CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RIa IS AL Presidente dott. BA IA Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1480/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIO MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_2 FABRIZIA e dell'avv. SACCHI SIMONA ) C.F._1 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/19 del Controparte_1
Tribunale di Modena con cui le si intimava di pagare, in favore della euro Controparte_2
26.729,88 a titolo di corrispettivo per la fornitura di serramenti su misura, come da fatture nn. 1/18 e
2/18. L'opponente esponeva che: Con
- il 23.7.2018 aveva acquistato da , al prezzo complessivo di euro 26.729,88, 56 porte su Pt_1 misura per il completamento di un cantiere pubblico, il cui termine ultimo era fissato al 15.7.2018, affidandone la posa ad società diretta dallo stesso legale rappresentante della venditrice;
per CP_3 la consegna delle porte era previsto il termine del 25.7.2018;
pagina 1 di 8 - prima della formalizzazione dell'ordine di acquisto (maggio e giugno 2018), aveva già Pt_1 effettuato i sopralluoghi e i rilievi necessari, e concordato i colori, le profilature, gli accessori e le serrature;
Con
- decorso il termine di consegna della merce, sollecitava più volte , sino a quando Pt_1 quest'ultima, in data 24.9.2018, consegnava le prime 17 porte, per il pagamento delle quali emetteva la fattura n. 1/18 (euro 8.530,73 IVA inclusa);
- in data 8.10.2018 chiedeva l'approvazione di un campione per la produzione delle restanti 39 Pt_1 porte, che si rivelava tuttavia del tutto difforme rispetto alle caratteristiche originariamente pattuite;
Con
- dato il rifiuto opposto al campione dalla Direzione Lavori, chiedeva nuovi preventivi per l'acquisto delle porte mancanti, individuando come nuovo fornitore al prezzo di Parte_2 euro 24.644,00 (IVA inclusa); Con
- il 19.11.2018 comunicava ad che le 39 porte mancanti erano pronte per la consegna e, Pt_1 ricevuto il rifiuto di quest'ultima di riceverle (v. pec 20.11.2018), si rivolgeva alla Stazione appaltante lamentando il mancato pagamento del compenso.
Ritenendo che gli oltre tre mesi di ritardo dalla consegna concordata, e la difformità del campione Con consegnato al DL giustificassero la risoluzione del contratto, sosteneva di nulla dovere all'opposta, neanche per le 17 porte effettivamente ricevute. Per l'eventualità dell'accertamento di un credito dell'opposta, chiedeva il risarcimento del danno in considerazione dei maggiori costi per l'acquisto, dalla delle 39 porte mancanti, nonché del danno all'immagine. Parte_2
Si costituiva allegando di avere correttamente adempiuto, avendo dapprima consegnato 17 porte, Pt_1 come non contestato dalla controparte, e avendo poi tentato di consegnare le restanti 39, consegna che Con tuttavia non era stata possibile per il rifiuto di di riceverla, illegittimo stante la non essenzialità del termine. Con Con sentenza n. 746/23, il Tribunale riteneva spettante ad il pagamento del prezzo di euro 8.530,73 delle 17 porte consegnate e mai contestate, mentre per le rimanenti 39 porte ravvisava i presupposti per la risoluzione parziale del contratto;
accertato in euro 6.444,85 il danno subito dall'opponente per aver dovuto acquistare le 39 porte mancanti ad un prezzo maggiore di quello pattuito con , revocato il Pt_1
Con decreto ingiuntivo, condannava a pagare ad la differenza pari ad euro 2.058,88 oltre Pt_1 interessi, e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva appello insistendo per l'integrale accoglimento della sua Pt_1 domanda e deducendo l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento. Segnatamente lamentava:
pagina 2 di 8 1) l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione, anche solo parziale, della vendita («falsa applicazione art. 1453 cc;
travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove;
assenza di inadempimento di »); Pt_1
2) la mancanza di prova del danno lamentato dall'appellata («falsa applicazione artt. 1223, 1453 e
2697 cc;
travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove;
il danno non è provato»);
3) l'erroneità del riparto delle spese di lite («illogicità ed ingiustizia della compensazione delle spese processuali»). Con Si costituiva resistendo all'appello ed insistendo, in subordine, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 3.6.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
Nelle note di precisazione delle conclusioni chiedeva l'ammissione di due nuovi capitoli di Pt_1 prova testimoniale, diversi da quelli richiesti (ed ammessi) in primo grado.
2) È inammissibile la nuova prova per testi tardivamente articolata da solo con la precisazione Pt_1 delle conclusioni in appello.
Si tratta, peraltro, di circostanze ininfluenti ai fini del decidere in quanto riguardanti offerte di adempimento compiute dall quando, come si dirà, quando il suo l'inadempimento era già di Pt_1 rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità del rifiuto opposto dall'appellata a ricevere la consegna delle 39 porte mancanti, offertale con pec del 19.11.2018. Sostiene, infatti, che il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di consegna riportato nell'ordine (25.7.2018), la cui non essenzialità è pacifica, e la proposta di consegna (19.11.2018) non è tale da giustificare, per sé solo, la risoluzione ex art. 1453 cc del contratto, essendosi al più verificato un inadempimento di scarsa importanza ex art. 1455 cc;
le parti non avevano d'altronde concordato espressamente un collegamento Con tra il contratto di compravendita e l'appalto, per l'adempimento del quale si era determinata Con all'acquisto, ed inoltre non la aveva mai sollecitata a adempiere nei mesi intercorsi tra l'ordine e la proposta di consegna.
Il motivo non merita accoglimento.
È pacifico che l'appellata ha acquistato le porte oggetto di causa per completare la Sede della Polizia stradale di via Bovi Campeggi di Bologna, lavoro appaltatole dal Controparte_4
[...]
Prima della redazione dell'ordine di acquisto, aveva già effettuato i sopralluoghi e i rilievi Pt_1 necessari, nonché concordato i colori, le profilature, gli accessori e le serrature. L'ordine delle porte è pagina 3 di 8 stato formalizzato il 23.7.2018, quando il termine di fine cantiere era già decorso (15.7.2018); la consegna delle porte era nell'ordine di acquisto prevista per il 25.7.2018, e dunque due giorni dopo la sua formalizzazione. Con Il 16.8.2018 la Stazione appaltante accordava ad un termine di 60 giorni per ultimare alcune lavorazioni, tra le quali la posa delle porte (v. testimonianza Funzionario Tecnico del Tes_1 committente).
La consegna delle prime 17 porte, avvenuta il 24.9.2018, fu regolarmente accettata;
non è oggetto di Con impugnazione incidentale la condanna di a pagarne il prezzo.
L'8.10.2018 sottoponeva all'esame della DL un campione per la produzione delle 39 porte Pt_1 mancanti “del tutto difforme” dall'ordine, come la venditrice non ha mai contestato.
Il rifiuto opposto dalla DL e la prossimità della scadenza del termine di 60 giorni concessole in agosto, Con inducevano ad ordinare, lo stesso 8.10.2018 (doc. 17 fasc. appellata), le 39 porte mancanti alla impresa che si era già occupata, nello stesso cantiere, della fornitura e della posa di altra Pt_2 tipologia di serramenti;
la circostanza è stata confermata dal teste dipendente della il Tes_2 Pt_2 quale ha dichiarato: «il cantiere è durato diversi mesi e verso la fine della nostra durata contrattuale, a Co settembre-ottobre 2018, ci ha chiesto di formulare, in tempi rapidi, una offerta relativa alla fornitura e posa di porte interne in alluminio».
Le porte ordinate alla venivano installate entro il 15.10.2018, data in cui la Stazione appaltante Pt_2 accertava l'ultimazione dei lavori (v. dep. . Tes_1
La consegna delle 39 porte mancanti fu dunque offerta da il 19.11.2018, a più di un mese dalla Pt_1 scadenza dei 60 giorni concessi dalla Stazione appaltante in agosto, e quando il cantiere era già stato chiuso grazie alla tempestiva fornitura di Pt_2
Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento va operata alla stregua di due criteri: uno volto a verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e l'altro, incentrato sul comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione, volto a verificare l'eventuale sussistenza di elementi capaci di attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o, come nel caso di specie, ritardata (ex plurimis, Cass. 19579/21).
Nel caso di specie, secondo il programma originario delle parti, la consegna delle porte avrebbe dovuto essere effettuata, per intero, il 25.7.2018, dunque entro dieci giorni dal primo termine di fine cantiere.
Ciò avrebbe evidentemente permesso all'appellata di non aggravare la propria posizione, già
pagina 4 di 8 inadempiente, nei confronti della Stazione appaltante, concludendo l'opera appaltatale con un ritardo quantomeno “tollerabile”.
Ottenuti dalla Stazione appaltante ulteriori 60 giorni a decorrere dal 16.8.2018, la consegna delle porte avrebbe dovuto quantomeno avvenire in tempo utile a completare l'opera entro il nuovo termine del
15.10.2018.
, inadempiente per circa quattro mesi, ha offerto in consegna le 39 porte mancanti oltre un mese Pt_1
Con dopo la scadenza del termine massimo di ultimazione del cantiere, quando l'utilità che avrebbe potuto trarre dall'adempimento era nulla, avendo da oltre un mese provveduto all'acquisto delle porte sostitutive.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, nessun rilievo può essere attribuito alla mancata esplicitazione, nel documento contenente l'ordine d'acquisto, di un vincolo formale di collegamento tra la vendita oggetto di causa e il contratto di appalto che vincolava l'appellata. Dell'appalto e del relativo termine di fine cantiere era infatti a conoscenza ancor prima che venisse formalizzato l'ordine di acquisto, come emerge Pt_1
Con chiaramente dalle mail con le quali aveva sollecitato l'installazione delle porte all'impresa incaricata, diretta dallo stesso legale rappresentante di , (v. comunicazioni CP_3 Pt_1 Tes_3 mail inviate dal Direttore di Cantiere dell'appellata, , in data 18.5.2018, 10.6.2018 e Testimone_4
23.6.2018 di cui ai doc. 2, 3, 5 fasc. appellata).
Dette comunicazioni, seppure inviate agli indirizzi mail dell ( e CP_3 Email_1
Tes
), erano comunque indirizzate al , il quale, come confermato dal teste Email_2
Tes e come peraltro ammesso dallo stesso nell'interrogatorio formale, aveva espressamente Tes_4
Con chiesto ad di utilizzare, per ogni comunicazione a lui rivolta -prescindendo quindi dal rapporto di vendita e di montaggio-, non l'indirizzo mail di , ma quello di a lui comunque Pt_1 CP_3 riconducibile.
Essendovi prova dell'interscambiabilità tra gli indirizzi delle due società e dunque della conoscibilità, da parte di , del collegamento tra la vendita e l'appalto, il cui termine finale era stato esplicitato Pt_1
Con da nella mail del 23.6.2018 (doc. 5: «Dopo aver confermato le porte in legno e i portoncini già dal
14.5.2018 e successivamente le porte uffici dal 10.6.2018, direi che sono tempi inaccettabili, anche perché era noto da tempo il termine del cantiere per il 15.7.2018»), a nulla rileva che il legale rappresentante di , durante l'istruttoria di primo grado, abbia dichiarato di non avere mai preso Pt_1 visione delle comunicazioni mail in atti, circostanza che evidentemente non dipende dall'appellata.
Venendo al secondo criterio, dagli atti non emerge alcun elemento capace di attenuare il giudizio di gravità appena compiuto. pagina 5 di 8 Con ha provato di avere sollecitato più volte la consegna delle porte, rappresentando anche l'urgenza collegata alla necessità di chiudere il cantiere. Si vedano, sul punto, oltre la già citata mail del
23.6.2018 (doc. 5), le mail inviate al legale rappresentante di in data 16.8.2018, 20.8.2018 e Pt_1
5.9.2018 (doc. 7 fasc. appellata: «Martedì hanno fissato sopralluogo per fine lavori, già passata con fine luglio. Che cosa gli potrò raccontare questa volta? Tieni conto che martedì hanno titolo di imputarsi 21 gg di penale (circa euro 40.000) e proseguire fino a che le porte non saranno completate!»; «E' assolutamente necessario avere le porte in cantiere per la prossima settimana, o passiamo guai seri tutti quanti. Non è più il tempo per rimandare»; «Ripeto che è indispensabile farsi vedere a iniziare i montaggi entro la prossima settimana (10/9-14/9)»).
Dopo la consegna delle prime 17 porte il 24.9.2018, e dopo il rifiuto del campione non conforme l'8.10.2018, non risulta che vi siano stati ulteriori incontri tra le parti o corrispondenza di alcun tipo
(neppure tramite gli indirizzi fino all'offerta di consegna del 19.11.2018; nessuna delle parti ha CP_3
d'altronde indicato in quali termini si fossero lasciate dopo tale “bocciatura”.
Non vi è prova, dunque, che, dopo l'8.10.2018 abbia mai tentato di concordare nuovi termini o Pt_1 offerto consegne anche parziali. La sua inerzia risulta allora ingiustificata, e tale da far venire meno Con dell'affidamento, da parte di di un utile adempimento: trascorsi circa quattro mesi dopo la scadenza della data di consegna originariamente pattuita, e ricevuto poi un campione del tutto difforme Con all'ordine a pochi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, giustificatamente ha commissionato con urgenza le porte mancanti ad altra impresa, senza più attendere l'adempimento di . Pt_1
4)È altresì infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sostiene non esservi prova del danno emergente liquidato dal Tribunale, per essere indimostrato che i serramenti di cui alla fattura Con GECAL 47-P/18 (doc. 17 fossero quelli ordinati per far fronte alla mancata consegna delle 39 porte.
A tale proposito, l'appellante evidenzia che nella fattura è indicata la dicitura Pt_2
“Vs.Ord.18/022P del 26.2.2018”, data incompatibile con la ricostruzione allegata dall'appellata, secondo la quale l'ordine alla sarebbe stato effettuato d'urgenza nel mese di ottobre 2018; Pt_2 sostiene inoltre non esservi prova dell'effettivo pagamento da parte dell'appellata della cifra indicata in fattura.
Osserva la Corte che, se è vero che la fattura non contiene il dettaglio della natura e della Pt_2 quantità della merce cui essa inerisce, essa, oltre a contenere, come è pacifico, il riferimento al medesimo appalto dato dalla Polizia Stradale, riporta, in descrizione, una tipologia di lavoro identica a quella oggetto dell'incarico affidato ad e («fornitura e posa porte per interni»). Pt_1 CP_3
pagina 6 di 8 A nulla rileva poi la dicitura “Vs.Ord.18/022P del 26.2.2018” riportata nella descrizione della fattura contenendo la fattura anche esplicito riferimento all'ordine di acquisto n. 2509 del 08.10.2018 Pt_2
(data della “bocciatura” del campione di produzione di ). Pt_1
Ma soprattutto, il teste ha poi confermato che la suddetta fattura della riguardava Tes_4 Pt_2 le 39 porte non consegnate da . Pt_1
E' irrilevante, poi, che non vi sia prova dell'effettivo pagamento di tale fattura, poiché il danno emergente include comunque anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 4718/2016).
Deve concludersi che la fattura 47-P/18 è stata emessa proprio per il lavoro originariamente Pt_2 commissionato ad e da queste non eseguito. Pt_1 CP_3
Non vi è specifico appello sulla quantificazione del danno, determinato dal Tribunale in euro 6.444,85 calcolando la differenza fra la fattura di per fornitura e posa (inclusa l'IVA), e quella di . Pt_2 Pt_1
4)Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della integrale compensazione delle spese legali richiamando il principio della soccombenza, apparendo evidente come sia frutto di un refuso l'indicazione dell'art. 96 cpc.
Ritiene questa Corte che non sussistessero i presupposti per compensare integralmente le spese di lite Con di primo grado, considerato che ha pur sempre riportato una condanna al pagamento di parte del credito, laddove essa aveva negato di dovere alcunché, dunque anche per la fornitura, mai contestata, delle prime 17 porte. Non ha poi trovato accoglimento la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine.
Dunque, le spese del giudizio di opposizione vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare del credito riconosciuto, previa compensazione per la metà attestandosi il credito al minimo dello scaglione tariffario di euro 1.100-5.200. Analogamente, quanto alle spese dell'appello, Con stante l'accoglimento del gravame solo in punto di spese, le spese vanno poste a carico di previa compensazione per la metà.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 2557/2019, compensa per metà le spese di lite Con del giudizio di opposizione e condanna a rifondere ad la restante parte di tali spese che Pt_1 liquida, già nella misura del 50%, in euro 1.300,00, per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 7 di 8 rigetta nel resto l'appello.
Compensa per la metà le spese di lite di secondo grado, che liquida, già nella misura del 50%, in euro
402,00 per anticipazioni ed euro 800,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 3.10.205.
Il Consigliere estensore Il Presidente
BA IA RI IS AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RIa IS AL Presidente dott. BA IA Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1480/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIO MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_2 FABRIZIA e dell'avv. SACCHI SIMONA ) C.F._1 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/19 del Controparte_1
Tribunale di Modena con cui le si intimava di pagare, in favore della euro Controparte_2
26.729,88 a titolo di corrispettivo per la fornitura di serramenti su misura, come da fatture nn. 1/18 e
2/18. L'opponente esponeva che: Con
- il 23.7.2018 aveva acquistato da , al prezzo complessivo di euro 26.729,88, 56 porte su Pt_1 misura per il completamento di un cantiere pubblico, il cui termine ultimo era fissato al 15.7.2018, affidandone la posa ad società diretta dallo stesso legale rappresentante della venditrice;
per CP_3 la consegna delle porte era previsto il termine del 25.7.2018;
pagina 1 di 8 - prima della formalizzazione dell'ordine di acquisto (maggio e giugno 2018), aveva già Pt_1 effettuato i sopralluoghi e i rilievi necessari, e concordato i colori, le profilature, gli accessori e le serrature;
Con
- decorso il termine di consegna della merce, sollecitava più volte , sino a quando Pt_1 quest'ultima, in data 24.9.2018, consegnava le prime 17 porte, per il pagamento delle quali emetteva la fattura n. 1/18 (euro 8.530,73 IVA inclusa);
- in data 8.10.2018 chiedeva l'approvazione di un campione per la produzione delle restanti 39 Pt_1 porte, che si rivelava tuttavia del tutto difforme rispetto alle caratteristiche originariamente pattuite;
Con
- dato il rifiuto opposto al campione dalla Direzione Lavori, chiedeva nuovi preventivi per l'acquisto delle porte mancanti, individuando come nuovo fornitore al prezzo di Parte_2 euro 24.644,00 (IVA inclusa); Con
- il 19.11.2018 comunicava ad che le 39 porte mancanti erano pronte per la consegna e, Pt_1 ricevuto il rifiuto di quest'ultima di riceverle (v. pec 20.11.2018), si rivolgeva alla Stazione appaltante lamentando il mancato pagamento del compenso.
Ritenendo che gli oltre tre mesi di ritardo dalla consegna concordata, e la difformità del campione Con consegnato al DL giustificassero la risoluzione del contratto, sosteneva di nulla dovere all'opposta, neanche per le 17 porte effettivamente ricevute. Per l'eventualità dell'accertamento di un credito dell'opposta, chiedeva il risarcimento del danno in considerazione dei maggiori costi per l'acquisto, dalla delle 39 porte mancanti, nonché del danno all'immagine. Parte_2
Si costituiva allegando di avere correttamente adempiuto, avendo dapprima consegnato 17 porte, Pt_1 come non contestato dalla controparte, e avendo poi tentato di consegnare le restanti 39, consegna che Con tuttavia non era stata possibile per il rifiuto di di riceverla, illegittimo stante la non essenzialità del termine. Con Con sentenza n. 746/23, il Tribunale riteneva spettante ad il pagamento del prezzo di euro 8.530,73 delle 17 porte consegnate e mai contestate, mentre per le rimanenti 39 porte ravvisava i presupposti per la risoluzione parziale del contratto;
accertato in euro 6.444,85 il danno subito dall'opponente per aver dovuto acquistare le 39 porte mancanti ad un prezzo maggiore di quello pattuito con , revocato il Pt_1
Con decreto ingiuntivo, condannava a pagare ad la differenza pari ad euro 2.058,88 oltre Pt_1 interessi, e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva appello insistendo per l'integrale accoglimento della sua Pt_1 domanda e deducendo l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento. Segnatamente lamentava:
pagina 2 di 8 1) l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione, anche solo parziale, della vendita («falsa applicazione art. 1453 cc;
travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove;
assenza di inadempimento di »); Pt_1
2) la mancanza di prova del danno lamentato dall'appellata («falsa applicazione artt. 1223, 1453 e
2697 cc;
travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove;
il danno non è provato»);
3) l'erroneità del riparto delle spese di lite («illogicità ed ingiustizia della compensazione delle spese processuali»). Con Si costituiva resistendo all'appello ed insistendo, in subordine, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 3.6.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
Nelle note di precisazione delle conclusioni chiedeva l'ammissione di due nuovi capitoli di Pt_1 prova testimoniale, diversi da quelli richiesti (ed ammessi) in primo grado.
2) È inammissibile la nuova prova per testi tardivamente articolata da solo con la precisazione Pt_1 delle conclusioni in appello.
Si tratta, peraltro, di circostanze ininfluenti ai fini del decidere in quanto riguardanti offerte di adempimento compiute dall quando, come si dirà, quando il suo l'inadempimento era già di Pt_1 rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità del rifiuto opposto dall'appellata a ricevere la consegna delle 39 porte mancanti, offertale con pec del 19.11.2018. Sostiene, infatti, che il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di consegna riportato nell'ordine (25.7.2018), la cui non essenzialità è pacifica, e la proposta di consegna (19.11.2018) non è tale da giustificare, per sé solo, la risoluzione ex art. 1453 cc del contratto, essendosi al più verificato un inadempimento di scarsa importanza ex art. 1455 cc;
le parti non avevano d'altronde concordato espressamente un collegamento Con tra il contratto di compravendita e l'appalto, per l'adempimento del quale si era determinata Con all'acquisto, ed inoltre non la aveva mai sollecitata a adempiere nei mesi intercorsi tra l'ordine e la proposta di consegna.
Il motivo non merita accoglimento.
È pacifico che l'appellata ha acquistato le porte oggetto di causa per completare la Sede della Polizia stradale di via Bovi Campeggi di Bologna, lavoro appaltatole dal Controparte_4
[...]
Prima della redazione dell'ordine di acquisto, aveva già effettuato i sopralluoghi e i rilievi Pt_1 necessari, nonché concordato i colori, le profilature, gli accessori e le serrature. L'ordine delle porte è pagina 3 di 8 stato formalizzato il 23.7.2018, quando il termine di fine cantiere era già decorso (15.7.2018); la consegna delle porte era nell'ordine di acquisto prevista per il 25.7.2018, e dunque due giorni dopo la sua formalizzazione. Con Il 16.8.2018 la Stazione appaltante accordava ad un termine di 60 giorni per ultimare alcune lavorazioni, tra le quali la posa delle porte (v. testimonianza Funzionario Tecnico del Tes_1 committente).
La consegna delle prime 17 porte, avvenuta il 24.9.2018, fu regolarmente accettata;
non è oggetto di Con impugnazione incidentale la condanna di a pagarne il prezzo.
L'8.10.2018 sottoponeva all'esame della DL un campione per la produzione delle 39 porte Pt_1 mancanti “del tutto difforme” dall'ordine, come la venditrice non ha mai contestato.
Il rifiuto opposto dalla DL e la prossimità della scadenza del termine di 60 giorni concessole in agosto, Con inducevano ad ordinare, lo stesso 8.10.2018 (doc. 17 fasc. appellata), le 39 porte mancanti alla impresa che si era già occupata, nello stesso cantiere, della fornitura e della posa di altra Pt_2 tipologia di serramenti;
la circostanza è stata confermata dal teste dipendente della il Tes_2 Pt_2 quale ha dichiarato: «il cantiere è durato diversi mesi e verso la fine della nostra durata contrattuale, a Co settembre-ottobre 2018, ci ha chiesto di formulare, in tempi rapidi, una offerta relativa alla fornitura e posa di porte interne in alluminio».
Le porte ordinate alla venivano installate entro il 15.10.2018, data in cui la Stazione appaltante Pt_2 accertava l'ultimazione dei lavori (v. dep. . Tes_1
La consegna delle 39 porte mancanti fu dunque offerta da il 19.11.2018, a più di un mese dalla Pt_1 scadenza dei 60 giorni concessi dalla Stazione appaltante in agosto, e quando il cantiere era già stato chiuso grazie alla tempestiva fornitura di Pt_2
Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento va operata alla stregua di due criteri: uno volto a verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e l'altro, incentrato sul comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione, volto a verificare l'eventuale sussistenza di elementi capaci di attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o, come nel caso di specie, ritardata (ex plurimis, Cass. 19579/21).
Nel caso di specie, secondo il programma originario delle parti, la consegna delle porte avrebbe dovuto essere effettuata, per intero, il 25.7.2018, dunque entro dieci giorni dal primo termine di fine cantiere.
Ciò avrebbe evidentemente permesso all'appellata di non aggravare la propria posizione, già
pagina 4 di 8 inadempiente, nei confronti della Stazione appaltante, concludendo l'opera appaltatale con un ritardo quantomeno “tollerabile”.
Ottenuti dalla Stazione appaltante ulteriori 60 giorni a decorrere dal 16.8.2018, la consegna delle porte avrebbe dovuto quantomeno avvenire in tempo utile a completare l'opera entro il nuovo termine del
15.10.2018.
, inadempiente per circa quattro mesi, ha offerto in consegna le 39 porte mancanti oltre un mese Pt_1
Con dopo la scadenza del termine massimo di ultimazione del cantiere, quando l'utilità che avrebbe potuto trarre dall'adempimento era nulla, avendo da oltre un mese provveduto all'acquisto delle porte sostitutive.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, nessun rilievo può essere attribuito alla mancata esplicitazione, nel documento contenente l'ordine d'acquisto, di un vincolo formale di collegamento tra la vendita oggetto di causa e il contratto di appalto che vincolava l'appellata. Dell'appalto e del relativo termine di fine cantiere era infatti a conoscenza ancor prima che venisse formalizzato l'ordine di acquisto, come emerge Pt_1
Con chiaramente dalle mail con le quali aveva sollecitato l'installazione delle porte all'impresa incaricata, diretta dallo stesso legale rappresentante di , (v. comunicazioni CP_3 Pt_1 Tes_3 mail inviate dal Direttore di Cantiere dell'appellata, , in data 18.5.2018, 10.6.2018 e Testimone_4
23.6.2018 di cui ai doc. 2, 3, 5 fasc. appellata).
Dette comunicazioni, seppure inviate agli indirizzi mail dell ( e CP_3 Email_1
Tes
), erano comunque indirizzate al , il quale, come confermato dal teste Email_2
Tes e come peraltro ammesso dallo stesso nell'interrogatorio formale, aveva espressamente Tes_4
Con chiesto ad di utilizzare, per ogni comunicazione a lui rivolta -prescindendo quindi dal rapporto di vendita e di montaggio-, non l'indirizzo mail di , ma quello di a lui comunque Pt_1 CP_3 riconducibile.
Essendovi prova dell'interscambiabilità tra gli indirizzi delle due società e dunque della conoscibilità, da parte di , del collegamento tra la vendita e l'appalto, il cui termine finale era stato esplicitato Pt_1
Con da nella mail del 23.6.2018 (doc. 5: «Dopo aver confermato le porte in legno e i portoncini già dal
14.5.2018 e successivamente le porte uffici dal 10.6.2018, direi che sono tempi inaccettabili, anche perché era noto da tempo il termine del cantiere per il 15.7.2018»), a nulla rileva che il legale rappresentante di , durante l'istruttoria di primo grado, abbia dichiarato di non avere mai preso Pt_1 visione delle comunicazioni mail in atti, circostanza che evidentemente non dipende dall'appellata.
Venendo al secondo criterio, dagli atti non emerge alcun elemento capace di attenuare il giudizio di gravità appena compiuto. pagina 5 di 8 Con ha provato di avere sollecitato più volte la consegna delle porte, rappresentando anche l'urgenza collegata alla necessità di chiudere il cantiere. Si vedano, sul punto, oltre la già citata mail del
23.6.2018 (doc. 5), le mail inviate al legale rappresentante di in data 16.8.2018, 20.8.2018 e Pt_1
5.9.2018 (doc. 7 fasc. appellata: «Martedì hanno fissato sopralluogo per fine lavori, già passata con fine luglio. Che cosa gli potrò raccontare questa volta? Tieni conto che martedì hanno titolo di imputarsi 21 gg di penale (circa euro 40.000) e proseguire fino a che le porte non saranno completate!»; «E' assolutamente necessario avere le porte in cantiere per la prossima settimana, o passiamo guai seri tutti quanti. Non è più il tempo per rimandare»; «Ripeto che è indispensabile farsi vedere a iniziare i montaggi entro la prossima settimana (10/9-14/9)»).
Dopo la consegna delle prime 17 porte il 24.9.2018, e dopo il rifiuto del campione non conforme l'8.10.2018, non risulta che vi siano stati ulteriori incontri tra le parti o corrispondenza di alcun tipo
(neppure tramite gli indirizzi fino all'offerta di consegna del 19.11.2018; nessuna delle parti ha CP_3
d'altronde indicato in quali termini si fossero lasciate dopo tale “bocciatura”.
Non vi è prova, dunque, che, dopo l'8.10.2018 abbia mai tentato di concordare nuovi termini o Pt_1 offerto consegne anche parziali. La sua inerzia risulta allora ingiustificata, e tale da far venire meno Con dell'affidamento, da parte di di un utile adempimento: trascorsi circa quattro mesi dopo la scadenza della data di consegna originariamente pattuita, e ricevuto poi un campione del tutto difforme Con all'ordine a pochi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, giustificatamente ha commissionato con urgenza le porte mancanti ad altra impresa, senza più attendere l'adempimento di . Pt_1
4)È altresì infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sostiene non esservi prova del danno emergente liquidato dal Tribunale, per essere indimostrato che i serramenti di cui alla fattura Con GECAL 47-P/18 (doc. 17 fossero quelli ordinati per far fronte alla mancata consegna delle 39 porte.
A tale proposito, l'appellante evidenzia che nella fattura è indicata la dicitura Pt_2
“Vs.Ord.18/022P del 26.2.2018”, data incompatibile con la ricostruzione allegata dall'appellata, secondo la quale l'ordine alla sarebbe stato effettuato d'urgenza nel mese di ottobre 2018; Pt_2 sostiene inoltre non esservi prova dell'effettivo pagamento da parte dell'appellata della cifra indicata in fattura.
Osserva la Corte che, se è vero che la fattura non contiene il dettaglio della natura e della Pt_2 quantità della merce cui essa inerisce, essa, oltre a contenere, come è pacifico, il riferimento al medesimo appalto dato dalla Polizia Stradale, riporta, in descrizione, una tipologia di lavoro identica a quella oggetto dell'incarico affidato ad e («fornitura e posa porte per interni»). Pt_1 CP_3
pagina 6 di 8 A nulla rileva poi la dicitura “Vs.Ord.18/022P del 26.2.2018” riportata nella descrizione della fattura contenendo la fattura anche esplicito riferimento all'ordine di acquisto n. 2509 del 08.10.2018 Pt_2
(data della “bocciatura” del campione di produzione di ). Pt_1
Ma soprattutto, il teste ha poi confermato che la suddetta fattura della riguardava Tes_4 Pt_2 le 39 porte non consegnate da . Pt_1
E' irrilevante, poi, che non vi sia prova dell'effettivo pagamento di tale fattura, poiché il danno emergente include comunque anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 4718/2016).
Deve concludersi che la fattura 47-P/18 è stata emessa proprio per il lavoro originariamente Pt_2 commissionato ad e da queste non eseguito. Pt_1 CP_3
Non vi è specifico appello sulla quantificazione del danno, determinato dal Tribunale in euro 6.444,85 calcolando la differenza fra la fattura di per fornitura e posa (inclusa l'IVA), e quella di . Pt_2 Pt_1
4)Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della integrale compensazione delle spese legali richiamando il principio della soccombenza, apparendo evidente come sia frutto di un refuso l'indicazione dell'art. 96 cpc.
Ritiene questa Corte che non sussistessero i presupposti per compensare integralmente le spese di lite Con di primo grado, considerato che ha pur sempre riportato una condanna al pagamento di parte del credito, laddove essa aveva negato di dovere alcunché, dunque anche per la fornitura, mai contestata, delle prime 17 porte. Non ha poi trovato accoglimento la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine.
Dunque, le spese del giudizio di opposizione vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare del credito riconosciuto, previa compensazione per la metà attestandosi il credito al minimo dello scaglione tariffario di euro 1.100-5.200. Analogamente, quanto alle spese dell'appello, Con stante l'accoglimento del gravame solo in punto di spese, le spese vanno poste a carico di previa compensazione per la metà.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 2557/2019, compensa per metà le spese di lite Con del giudizio di opposizione e condanna a rifondere ad la restante parte di tali spese che Pt_1 liquida, già nella misura del 50%, in euro 1.300,00, per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 7 di 8 rigetta nel resto l'appello.
Compensa per la metà le spese di lite di secondo grado, che liquida, già nella misura del 50%, in euro
402,00 per anticipazioni ed euro 800,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 3.10.205.
Il Consigliere estensore Il Presidente
BA IA RI IS AL
pagina 8 di 8