia che:
“la stessa risulta inammissibile in ragione dell’assenza della domanda amministrativa ex art. 153, c. 1, lett. b) del d.lgs. 174/2016.
Aciò si aggiunga che secondo quanto affermato dal CTP della stessa ricorrente, dott. Capece:
“la diagnosi della patologia riscontrata nella Sig.ra xxx assume una valenza causale di danno diretto da causa di guerra per trasmissione diretta alla medesima dello stesso danno da causa di guerra subito dal genitore”, riproponendo in tal modo la problematica della inconciliabilità di un doppio beneficio avente origine eziologica comune nel medesimo disturbo che ha già determinato il beneficio della pensione privilegiata civile.
16.5 . Sulla permanenza dei limiti reddituali.
Nella richiamata sentenza n.12/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica a pag. 25 si legge:
“con riferimento all’accertamento del requisito reddituale al momento della morte del genitore nel 1976 con memoria in riassunzione il Mef ha comunicato di aver richiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate di Pescara che, con nota del 13.2.2025, ha riferito che per gli anni dal 1976 al 1996 la ricorrente, sig.ra xxx, non ha posseduto redditi.
Va rilevato che sia la normativa che la giurisprudenza (es. sent. n. 160/2023 Sez. Campania) hanno chiarito che è legittimo il provvedimento di revoca della pensione di guerra intestata al titolare del trattamento pensionistico di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile e in disagiate condizioni economiche che, avendo superato i limiti reddituali previsti dall’articolo 70 del D.P.R. n. 915/1978, non abbia segnalato la variazione.
Per cui, il giudice della richiamata sentenza n. 12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo giunge alla conclusione che (pag.28):
“anche se fosse accertata la spettanza del beneficio nel 1976 a seguito della verifica della dipendenza dal servizio di guerra della morte del genitore, lo stesso beneficio dovrebbe essere revocato dalla stessa data della domanda, da cui dovrebbe essere effettuato il pagamento ex art. 100, c. 2, d.p.r. 915/1978, a prescindere dalla data di accertamento dei presupposti, per superamento del limite reddituale.
17. Appello contro la sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 della Sezione per l’Abruzzo.
Avverso la sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica, presentava appello la sig.ra xxx relativo ai capi della sentenza gravata e per i seguenti motivi.
17.1 Non corretta esecuzione sentenza II Sez. App. Appello n. 195/2024.
Preliminarmente, l’appellante xxx lamenta che il giudice della sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 non ha dato corretta esecuzione alla sentenza della II Sezione Centrale di Appello n. 195/2024 di accoglimento parziale dell’appello con annullamento della sentenza 67/2023 e remissione al giudice di primo grado:
· “per non avere applicato il principio del requisito reddituale alla data del decesso del 13 ottobre 1976 di xxx padre della sig.ra xxx;
· per non aver disposto gli accertamenti di fatto relativi alla posizione del dante causa, sig. xxx ed in particolare circa la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità”.
17.2. Da qui l’impugnazione dei seguenti capi della sentenza gravata n.12/2025 con indicazione delle pagine dell’appello e precisamente:
Capo I° della sentenza impugnata da pag.12 a pag.23 (pag. 3 appello):
“Sulla domanda di riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G del d.p.r. 915/1978 e sul divieto di cumulo con la pensione privilegiata” Divieto di cumulo del trattamento privilegiato ordinario con quello di guerra “la cui concessione sia riconducibile ad un medesimo evento lesivo” (art. 85 del T.U. 915/1978);
Capo II° della sentenza impugnata da pag. 23 a pag. 24 (pag. 7 appello): “sulla rinuncia alla domanda amministrativa del de cuius”;
Capo III° della sentenza impugnata da pag. 24 a pag. 27 (pag. 8 appello): “sull’assenza di una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del danno diretto di guerra da parte della ricorrente”
17.3. I motivi dell’impugnazione.
Dopo aver specificato l’articolazione dei capi di sentenza, l’appellante espone le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado (art.190, II° comma, lett. a) c.g.c.).
17.3.1. Capo I° della sentenza impugnata.
L’appellante si duole che l’impugnata decisione (cfr pag. 9 atto di appello) risulti erronea fin dall’inquadramento dell’oggetto del decidere e che espressamente ometta l’esecuzione degli accertamenti demandatigli dal Remittente:
a) quanto alla verifica del requisito reddituale alla data del decesso del sig. xxx ignorando “la conseguente stretta correlazione tra il momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e quello di decorrenza del relativo trattamento pensionistico”
b) quanto alla riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale del de cuius dalla sentenza impugnata espressamente omessa ritenendo apoditticamente verificato “il decorso di tutti i termini prescrizionali e/o di ammissibilità previsti dal D.P.R. n. 915/1978”.
L’appellante lamenta che: “la gravata sentenza ometta di conformarsi al disposto del giudice superiore, e limitandosi all'esame della documentazione acquisita degli atti - già valutate nel primo giudizio - per tale via, del tutto illegittimamente, perviene al rigetto del ricorso non in via diretta rispetto all'argomentazione proposte e ai documenti prodotti, ma proiettando la propria valutazione all'esterno di essi conformando l'intero percorso argomentativo all'ammissibilità a principio che può essere così sintetizzato: “anche se la ricorrente avesse diritto al beneficio richiesto questo non potrebbe essere attribuito per fatti diversi e successivi al suo riconoscimento da qui la necessità del rigetto” fatti sui quali omette del tutto di accertare e la sussistenza e l'incidenza sul tema decidendum per cui:
a) rispetto all’ attività rimessa al primo giudice, questi pone ad immotivato fondamento dell’impugnata pronunzia l’asserzione del divieto di cumulo tra il riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G del D.P.R. n. 915/1978 e la pensione privilegiata civile, poi riconosciuta al sig. xxx sulla cui base fonda il primo motivo di decisione;
b) da tale erronea ed illogica premessa fa discendere l’ulteriore e sempre apodittica affermazione che la patologia contratta dal sig.xxx a causa di guerra (riconoscendone la sussistenza) sarebbe la medesima che lo ha poi portato alla dispensa dal servizio quale segretario comunale, anche qui, ammettendo espressamente di non aver disposto alcun accertamento come pure la sentenza n. 195/2024 della II Sez. centr. app. lo obbligava a fare;
c) effettua un’arbitraria valutazione di maggior convenienza per la Ricorrente di continuare a fruire della reversibilità della pensione civile attribuita al genitore, nell’ambito dell’attività di segretario comunale;
d) estende tale valutazione di maggior convenienza anche alla domanda di beneficio diretto di guerra del padre, della quale la ricorrente ha fin dall’inizio indicato le ragioni per le quali dev’essere ritenuta tuttora pendente;
e) ne fa discendere la mancanza di interesse alla domanda da parte della ricorrente oltre all’ iniziale divieto di cumulo prima rilevato;
17.3.2. Capo II° della sentenza impugnata.
Ed ancora l’appellante si duole che il giudice di prime cure:
f) ritiene addirittura di poter individuare “plurimi indizi” che porterebbero ad affermare come il sig. xxx avrebbe rinunciato alla domanda del beneficio di guerra fondandosi sulla palesemente illegittima - e giuridicamente inesistente in quanto non acquisita in atti - dichiarazione del Sindaco di Lettomanoppello del 18 ottobre 1966, prot. 2738 ritenendo detta (inesistente) rinunzia implicita nel fatto di aver goduto il sig. xxx della pensione privilegiata per invalidità civile - e, quindi, supponendone altresì la conoscenza della non cumulabilità - cui fa conseguire l’ulteriore supposizione di una consapevole rinuncia alla pensione di guerra;
g) tutto ciò tenendo in non cale la sentenza di interdizione del sig. xxx, emessa ben sette anni prima dal Tribunale di Pescara in data 16 novembre 1959, dalla ricorrente prodotta al n.14dell’atto introduttivo che comunque avrebbe privato tale asserita rinunzia diqualsivoglia valore giuridico;
h) rivolge del tutto illegittimamente in danno della ricorrente il lungo lasso di tempo decorso dai fatti de quibus e lo smarrimento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della documentazione relativa alla domanda di pensione di guerra del sig. xxxillegittimamente quanto erroneamente qualificando come elemento di prova valido a tal fine la mancata disponibilità da parte del destinatario Ministero;
i) introduce un – inesistente – onere di conservazione sanzionato da decadenza a carico del richiedente sig. xxx così pervenendo ad asserire che “per quanto esposto non risulta provato il presupposto dell’esistenza di una tempestiva domanda attualmente valida per l’accertamento del beneficio di guerra da parte del de cuius, soggetta agli stringenti termini di cui al d.p.r. 915/1978” (cfr a pag. 24 , III° cpv sentenza n.12/2025).
17.3.3. Capo III° della sentenza impugnata.
L’appellante lamenta che il giudice della gravata sentenza n.12/2025:
h) qualifica come assente la domanda amministrativa di pensione diretta da danno di guerra attribuendone la mancata effettuazione alla ricorrente del tutto obliterando:
1) che fin dal ricorso introduttivo questa ha posto in rilievo che la mancata notifica da parte del Ministero del relativo provvedimento al soggetto legalmente legittimato (il tutore) ne determinava l’attuale pendenza;
2) e che dalle conformi certificazioni della AUSL di Teramo prodotte dalla ricorrente, risultava provato scientificamente che il danno oggetto della richiesta del genitore fosse direttamente riferibile alla figlia, dunque, riconoscibile sulla base della medesima domanda di questi;
3) perviene in tal modo a ritenere l’inammissibilità della concessione di pensione diretta di guerra ritenendola mancante.
17.3.4. Capo IV° della sentenza impugnata.
Ed ancora l’appellante si duole che il giudice della sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica,
i) quanto alla verifica del rispetto del limite reddituale che doveva essere effettuata alla data del decesso del dante causa e non negli anni successivi (v. sentenza n. 195/2024 della II Sezione centrale di appello) pur annotando che:
“il Mef ha comunicato di aver richiesto informazioni all’Agenzia delle Entrate di Pescara che, con nota di risposta del 13.2.2025, ha riferito che per gli anni dal 1976 al 1996 la ricorrente, sig.ra xxx, non ha posseduto redditi ” (v. a pag. 27, II° capoverso) omette di prenderne atto, non ottemperando alla statuizione del Remittente di condurre la verifica della sussistenza del requisito alla data del decesso del dante causa, inammissibilmente invocando un futuribile provvedimento di successiva revoca del beneficio per mancata segnalazione del suo successivo superamento da parte della Ricorrente (cfr. pag. 28, I° e II° capoverso).
17.3.5. Violazione di legge e la relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata (all.1 art. 190, II° comma, lett.b) c.g.c.
L’appellante evidenzia che la gravata sentenza n.12/2025 del 13.3.2025 della Sezione Abruzzo in composizione monocratica si diparte:
· non dall’esame del petitum oggetto del ricorso;
· né dal motivo di appello accolto dal Remittente – attinente la “stretta correlazione tra il momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e quello della decorrenza del relativo trattamento pensionistico” (ivi a pag. 28 in alto);
· né dall’esame della “posizione del sig. xxx (in particolare la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale”;
ma dal decreto n° 3040 del 28 settembre 1963 con cui veniva concessa al sig. xxx la pensione di privilegio a vita a decorrere dal 10 agosto 1958, con la prima categoria di invalidità di cui alla tabella A, oltre all’assegno di super invalidità in quanto riconosciuto affetto da sindrome delirante paranoica (v. a pag. 14, ultimo capoverso detta e a pag. 15 in alto) per poi pervenire, ad affermare (pagg. 17 e 18 della gravata sentenza n.12/2025) che:
“Da tale ricostruzione, impregiudicato ogni accertamento -non disposto da questo organo giudicante della riconducibilità della morte a causa di guerra dopo oltre tre decenni, nei quali il de cuius ha peraltro potuto anche svolgere attività lavorative, emerge che qualora la morte fosse riconducibile -come sostenuto dalla parte attrice mediante documentazione medica in atti- allaschizofrenia che parte ricorrente afferma essere stata contratta dal padre in guerra, la causa del beneficio coinciderebbe per propria stessa ammissione con il medesimo disturbo che ha già dato luogo alla pensione civile di privilegio a vita.” (così a pag. 17 ultimo cpv ed a pag. 18 in alto).
Su tali basi concludendo:
“Tutto ciò premesso, come stabilito dalla Corte dei conti sez. III – 21/01/1981, n. 46859, è inammissibile il cumulo di trattamento privilegiato ordinario con quello di guerra la cui concessione sia riconducibile ad un medesimo evento lesivo”.
Nessuna dimostrazione di una ipotetica autonomia delle diverse cause eziologiche è stata affermata, né dimostrata, dalla parte ricorrente, in un quadro clinico di unitario e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del proprio genitore.
Risulta pertanto che la pensione privilegiata di cui ha usufruito il ricorrente quale dipendente civile, e successivamente prima moglie e figlia, odierna ricorrente, era collegata alla patologia psichiatrica di cui oggi si chiede l’accertamento ritenendola conseguenze del servizio svolto in guerra” (pag. 16 e pag. 17, sentenza gravata n. 12/2025).
L’appellante (pag.15 appello) si duole che “da tali erronee, apodittiche e contraddittorie osservazioni, il primo decidente fa conseguire l’affermazione della inammissibilità del “cumulo di trattamento privilegiato ordinario con quello di guerra la cui concessione sia riconducibile ad un medesimo evento lesivo” richiamandosi all’art. 85 del T.U. 914/1978.
Ad avviso dell’appellante “tali affermazioni vanno qualificate come mere asserzioni non avendo il giudice della sentenza n. 12/2025 (che, anzi, espressamente lo riconosce) svolto alcun accertamento:
· né sulla riconducibilità della patologia che ha determinato la concessione al Sig. xxx della pensione civile in privilegio rispetto a quella riportata a seguito degli eventi bellici;
· né sul fatto che sul suo decesso abbiano influito sia la causa di guerra sia quella del successivo servizio civile.
L’appellante sottolinea come “tale giudice ammetta la sussistenza di due distinte cause di morte del de cuius contraddicendo l’affermazione dell’unicità della patologia letale che ne ha provocato il decesso.
Infine, il giudice territoriale, dopo aver inconferentemente negato l’impossibilità del ricorso alla reversibilità di pensione di guerra (pag. 23, sentenza n.12/2025) - pur avendo osservato che trattasi nella specie di domanda di pensione indiretta dell’orfano- (v. a pag. 24 III° c), afferma che “anche qualora sussistesse una domanda attualmente valida del beneficio diretto di guerra la stessa incorrerebbe nella medesima situazione di incompatibilità con la pensione privilegiata civile, alla quale il ricorrente (?) non ha evidentemente rinunciato, e il beneficio richiesto sarebbe inferiore a quello spettante in sede di reversibilità, con conseguente carenza di un interesse concreto ed attuale” .
17.3.6. Sulla persistenza dei limiti reddituali.
Infine, sulla persistenza dei limiti reddituali ai fini della concessione del beneficio, l’appellante si duole che “la pronunzia de qua ne fonda la negazione sull’ellittico rilievo che “è legittimo il provvedimento di revoca della pensione di guerra intestata al titolare del trattamento pensionistico di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile e in disagiate condizioni economiche che, avendo superato i limiti reddituali previsti dall’articolo 70 del D.P.R. n. 915/1978 non abbia segnalato la variazione”
“Pertanto, anche qualora fosse accertata la spettanza del beneficio nel 1976 a seguito della verifica della dipendenza dal servizio di guerra della morte del genitore, lo stesso beneficio dovrebbe essere revocato dalla stessa data della domanda, da cui dovrebbe essere effettuato il pagamento ex art. 100, c. 2, d.p.r. 915/1978, a prescindere dalla data di accertamento dei presupposti, per superamento del limite reddituale” (cfr pag. 28 della sentenza n.12/2025).
Per cui l’appellante lamenta che “la Sezione territoriale, eludendo sia la statuizione del Remittente sia l’effettivo contenuto del ricorso sia e soprattutto le risultanze documentali acquisite con procedimento connotato da mere supposizioni incorre in plurime violazioni delle norme applicate” (cfr pag.18 atto di appello).
17.3.5. Omessi accertamenti disposti dalla sentenza n.195/2024 della II Sezione centrale di appello.
L’appellante si duole che il giudice della gravata sentenza n. 12/2025 si è sottratto all'obbligo di svolgere gli accertamenti stabiliti dalla sentenza della II sezione d'appello n.195/2024 “approdando a conclusioni veramente suppositive conseguentemente prive di effettivo fondamento, con procedimento argomentativo gravemente viziato sul piano motivazionale” (pag. 18 atto di appello).
L'appellante lamenta che la gravata sentenza n.12/2025 del giudice di prime cure non è aderente alle statuizioni sentenza n.195/2024 della II Sezione giurisdizionale centrale appello sulla sussistenza dei prescritti requisiti:
a) requisito sanitario in capo alla ricorrente osservando che: “tale riconoscimento è intervenuto con statuizione ormai irretrattabile, in quanto non impugnata dall’Amministrazione resistente” (v. a pag. 24 penultimo capoverso sentenza n.195/2024 della II Sez. cent. app.);
b) requisito reddituale atteso che “merita accoglimento la doglianza dell’appellante concernente il momento cui ancorare la verifica del rispetto del limite reddituale. E invero tale verifica è stata condotta dal primo giudice (con esito negativo) in relazione tanto all’anno precedente la presentazione della domanda (essendo stati considerati i redditi del 2019 a fronte di domanda inoltrata del 2020) quanto agli anni successivi.
La predetta impostazione non risulta, però, in linea con il principio fondamentale, tipico della normativa pensionistica di guerra (di reversibilità e indiretta, per cui il diritto al trattamento pensionistico sorge e matura al momento (anche diverso da quello di presentazione della domanda) del sopraggiungere di tutti i requisiti di legge, con la conseguente stretta correlazione tra il momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e quello della decorrenza del relativo trattamento pensionistico” (pagg. 27 e 28 della sentenza n.195/2024 della II Sezione centrale di appello);
e su tali basi la II Sezione centrale di appello ha deciso nel merito il gravame della sig.ra xxx, statuendo che: “il presente appello va parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione gravata (n.67/2023 Sezione territoriale Abruzzo) nella parte concernente il momento cui ancorare la verifica del requisiti reddituale”.
17.3.6. Cumulo pensioni di guerra ed invalidità art.28 del D.P.R. n.915/1978.
Inoltre, l’appellante evidenzia che l’art. 28 comma 1 del D.P.R. n. 915/1978 prevede espressamente che:
“il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra”.
Al riguardo, l’appellante rimarca che il sig. xxx ha conseguito il trattamento privilegiato ordinario indipendentemente dall’invalidità di guerra per patologia ascrivibile al servizio civile prestato, come lo stesso Ministero documenta allegando il provvedimento concessorio nel quale chiaramente si attesta che esso è fondato su “infermità contratta in servizio quale dipendente comunale” a nulla rilevando che, poi, tale pensione civile sia stata oggetto di reversibilità al coniuge ed alla figlia -prima- ed alla figlia dopo il decesso della madre.
ALle eccezioni e deduzioni della ricorrente sig.ra xxxnon risulta alcuna rinuncia alla pensione per invalidità civile, profilo, peraltro, estraneo al tema del giudizio.
L’appellante lamenta che il giudice la sentenza n.12/2025 non tenuto presente:
· l’art. 28 del D.P.R. n. 915/1978 il quale prevede che “il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l’invalido venga ad acquisire il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra”
come risulta dal decreto concessivo della pensione civile;
· la circostanza che la ricorrente ha dedotto che “la patologia sarebbe da ascrivere a diversa causa connessa al servizio civile prestato” e che, giusto decreto n° 3040 del 28.9.1963, “l’allegazione del ministero, secondo cui il godimento della pensione ordinaria precluderebbe quello della pensione di guerra, risulterebbe infondata e priva di supporto probatorio” (cfr. pag.14 sentenza n.12/2025).
Ne discende, secondo l’appellante, “una prima conferma - in uno all’omissione dell’esame diretto della sussistenza del diritto dedotto in giudizio dal momento del riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e quello della decorrenza del relativo trattamento pensionistico – anche dell’impostazione meramente suppositiva dell’intero impianto della decisione impugnata e dell’errore ermeneutico dal quale si diparte”.
17.3.7 Invalidità civile.
Ed ancora l’appellante contesta l’ affermazione contenuta nella gravata sentenza n.12/2025 del 13.3.2025, laddove, partendo dal provvedimento di concessione di pensione privilegiata, dalla CTP per Dott. Bocola e dalla certificazione AUSL di Teramo, il sig. xxx fu giudicato affetto da psicosi paranoide - illegittimamente - portano ad affermare che: “nessuna dimostrazione di una ipotetica autonomia delle diverse cause eziologiche è stata affermata, né dimostrata, dalla parte ricorrente, in un quadro clinico di unitario progressivo peggioramento delle condizioni psichiche del proprio genitore” (pag. 15 della sentenza n.12/2025).
Ad avviso dell’appellante, “sottolineato come nessun accertamento svolto dal giudice del merito sostenga l’apodittica affermazione di tale supposto quadro unitario delle condizioni psichiche del sig.xxx, etc. riesce:
a) ad invertire il riparto dell’onere della prova attribuendo, in palese violazione del disposto di cui all’art. 2697 c.c., alla Ricorrente il dovere di provare un’affermazione del Ministero come ben gli era presente avendo prima annotato che “Tra le proprie difese il MEF ha rilevato, da ultimo anche in udienza, l’inammissibilità di un doppio beneficio, civile e di guerra, fondato sul medesimo presupposto” (pag. 12 sentenza n.12/2025);
b) a contraddire le risultanze processuali dal momento che omette di rilevare che il decreto n° 33040 del 28.9.1963 concessivo della pensione di privilegio a vita a decorrere dal 10.8.1958 con la prima categoria di invalidità di cui alla tab. A risulta concesso per “infermità contratta in servizio o per causa di servizio “e, dunque, per patologia contratta nel corso del servizio civile di Segretario comunale;
c) ad eludere il disposto della pronunzia rimettente che, inter alias, gli imponeva di accertare “la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale” (pag. 28 sentenza n.12/2025);
Ne deriva, che tutte le successive proposizioni circa il divieto di cumulo fra pensione di guerra e pensione privilegiata civile e la revoca del provvedimento rinunciato, basate sulla meramente supposta unicità delle due eziologie, risultano prive di effettivo fondamento.
Ad avviso dell’appellante, del pari erronee risultano le motivazioni del giudice di prime cure in relazione al superamento dei termini perentori di decadenza che ignorando le risultanze dell’ acquisita CTU per CML che il 25 maggio 2023 “esprimeva parere favorevole circa il beneficio richiesto ritenendo lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del riconoscimento della richiesta pensione di guerra indiretta fosse tale da risultare preesistente alla data del 3.10.1976, data del decesso del padre-dante causa” così annota la prima sentenza del giudice territoriale a pag. 12 n. 7) non obliterando che la Commissione l’ha definita: “invalido con totale e permanente inabilità al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”(pag. 2 relazione CML del 25.5.2023).
17.3.8. Motivi del gravame.
L’appellante xxx impugna la gravata sentenza per i seguenti motivi:
“violazione per mancata, erronea e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, degli artt. 44,45, 54,70 e 100 D.P.R. n° 915/1978”.
Ad avviso dell’appellante dagli atti di causa risulta:
· il riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ai fini del riconoscimento della pensione indiretta preesistente alla data del decesso del padre, irretrattabilmente accertato in quanto non impugnata dall’Amministrazione resistente come statuito nella sentenza n, 195/2024 della II Sezione centrale di appello (pag. 24);
· la sussistenza del requisito reddituale al momento del decesso del sig. xxx.
Quanto alla riconducibilità a causa di guerra della patologia contratta dal dante causa deve rilevarsi come anche di essa la censurata decisione ometta inammissibilmente di constatare sia:
· la certificazione del Dott. Bocola;
· le certificazioni della AUSL di Teramo;
circa la piena riferibilità a causa di guerra.
L’art. 38 del medesimo D.P.R. 23 dicembre 1978 n.915 prevede il diritto alla pensione indiretta di guerra di cui alla tabella G (che è stata indicata nella domanda di pensione avanzata dalla Sig.ra xxx) dell’orfano dell’invalido di guerra “qualunque sia la causa del decesso”.
L’appellante si riporta alla copiosa documentazione da cui risulta la patologia contratta dal Sig. xxx fin dal suo rientro in Italia dal teatro di guerra e precisamente:
1) certificato dell’Ospedale da campo 832 in data 24.4.1942 che ne attestava, oltre alla sussistenza di pleurite apicale sinistra, lo stato di deperimento organico (doc. 10);
2) certificato dell’Ospedale Militare di Riserva di Castel San Pietro dell’Emilia in data 1° giugno 1942 che, nel confermare la diagnosi di deperimento organico, attestava che detta patologia era stata contratta in zona di guerra dal 24 aprile 1942; (v. doc. n. 9);
3) certificazione AUSL 4 Teramo del Dott. Marcello Capece, specialista in psichiatria (doc. sub 8)
4) certificazione medico-specialistica AUSL 4 di Teramo 5.5.2023 (v. doc.18)
17.3.9. Decorso termini prescrizionali
Quanto al decorso dei termini prescrizionali, l’appellante rimarca che:
· “la pronunzia qui censurata parimenti inammissibilmente lo affermi sulla base di una non acquisita dichiarazione di rinunzia che sarebbe stata effettuata tramite il Sindaco di Lettomanoppello in data 18.10.1966 la quale in ogni caso non sorreggerebbe tale asserita rinunzia alla domanda di pensione di guerra da parte del Sig. xxx in quanto questi era stato interdetto ben sette anni prima con sentenza del Tribunale di Pescara del 16.11.1959 (all. 14 al ricorso introduttivo);
· la patologia totalmente invalidante della sig.ra xxxrisulta non solo preesistente al 13 ottobre 1976 (data del decesso del genitore) ma addirittura coeva alla sua nascita, come risulta dalle prodotte certificazioni della AUSL di Teramo.
18.Richieste dell’appellante xxx.
Pertanto, l’appellante xxx, in riforma della sentenza impugnata, quivi riproposti con effetto pienamente devolutivo tutti ed ognuno i motivi di ricorso chiede a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello di accogliere la domanda e per l’effetto:
· dichiarare illegittimo e, per l’effetto, nullo ovvero annullato e reso comunque privo di effetti il provvedimento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato Pescara – Chieti – in data 8 settembre 2020 distinto con Prot. n. 27646;
· in ogni caso dichiarare il diritto della sig.ra xxx alla corresponsione della pensione indiretta da danno di guerra ovvero il diritto della medesima alla pensione privilegiata da danno di guerra quale orfana maggiorenne inabile alla data del 13 ottobre1976 ovvero da quello della domanda (22 agosto 2020) ovvero da quella ritenuta di giustizia, in uno ai pregressi ratei dalla medesima data con interessi legali e rivalutazione monetaria;
· con vittoria di compensi e spese dei gradi di giudizio.
19. Memoria del Ministero dell’economia e delle finanze del 23.1.2026.
Il Ministero dell’economia e delle finanze nel costituirsi nel presente giudizio con memoria del 23.1.2026, dopo aver ricostruito la vicenda in esame, ha eccepito:
· l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 190 comma 2 lett. b) c.g.c.; l’appellante, nell’eccepire in un unico motivo in diritto la “violazione per mancata, erronea e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento ed, in particolare, degli artt. 44, 45, 54, 70 e 100 del DPR n. 915/1978”, nulla dice sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L’appellante, infatti, si limita a riportare diffusamente brani della sentenza impugnata, senza formulare una effettiva critica argomentativa delle statuizioni del primo giudice, muovendo censure esposte in modo generico senza il rispetto dei principi di chiarezza e specificità.
· la sentenza n. 195/2024, emessa in sede di primo gravame, ha disposto che il giudice territoriale dovesse procedere, oltre che alla verifica del requisito reddituale alla data del decesso del sig. xxx con accertamento del permanere nel tempo di tale requisito, anche a tutti gli accertamenti di fatto omessi in primo grado, compresi quelli sulla posizione del dante causa e sulla riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale, nonché quelli sul decorso di tutti i termini prescrizionali e di ammissibilità previsti dal DPR n. 915/78;
· l’inammissibilità della fruizione del doppio beneficio, civile e di guerra, fondato sullo stesso presupposto, nella denegata ipotesi di riconoscimento della dipendenza da causa di guerra dell’infermità schizofrenica del sig. xxx, rilevando come, l’eventuale riconoscimento del beneficio di guerra avrebbe obbligatoriamente comportato la revoca del trattamento più favorevole in godimento dell’appellante (artt. 85 e 28 del d.P.R. 915/1978).
Ne consegue la corretta declaratoria di assenza di un interesse concreto all’ottenimento del beneficio ai sensi dell’art. 100 del c.p.c. (“Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”) richiamato dall’art. 7, comma 2 c.g.c..
· l’unica patologia certificata tempestivamente entro i termini era il “deperimento organico contratto in zona di guerra il 24/04/1942”;
Quanto all’istanza del dicembre 1958, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la stessa fu archiviata in seguito alla ricezione della nota prot. n. 2738 del 18.10.1966, con la quale il sindaco del Comune di Lettomanoppello aveva attestato che il sig. xxx aveva rinunciato ad insistere nella richiesta, verosimilmente in quanto divenuto beneficiario di pensione privilegiata ordinaria, goduta in reversibilità dalla vedova e, ancor oggi, dalla ricorrente;
· irrilevante appare la contestazione della ricorrente volta a privare di valore tale dichiarazione in virtù dell’interdizione del sig. xxx, in quanto il Sindaco aveva agito in qualità di pubblico ufficiale, investito del ruolo di notificare gli atti in materia di pensioni di guerra e ricevere le dichiarazioni da trasmettere al Ministero del tesoro.
· la sentenza appellata ha correttamente rilevato l’assenza di una domanda di pensione diretta di guerra da parte della ricorrente, la quale asserisce di aver subito anche un danno diretto a causa di guerra;
· l’unica domanda pervenuta è quella del 14.08.2020, che espressamente fa riferimento alla pensione di reversibilità di guerra quale orfana del sig. xxx. Conseguentemente, tale pretesa risulta inammissibile, stante l’assenza della domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del d. lgs. 174/2016;
· nel caso in esame, l’accertamento medico – legale del CML ha ritenuto sussistente l’inabilità a proficuo lavoro in data antecedente il 13.10.1976 e, a seguito di verifiche presso l’Agenzia delle Entrate, è emerso che per gli anni dal 1976 al 1996 la sig.ra xxx non ha posseduto redditi.
Tali accertamenti si sono resi necessari non solo per verificare la sussistenza del requisito sanitario e di quello reddituale, ma anche per poter verificare la tempestività della richiesta;
· ne deriva che la ricorrente versava nelle condizioni previste dagli artt. 45 e 100 del DPR n. 915/1978 già a partire dal 1976; pertanto, il termine prescrizionale quinquennale deve ritenersi decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la conseguenza che la domanda, proposta soltanto nel 2020, risulta tardiva;
· si ritiene altresì esclusa la possibilità di invocare il comma 6 dell’art. 100 del DPR n. 915/1978, il quale prevede che “per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire”, avendo la ricorrente conservato la capacità di agire in quanto non risulta sia stata emessa pronuncia giudiziale di interdizione.
· Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa della ricorrente, il beneficio dovrebbe decorrere dal 01.09.2020.
Tuttavia, a partire dal 2019, la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, di importo superiore ai limiti reddituali di cui all’art. 70 del citato testo unico.
· Tale beneficio, ove eventualmente riconosciuto, dovrebbe quindi essere revocato dalla stessa data della domanda, poiché i successivi art. 80 e 8 1 del DPR n. 915/1978 prevedono la revoca del trattamento al venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70.
Da quanto sopra emerge pertanto anche l'infondatezza, nel merito, della pretesa della sig.ra xxx, le cui argomentazioni, addotte nel ricorso, trascurano l'effettiva portata delle disposizioni vigenti nella normativa pensionistica di guerra in ordine alla tempestività delle istanze pensionistiche, i cui termini sono perentori.
20. Richieste del Ministero dell'economia e delle finanze.
Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze chiede a questa Sezione giurisdizionale Centrale di Appello:
· in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in violazione dell'articolo 190 comma 2 lett. b) c.g.c.;
· in via subordinata, di rigettare l’atto di appello per manifesta infondatezza, con conferma della sentenza impugnata.
21.Udienza del 18 febbraio 2026.
L'avv. De Nardis per l’appellante sig.ra xxx, nel riportarsi a tutta la documentazione versata in atti, si è soffermato sulle questioni che, a suo avviso, sono state omesse dalla sentenza impugnata:
· il riconoscimento dell'inabilità del sig xxx (per patologia per causa di guerra) de cuius dell’appellante;
· gli accertamenti di fatto relativi al reddito dell'appellante xxxalla data della morte del padre xxx secondo il principio dell'ambulatorietà;
· nonché sul cumulo della pensione indiretta di guerra con la pensione di invalidità civile;
evidenziando che la sentenza impugnata è priva di motivazione o ha una motivazione solo apparente.
Il giudice della gravata sentenza suppone che il sig. xxx abbia rinunciato alla domanda relativa alla pensione di guerra pur non avendola reperita espressamente.
Il giudice della sentenza impugnata sembra ignorare che tale presunta rinuncia alla pensione di guerra del sig. xxx non ha alcun effetto giuridico in quanto il medesimo sig. xxx era stato interdetto da sette anni con sentenza del Tribunale di Pescara.
Infine, controdeduce alla memoria del Ministero dell'economia e finanze in merito al decorso dei termini prescrizionali che, invece, non sono affatto decorsi. In conclusione, nel riportarsi a tutte le eccezioni di rito e di merito già formulate e reiterate nei vari gradi del presente giudizio, chiede l'accoglimento dell'appello della sig.ra xxx.
La dott.ssa Donati, per l'ap7pellato Ministero dell'economia e finanze si riporta alla memoria di costituzione e, richiamando le argomentazioni ivi contenute, chiede il rigetto dell'appello.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.
1. In via preliminare il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'art. 190 del c.g.c. ripropone nel rito contabile la disciplina prevista dall' artt. 342 c.p.c. per il rito ordinario.
Con l'intervento nomofilattico della Corte suprema di cassazione a sezioni unite, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l'atto d'appello:
"deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado " (SS.UU. sent. n. 27199/2017). Ne discende che la specificità dei motivi d'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enumerazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, essendo a tale fine sufficiente una esposizione, chiara ed univoca, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza.
Va osservato che, per consolidata giurisprudenza, l'art. 190, comma 2. c.g.c. (al pari dell'omologo art. 342 e.p.c.), nel prescrivere la specificità dei motivi di gravame, non impone che le deduzioni d'appello assumano una determinata forma o ricalchino pedissequamente, con diverso contenuto, la decisione appellata, ma richiede, per l’ammissibilità che si possa individuare, in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum" (Corte conti Sez. II App., n. 379/2021 con la giurisprudenza della Corte di cassazione ivi richiamata; id., Sez. II 16 App., n. 97/2021).
La specificità dei motivi non va, dunque, intesa formalisticamente, né in via generale e assoluta, dovendo l'impugnativa consentire di circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando - sotto il profilo qualitativo - le ragioni di dissenso. rispetto al percorso logico-giuridico del primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della predetta decisione (Corte conti, Sez. II App., n. 28/2023; id., Sez. 111 App., n. 352/2018 e n. 98/2017).
L'obbligo di specificare i motivi di gravame è da ritenersi adempiuto in presenza di una critica, ancorché implicita, idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando che il grado di specificità non può essere stabilito in via generale e assoluta né in senso rigoroso e formalistico, bensì guardando al concreto contenuto dell'atto (in termini. Corte conti, Sez. II App., n. 516/2019).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto d'appello, emergono in modo chiaro le ragioni anche di diritto sulle quali si fonda il gravame, essendo indicate con sufficiente grado di determinatezza le critiche mosse al ragionamento effettuato dalla Sezione territoriale per l'Abruzzo in composizione monocratica che ha portato alla sentenza n. 12/2025 depositata il 13.3.2025 di inammissibilità del ricorso della sig.ra xxx.
Pertanto, l’appello in esame per forma e contenuto è conforme all 'art. 190 del c.g.c. contenendo “la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
in conformità ai principi in materia di appello di cui alla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti.
Ulteriore conferma si rinviene proprio nella memoria di costituzione nel presente giudizio dell’appellato Ministero dell’economia e delle finanze che ha potuto replicare analiticamente all'atto di appello della sig.ra xxx, Pertanto, l’eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze è infondata e va respinta.
2. Nel merito l’appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto per le motivazioni che seguono.
2.1 Inquadramento storico normativo delle pensioni di guerra.
La disciplina giuridica dei trattamenti pensionistici di guerra, dopo un lungo e tormentato cammino, ha portato le pensioni di guerra a un progressivo sganciamento normativo inizialmente applicabile con riferimento alle pensioni per cause di servizio, per assurgere a dignità di specifico istituto giuridico con una propria peculiare autonomia ed organicità.
ALla legge 23 giugno 1912, n. 667 promulgata in occasione della guerra italo turca, alla legge 1° marzo 1975, n. 45 il processo evolutivo è testimoniato dalle normative sedimentate in un arco temporale assai lungo attraverso:
· il regio decreto 12.7.1923, n.1491 che riformò e diede sistemazione tecnico giuridica alle norme sulle pensioni di guerra, dopo la proliferazione legislativa, risalente al primo conflitto mondiale;
· la legge 10 agosto 1950, n. 648 finalizzata al riordinamento normativo dopo il secondo conflitto mondiale e la legge portatrice di un orientamento 18 marzo 1968, n. 313;
· le leggi 18 ottobre 1969, n.751, 28 luglio 1971, n. 585 e il 1° marzo 1975 n. 45 emanate per accogliere istanze dei mutilati e degli invalidi di guerra.
2.2. Definizione delle pensioni di guerra.
Le pensioni di guerra sono prestazioni economiche di natura risarcitoria, quale atto di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato per la perdita dell’integrità fisica o per la perdita di un congiunto a causa di guerra.
Tali pensioni sono erogate dallo Stato italiano a coloro che hanno subito menomazioni fisiche o psichiche a causa di eventi bellici; e sono destinate a militari e civili, nonché a familiari superstiti delle vittime. L'importo delle pensioni di guerra è stabilito in misura tabellare e viene erogato dal Ministero dell'Economia. Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma possono essere reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso.
2.3 Le norme delle pensioni di guerra.
La normativa in materia di pensioni di guerra, risalente alle leggi 10.8.1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e 18.3.1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", è stata riordinata, con la delega conferita con l'art. 13 della legge 29.12.1977, n. 875, mediante il D.P.R. 23.12.1978, n. 915, “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”.
Successivamente sono state introdotte ulteriori modificazioni, talvolta in forma di novella, al D.P.R. 915/1978 quali:
· legge delega 23 dicembre 1981, n. 533, e relativo D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra”;
· legge 6 ottobre 1986, n. 656, “Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra”;
· legge 29 dicembre 1990, n. 422, “Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio”;
· legge 8 agosto 1991, n. 261, “Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra”. L’art. 2. co. 1 prevede che:
l) “Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l 'invalidità di guerra;
m) si presumono sempre interdipendenti con l 'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso";
· D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, “Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
· legge 18 agosto 2000, n. 236, “Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra”.
2.4. D.P.R. n. 915/1978, T.U. IN MATERIA Dl PENSIONI Dl GUERRA
Il Testo Unico sulle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n.915, è strutturato in dieci titoli, che disciplinano:
· i soggetti (militari ed equiparati o civili) aventi diritto a pensione di guerra per avere subito a causa della guerra, come afferma l'art. 1 del T.U, "menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (titolo I, artt. 2-10); le prestazioni (titolo II, artt. 11-25);
· le prescrizioni (titolo II artt. 11-25)
· i ricoveri per cura, rieducazione e qualificazione (titolo III, artt. 26-27);
· il cumulo e l'opzione tra il trattamento di guerra ed altri trattamenti (titolo IV, artt. 28-36);
· i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani (titolo V, artt. 3756);
· i diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati (titolo VI, artt. 57-69);
· disposizioni diverse (titolo VII, artt. 70-90), tra le quali quelle relative alle condizioni di reddito per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra (art. 709;
· la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare (titolo VIII, artt. 91-96);
· le procedure (titolo IX, artt. 97-126);
· le disposizioni finali e transitorie (titolo X, artt. 127-140).
Al medesimo T.U. del citato D.P.R. n. 915/1978 sono allegate le seguenti tabelle:
· Tabella A: lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo;
· Tabella B: lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto;
· Tabella C: trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra;
· Tabella E: assegni di superinvalidità;
· Tabella F: assegno per cumulo di infermità
· Tabella G: vedove e orfani minorenni, orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;
· Tabella I: orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico;
· Tabella M: genitori - pensioni normali;
· Tabella T: collaterali;
· Tabella S: genitori - pensioni speciali.
· Tabella N: vedove e orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;
· Tabella L: Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;
2.5 La concessione della pensione di guerra.
L'art. 1 (Pensione, assegno o indennità di guerra) del D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978 definisce:
"La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto "
L'art. 2 (dei soggetti del diritto a pensioni di guerra) del D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978 prevede che:
“Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123 assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico”
L'art. 4, commi 1 e 2 (Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte) del più volte citato D.P.R. n. 915/1978 stabilisce che:
"La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie.
La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2”.
L' art. 6, comma 1 del richiamato D.P.R. n. 915/1978 prevede che:
"Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
L'art. 8 (soggetti civili) del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 stabilisce che:
“Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed a congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del richiamato D.P.R. n. 915/1978, sono considerati fatti di guerra:
"i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse”
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto degli articoli 44 e 45 del d.P.R. n. 915/1978, la pensione indiretta di guerra (che decorre, ai sensi dell'art. 54, dalla morte del militare o civile, fatte salve le previsioni di cui all'art.100) può essere riconosciuta al figlio maggiorenne solo se:
· il dante causa sia morto per causa di guerra o attinente alla guerra;
· il figlio maggiorenne sia o diventi comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro (requisito sanitario);
· il figlio maggiorenne si trovi nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 (requisito reddituale).
Pertanto, la morte o la menomazione dovuta a causa di guerra costituiscono condizione necessaria, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta di guerra in capo all'orfano maggiorenne, oltre al contestuale possesso sia del:
· requisito sanitario, per l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro;
· requisito reddituale;
Titolo IV (Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento)
L'art. 28 (intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato) del D.P.R. n. 915/1978 prevede che:
"Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo essi possono riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio in una professione, arte o mestiere.
Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad
acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.
L'art. 38 (Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di I a categoria) del citato D.P.R. n. 915/1978 stabilisce che:
“Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di I^ categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido”.
L'art. 45 co. 1 (Diritto a pensione dei figli maggiorenni) del richiamato D.P.R. n. 915/1978 prevede che: “Hanno diritto alla pensione, nei casi stabiliti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 70".
L' art. 85 co. 1 (Casi di invalidità o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra) del citato D.P.R. n. 915/1978 stabilisce che: "Una stessa lesione o infermità o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza all'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico”.
L' art.100 (Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra) del citato D.P.R. n.915/1978 prevede, fra l’altro, che:
“La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilità è stata notificata al richiedente. Se la domanda è prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65 0 anno.
Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni.
Se la domanda è prodotta entro un anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo o quarto comma del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data; ove la domanda sia prodotta oltre l'anno, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. In ogni caso, le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, devono essere state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico.
Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una infermità contratta nelle circostanze indicate nel penultimo comma del precedente art. 99, il termine di cui al presente comma è di anni dieci. Per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire.
3.Esame delle doglianze dell'appellante.
L'appellante sig.ra xxx come argomentato nell’appello, si duole per i motivi di inammissibilità della impugnata sentenza n. 12/2025 della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo del 13.3.2025 in composizione monocratica relativi alla:
1) rinuncia alla domanda amministrativa del de cuius (pag.23 e segg. della sentenza n. 12/2025);
2) domanda di riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G del D.P.R. 915/1978 e divieto di cumulo con la pensione privilegiata (pag. 12 e segg. della sentenza n. 12/2025);
3) assenza di una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del danno diretto da guerra da parte della ricorrente (pag. 24 e segg. della sentenza n. 12/2025):
4) carenza di interesse del ricorso per pensione indiretta di guerra (pag.21 e segg. della sentenza n.12/2025);
5) permanenza dei limiti reddituali (pag. 27 e segg. della sentenza n. 12/2025);
3.1. Sulla rinuncia alla domanda amministrativa del de cuius.
Al punto l) a pag.23 della gravata sentenza n. 12/2025 si legge: “Va anche rilevato che per pacifica ammissione nel caso in esame non risulta preesistente una pensione di guerra in capo al padre della ricorrente, defunto nel 1976, con conseguente impossibilità del ricorso dall'Istituto della reversibilità, sebbene proprio tale beneficio sia stata indicato nella domanda amministrativa. In ogni caso, anche qualora sussistesse una domanda attualmente valida di beneficio diretto di guerra da parte del sig. xxx, odierno dante causa, la stessa incorrerebbe nella medesima situazione di incompatibilità con la pensione privilegiata civile alla quale evidentemente il ricorrente non ha rinunciato e il beneficio richiesto sarebbe inferiore a quello spettante in sede di reversibilità con conseguente carenza di un interesse concreto attuale.
Una traccia della rinuncia, seppur non materialmente reperita, risulta infatti dalla comunicazione del sindaco di MA (rectius Lettomanopello) 18 ottobre 1966 prot. n. 2738 laddove afferma che l'interessato ha rinunciato al beneficio di guerra. (pag.23).
Inoltre, la rinuncia risulta essere implicita nella fruizione per tantissimi anni della pensione privilegiata ordinaria da parte prima del sig. xxx con il consenso da moglie, sua tutrice a seguito del riconoscimento e il suo stato di incapacità e successivamente nel godimento del beneficio da parte della stessa consorte nonché da ultimo da parte della figlia odierna ricorrente
Orbene, tale assunto del giudice della gravata sentenza n. 12/2025 è smentito e confutato dalla memoria difensiva di costituzione in giudizio della Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila nel ricorso in primo grado n. 20525 alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo proposto da xxxx avverso il provvedimento n. 30497 dell'8.9.2020 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara- Chieti - negativa ella concessione del trattamento di reversibilità della pensione di guerra Tab. G in qualità di orfana maggiorenne inabile del sig. xxx deceduto il 13/10/1976.
Invero, in tale memoria difensiva dell’amministrazione a pag. 2 si legge: "da accurate ricerche effettuate sia negli archivi della sede territoriale che negli archivi centrali, anche a seguito della domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente all'inizio del 2020, è emerso che il sig. xxx non fu mai titolare di trattamento pensionistico privilegiato di guerra.
La domanda per ottenere il predetto beneficio, da lui presentata il 04.12.1958 al Ministero del Tesoro - Direzione Generale per le pensioni di guerra, fu in un primo momento dichiarata intempestiva, alla luce dell'art. 107 del D.P.R. n. 468 del 1950 ("Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta ").
Con l'entrata in vigore della legge n. 1240/1961, che modificò i termini di presentazione delle domande di pensione, la Direzione Generale delle pensioni di guerra riaprì il procedimento, e nell'agosto del 1966 chiese e ottenne dal competente Distretto Militare di Teramo la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica.
Tuttavia, pochi mesi dopo il Sindaco del Comune di Lettomanoppello, con nota prot. n. 2738 del 18.10.1966, attestò che il Sig. xxx, invitato a riempire il Mod 31 (verosimilmente necessario alla definizione della pratica), aveva rinunciato alla richiesta del 04.12.1958. La pratica fu, pertanto, definitivamente archiviata”.
Orbene, con tale memoria l'amministrazione, ora appellata, ammette che:
1) il sig. xxx aveva presentato la domanda per ottenere il beneficio della pensione di guerra al Ministero del Tesoro - Direzione Generale per le pensioni di guerra;
2) tale domanda, in un primo momento dichiarata intempestiva alla luce dell'art. 107 del D.P.R. n. 468 del 1950, era stata poi ritenuta valida con l'entrata in vigore della legge n. 1240/1961, che aveva modificato i termini di presentazione delle domande di pensione;
3) la Direzione Generale delle pensioni di guerra aveva riaperto il procedimento, e nell'agosto del 1966 aveva chiesto ed ottenuto dal competente Distretto Militare di Teramo la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica (5 anni dopo la riapertura);
4) la prativa veniva archiviata a seguito della nota prot. n. 2738 del 18.10.1966, del Sindaco del Comune di Lettomanoppello in cui si attestava che il Sig. xxx aveva rinunciato alla richiesta del 04.12.1958 di concessione della pensione di guerra.
Al riguardo, tra la documentazione fornita dalla stessa Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila ed allegata alla memoria per l'udienza del 12 marzo 2025 giudizio n. 20942 (quella della gravata sentenza n.12/2025) all. 2 (nota del MEF n. 0008019 del 3.3.2020) veniva prodotta:
1) la domanda di AL TE NI del 30.11.1958 con data di protocollo del 4.12.1958 del Ministero del Tesoro — Direzione Generale pensioni di guerra in cui si legge:
" Vivente soldato in congedo nella classe 1911 xxxDi PP nato e domiciliato a Lettomanoppello (Pescara) rivolge rispettose istanze a codesto ministero per essere sottoposto ad accertamenti sanitari a scopo di pensione.
Come rilevasi dall'unità copia di foglio matricolare per quanto incompleto, lo scrivente dopo aver partecipato alla campagna di Russia per oltre un anno, nell'aprile fu ricoverato all'ospedale da campo 832 per grave forma di pleurite destra e deperimento organico.
Fu inviato in licenza di convalescenza ma non vide mai presa alcun provvedimento definitivo nei suoi riguardi e da quel tempo è rimasto sempre in attesa mentre la sua malattia ha progredita e progredisce tutt'ora mettendolo in condizione non essere utile per nessun lavoro proficuo.
E dovendo mantenere la moglie con una numerosa prole si rivolge a codesto superiore ministero perché voglio ordinare il completamento la pratica i relativi atti sanitari per eventuali assegnazioni di pensione che le dia la possibilità di vivere se e la propria famiglia. Fiducioso rimane in atteso di un benevolo accoglimento della presente Lettomanopello 30 novembre 1958”.
2) nota del comune di Lettomanoppello a firma del sindaco del 18 ottobre 1966 in cui si legge:
"in riferimento alla nota sopra distinta e nell' invitare la persona indicata in oggetto a riempire il modello 31, ha rinunciato ad insistere nella richiesta della sua istanza del 04/12/1958”.
ALl’esame di tali atti si evince che la domanda per la concessione della pensione di guerra del sig. xxx - ritenuta valida dall'amministrazione con l'entrata in vigore della legge n. 1240/1961 (che aveva modificato i termini di presentazione delle domande di pensione) - era stata avanzata per le seguenti infermità: grave forma di pleurite destra e deperimento organico.
Il sig. xxx, dopo aver partecipato alla campagna di Russia dal 26 luglio 1941 al 22 maggio 1942, e alle operazioni di guerra svoltesi contro la Russia - 114 Btg. Mitr. circ 590 G.M. 1942 - era stato ricoverato il 24 aprile 1942 all'ospedale da campo 832 per "esiti pleurite apicale e deperimento organico", come da specifica annotazione al foglio matricolare e caratteristico matricola 21837 foglio aggiunto modello 106 (59) de distretto militare di Teramo del regio esercito italiano.
La pleurite, infiammazione della pleura, viene valutata per le pensioni di guerra o privilegiate (causa di servizio) ai sensi del citato D.P.R. 915/1978, che classifica le infermità in base alla riduzione della capacità lavorativa.
Tale infermità è prevista dalle tabelle allegate al DPR 915/78 (e aggiornamenti/DPR 834/81) come:
· esiti di pleurite inquadrabili tra la 7 A e l'8 A categoria, a seconda che residuino aderenze o ispessimenti pleurici con lieve limitazione funzionale.
· esiti di pleurite con grave compromissione respiratoria: se la pleurite ha causato un pachi-pleurite, aderenze diffuse o riduzioni importanti della capacità ventilatoria, la valutazione sale verso la 6 A, 5 A o 4 A categoria;
· insufficienza respiratoria grave: nei casi in cui l'esito pleurico porti a una grave compromissione cardio-respiratoria, si può arrivare a categorie più alte (I A - 3 A categoria).
Tale infermità, per costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche in presenza di deperimento organico, è stata riconosciuta come causa o concausa ai fini del riconoscimento della pensione di guerra:
1) Sezione I giurisdizionale speciale pensione di guerra 18 settembre 1987 n. 28351 “Vanno riconosciuti dipendenti da causa di servizio di guerra gli esiti di pleurite di cui risulti portatore un soggetto già affetto, in periodo bellico, da deperimento organico e pleurite apicale, a nulla rilevando in contrario un intervallare giudizio diagnostico negativo emesso dalla commissione medica per le pensioni di guerra” Riv. Corte dei conti 1988, fasc. 4,192;
2) Sezione IV giurisdizionale speciale pensioni di guerra 9 giugno 1988 n.67471 “La tubercolosi polmonare va dichiarata dipendente da causa di servizio di guerra ove ricollegabili agli esiti di pleurite constatati in prigionia evolutisi ed aggravatesi in conseguenza dei disagi sofferti nel periodo bellico” Riv. Corte dei conti 1988, fasc. 4,211;
3) Sezione II giurisdizionale speciale pensione di guerra 23 novembre 1990 n.128282; “Ai fini della concessione del trattamento pensionistico di guerra sussiste nesso di interdipendenza tra gli esiti stabilizzati di pleurite basale destra bilaterale di sospetta natura tbc e un'affezione bronco polmonare con risentimento pleurico, sofferta in costanza di servizio ove si considerano le caratteristiche lenta e subdola instaurazione delle affezioni tubercolari” Riv. Corte dei conti 1990, pag. 205;
4) Sezione giurisdizionale regione Sardegna 5 luglio 1991 n.382 “Dipende da causa di servizio di guerra di infermità “esiti di pleurite destra” rilevata in sede di visita pensionistica, quale degenerazione del catarro bronchiale diffuso sofferto durante le prestazioni di leva durante lo stato di guerra” Riv. Corte dei conti 1991, fasc. 6 pag.101;
5) Sezione IV giurisdizionale speciale pensioni di guerra 9 marzo 1995 n. 75200 “In materia pensionistica di guerra sussiste rapporto di dipendenza di affezione pleurica da infermità bronchiale soltanto qualora allestiti pleurici siano sufficientemente estesi e tale determinare consistenti alterazione funzionali;” Riv. Corte dei conti 1995, fasc. 2 pag.199;
Circa la presunta rinuncia del sig. xxx alla richiesta di concessione della pensione di guerra, come da nota del comune di Lettomanoppello a firma del sindaco del 18 ottobre 1966, resa secondo l'amministrazione appellata, in qualità di pubblico ufficiale, la stessa è inefficace in quanto il sig xxx non poteva rendere alcuna dichiarazione di rinuncia atteso che il Tribunale civile di Pescara con sentenza depositata il 13.11.1959 aveva dichiarato “l'interdizione del medesimo xxx, di xxx, nato in [...] ilxxx, con comunicazione della stessa all'Ufficiale dello stato civile per le prescritte annotazione in margine all'atto di nascita”.
Inoltre, se il procedimento di concessione della pensione di guerra attivato dal sig. xxx con l’istanza del 30.11.1958 era stato archiviato, appare fondata la doglianza dell’appellante sulla circostanza che l'amministrazione appellata non abbia poi provveduto ad:
· emanare il relativo provvedimento di rigetto di richiesta di concessione della pensione di guerra;
· e darne formale comunicazione al Sig. xxx con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò in analogia all’ obbligatoria forma di comunicazione prevista con circolare n. 405 prot. n. 63753 del 26 gennaio 1981 della Direzione Generale delle Pensioni di guerra in materia di domande per pensioni di guerra intempestive prodotta dalla stessa amministrazione appellata (all. 14) alla memoria di costituzione della Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila all'udienza del 12.3.2025 Giudizio 20942.
Né assume rilevanza la circostanza evidenziata dal giudice di prime cure per cui la rinuncia sarebbe implicita nel fatto che il sig. xxx per molti anni ha usufruito della pensione privilegiata civile.
Atteso che la rinuncia è un contrarius actus a quello della richiesta (domanda) della pensione di guerra datata 30.11.1958, la presunta rinuncia del De TE NI non si può presumere da meri comportamenti, ma, necessariamente, deve:
a) rivestire la stessa forma scritta, identica a quella della richiesta avanzata dal medesimo sig. xxx il 30.11.1958;
b) essere chiara, espressa e non equivoca;
b) quale atto recettizio unilaterale essere indirizzata alla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra cui era stata inviata dal sig. xxxl’originaria richiesta di concessione della pensione di guerra del 30.11.1958.
Né ha pregio che la nota a firma del sindaco di Lettomanoppello del 18 ottobre 1966 sia stata fatta nella qualità di pubblico ufficiale.
Invero, sia il D.P.R 383/1934 “Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale” che il D.lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” attribuiscono al sindaco la qualità di pubblico ufficiale per la tenuta dei registri di anagrafe e per le materie indicate nell’art.54 del D.lgs. n.267/2000 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”.
All’epoca della presunta rinuncia del sigxxx, non si rinviene nel citato D.P.R. n.383/1934 alcuna espressa competenza del sindaco in materia di pensioni di guerra.
Inoltre, a conferma dell’inefficacia della nota a firma del sindaco di Lettomanoppello del 18 ottobre 1966, si evidenzia che dall’esame della sentenza di interdizione del sig. xxx, di PP, nato in [...] il [...] emessa del Tribunale civile di Pescara del 13.11.1959, come si legge nel dispositivo, la stessa “veniva comunicata all'Ufficiale dello stato civile (del comune di Lettomanopello) per le prescritte annotazione in margine all'atto di nascita del xxx”.
Per cui il Sindaco pro tempore del comune Lettomanopello, quale pubblico ufficiale responsabile dei registri dell’anagrafe, avrebbe dovuto conoscere e quindi comunicare all’amministrazione appellata l’intervenuta sentenza di interdizione del sig. xxx in quanto annotata nel suo certificato di nascita come da dispositivo della sentenza di interdizione emessa del Tribunale civile di Pescara del 13.11.1959.
3.2. Sulla domanda di riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G per DPR 915/1978 e sul divieto di cumulo con la pensione privilegiata (pag. 12 e segg. della sentenza n. 12/2025);
È di tutta evidenza, come per le infermità indicate del sig.xxx nella richiesta di pensione di guerra del 30.11.1958 e confermate nello stato matricolare del distretto militare di Teramo (pleurite e dimagrimento) non appare che vi sia una sovrapposizione di detta patologia con quella della schizofrenia accertata, al medesimo sig. xxx, ai fini del riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio Ciò tenuto conto della:
a) diversità delle infermità di cui era affetto il xxx:
· grave forma di pleurite destra e deperimento organico richiesta del 30.11.1958 della pensione di guerra del sig. xxx confermata dal ricovero del 24 aprile 1942 all'ospedale da campo 832 per esiti pleurite apicale e deperimento organico, come da specifica annotazione al foglio matricolare e caratteristico matricola 21837 del distretto di Teramo del regio esercito italiano;
· psicosi paranoide (decreto n. 3040 del 28.9.1963 del Ministro dell’Interno concessivo della pensione di privilegio a vita per causa di servizio, a seguito di dispensa dal servizio di segretario comunale del comune di S. Polo Matese (CB) per inabilità fisica;
b) diversità delle pensioni di guerra ed invalidità, (cumulabili ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n.915/1978) per la:
· natura risarcitoria (pensione di guerra) esente da qualunque tipo di imposizione fiscale;
· natura assistenziale (pensione di invalidità civile).
Nella sentenza n. 113 del 19.7.1968 della Corte costituzionale si legge:
“….a differenza di quanto avviene per le pensioni, assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestono indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia da dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Risultando i due trattamenti fra loro indipendenti e nei congrui casi e ricorrendo i presupposti cumulabili…..”
Orbene, non avendo il giudice della gravata sentenza n.12/2025 ottemperato alla sentenza n.195/2024 del 28.7.2024 della II Sezione centrale di appello, effettuando i disposti accertamenti sulla riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità del dante causa sig. xxx, appare necessario tale accertamento (inibito a questo Collegio) previo rinvio degli atti al giudice di prime cure anche per l’applicazione o meno, nel caso in esame, dell’art. 28 del D.P.R. n. 915/1978, con un’apposita CTU per verificare:
a) la riconducibilità o meno a causa di guerra o attinente alla guerra della lamentata infermità e della morte del sig. xxx;
b) e se la lamentata infermità per causa di guerra o attinente alla guerra del sig. xxx di cui alla lettera a) sia la stessa o diversa da quella riconosciuta al medesimo per invalidità civile per causa di servizio (segretario comunale del comune di S. Polo Matese) di cui al decreto n. 3040 del 28 settembre 1963 del Ministro dell'Interno;
Sia la perizia di parte del dr. Bocola del 29.7.2020 che la relazione del dr. Capece della AUSL di Teramo del 1.8.2024) richiamate dal giudice di prime cure (pag. 15 della sentenza n.12/2025) per un’identità della stessa patologia (schizofrenia), a pag.4 entrambe richiamano la pleurite per la quale il 30.11.1958 xxx aveva chiesto la pensione di guerra, per grave forma di pleurite destra e deperimento organico, confermata dal foglio matricolare del distretto di miliare di Teramo.
3.3. Sull'assenza di una domanda amministrativa della ricorrente (pag. 24 e segg.) della sentenza n. 12/2025).
ALl’esame della nota dell’8 settembre 2020 prot. 30497 della Ragioneria Territoriale dello Stato Pescara Chieti si evince che la sig.ra xxxx ha presentato la domanda per poter beneficiare del trattamento pensionistico privilegiato di guerra in qualità di orfana di xxx nato il xxx.
Detta istanza veniva respinta, in quanto, come si evince dalla stessa:
· “Agli atti dell'ufficio non risulta che il sig. xxx abbia mai beneficiato di trattamento pensionistico di guerra;
· la concessione dei benefici in discorso in presenza degli altri requisiti richiesti è subordinata all'accertamento in capo all'orfano del requisito reddituale previsto all'art. 70 DPR n. 915/78, ovvero al possesso di un reddito annuo complessivo ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili non superiore al limite stabilito il citato art. 70 annualmente rivalutato per effetto dell’adeguamento automatico disposto nella legge n. 342/1989. Il suddetto limite di reddito che non deve essere superata l'anno 2019 per il conferimento delle pensioni assegni di guerra a decorrere dal 1° gennaio 2020 è pari ad euro 17.304,43 (circolare Mef Dag n. 986/2019.
· ALla documentazione allegata che peraltro si riferisce all'attestazione isee dell’11.7.2020 non rilevante ai fini di che trattasi sembrerebbe che tale reddito complessivo ai fini Irpef sia superiore.”
Tale provvedimento di rigetto veniva poi impugnato dalla sig.ra xxxalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo che - dopo aver disposto una CTU che accertava il possesso nella sig.ra xxxdel requisito di inabilità alla data del decesso del padre sig. xxx- entrando nel merito, e quindi superando l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione resistente, ora appellante, con sentenza n. 67/2023, respingeva il ricorso per assenza del requisito reddituale.
Peraltro, va osservato che la II Sezione giurisdizionale d’appello con sentenza n.195/2024 nel rimettere gli atti al primo giudice ha annullato la sentenza n. 67/2023 della Sezione territoriale per l’Abruzzo solo “nella parte concernente il momento cui ancorare la verifica del requisito reddituale” (cfr pag.29 della sentenza 195/2024).
3.4. Sulla carenza di interesse del ricorso per pensione indiretta di guerra (pag.21 e segg. della sentenza n.12/2025).
Il Collegio rammenta che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame.
Inoltre, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti. Nel corso di questo lungo contenzioso che ha visto ad oggi l’emanazione di ben tre sentenze, l'interesse della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico delde cuius si è rinforzato con le statuizioni divenute irretrattabili per non essere state impugnate dall’amministrazione, ora appellata, assunte con la:
a) sentenza n. 67/2023 della Sezione territoriale per l’Abruzzo;
b) sentenza n.195/2024 della II Sezione giurisdizionale d’appello.
Infatti, nel dispositivo della sentenza n.67/2023 si legge:
“la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese”.
Invero, il giudice della sentenza n. 67/2023 - superando l’eccezione di prescrizione, tardivamente sollevata dall'amministrazione in violazione dell’art.90 del c.gc. - aveva disposto la CTU che aveva accertato il possesso nella ricorrente del requisito sanitario ossia dell’inabilità della figlia sig.ra xxx alla data della morte del padre sig. xxx.
Solo dopo la CTU l’amministrazione eccepiva la prescrizione ma tardivamente, allorquando era decaduta, per non averla eccepita, ai sensi dell'art. 90 c.g.c. tempestivamente nella memoria di costituzione del 9.11.2022 nel giudizio n. 20525 deciso con sentenza di merito n.67/2023.
Infatti, nella memoria del 9.11.2022 di costituzione in giudizio la Ragioneria territoriale“formulava dunque riserva di eccepire la prescrizione del diritto, ove ne fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti”.
La riserva di eccepire la prescrizione veniva ribadita:
a) nel verbale di udienza del 22.11.2022 “la sig.ra SE (per l’amministrazione resistente) si riporta interamente alla memoria. Chiede che il ricorso venga respinto e si riserva di eccepire la prescrizione”;
b) nella memoria del 8.5.2023 “si riserva di eccepire la prescrizione del diritto alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico indiretto”
Solo dopo l’accertamento con CTU del possesso del requisito sanitario della sig.ra xxx, con memoria del 15.6.2023, l’amministrazione eccepiva la prescrizione della domanda di pensione della ricorrente, ma tardivamente in violazione dell’art.90 (Costituzione del convenuto e comparsa di risposta) co. 3 del c.g.c. che così dispone:
“1.Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.
2.Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87”.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la mancata deduzione dell’eccezione di prescrizione nel primo atto difensivo utile comporta la decadenza dalla relativa facoltà, con conseguente inammissibilità dell’eccezione tardivamente proposta.
Non è consentito, infatti, introdurre ex post una questione idonea a incidere in modo radicale sul diritto azionato, alterando l’equilibrio processuale e pregiudicando il diritto di difesa della controparte.
Tale principio che si applica anche ai giudizi pensionistici comporta che l'amministrazione resistente nella memoria di costituzione doveva a pena di decadenza eccepire tempestivamente l'intervenuta prescrizione.
Ulteriore conferma della tardiva eccezione di prescrizione, si rinviene nella sentenza n.67/2023 del 6.9.2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica.
Il giudice della sentenza n.67/2023 del 6.9.2023 - dopo aver disposto con ordinanza n.3/2023 la CTU che accertava il possesso del requisito sanitario (CML 23.5.2023) - non dichiarava il ricorso:
· inammissibile per l'intempestività della domanda di concessione della pensione di guerra della medesima xxx;
· ovvero inammissibile per assenza della domanda amministrativa;
ma “respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva” sul giudizio n. 20525, respingeva il ricorso per l’assenza del solo requisito reddituale, compensando le spese.
Tale interesse ad agire veniva poi confermato dalla sentenza n. 195/2024 della II Sezione centrale d'appello che nell'accogliere parzialmente l’appello, statuiva che il requisito reddituale della sig.ra xxx doveva essere verificato alla data della morte del sig. xxx(13 ottobre 1976) epoca in cui per stessa ammissione dell'amministrazione la sig.ra xxx non possedeva alcun reddito, come confermato dall’Agenzia delle Entrate.
3.5. Sulla permanenza dei limiti reddituali (pag. 27 e segg. della sentenza n. 12/2025):
La gravata sentenza n.12/2025, non conformandosi alla sentenza n. 195/2024 della II Sezione centrale d'appello, non ha svolto gli accertamenti richiesti, anche alla luce dell’art. 28 del D.P.R. n. 915/1978.
Invero, tale norma (art. 28 del D.P.R. n.915/1978) prevede la possibilità di poter cumulare il trattamento pensionistico di guerra con quello di invalidità civile a condizione che tali trattamenti pensionistici siano relativi a diverse infermità o patologie.
Considerato che dall’esame degli atti del contenzioso risulta che:
a) il giudice della gravata sentenza n.12/2025 per sua stessa ammissione a pag.17 (“impregiudicato ogni accertamento -non disposto da questo organo giudicante- della riconducibilità della morte a causa di guerra”..) non si è conformato alla sentenza 195/2024 della II Sezione giurisdizionale d’appello sentenza che aveva statuito che:
“la Sezione territoriale effettuerà, ai fini della verifica del diritto all’invocato trattamento pensionistico, anche gli accertamenti (omessi nella sentenza gravata e inibiti in questa sede, in quanto relativi a questioni di fatto) la posizione del dante causa, sig. xxx(in particolare, la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale);
b) dai richiamati atti emerge una diversità delle infermità di cui era affetto il xxx:
· (grave forma di pleurite destra e deperimento organico) come si evince dalla domanda di pensione di guerra del 30.11.1958 e confermata dal richiamato foglio matricolare del Distretto di Teramo del regio esercito italiano;
· (psicosi paranoide) considerata ai fini della concessione della pensione per invalidità civile per causa di servizio;
ne consegue che vanno rimessi gli atti del giudizio al giudice di prime cure per disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio per gli accertamenti già disposti con sentenza 195/2024 della II Sezione d’appello, ma non svolti dal giudice della gravata sentenza n.12/2925, e verificare se ricorrano le condizioni di cui agli artt. 44, 45 e 28 del D.P.R. n.915/1978.
4. Rimessione degli atti alla Sezione territoriale d’Abruzzo per CTU.
Pertanto, ai fini della verifica del diritto della sig.ra xxx all'invocato trattamento pensionistico, si rinviano gli atti del giudizio alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in diversa composizione monocratica per disporre la Consulenza Tecnica di Ufficio (per gli accertamenti omessi nella sentenza gravata e inibiti in questa sede, in quanto relativi a questioni di fatto) e quindi accertare sulla base della documentazione acquisita in atti ed eventualmente ulteriore documentazione, fornita dalle parti, in contraddittorio:
a) la riconducibilità o meno a causa di guerra o attinente alla guerra della lamentata infermità e della morte del sig. xxx b) e se la lamentata infermità per causa di guerra o attinente alla guerra e della morte del sig. xxx, sia la stessa o diversa da quella riconosciuta al medesimo per invalidità civile per causa di servizio con decreto n. 3040 del 28.9.1963 del Ministro dell'Interno;
fermo restando le richiamate statuizioni - divenute irretrattabili per non essere state impugnate dall’amministrazione - di cui alle citate sentenze:
1) n.67/2023 del 6.9.2023 della Corte dei conti per l’Abruzzo;
2) n.195/2024 del 28.7.2024 della II Sezione centrale di appello.
5. Esito del giudizio.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va parzialmente accolto ed in riforma della sentenza n. 12/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, rimette gli atti al primo giudice della sezione territoriale per l’Abruzzo. ma in diversa composizione, per disporre una Consulenza Tecnica d’ Ufficio che, in contradditorio delle parti, accerti:
a) la riconducibilità o meno a causa di guerra o attinente alla guerra della lamentata infermità e della morte del sig. xxx;
b) e se la lamentata infermità per causa di guerra o attinente alla guerra e della morte del sig. xxx sia la stessa o diversa da quella riconosciuta al medesimo per invalidità civile per causa di servizio di cui al decreto n. 3040 del 28 settembre 1963 del Ministro dell'Interno;
con la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, come in motivazione,
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO
n. 62219 della sig.ra xxx ed in riforma della sentenza n. 12/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo in composizione monocratica, depositata il 13.3.2025,
RIMETTE
gli atti al primo giudice, in diversa composizione, affinché, sulla base della documentazione acquisita in atti ed eventuale ulteriore documentazione prodotta dalle parti in contraddittorio, disponga l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare:
a) la riconducibilità o meno a causa di guerra o attinente alla guerra della lamentata infermità e della morte del sig. xxx;
b) e se la lamentata infermità per causa di guerra o attinente alla guerra e della morte del sig. xxx sia la stessa o diversa da quella riconosciuta al medesimo per invalidità civile per causa di servizio di cui al decreto n. 3040 del 28 settembre 1963 del Ministro dell’Interno;
con la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Presidente e estensore
AM IE
f.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 03/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma I di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AM IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 03/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 03/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente