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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 14666/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 24.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GAETANO SANTAGATA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to PINTO ALESSANDRA resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Itala de Benedictis, CP_2 P.IVA_2
Davide Catalano e Avv. Luca Cuzzupoli;
resistente non costituita Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'ipoteca legale n. 108 del 07.07.2015, iscritta con R.G. n. 19375 e R.P. n. 2206
relativamente alle cartelle di Pagamento per contributi IVS nn. 028 CP_2 20000076677850 000 notificata in data 09.05.2012; - 328 20130004059863 000 –
notificata in data 23.11.2013; - 328 20120005476720 000 notificata in data 07.12.2012;
- 328 20130001121063 000 notificata in data 08.03.2013; - 328 20120002073526 000
notificata in data 09.05.2012; - 328 20120004049873 000 notificata in data 09.11.2012.
Parte ricorrente deduceva che in data 03.11.2022 otteneva estratto ruolo delle cartelle di cui sopra, venendo in tal modo a conoscenza dell'ipoteca a suo danno. Lamentava,
pertanto, l'omessa notifica della comunicazione preventiva dell'ipoteca e degli atti prodromici alla stessa sottesi da parte dell'Ente Impositore e la prescrizione degli importi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta ipoteca, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e l' CP_2 Controparte_1
che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il
[...]
rigetto.
La non si è costituita, pur essendo titolare di legittimazione passiva, in CP_3
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_2
legge 448/98, nel cui ambito rientrano in parte quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 24.10.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 08/04/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
Pag. 2 di 7 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Preliminarmente, si rileva che l'iscrizione di ipoteca “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Ordinanza n.
Pag. 3 di 7 Al riguardo, costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a
SSUU (sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20).
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento,
iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n.
8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
La Corte di Cassazione, nel contesto di un più generale principio di diritto, ha difatti rimarcato, in tema di iscrizione ipotecaria, che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce requisito di ammissibilità
dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R.
n. 602 del 1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione
Pag. 4 di 7 di tale atto anteriore (v. Cass., 26 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 13 ottobre 2011, n.
21123).
Parte ricorrente ha eccepito la mancata rituale notificazione degli atti sottostanti alla ipoteca impugnata, incentrando principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti quali la comunicazione preventiva opposta,
ma prima ancora le cartelle di pagamento e ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_2
atti impositivi previsti dalla legge, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli atti impositivi previsti dalla legge e della comunicazione preventiva di ipoteca presupposti alla ipoteca, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876201400002263000 è stata notificata in data 20/11/2014,
come da documentazione in atti.
Inoltre, risulta agli atti del giudizio anche la prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposti alla ipoteca, sicchè in mancanza di impugnazione dei predetti atti, la pretesa impositiva è divenuta incontrovertibile.
Pag. 5 di 7 Inoltre, il termine di prescrizione non è maturato neppure successivamente alla notifica degli atti impositivi, in considerazione della notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 02820179017974416000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820130001121063000,
- intimazione di pagamento n. 02820219001070576000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820120005476720000, 32820130001121063000,
- pignoramento presso terzi n. 02884201800002195001, in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820120005476720000, 328201300011210630000,
- intimazione di pagamento n. 02820179012050720000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820120005476720000,
- comunicazione preventiva del 20/11/2014, in relazione a tutte le cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di causa.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese reclamate dall' è preclusa in CP_2
conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità della deduzione in questa sede.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 24.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 14666/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 800,00 per ciascuna parte, oltre IVA Controparte_1
E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- si compensano le spese tra il ricorrente e la parte non costituita.
Aversa, 06.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
380 del 10.01.2017).
LAVORO
N.R.G. 14666/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 24.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GAETANO SANTAGATA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to PINTO ALESSANDRA resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Itala de Benedictis, CP_2 P.IVA_2
Davide Catalano e Avv. Luca Cuzzupoli;
resistente non costituita Controparte_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, il ricorrente proponeva impugnativa avverso l'ipoteca legale n. 108 del 07.07.2015, iscritta con R.G. n. 19375 e R.P. n. 2206
relativamente alle cartelle di Pagamento per contributi IVS nn. 028 CP_2 20000076677850 000 notificata in data 09.05.2012; - 328 20130004059863 000 –
notificata in data 23.11.2013; - 328 20120005476720 000 notificata in data 07.12.2012;
- 328 20130001121063 000 notificata in data 08.03.2013; - 328 20120002073526 000
notificata in data 09.05.2012; - 328 20120004049873 000 notificata in data 09.11.2012.
Parte ricorrente deduceva che in data 03.11.2022 otteneva estratto ruolo delle cartelle di cui sopra, venendo in tal modo a conoscenza dell'ipoteca a suo danno. Lamentava,
pertanto, l'omessa notifica della comunicazione preventiva dell'ipoteca e degli atti prodromici alla stessa sottesi da parte dell'Ente Impositore e la prescrizione degli importi oggetto di riscossione.
L'opponente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità
dell'opposta ipoteca, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e l' CP_2 Controparte_1
che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il
[...]
rigetto.
La non si è costituita, pur essendo titolare di legittimazione passiva, in CP_3
quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_2
legge 448/98, nel cui ambito rientrano in parte quelli per cui è causa.
Il presente procedimento, con decreto del 24.10.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 08/04/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
Pag. 2 di 7 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Preliminarmente, si rileva che l'iscrizione di ipoteca “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Ordinanza n.
Pag. 3 di 7 Al riguardo, costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a
SSUU (sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20).
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento,
iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n.
8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
La Corte di Cassazione, nel contesto di un più generale principio di diritto, ha difatti rimarcato, in tema di iscrizione ipotecaria, che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce requisito di ammissibilità
dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R.
n. 602 del 1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione
Pag. 4 di 7 di tale atto anteriore (v. Cass., 26 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 13 ottobre 2011, n.
21123).
Parte ricorrente ha eccepito la mancata rituale notificazione degli atti sottostanti alla ipoteca impugnata, incentrando principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti quali la comunicazione preventiva opposta,
ma prima ancora le cartelle di pagamento e ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_2
atti impositivi previsti dalla legge, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli atti impositivi previsti dalla legge e della comunicazione preventiva di ipoteca presupposti alla ipoteca, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio emerge che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876201400002263000 è stata notificata in data 20/11/2014,
come da documentazione in atti.
Inoltre, risulta agli atti del giudizio anche la prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposti alla ipoteca, sicchè in mancanza di impugnazione dei predetti atti, la pretesa impositiva è divenuta incontrovertibile.
Pag. 5 di 7 Inoltre, il termine di prescrizione non è maturato neppure successivamente alla notifica degli atti impositivi, in considerazione della notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 02820179017974416000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820130001121063000,
- intimazione di pagamento n. 02820219001070576000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820120005476720000, 32820130001121063000,
- pignoramento presso terzi n. 02884201800002195001, in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820120005476720000, 328201300011210630000,
- intimazione di pagamento n. 02820179012050720000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820120005476720000,
- comunicazione preventiva del 20/11/2014, in relazione a tutte le cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di causa.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese reclamate dall' è preclusa in CP_2
conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità della deduzione in questa sede.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 24.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 14666/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 800,00 per ciascuna parte, oltre IVA Controparte_1
E CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- si compensano le spese tra il ricorrente e la parte non costituita.
Aversa, 06.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
380 del 10.01.2017).