Articolo 44 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 43Articolo 45
Versione
6 maggio 1952
Art. 44.
(Norme di sicurezza)


Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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