Articolo 128 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 127Articolo 129
Versione
6 maggio 1952
Art. 128.
(Obblighi del pilota a bordo)


Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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