Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 18.
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/04/2026, n. 60Provvedimento: […] Ribadiva il tempestivo accertamento della patologia contratta dal sig. xxxe della causa del decesso e le eccezioni relative all'invalidità della dichiarazione del sindaco di rinuncia alla pensione di guerra. Circa la pensione ordinaria riconosciuta al sig. xxx, rilevava che essa era riferibile a infermità contratta in servizio civile, quale dipendente comunale e non a causa di guerra, contestando l'applicabilità dell'art. 80, d.p.r. n. 1092/1973 e degli artt. 17, 18 e 19, e legge n. 648/1950, ed evidenziando che, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 915/1978 è possibile cumulare entrambi i trattamenti economici.Leggi di più...
- pensione indiretta di guerra·
- art. 38 D.P.R. n. 915/1978·
- pensione di reversibilità·
- art. 70 D.P.R. n. 915/1978·
- art. 85 T.U. 915/1978·
- art. 170 c.g.c.·
- requisito reddituale·
- principio della ragione più liquida·
- art. 128 D.P.R. n. 915/1978·
- prescrizione·
- art. 100 D.P.R. n. 915/1978·
- pensione privilegiata·
- divieto di cumulo·
- art. 153 d.lgs. 174/2016·
- giurisdizione Corte dei Conti