Art. 57.
(( (Sanzioni).
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82))
(( (Sanzioni).
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82))