Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.282/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 282/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 569/2021 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 26.07.2021 a conclusione del giudizio n.
1862/2018 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari”,
vertente tra
P. iva , c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo valida anche per il presente grado di giudizio, con domicilio eletto in La Spezia, v. Paolo Emilio Taviani n.170.
CP_1
e
[...]
54 presso lo studio dell'avv. Tiziana Giarrusso che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 996/2018 emesso dal Tribunale CP_2
di Campobasso, assumendo l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, e spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di alla restituzione Parte_1
delle somme indebitamente percepite ed ammontanti ad € 25.000,00.
L'Istituto di credito si costituiva in giudizio contestando ogni eccezione formulata dalla controparte,
chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla proposta domanda riconvenzionale.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza qui gravata, così decideva: “ […]
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 996/2018 pronunciato da
questo Tribunale in data 5.6.2018; 2) dichiara la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole
con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 751528001 (già 71240589) è stata prevista la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi in misura ultralegale e
la commissione di massimo scoperto;
accerta e dichiara che, alla data del 31.10.2016, il saldo di
conto corrente n. 751528001 era a credito del correntista per l'importo di € 62.867,56 in luogo di
quello debitore pari ad euro 26.869,40 risultante dall'ultimo estratto conto della 3) condanna CP_3
la e per essa, quale procuratore, la società al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4 sig. della somma di euro 25.000,00; 4) condanna l'opposta al pagamento in favore CP_2
dell'Avvocato Tiziana Giarrusso dichiaratasi antistataria delle competenze di lite che si liquidano in
complessivi euro 4.835,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, nonché euro 147,00
per esborsi sostenuti”.
Avverso detta sentenza la con citazione notificata il 3.08.2021 ha proposto Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) Sulla domanda di restituzione delle somme. Difetto di legittimazione passiva.
2) Sulla documentazione versata in atti. Mancata prova del credito.
3) Sull'eccezione di prescrizione.
4) Sulla condanna alle spese e competenze di lite.
Con comparsa del 17.12.2021 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello CP_2
e la conferma della sentenza appellata, vinte le spese del grado con distrazione e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
Rileva, infatti, l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'inquadramento giuridico della fattispecie,
nella quale tra ed società “veicolo” di cartolarizzazione Controparte_5 Parte_1
costituita ai sensi della Legge n. 130/199, non è intervenuta alcuna cessione d'azienda bancaria (come ritenuto dal Tribunale), né accollo, bensì, in data 19.10.2016, come risulta dalla documentazione prodotta dalla opposta, un atto di cessione, dalla prima alla seconda, di crediti pro soluto, in dettaglio un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco - tra i quali quello oggetto di causa- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n.130 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”). Muovendo da tale erronea premessa, il primo giudice ha disatteso la tesi, sostenuta dalla secondo la quale della domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'opponente dovesse Parte_1 rispondere non essa, cessionaria del credito, ma l'originaria parte negoziale cedente, che ha indebitamente percepito le somme non dovute.
Il primo motivo è fondato.
Secondo la condivisibile e pertinente pronuncia della Cassazione n.21843 del 2019, i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 - come nel caso che occupa – costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei creduti e al pagamento di costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre,
nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva sella società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente).
Nel medesimo senso si è espressa la S.C. nella sentenza n. 13735 del 2.05.2022, a mente della quale i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999
costituiscono un patrimonio sperato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito la debitore ceduto proporre ni confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione di detto principio la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto un forza del rapporto intrattenuto con il cedente.
Principio più di recente confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 18454 del 5.07.2024, anche secondo la quale i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130
del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n, 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio sperato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato un solido anche la società
c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente – cd. origintor – gli interessi inebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di conto corrente.
Ne consegue, linearmente, che nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria non possono essere promosse domande restitutorie derivanti dal contratto originario con il c.d. originator.
Per quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla Parte_1
domanda di ripetizione di indebito avanzata dal . CP_2
Tanto dichiarato, in ordine al terzo motivo di appello va rilevata, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la carenza di interesse dell' di credito ad impugnare la parte della sentenza dedicata all'eccezione Pt_2
di prescrizione del diritto alla ripetizione, che il primo giudice ha ritenuto, in rito, inammissibile per tardività e che, nel merito, ha disatteso.
Nel secondo motivo di appello la assume che “La sentenza risulta altresì errata nella parte in CP_3
cui dichiara che <la banca opposta non ha prodotto il contratto di conto corrente mentre risulta>
acquisito agli atti un contratto di fideiussione datato 10.03.1992, erroneamente definito dall'opposta
quale contratto di apertura di conto corrente>”.
Secondo l'appellante, il Tribunale ha male interpretato i documenti prodotti: ”Difatti, Parte_1
produceva il contratto di apertura di conto corrente, acceso in data 10.03.1002 dal Sig. , di CP_2
cui depositava copia più leggibile con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. all'allegato 1 (cfr.
fascicolo di parte primo grado memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 e file denominato 1.contratto)”.
Senonchè tale documento, diversamente da quanto assume la non è un contratto di aperura di CP_3
conto corrente, ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice, un contratto di fideiussione. Del resto le stesso C.T.U., dopo scrupolosa disamina di tutta la documentazione offerta in produzione dalle parti, ha concluso, in più passi dell'elaborato, nel senso dell'assenza di pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate al rapporto.
A tanto si aggiunga che la pur a seguito delle contestazioni sollevate dall'opponente CP_3
sull'onere della prova, non ha depositato gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente sino al saldo coì come determinato in sede monitoria.
In definitiva l'Istituto di credito, attore in senso sostanziale nel giudizio susseguente all'apposizione del decreto in giuntivo, è venuta meno all'onere sulla stessa gravante, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova rigorosa della sussistenza ed entità del credito fatto valere col monitorio.
Per tali ragioni il secondo motivo di appello va disatteso.
L'esito complessivo ed unitario del giudizio registra la parziale soccombenza reciproca delle parti;
per questo motivo, si dispone l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 282/2021 R.G. sull'appello proposto con citazione notificata il 3.08.2021 da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 569/2021 del Tribunale civile di
[...] CP_2
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 26.07.2021 a conclusione del giudizio n.
1862/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di legittimazione passiva della appellante relativamente alla CP_3
domanda di ripetizione di indebito avanzata da e, per conseguenza, revoca il capo CP_2
n. 3) del dispositivo della sentenza appellata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello del 30 aprile 2025 LA PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella