Legge 8 agosto 1991, n. 261

Commentari2

  • 1Circolare del 19/06/1997 n. 173 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI
    Min. Finanze · 19 giugno 1997

    Sono stati chiesti chiarimenti circa la disciplina fiscale applicabile alla pensione di reversibilita\' percepita dal coniuge divorziato di pensionato di guerra ai sensi dell\'art. 13, comma 2, della legge 6 marzo 1987, n. 74. Al riguardo si precisa che la citata legge 6 marzo 1987, n. 74 concernente "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", all\'art. 13, comma 2, prevede in via generale che "...il coniuge rispetto al quale e\' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze.... alla pensione di reversibilita\', sempre che il rapporto da cui trae origine il …

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  • 2Circolare del 11/12/1991 n. 31 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 11 dicembre 1991

    L\'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, recante "norme concernenti misure e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra", stabilisce che il primo comma dell\'art. 77 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e\' sostituito dal seguente: "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita\' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, …

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Giurisprudenza221

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  • 1Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 498
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Prima Civile Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati: 1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente 2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere 3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 88 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025, depositata in data 19.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del …
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    • art. 327 c.p.c.·
    • art. 325 c.p.c.·
    • assegno divorzile·
    • inammissibilità appello·
    • pensione di guerra·
    • art. 213 c.p.c.·
    • valutazione comparativa condizioni economiche·
    • rito camerale·
    • art. 183 c.p.c.·
    • art. 5 L. 898/1970

  • 2Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 45
    Provvedimento: SENT. 45/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela Acanfora Presidente LU d'Ambrosio Consigliere Nicola Ruggiero Consigliere Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice Cosmo Sciancalepore Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 60593 del Registro di Segreteria, promosso da SI, nata a [...] il SI, C.F. SI, vedova di SI, deceduto l'SI, e SI nato a SI il SI, C.F. SI, in proprio e quale procuratore generale di SI, giusta procura notarile rep. n. 13.034, racc. n. 5.640, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo …
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    • pensione indiretta·
    • causa di servizio·
    • spese legali·
    • art. 170 c.g.c.·
    • art. 21 disp. att. c.g.c.·
    • pensione di guerra·
    • art. 4 DPR 915/1978·
    • art. 158 c.g.c.·
    • aggravamento infermità·
    • miglior classifica pensione·
    • art. 31 c.g.c.·
    • assegno di superinvalidità·
    • giurisdizione Corte dei Conti·
    • interdipendenza patologie·
    • cessata materia del contendere

  • 3Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/04/2026, n. 60
    Provvedimento: LA CORTE DEI CONTI . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI sentenza 60/2026 SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: AM IE Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Oriella Martorana Consigliere NI Palazzo Consigliere Flavia D'Oro Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 62219 del registro di segreteria, proposto da: xxx, nata a [...] ed ivi residente in xxx giusta procura speciale in calce al presente atto, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio de Nardis, del Foro di Pescara, c.f. [...], con domicilio telematico ivi …
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    • pensione indiretta di guerra·
    • art. 38 D.P.R. n. 915/1978·
    • pensione di reversibilità·
    • art. 70 D.P.R. n. 915/1978·
    • art. 85 T.U. 915/1978·
    • art. 170 c.g.c.·
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    • principio della ragione più liquida·
    • art. 128 D.P.R. n. 915/1978·
    • prescrizione·
    • art. 100 D.P.R. n. 915/1978·
    • pensione privilegiata·
    • divieto di cumulo·
    • art. 153 d.lgs. 174/2016·
    • giurisdizione Corte dei Conti

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 836
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 862 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. CARROCCIA Parte_1 ALFREDO Appellante e rappresentato e difeso dagli avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI CP_1 LAURA Appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo …
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    • giurisprudenza di legittimità·
    • computabilità reddito·
    • contributo unificato·
    • art. 77 d.p.r. 915/1978·
    • art. 3 d.l. n. 30/1974·
    • pensione di guerra·
    • irripetibilità spese di lite·
    • assegno sociale

  • 5Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 14/05/2025, n. 107
    Provvedimento: SENT. 107/2025 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela Acanfora Presidente Ida Contino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 59528 del Registro di Segreteria, promosso da OM, nata a [...] il OM (c.f.: OM); OM nata a [...] il OM (c.f.: OM); OM, nata a OM il OM (c.f.: OM), nonché OM, nato a OM il OM (c.f.: OM), tutti nella loro qualità di figli ed unici eredi (legittimi) di OM e di OM, elettivamente …
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    • benefici accessori·
    • pensione di guerra·
    • trasmissibilità ereditaria·
    • domanda amministrativa·
    • indennità speciale annua·
    • mutatio libelli·
    • art. 21 d.P.R. n. 915/1978·
    • indennità di assistenza e accompagnamento·
    • indennità integrativa·
    • art. 22 d.P.R. n. 915/1978
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Versioni del testo

  • Art. 1. Pensioni ed assegni 1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422 , sono aumentati, a decorrere dal 1› gennaio 1991, dei seguenti importi annui:
    1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 7a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - La tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 , riguarda il trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra.
  • Art. 2. Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E
    del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 1. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E" riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificati dall' articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    " i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 , non determinano mutamenti di classifica.
    l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermita' la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidita' di guerra.
    m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidita' che ha dato diritto a pensione le infermita' sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso".
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 , cosi' come modificati dall' art. 2 della legge n. 656/1986 e come ulteriormente modificati dalla presente legge, e' il seguente:
    "CRITERI PER L'APPLICAZIONE
    DELLE TABELLE A, B ed E
    a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione 'carattere tassativo', salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8).
    In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto.
    Le parole 'grave' e 'notevole', usate per caratterizzare il grado di talune infermita', debbono intendersi in relazione al grado di invalidita' corrispondente alla categoria cui l'infermita' e' ascritta. Con l'espressione 'assoluta', 'totale, completa', applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilita' agli effetti della capacita' a proficuo lavoro.
    b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalita' ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sara' piu' elevata proporzionalmente alla entita' della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
    c) L'acutezza visiva dovra' essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
    La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
    Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
    Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come e' norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
    V = 10/10
    V = 9/10
    V = 8/10
    V = 7/10
    V = 6/10
    V = 5/10
    V = 4/10
    V = 3/10
    V = 2/10
    V = 1/10 (5/50).
    Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sara' ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
    Con lo stesso ottotipo si potra' saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
    Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale e' possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si puo' determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
    Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecita' assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilita' luminosa.
    Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio e' cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non e' tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
    d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.
    e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1a, 2a, 5a, 7a e 8a della tabella A, in relazione alla loro entita', estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
    In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3a, 4a e 6a) per equivalenza.
    f) Quando il militare ed il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
    Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
    Col termine 'organo' deve intendersi una pluralita' di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e cio' perche' tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
    Col termine 'organi pari' va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
    Con la dizione 'perdita parziale' dell'organo superstite ('..... venga a perdere..... in parte l'organo superstite') si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
    Va altresi' considerato alla stregua di 'organi pari' quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecita' assoluta e permanente).
    g) Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilita' di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
    Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista.
    h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7a prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entita' dell'enfisema e alla riduzione della capacita' respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
    i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 , non determinano mutamenti di classifica.
    l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermita' la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidita' di guerra.
    m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidita' che ha dato diritto a pensione le infermita' sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo- funzionale deve essere valutato nel suo complesso".
  • Art. 3. Indennita' di assistenza e di accompagnamento 1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e da ultimo modificato dall' articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e' sostituito dal seguente:
    "I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A- bis); B), numero 1); C);
    D); E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidita' comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
    Nota all'art. 3:
    - L'art. 21 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 , come sostituito dall' art. 6 della legge n. 834/1981 , modificato dall' art. 3 della legge n. 656/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
    "Art. 21 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
    I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis );
    B), numero 1); C) ; D) ; E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidita' comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
    Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
    La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1› gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1› gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1› gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1› gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
    Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1› gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1› gennaio 1986.
    L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
    Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
    Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".