Articolo 18 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 settembre 1950
Art. 18.
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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