Legge 6 ottobre 1986, n. 656

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  • 1Accertamento Fiscale A Impresa Di Calcestruzzo E Prefabbricati Con Debiti: Come Difendersi Subito
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 novembre 2025

    Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua impresa di calcestruzzo o prefabbricati? L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza spesso concentrano i controlli su aziende edili e produttive di questo settore, sospettando ricavi non dichiarati, costi fittizi o IVA non versata. Ma attenzione: molte di queste verifiche si basano su studi di settore, parametri presuntivi e controlli automatici, che non sempre tengono conto delle realità operative del settore edile, come i tempi di pagamento, i ritardi nei cantieri o le insolvenze dei committenti. Con l'assistenza di un avvocato tributarista esperto in diritto fiscale per imprese edili e manifatturiere, puoi bloccare la …

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  • 2Da verbale, niente interessi e soprattasse
    https://www.fiscooggi.it/

  • 3Il concordato della Snc coinvolge anche gli associati
    https://www.fiscooggi.it/

  • 4Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 5Accertamento Fiscale A Lavanderia: Cosa Fare Per Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 luglio 2025

    Hai ricevuto un accertamento fiscale per la tua lavanderia e non sai come reagire? Ti contestano ricavi non dichiarati, margini ritenuti troppo bassi, incongruenze nei corrispettivi o tra acquisti e vendite? Le lavanderie – tradizionali, self-service o industriali – sono spesso oggetto di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto quando dichiarano volumi d'affari considerati “sotto media”. Ma non tutti gli accertamenti sono fondati: puoi difenderti e dimostrare la correttezza della tua gestione. Perché il Fisco controlla le lavanderie? Gli accertamenti possono nascere da: – Scostamenti dai parametri ISA o punteggi bassi – Ricavi ritenuti troppo bassi rispetto ai costi …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15747
    Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo studio dell'avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANTONIETTA RUSSO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e LIDIA CARCAVALLO; - …
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    • azione risarcitoria·
    • azione di rivalsa·
    • giurisdizione Corte dei conti·
    • art. 8 d.P.R. n. 538/1986·
    • petitum sostanziale·
    • art. 103 Cost.·
    • art. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • pensioni pubblici dipendenti·
    • interessi su trattamenti pensionistici

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15746
    Provvedimento: 15 746/ 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - CORTE dei CONTI Ud. 09/04/2019 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 23895/2017 Rel. Consigliere - LUCIA TRIA Ca . 15146 Rep. Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI C.I. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23895-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' …
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    • giurisdizione della corte·
    • pensioni ordinarie·
    • giurisdizione civile·
    • attribuzioni·
    • previdenza (assicurazioni sociali)·
    • competenza e giurisdizione·
    • controversie·
    • corte dei conti·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • giurisdizionali·
    • pensioni a carico dello stato e altri enti

  • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 03/12/2024, n. 87
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 87/2024/M REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata in composizione monocratica Il Giudice Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9064/M del registro di Segreteria, proposto da XXX XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Anissa Touijar ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via Astore 5 (Pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it), contro l'INPS - Direzione Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere: «1) l'accertamento e riconoscimento del diritto alla concessione …
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    • art. 1 e 2 L. 19/1980·
    • pregiudiziale amministrativa·
    • art. 153 c.g.c.·
    • legittimazione INPS·
    • art. 3 L. 656/1986·
    • indennità accompagnatore militare·
    • compensazione spese·
    • pensione privilegiata·
    • diffida a provvedere·
    • rivalutazione monetaria

  • 4Trib. Lecce, sentenza 02/07/2024, n. 2181
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.14116/2018 R.G. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 14/6/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da: nata a [...], il [...] e residente a [...] (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Massimiliano Del …
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    • interpretazione extratestuale·
    • art. 2953 c.c.·
    • giudicato·
    • condanna generica·
    • assegno integrativo·
    • art. 2947 c.c.·
    • opposizione all'esecuzione·
    • inammissibilità esecuzione·
    • titolo esecutivo·
    • prescrizione decennale

  • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/11/2024, n. 344
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Monocratico Salvatore Grasso ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 344/2024 sul ricorso in materia pensionistica n. 69381, depositato in data 10 novembre 2023, proposto dal signor V. P. nato a [...] (C.F.OMISSIS) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Salemi - C.F. [...]del Foro di Agrigento, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Porto OC (AG) Via Roma n°63 presso lo studio del predetto difensore fax 0922.530799 (PEC) salemigaetano@avvocatiagrigento.it; - parte ricorrente - …
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    • compensazione delle spese·
    • pensione di reversibilità·
    • accertamento medico-legale·
    • invalidità civile·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 45 D.P.R. 915/1978·
    • art. 152 c.g.c.·
    • giurisdizione Corte dei Conti·
    • onere della prova·
    • inabilità a proficuo lavoro
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Versioni del testo

  • Art. 1. (((Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
    guerra). )) (( 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modifiche ed integrazioni:
    a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
    b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
    c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
    d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
    e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
    f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
    g) il limite di reddito di cui all' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
    h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
    2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
    3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1. ))
  • Art. 2. (Pensioni e assegni) 1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
    Con la stessa decorrenza e' istituita l'allegata tabella T.
    2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonche' dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge.
    L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.
    3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985.
    4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
    "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".
    5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto".
    Note all'art. 2, comma 2:
    - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 834, 11981 v. nella nota all'art. 1, comma 1.
    - Per il testo dell' art. 39 del D.P.R. n. 915/1978 v. nelle note all'art. 1, comma 2.
  • Art. 3. (Indennita' di assistenza e di accompagnamento) 1. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2.
    2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:


    =====================================================================
    | dal 1 gennaio 1985 | dal 1 gennaio 1986

    =====================================================================
    lettera A | 384.000| 506.880
    lettera A-bis | 335.000| 442.200
    lettera B | 296.000| 390.720
    lettera C | 260.000| 343.200
    lettera D | 220.000| 290.400
    lettera E | 182.000| 240.240
    lettera F | 143.000| 188.760
    lettera G | 105.000| 138.600
    lettera H | 69.000| 91.080
    3. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sono sostituiti dai seguenti:
    "La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
    dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
    Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986".
    Nota all'art. 3, comma 1:
    Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 6 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
    - L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. n. 915, e' sostituito dal seguente:
    "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella F, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, un'indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
    I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B n. 1); C; D; E, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
    Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
    La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
    Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
    L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
    Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
    Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".