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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7084 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Mattei PARTE APPELLANTE E Controparte_1
C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. prof. Alberto Gambino PARTE APPELLATA NONCHÉ
già (C.F. CP_2 CP_3
), in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. P.IVA_3
NI AV
PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(C.F. ), in persona del curatore del
[...] P.IVA_4 fallimento
PARTE CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11984 del Tribunale di Roma, Sezione XVI, Giudice dott. Aldo Ruggiero – R.G. 86751/2016, emessa in data 31.08.2020 e pubblicata in data
1 07.09.2020. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato all' Parte_2
in data 21.12.2016, la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, impugnava il decreto ingiuntivo n. 26275/2016, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di corrispondere la somma di euro 7.715.311,23 in favore dell'odierno opposto per la garanzia prestata in favore della già Controparte_5 [...]
Controparte_6 In particolare, a fondamento della opposizione, allegava:
1. che il ricorso per decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec non era il duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico del Tribunale di Roma;
2. che la notifica a mezzo pec era nulla;
3. che l'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito anche ICS o Istituto) aveva allegato di aver concesso due mutui, garantiti con fideiussione, alla al fine di finanziare la Controparte_6 realizzazione di un complesso sportivo comunale in Tiburtino Pt_1 ricorrente con il e la BC di Roma per la realizzazione dei CP_3 c.d. Punti Verdi Qualità;
4. che il primo atto era quello a rogito notaio rep. Persona_1 4272, racc. 3009, del 18/09/2003, cui avevano fatto seguito 7 atti di erogazione e con fideiussione n. 1130/2003 del 10/11/2003; 5. che il secondo atto era quello a rogito notaio rep. Persona_1 6647, racc. 4730, del 19/10/2005, cui avevano fatto seguito 6 atti di erogazione e con fideiussione n. 540/2006 del 28/04/2006; 6. che l'Istituto per il Credito Sportivo aveva dedotto, inoltre, che la
– successivamente denominata Controparte_7
, poi trasformata in Controparte_6 CP_5 [...] ed infine modificata in - si era resa CP_4 Controparte_4 inadempiente alle proprie obbligazioni e, pertanto, l'Istituto mutuante aveva dichiarato risolti i contratti sopra indicati, invitando la Parte_1 a corrispondergli le complessive somme garantite;
[...] Pt_1 7. che, in data 29 ottobre 2002, il Comune di (oggi Pt_1 [...]
), aveva sottoscritto una convenzione trilaterale con l' CP_2 Controparte_1
e con la;
[...] Parte_1
8. che la Convenzione aveva definito le condizioni per la concessione, da parte dei predetti istituti bancari, di finanziamenti agevolati per la realizzazione di “Punti Verde Qualità”, finalizzati alla gestione da parte di concessionari, individuati dallo stesso di impianti sportivi ed a CP_3 verde su aree di proprietà comunale;
9. che la BC di aveva garantito l'esatto adempimento delle Pt_1 obbligazioni assunte dalla allora Controparte_8 (successivamente con i due contratti di finanziamento Controparte_4 citati (doc. 1 e 3), i quali prevedevano espressamente che: “Il mutuo è altresì
2 concesso e regolato ai patti e sotto gli obblighi contenuti nello schema di Convenzione ICS, e CP_3 Parte_1
..le cui clausole le Parti dichiarano di averne avuto conoscenza”;
[...] 10. che l'art. 2 dei contratti di mutuo stabiliva che le somme venivano rilasciate: “nella misura ed alle condizioni seguenti con le modalità di cui alla Convenzione ICS, e CP_3 Parte_1
.. e che le parti dichiarano di comune accordo prevalenti sulle
[...] pattuizioni contenute nel capitolato di patti e condizioni generali eventualmente in contrasto con tali previsioni…”;
11. che in particolare l'art. 13 della Convenzione (Inadempimenti relativi ai mutui concessi) prevedeva che “In caso di mancato pagamento da parte del Concessionario/mutuatario delle rate di rimborso del finanziamento concesso all'Istituto come pure dei relativi eventuali interessi di preammortamento, trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento la Pt_1 (di n.d.a.) si obbliga a pagare le somme tempo Parte_1 per tempo dovute - ivi compresi eventuali interessi di mora fino al soddisfo – previa richiesta dell'Istituto, che dovrà peraltro far pervenire tale richiesta alla tassativamente entro quindici giorni dall'inadempimento. Pt_1 Qualora tale comunicazione pervenga oltre il termine da ultimo indicato, gli interessi moratori dovuti all'Istituto decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. L'Istituto si obbliga pertanto a non escutere la fideiussione rilasciata dalla Banca, in presenza dei pagamenti effettuati come sopra convenuto, anche in caso di ripetuti inadempimenti del mutuatario”;
12. che la si era resa inadempiente nel Controparte_9 pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti sin dal 2010 e la Pt_1 a fronte delle richieste dell'Istituto, aveva corrisposto le somme dovute;
13. che seguivano comunicazioni semestrali da parte dell' di CP_1 richiesta di pagamento delle rate non pagate, tutte saldate dalla Pt_1
14. che dal complesso delle disposizioni della Convenzione emergevano una serie di obbligazioni a carico delle parti che avevano indotto il a revocare la concessione alla con delibera CP_3 Controparte_4 del 09/08/2011 (doc. 9), e Determinazione Dirigenziale n. 1506 del 5/08/2011 (doc. 9) e a dichiarare che l'NE PI in qualità di soggetto proprietario del PVQ, nonché garante delle operazioni di mutuo descritte, in presenza di morosità del concessionario oltre il limite temporale previsto dalle specifiche Convenzioni, era tenuta ad eseguire i pagamenti alle scadenze previste dal piano di ammortamento sino ad accollo liberatorio da parte di un nuovo Concessionario;
15. che, con comunicazione del 1.2.2013, l'Istituto per il credito sportivo aveva dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e comunicato la risoluzione dei contratti di mutuo con l'intimazione di pagamento dell'intero importo finanziato;
16. che, con lettera del 22.2.2013, l'Istituto per il credito sportivo aveva accolto le istanza del Comune di rinviando al 20.6.2013 la data Pt_1 di effetto della risoluzione dei contratti;
17. che, successivamente con lettera del 31/05/2013, il Comune aveva comunicato all'Istituto per il credito sportivo ed alla Banca, che lo stesso Comune era potuto subentrare nel possesso del PVQ soltanto in data 09/05/2013 a causa del contenzioso in essere con l'ex concessionario e per tali motivi non aveva ancora provveduto alla sostituzione del Concessionario
3 pur se tale situazione non aveva comportato pericoli di danni per gli istituti di credito in quanto era “impegnata, obbligata e tenuta” al pagamento delle rate di mutuo maturate e maturande, comprensive di tutti gli oneri, in attesa di traslare le obbligazioni al nuovo Concessionario da individuarsi con gara ad evidenza pubblica;
18. che, sebbene la BC di avesse effettuato tutti i pagamenti Pt_1 richiesti con successiva lettera del 30/05/2016 (doc. 19) aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di finanziamento, la decadenza del mutuatario/concessionario dal beneficio del termine ed aveva intimato ai garanti l'integrale pagamento del credito;
19. che la aveva eccepito, con lettera del 17.6.2016, che non Pt_1 erano sussistenti i presupposti per la risoluzione poiché non risultava alcun credito dell'Istituto né la mancata nomina di un nuovo Concessionario;
20. che la aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi Pt_1 contrattuali in assoluta buona fede ed, in conformità dell'obbligo di lealtà contrattuale, non si era mai rifiutata di eseguire i pagamenti richiesti come da Convenzione richiamata;
21. che il , quale proprietario e concedente i terreni CP_3 su cui dovevano essere eseguite le opere per le finalità di cui alla Convenzione, meglio individuate nelle determine/delibere comunali allegate (doc. 9/10/11/21), aveva comunicato all'ICS con lettera del 31.05.2013 il suo subentro nelle obbligazioni contrattuali in luogo del concessionario CP_6 ora e la volontà di farsi carico dei pagamento dei Controparte_4 ratei di mutuo;
22. che l' , di converso, aveva risolto i Controparte_1 contratti di finanziamento ed aveva escusso la fideiussione per l'intero importo finanziato, in assenza dei presupposti per l'esercizio del diritto, manifestando con tale illegittima condotta una palese violazione della stipulata Convenzione;
23. che nel caso di specie la risoluzione dei contratti di finanziamento era assolutamente immotivata atteso che le circostanze addotte dell'inadempimento del mutuatario e della mancata sostituzione del concessionario/ mutuatario erano evidentemente pretestuose ed erano state adoperate nel tempo dall'Istituto per il quale mezzo di Controparte_1
“pressione” nei confronti della BC di sebbene non vi fosse alcuna Pt_1 necessità in tal senso;
24. che la decadenza dal beneficio del termine, dopo essere stata paventata per oltre 2 anni, veniva superata dalle comunicazioni con le quali l'Istituto per il Credito Sportivo dichiarava di non avvalersi di tale istituto giuridico;
25. che erano obbligati, in ogni caso, il ed il debitore CP_3 al pagamento delle somme di cui ai contratti di mutuo. Concludeva, pertanto, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via pregiudiziale, verificare l'inesistenza, l'irregolarità e/o la non conformità alla normativa in materia di atti telematici della notificazione del decreto ingiuntivo per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.; 2) in via preliminare, in rito, ex art. 106 e 269 cpc autorizzare la chiamata dei terzi in causa (già ) e Controparte_10 Controparte_6 [...]
), con differimento della prima udienza ad altra Controparte_11
4 successiva, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 3) nel merito, per i motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare, e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 26275/2016 (R.G. 70004/2016) emesso dal Tribunale di Roma il 13/11/2016 con il quale veniva ingiunto alla Di pagare la somma di Parte_1 euro 7.715.311,23, oltre gli interessi legali come da domanda e le spese legali come liquidate, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto, 4) sempre nel merito ed in via gradata, ed ove necessario in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare inesistente ed infondato l'obbligo della
[...] ad effettuare pagamenti in forza Parte_1 delle polizze fideiussorie nn. 1130 del 10/11/2003 e 540 del 28/04/2006 in favore dell' , ente di diritto pubblico (già in Controparte_1 amministrazione straordinaria) con sede legale in Via Giambattista Pt_1 Vico n. 5, in persona del (Commissario straordinario) e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi come di giustizia;
5) in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dall' Controparte_1
(già in amministrazione straordinaria) accertare e
[...] dichiarare tenuto per regresso il soggetto garantito e debitore principale in persona del suo legale rappresentante, per quanto Controparte_4 dovesse pagare la BC in ragione della polizza citata, e per l'effetto condannare la al pagamento, per liberazione ovvero Controparte_4 per restituzione, di tutte le somme, inclusi interessi e spese, che la BC abbia dovuto o abbia a pagare in ragione della fideiussione citata, e ciò affinché la Banca garante non patisca pregiudizio o danno dal debitore garantito;
6) sempre in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto dell' (già in Controparte_1 amministrazione straordinaria) di pretendere le somme richieste con la procedura monitoria, dichiarare il coobbligato ex art. 1953 CP_3 c.c., tenuto a procurare la liberazione di parte attrice versando direttamente all' (già in amministrazione straordinaria) le Controparte_1 somme eventualmente dovute;
ovvero approntare per la BC di le Pt_1 somme richieste dall'Istituto beneficiario per assicurare alla garante Pt_1 di poter pagare e l'escussione e tutte le somme ad essa connesse;
ovvero disporre l'immediato rimborso (in via di regresso) di tutte quelle somme eventualmente pagate dalla stessa BC, a qualsiasi titolo in ragione della garanzia, con tutti gli oneri ed aggravi come previsti dalle pattuizioni che lo obbligano nei confronti di essa 7) in Parte_1 ogni caso, accertare e dichiarare tenuti al pagamento in solido il debitore garantito in persona del legale rapp.te p.t. e il Controparte_4 coobbligato, ora sino all'esatto soddisfo. CP_3 CP_2 8) Con condanna alle spese e compensi legali, oltre accessori di legge”. Si costituiva l' , depositando comparsa di costituzione Controparte_12 con la quale allegava:
1. lo “speciale procedimento dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. si applica solo quando il decreto d'ingiunzione non sia stato notificato nei termini stabiliti dall'art. 644 cod. proc. civ.;
2. che non sussistevano le eccezioni relative alla sottoscrizione e notifica del decreto ingiuntivo;
5 3. che, in ogni caso, la di ha Parte_1 Pt_1 tempestivamente interposto opposizione al decreto ingiuntivo chiesto, ottenuto e notificatole dall' . Tale circostanza è Controparte_1 idonea a sanare qualsiasi preteso vizio della notifica del decreto perché postula come è logico che la ingiunta sia venuta a conoscenza della Pt_1 pretesa creditoria (nella sua articolazione del procedimento monitorio: domanda di decreto ingiuntivo e provvedimento emesso dal Giudice) dell' per il Credito Sportivo, da questo non rinunciata (come sarebbe CP_1 stato a dirsi, nei termini presuntivi sottesi alla regola dell'art. 644 cod. proc. civ., se la notifica del decreto non avesse avuto luogo). In altre parole (per inequivoco principio di diritto da tempo enunciato dal S.C.): la notifica di un decreto ingiuntivo, comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, e dunque della domanda azionata con il procedimento di cui agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., domanda alla quale il debitore non può limitarsi a resistere adducendo l'invalidità della notificazione (che al più, ricorrendone i presupposti, lo abilita ad un'opposizione tardiva) ma deve contrastare attraverso contestazioni la pretesa creditoria, radicando un giudizio di merito, posto che, diversamente, non conseguirebbe utile risultato”;
4. che era erroneo sostenere che al mutuante soddisfatto dal fideiussore di un mutuatario reiteratamente inadempiente sia precluso di risolvere il contratto in ragione di tale ripetuto inadempimento;
5. che “Nella fase monitoria, infatti, l' Controparte_1 ha prodotto, insieme ai contratti di mutuo del 18 settembre 2003 e del 19 ottobre 2005, a ciascuno dei quali erano allegati, sub “A” e sub “B”, non solo il capitolato che anche regolava il contratto di mutuo, ma altresì lo
“schema di convenzione” tra il Comune, di la Pt_1 Parte_1
di e l' per la concessione di
[...] Pt_1 Controparte_1 finanziamenti agevolati per la realizzazione di “punti verde qualità” finalizzati alla gestione da parte di concessionari di impianti sportivi a verde su aree di proprietà comunale», che del pari regolava il contratto di mutuo;
6. che “Le due fideiussioni prestate dalla Parte_1
di n. 1130 del 2003 e n. 540 del 2006, garantivano,
[...] Pt_1 rispettivamente, le obbligazioni assunte dal mutuatario nel contratto di mutuo del 18 settembre 2003 e successive erogazioni parziali e nel contratto di mutuo del 19 ottobre 2005 e successive erogazioni parziali. La relazione fra le due fideiussioni e i due contratti di mutuo è inequivoca: e basti dire che in esse la di ha dichiarato di «aver preso Parte_1 Pt_1 atto», e di avere «piena ed che esatta conoscenza», «di tutte le condizioni, termini e modalità di cui» al contratto di mutuo al quale si riferivano;
7. che “entrambi i citati contratti di mutuo prevedevano, al penultimo comma dell'art. 5 l'ipotesi della risoluzione ipso iure dei contratti ex art. 1456 cod. civ. («in danno della parte mutuataria e del garante») in caso di mancato pagamento di due semestralità «con la conseguenza che l'Istituto per il Credito Sportivo finanziatore…potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme»”;
8. che “Diversamente, l'art. 13 dello “schema di convenzione” allegato ai contratti di mutuo, poi Convenzione del 29 ottobre 2002, concerne
6 l'obbligo del fideiussore in caso di mancato pagamento di singole semestralità di rimborso del mutuo”;
9. che “È di ogni evidenza che le due fattispecie sono diverse: altro, invero, il mancato pagamento da parte del mutuatario di rate di rimborsi del finanziamento (o dei relativi eventuali interessi di preammortamento), che fa scattare l'obbligazione fideiussoria per quanto non pagato;
altro il reiterato mancato pagamento, da parte del mutuatario, di rate di rimborsi del finanziamento (o dei relativi eventuali interessi di preammortamento), che integra il presupposto obiettivo della risoluzione contrattuale per espresso patto, con conseguente diritto del mutuante, presidiato dall'obbligo del fideiussore, ad ottenere l'immediato pagamento sia delle quote scadute e non corrisposte e dei relativi interessi di mora, sia, in unica soluzione, di tutte le somme dovute in ragione del contratto di mutuo. Diverse le fattispecie, diverse e non sovrapponibili le discipline”;
10. che “Tant'è vero che le due fideiussioni prestate dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma estendono «automaticamente» alla medesima Banca gli effetti della risoluzione dei contratti di mutuo rispettivamente garantiti, prevedendo, in entrambe le ipotesi, che «la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di ... risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della parte mutuataria, sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento»”;
11. che “anche l'art. 21 del “capitolato” allegato sub “A” ai due contratti di mutuo. prevedeva, così nel 2° comma come nel 5° comma (oltre che nel 3° comma), la risoluzione del contratto per inadempimento della parte mutuataria”;
12. che “la risoluzione dei contratti di mutuo trovava legittima ragione nella previsione dell'art. 5, ult. comma, dei contratti di mutuo, a voce del quale il contratto si sarebbe «risolto di pieno diritto» qualora la parte mutuataria non avesse conservato, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo (nella specie: 15 anni), la disponibilità dell'area sulla quale sarebbero state realizzate le opere finanziate con il mutuo stesso”;
13. che “le fideiussioni prestate dalla Banca di Credito Cooperativo di prevedono: - dall'art. 5 che gli effetti dell'eventuale decadenza della Pt_1 parte mutuataria dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo «si intenderanno automaticamente estesi»
[...]
, e, «pertanto, la fideiussione sarà immediatamente e Parte_1 integralmente operante anche nei ... casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza della parte mutuataria sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento»; all'art. 6 che la «rinuncia, in deroga Parte_1 all'art. 1945 cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla parte mutuataria, sino dall'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'istituto finanziatore, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente art. 5 anche in presenza di eventuali opposizioni esperite dalla parte mutuataria o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito»; - all'art. 12 che la fideiussione sarebbe rimasta «ferma e valida…anche nel caso in cui l'istituto finanziatore avesse
7 acconsentito...eventuali modifiche e contrattuali e in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate»; 14. che “In ordine alla domanda n. 5 della
[...]
(alla quale si collega in via preliminare la domanda n. Parte_1 2)… Tale domanda infatti, ove si risolvesse (come pare si risolva) in un subordinare il pagamento delle somme che la Parte_1
deve all' al preventivo pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_1 delle medesime somme da parte della alla Controparte_4 Pt_1 medesima, non potrebbe essere accolta in ragione di quanto stabilito nell'art. 8 delle fideiussioni de quibus, il quale dispone che «il garante non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della parte mutuataria, di coobbligati o altri garanti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'istituto finanziatore non sia stata interamente estinta»; 15. che “l'azione di rilievo per liberazione che la Banca di Credito Cooperativo di intende così esercitare ai sensi dell'art. 1953 cod. civ. Pt_1 è nel nostro caso preclusa dal citato art. 8 delle fideiussioni”. Concludeva, pertanto, “Voglia il Tribunale di Roma: a) concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 26275/2016 del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016); b) rigettare l'eccezione
- sollevata dalla - di difetto di giurisdizione del Controparte_4 Tribunale di Roma in favore del Giudice Amministrativo - Tar Lazio Pt_1 c) rigettare la domanda formulata dalla Controparte_13 e alla quale ha aderito di inesistenza,
[...] CP_2 irregolarità e non conformità alla normativa in materia di atti telematici della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente domanda
– anch'essa formulata dalla Controparte_13 e alla quale ha aderito di inefficacia del medesimo
[...] CP_2 decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.; d) rigettare l'opposizione interposta dalla Controparte_13 al citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 26275/2016
[...] del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016) e così rigettare tutte le eccezioni e le domande di merito sollevate e formulate dalla
[...] e alle quali ha aderito Controparte_13 CP_2 e) rigettare tutte le eccezioni e le domande di merito sollevate e formulate dalla f) confermare il decreto ingiuntivo del Controparte_4 Tribunale di Roma n. 26275/2016 del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016); g) con il favore delle spese di lite, oltre iva e c.p.a.” Si costituiva depositando memoria di costituzione, CP_2 con la quale allegava:
1. che non aveva alcuna posizione soggettiva CP_2 nell'ambito dei contratti di mutuo;
2. che aderiva alle eccezioni della BC poiché non vi erano rate di mutuo non pagate;
3. che nessuna obbligazione di natura fideiussoria era nata in [...] n. 1282/1999;
4. che non era stata rilasciata alcuna specifica fideiussione in favore della BC nei confronti di CP_2
5. che, in ogni caso, era applicabile l'art. 1957 cod. civ. non avendo l'NE convenuto nessuna deroga;
8 6. che, dunque, era maturata la decadenza;
7. che era maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi;
8. che era inammissibile l'azione di rilievo i cui all'art. 1953 cod. civ. in quanto prevista nei confronti del debitore principale;
9. che, in ogni caso, il debitore principale avrebbe dovuto tenere indenne del pagamento l'NE. Concludeva, pertanto, “Voglia l'Ecc. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: In via principale, accogliere le eccezioni formulate dalla nei confronti CP_14 dell'ICS da intendersi qui trascritte con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata e gradata - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dall'ICS accertare e/o dichiarare tenuto per il regresso il soggetto garantito e debitore principale per quanto dovesse pagare la Controparte_4 CP_14 in ragione della polizza citata e per l'effetto condannare la Controparte_4
[... al pagamento per liberazione ovvero per restituzione di tutte le somme, inclusi interessi e spese per tutte le somme che la abbia dovuto o abbia CP_14 a pagare in ragione della fideiussione citata;
- accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore della BC per le ragioni sopra illustrate e per CP_2 l'effetto rigettare le domande avanzate dalla BC nei confronti di
[...] ; - nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse CP_2 ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria a favore della BC, accertare e/o dichiarare l'intervenuta operatività e/o decadenza della garanzia per non aver sia l'ICS sia la ai sensi dell'art. 1957 c.c., CP_14 proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate;
- dichiarare inammissibile l'azione di rilievo esercitata da BC nei confronti di CP_2 condannare la a liberare l'NE stessa, Controparte_10 ovvero a prestare le idonee garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di regresso, in ogni caso a tenere indenne l'NE da ogni pagamento che, a qualsiasi titolo, dovesse essere condannata ad effettuare;
- dichiarare il difetto di giurisdizione per le domande tutte proposte da nei confronti di Controparte_4 [...]
, in ogni caso rigettarle perché inammissibili ed infondate in fatto e CP_2 diritto;
Con ogni più ampia riserva di poter ampliare e/o modificare e/o integrare le difese e la documentazione nei termini di rito. Con vittoria di spese ed onorari”. Si costituiva la Società chiamata in giudizio, anteriormente al
, depositando comparsa di risposta con la quale allegava: CP_4
1. che “contesta ed impugna, in toto, l'avversa domanda e, preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del giudice amministrativo TAR Lazio, sede di Difetto di Pt_1 giurisdizione”;
2. che “Con deliberazione 1282 del 11 giugno 1999 la Giunta Comunale approvava il testo della convenzione tra il di CP_3 Pt_1 l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e la Parte_1
9 Roma (BC) per la concessione di finanziamenti per la realizzazione dei Punti ed impianti sportivi”; Parte_3
3. che “I dati importanti di tale convenzionamento risiedono espressamente nel fatto che la BC si impegnava a garantire ICS dagli eventuali rischi derivanti dal mancato rimborso dei mutui erogati mediante il rilascio di una fideiussione nei limiti previsti nella deliberazione, BC richiedeva una fideiussione”;
4. che “nei limiti previsti nella deliberazione, BC richiedeva una fideiussione a copertura di quanto eventualmente pagato a ICS e per eventuali rischi propri derivanti dal mancato rimborso, in suo favore, dei mutui concessi, direttamente al che doveva tenere indenne CP_3 la banca da qualsiasi rischio”;
5. che “Il mutamento delle circostanze di fatto iniziali si è riflesso negativamente sull'utilizzazione dell'opera e ne ha compromesso il profitto d'impresa. Tali “sopravvenienze” hanno modificato le originarie condizioni contrattuali alterando l'equilibrio originario delle prestazioni pregiudicando la sostenibilità finanziaria dell'operazione per un comportamento direttamente ricollegabile a comportamenti della amministrazione
”. CP_15 Dopo avere allegato una serie di contestazione nei confronti del nell'ambito del rapporto di concessione, concludeva “Piaccia CP_3 all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, valutate, anche d'ufficio, le condizioni di procedibilità della domanda, in suo accoglimento, voglia: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo Tar Lazio Roma;
- in via principale, rigettare interamente, siccome inammissibile, infondata e non provata, ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti della società terza chiamata in causa dalle altre parti;
- in via principale, accertato il comportamento inadempiente di CP_2 agli obblighi assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 febbraio 2003, anche all'obbligo di effettuare il collaudo nel termine previsto e di tenere un comportamento prefissato, nel termine previsto, in caso di revoca della convenzione - concessione, accertata, altresì, la violazione degli obblighi di comportamento secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.), accertato, infine, il comportamento di unitamente a ICS in a.s. e come CP_2 CP_16 gravemente inadempiente, con particolare riguardo ai comportamenti denunciati nella narrativa del presente atto e posti in essere in violazione del principio del neminem laedere, tutti volti ad alterare gravemente il principio di equilibrio del piano economico finanziario convenuto tra le parti e giudicato ideoneo dall'amministrazione capitolina, unitamente a ICS e BC;
- accertare e dichiarare, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 1227, secondo e primo comma c.c., che CP_16 CP_17 e non hanno diritto a fare valere alcun diritto nei confronti CP_2 della società terza chiamata in causa, così come vantati in giudizio;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che il comportamento inadempiente di e di agli obblighi Controparte_18 CP_2 assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 Febbraio 2003, sia ove espressamente contemplati e sia anche come implicitamente deducibili secondo i principi di correttezza e buona fede, hanno provocato
10 l'alterazione del principio di equilibrio del piano economico finanziario convenuto tra le parti e giudicato idoneo dall'amministrazione capitolina e dalla determinando, anche in considerazione di quanto CP_16 previsto e denunciato, l'inadempimento incolpevole della società attrice agli obblighi assunti nei confronti degli operatori finanziari e CP_17 [...]
posto a fondamento della revoca della convenzione concessione CP_16 sottoscritta in data 20.2.2003; - accertare e dichiarare, conseguentemente, che il comportamento inadempiente della società attrice è causa diretta dell'inadempimento di e di agli obblighi CP_2 CP_16 assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 Febbraio 2003 e che, pertanto la società terza chiamata in causa nulla deve a a CP_17 e a ad alcun titolo;
Con le spese”. CP_16 CP_2 Intervenuto il fallimento di quest'ultima Società e la interruzione del giudizio, la procedura concorsuale non si costituiva a seguito della riassunzione».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 20.000,00, in favore dell'opposto Istituto, oltre accessori di legge;
3) dichiara compensate le spese processuali tra le residue parti”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono. Il Tribunale, in primo luogo, ha dichiarato irrilevanti le questioni preliminari relative alla notifica del decreto ingiuntivo, a fronte della rituale opposizione avvenuta da parte della opponente. Pt_1 Passando al merito della controversia, si è soffermato sull'eccezione, proposta dall'opponente, circa l'illegittimità della risoluzione dei contratti di mutuo da parte dell'ICS. Il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, tale eccezione riguarderebbe il rapporto debitorio principale
– intercorrente tra l'ICS e (già Controparte_4 Controparte_19
– e non quello tra garante e creditore, ossia tra BC
[...] CP_3 ed ICS. Per tale motivo, la suddetta eccezione sarebbe preclusa alla Pt_1 opponente, soprattutto in considerazione della qualità di garante di tale Pt_1 nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia in parola, la cui natura giuridica sarebbe stata implicitamente riconosciuta – proprio nella veste di contratti autonomi - dall'opponente stessa nel momento in cui ha fatto ricorso all'exceptio doli. D'altronde – ha chiarito il primo giudice – la natura di contratti autonomi di garanzia emergerebbe altresì dalle clausole n. 2, 4, 6, 7, 8, 11 e 12, presenti nei contratti autonomi di garanzia, le quali dimostrerebbero l'assenza di accessorietà della garanzia stessa rispetto al rapporto obbligatorio principale relativo ai contratti di mutuo. A tal proposito, il primo giudice ha chiarito che l'exceptio doli può essere fatta valere, di regola, in presenza di un comportamento fraudolento o
11 abusivo del creditore che incide sulla causa di garanzia e non anche in presenza di un'eccezione di inadempimento con conseguente risoluzione, a meno che detto inadempimento non sussista in assoluto ed il debitore abbia assolto a tutte le proprie obbligazioni incidendo così sulla garanzia e sui suoi effetti. Secondo il Tribunale, però, la opponente non avrebbe fornito Pt_1 alcuna prova della palese sussistenza dell'adempimento da parte del debitore originario, facendo così venir meno la legittimazione al ricorso all'exceptio doli Al contrario, l'Istituto opposto avrebbe depositato i contratti di mutuo, gli atti di erogazione delle somme, i contratti di garanzia (nonché i conteggi della fase esecutiva dei mutui, indicando le somme versate e residue, con gli accessori contrattuali), dimostrando così la sussistenza del titolo in virtù del quale ha agito. Il Tribunale ha poi aggiunto che, nonostante la Banca opponente abbia allegato di aver assolto all'obbligo di garanzia, non avrebbe né allegato né fornito adeguati riscontri circa la regolarità dei pagamenti nonché la completa estinzione dei mutui. Così come non avrebbe contestato i conteggi prodotti dall'ICS, presenti nel prospetto delle somme dovute ed allegate da tale Istituto all'istanza ex art. 186 bis c.p.c.. Il primo giudice, sul punto, ha chiarito che, tra i documenti depositati con atto di citazione, non sarebbe emersa la presenza di pagamenti operati specificamente in virtù della garanzia prestata. Pertanto, non sarebbe stato provato un pieno adempimento degli obblighi scaturenti dai mutui, tali da far qualificare come abusivo prima facie il comportamento del creditore. Il Tribunale ha poi osservato che, in considerazione dell'autonomia della garanzia, sono da ritenere irrilevanti le contestazioni sollevate dall'opponente relative alla Convenzione, la quale avrebbe ad oggetto esclusivamente i rapporti tra concedente e concessionario, estranei al giudizio in parola. È stata poi negata, in virtù a quanto previsto dall'art. 8 dei contratti di garanzia, la possibilità per l'opponente di svolgere azione di regresso o surroga nei confronti di fino al verificarsi della completa CP_2 estinzione delle somme dovute ad ICS. Il primo giudice ha infine chiarito che, a fronte dell'inammissibilità di ogni domanda nel giudizio in parola, è necessario che la Banca opponente s'insinui nella procedura concorsuale riguardante il fallimento di
[...]
al fine di far valere ogni credito vantato nei confronti di CP_4 quest'ultima società.
§ 3. — Ha proposto appello
[...]
d ha così concluso: Controparte_13
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 11984 del 31/08/2020, depositata il 07/09/2020, XVI Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Aldo Ruggiero, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 86751 del ruolo generale per gli affari
12 contenziosi dell'anno 2016 - avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - per l'effetto così giudicare:
- accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, riformare e/o annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto, per i motivi meglio esposti in narrativa:
1. Dichiarare illegittima la risoluzione dei contratti di mutuo operata l'Istituto per il Credito e CP_1 conseguentemente dichiarare illegittima l'integrale escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla BC di Pt_1
2. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 26275/2016 (R.G. 70004/2016) emesso dal Tribunale di Roma il 13/11/2016 con il quale veniva ingiunto alla
[...] di pagare la Parte_1 somma di € 7.715.311,23, oltre gli interessi legali come da domanda e le spese legali come liquidate, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
3. accertare e dichiarare inesistente ed infondato l'obbligo della
[...]
, ad effettuare pagamenti in Parte_1 forza delle polizze fideiussorie nn. 1130 del 10/11/2003 e 540 del 28/04/2006 in favore dell' Controparte_1
per l'illegittimità della risoluzione contrattuale e
[...] della conseguente abusiva escussione delle fideiussioni e per l'effetto condannare l' Controparte_1 alla restituzione delle somma di € 7.851.438,26 pagata dalla Bcc di Roma ovvero a quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
4. condannare l al risarcimento Controparte_1 dei danni da liquidarsi come di giustizia ex art 1226 c.c.;
5. in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto dell'Istituto per il Credito Sportivo di esigere le somme richieste con la procedura monitoria, dichiarare per le motivazioni CP_2 tutte di cui in premessa, tenuta all'immediato rimborso di tutte quelle somme pagate pari ad € 7.851.438,26 dalla stessa BC di in ragione delle garanzie, oltre Pt_1 interessi dal di del pagamento oltre oneri ed aggravi;
13 6. Condannare le parti appellate alla refusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Controparte_1
(ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato
[...] trasformato da ente di diritto pubblico a società per azioni, modificando così denominazione) ha resistito al gravame ed ha così concluso:
“che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia:
- in via principale, rigettare l'appello della
[...] nei confronti della Parte_1 sentenza n. 11984/2020 del Tribunale civile di Roma, sez. XVI, dott. Aldo Ruggiero, R.G. 86751/2016, emessa il 31 agosto 2020, pubblicata il 7 settembre 2020 e notificata dall'Istituto alla il 9 settembre 2020, nonché ogni CP_14 altra istanza formulata, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenga di accogliere in tutto o in parte i motivi di appello e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dei contratti di mutuo, limitare l'obbligo dell' di ripetere l'importo ricevuto CP_1 dalla in adempimento della sentenza impugnata alla CP_14 minore somma che risulti dalla sottrazione, a tale importo, degli importi corrispondenti alle rate dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo, che saranno nel frattempo scadute in assenza di risoluzione. Con vittoria di spese e onorari anche di questo grado di giudizio”. ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: In via principale, accogliere i motivi di appello formulati dalla nei confronti dell' ; CP_14 Controparte_20
In via subordinata e gradata
- nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dei motivi di appello avverso l' di Credito Sportivo accertare CP_1
e/o dichiarare tenuto per il regresso il soggetto garantito e debitore principale il fallimento Controparte_4
(c.F. , per quanto dovesse pagare la P.IVA_4 CP_14 in ragione della polizza citata inclusi interessi e spese per tutte le somme che la abbia dovuto o abbia a pagare CP_14 in ragione della fideiussione citata;
14 - accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore della BC per le CP_2 ragioni sopra illustrate e per l'effetto rigettare le domande avanzate dalla BC nei confronti di CP_2
- nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Corte dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria a favore della BC, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver sia l'Istituto di Credito Sportivo sia la CP_14 ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposte domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate;
- dichiarare inammissibile l'azione di rilievo esercitata da BC nei confronti di CP_2
Con ogni più ampia riserva di poter ampliare e/o modificare e/o integrare le difese e la documentazione nei termini di rito. Con vittoria di spese ed onorari”. Con ordinanza del 17.05.2021 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_4
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.07.2025, l'appellante ha rappresentato che, a fronte di specifiche intese intercorse con nel corso del CP_2 giudizio, è venuto meno l'interesse a coltivare le domande esclusivamente proposte nei confronti dell'NE capitolina. Sono state pertanto reiterate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, emendate di quelle rivolte verso
[...]
. CP_2
Tale circostanza è stata evidenziata altresì nelle note di trattazione scritta di la quale ha ribadito la CP_2 richiesta di accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, emendate di quelle rivolte verso l'appellante.
All'esito dell'udienza del 07.07.2025, veniva trattenuta la causa in decisione ed assegnati i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 24.11.2025.
15 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi. 1) Errata ed illegittima applicazione delle condizioni pattuite nella Convenzione in relazione al contratto di fideiussione e mancata considerazione della diversa natura, struttura e funzione della fideiussione in relazione alla Convenzione ICS, e BC di Roma. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'illegittimità della risoluzione per inadempimento dei contratti di mutuo;
eccezione, questa, che, secondo il Tribunale, non potrebbe essere sollevata da BC di Roma in quanto riguardante il rapporto debitorio principale (tra mutuante e mutuatario) e non anche quello tra garante e creditore. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe, da un lato, qualificato erroneamente la natura giuridica della garanzia (quale contratto autonomo) e, dall'altro, mal interpretato il tenore delle Convenzione in parola che - diversamente da quanto prospettato nella sentenza impugnata - non è stata conclusa solo tra BC di Roma e CP_3 ma tra questi due soggetti nonché l'ICS. Detta Convenzione sarebbe strettamente connessa ai contratti di mutuo ed alle fideiussioni che li garantivano. Tali contratti, infatti, sarebbero stati conclusi proprio in funzione della Convenzione e sarebbero accessori alla stessa. Circostanza, questa, che emergerebbe non solo dalla lettura degli artt. 1 e 2 dei contratti di mutuo, ma anche dalla premessa e dall'art. 5 dei contratti di fideiussione. Le citate disposizioni prevedono altresì la prevalenza, in caso di contrasto, delle clausole della Convenzione rispetto a quelle dei singoli contratti di mutuo e fideiussione. Alla luce di ciò, l'appellante chiarisce che l'intera fattispecie oggetto del giudizio in parola dovrebbe essere inquadrata ed interpretata guardando alla suddetta Convenzione. L'appellante, a tal proposito, evidenzia che proprio l'art. 13 della Convenzione obbligava l'ICS a non escutere la fideiussione rilasciata da BC di in presenza dei regolari Pt_1 pagamenti effettuati da quest'ultima in luogo del debitore, anche in caso di ripetuti inadempimenti da parte del debitore stesso. Espresso richiamo all'art. 13 della Convenzione è presente nell'art. 5 dei contratti di fideiussione, il quale, secondo l'appellante, limiterebbe la garanzia prestata a BC di Pt_1 proprio “alle somme di denaro tempo per tempo dovute”, ossia alle rate del mutuo scadute che non siano state saldate
16 tempestivamente dal concessionario, nonché debitore originario, Controparte_4
Per i motivi appena esposti, la garanzia non potrebbe essere considerata avulsa ed autonoma rispetto alla Convenzione, ma strettamente connessa a questa;
pertanto, la BC di Pt_1 sarebbe stata titolare del diritto, oltre che gravata dall'onere, di pagare le rate mensili maturate a seguito dell'inadempimento del mutuatario e, fintantoché le avesse pagate, l'ICS non avrebbe avuto alcun diritto di dichiarare la risoluzione dei contratti di mutuo e chiedere così il pagamento dell'intera somma oggetto di finanziamento. Considerando, quindi, i mutui e le garanzie quali contratti accessori alla Convenzione, da un lato, si dovrebbe reputare illegittima la risoluzione dei primi (per violazione da parte dell'ICS dell'art. 13 della Convenzione) e, dall'altro, sarebbe doveroso qualificare le garanzie come fideiussioni. Aggiunge l'appellante che, anche a voler considerare le garanzie quali contratti autonomi, il primo giudice avrebbe dovuto comunque interpretare i singoli contratti di mutuo e le garanzie alla luce della Convenzione (le cui clausole sarebbero quindi prevalenti rispetto a quelle dei mutui e delle garanzie), rendendo così del tutto legittima la possibilità da parte di BC di di Pt_1 eccepire l'ingiustizia alla base della risoluzione dei mutui e continuare a pagare le singole rate in luogo del mutuatario. 2) Errata valutazione delle allegazioni della BC di Roma Con il secondo motivo, l'appello censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che, facendo valere l'exceptio doli, la BC di Roma ha implicitamente riconosciuto natura di contratto autonomo alle garanzie. L'appellante sul punto chiarisce che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, BC di negli atti del primo Pt_1 grado di giudizio non avrebbe preso alcuna posizione circa la natura dei contratti di garanzia. Invero, l'esperimento dell'exceptio doli sarebbe giustificato dalla necessità di ricorrere ad uno strumento residuale rispetto ad altre azioni, in grado di paralizzare l'efficacia dell'ingiunzione, nel caso in cui non vengano ritenute sufficienti a tal scopo le clausole della Convenzione nonché dei contratti di mutuo e garanzia. Per tale motivo e soprattutto alla luce dei costanti pagamenti delle rate avvenuti in luogo del mutuatario - ammessi, secondo l'appellante, direttamente da ICS mediante la produzione dell'estratto conto dei mutui nel giudizio di primo grado -, BC di
17 ha ritenuto necessario ricorrere alla suddetta azione, al fine Pt_1 di reagire all'esercizio abusivo del diritto di risoluzione dei mutui nonché all'escussione della garanzia. Ad ogni modo, precisa l'appellante, le garanzie prestate da BC di devono comunque essere qualificate come Pt_1 accessorie ai contratti di mutuo e, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica, devono essere correlate e contemperate alle norme della Convenzione in modo da valutare il comportamento di ICS in relazione al complesso negoziale stipulato tra le parti in causa. 3) Errata e/o mancata valutazione del comportamento dell'ICS Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che l'exceptio doli può essere fatta valere solo in presenza di un comportamento fraudolento o abusivo del creditore, che incida sulla causa di garanzia e non anche in presenza di una mera eccezione di inadempimento con conseguente risoluzione, a meno che l'inadempimento non sussista in assoluto ed il debitore abbia assolto ad ogni obbligazione. Secondo l'appellante, nel caso di specie, non si potrebbe verificare – neppure in ipotesi - il completo adempimento dell'obbligazione da parte del debitore originario a cui si riferisce il primo giudice. Ciò in quanto il debitore in questione risulterebbe moroso sin dal 2008 ed i pagamenti, in luogo di quest'ultimo, sarebbero sempre stati effettuati da BC di tra il 2008 ed il Pt_1
2015. Secondo l'appellante, tali pagamenti sarebbero avvenuti in ossequio all'art. 5 dei contratti di garanzia che, come visto, rinvia all'art. 13 della Convenzione;
ciò al fine di mantenere in ammortamento il mutuo e consentire l'eventuale subentro del nuovo concessionario nella veste di mutuatario nominato dal Comune di o, in assenza di tale sostituzione, il subentro Pt_1 diretto della stessa NE PI (circostanza, questa, che poi si sarebbe effettivamente realizzata). Pertanto, osserva l'appellante, che, ferma restando l'illegittimità della risoluzione dei mutui, l'exceptio doli si fonderebbe proprio sull'abusività dell'integrale escussione della fideiussione da parte dell'ICS, in quanto volta ad una finalità contrastante con lo scopo perseguito dalle parti col negozio e, pertanto, non meritevole di tutela. La suddetta abusività sarebbe provata dalla sussistenza di prove liquide – come l'estratto conto dei mutui, nonché
18 l'erogazione dell'ultimo finanziamento avvenuta nel 2010, quando il concessionario si era già reso Controparte_4 inadempiente -, le quali fonderebbero l'azione dell'appellante e le richieste dello stesso. Tornando sull'illegittimità della risoluzione, l'appellante osserva inoltre che, diversamente da quanto affermato nel giudizio di primo grado dall'ICS, non sarebbe legittimo giustificare tale risoluzione ricorrendo all'art. 5, ult. comma, dei contratti di mutuo, il quale stabilisce che, a seguito della perdita della proprietà dell'area da parte del concessionario, il mutuante potrebbe risolvere il contratto in virtù all'art. 21 del capitolato di patti e condizioni generali allegati al contratto di mutuo. In realtà, la suddetta ipotesi di risoluzione non sarebbe consentita dalla Convenzione, le cui disposizioni dovrebbero essere ritenute prevalenti sui patti allegati al mutuo. A ciò si aggiunga che avrebbe tempestivamente CP_2 comunicato all'ICS il subentro nel possesso dell'area in parola e di sostituzione al concessionario revocato, facendo venir meno i presupposti per la dichiarazione di risoluzione. Pertanto, la condotta dell'ICS, valutata nella sua complessità, sarebbe connotata da violazione di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.. A fronte dell'illegittima risoluzione e dell'abusiva riscossione del credito, il primo giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare inefficaci gli atti di risoluzione dei mutui, revocando così il decreto ingiuntivo e condannando l'ICS al risarcimento del danno in favore di BC di Roma. 4) Errata applicazione del principio dell'onere della prova - presunta carenza di prova in ordine ai pagamenti effettuati dalla BC di Roma Con il quarto motivo, l'appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che, nonostante BC di Roma abbia allegato di aver assolto all'obbligo di garanzia, tale avrebbe omesso di allegare o comunque fornire riscontri Pt_1 circa la regolarità dei pagamenti e la completa estinzione dei mutui. Sul punto, l'appellante rappresenta, in primo luogo, che la regolarità dei pagamenti in relazione alle rate di mutuo maturate sino alla risoluzione è una circostanza non contestata dall'ICS che, pertanto, deve ritenersi pacificamente sussistente in causa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La suddetta regolarità dei pagamenti emergerebbe altresì dal conteggio prodotto nel giudizio di primo grado, proprio da ICS
19 ed allegato all'istanza ex art. 186 bis c.p.c., dal quale si evincerebbe che le rate di mutuo, richieste e non contestate, sarebbero solo quelle successive al 30.06.2016 (data di dichiarazione della risoluzione dei contratti di mutuo). L'appello censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui afferma che i riscontri dei pagamenti effettuati da BC di si Pt_1 Part arresterebbero al 2010 e che, in realtà, l' avrebbe reiteratamente richiesto i pagamenti delle somme residue alla Banca garante, sino al momento della risoluzione contrattuale. Invero, chiarisce l'appellante, dai documenti allegati negli atti di primo grado emergerebbe pacificamente la regolarità dei pagamenti sino al momento della risoluzione e non anche prima di questa.
Invece, le richieste di pagamento dell'ICS, a cui allude il primo giudice, riguarderebbero la semplice e fisiologica applicazione della Convenzione, la quale prevede che, a fronte del mancato pagamento da parte del mutuatario della singola rata del mutuo, l'ICS sarebbe tenuta a richiedere, entro uno specifico termine, a BC di quale garante, di adempiere in luogo del Pt_1 debitore. 5) Mancata pronuncia in ordine alla domanda spiegata
contro
CP_2
Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui chiarisce che l'autonomia della garanzia di cui risulta titolare BC di determina l'irrilevanza di ogni Pt_1 contestazione di tale Banca in relazione alla Convenzione con
Convenzione che, peraltro, atterrebbe ai diversi CP_2 rapporti tra concedente e concessionario, estranei al giudizio in parola. In realtà, secondo l'appellante, non solo la Convenzione e la relativa applicazione dovrebbe essere reputata al centro della fattispecie in parola, ma soprattutto le richieste di BC di Pt_1 verso sarebbero legittimate dal subentro di tale CP_2
NE nella posizione giuridica di mutuatario. L'appello evidenzia, pertanto, l'omessa pronuncia, proprio su questo punto, da parte del primo giudice, il quale avrebbe altresì errato a ritenere che la Convenzione riguardasse solo i rapporti tra concedente ( e concessionario CP_2 Controparte_4
, dovendo invece ritenersi che attenesse ai rapporti tra tutti i
[...] soggetti coinvolti, ossia BC di Roma ed ICS. CP_2
A tal proposito, il primo giudice avrebbe dovuto valutare il “Sistema di garanzia” previsto dall'art. 16 della Convenzione che disciplina, specificamente, le conseguenze e le obbligazioni
20 assunte da al verificarsi dell'inadempimento del CP_2 mutuatario, ponendo così le fondamenta per la legittimità delle richieste da parte di BC di Pt_1
6) In ordine alla presunta impossibilità di svolgere azione di regresso o di surroga Con il sesto ed ultimo motivo, l'appello censura la sentenza nella parte in cui sostiene che BC di Roma, in base a quanto previsto dai contratti di garanzia, non potrebbe svolgere alcuna azione di regresso o surroga, sino all'estinzione delle Part somme dovute ad , nei confronti di soggetti asseritamente tenuti alla restituzione, come CP_2
Come già chiarito dall'appellante, BC di Roma sarebbe legittimata ad agire nei confronti di in virtù delle CP_2 pattuizioni presenti nella Convenzione, da interpretarsi congiuntamente a quelle dei contratti di mutuo e fideiussione, legittimando così le azioni in parola.
§ 5. — L'appello non è fondato. I contratti di garanzia stipulati nel 2003 e nel 2006 da BC in favore di ICS prevedono, nella premessa:
Per quanto interessa, detti contratti di garanzia stabiliscono:
21 La Convenzione richiamata dall'art. 5 dei contratti di garanzia risulta stipulata dall'ICS, BC e CP_3
Essa prevede, all'art. 13:
L'art. 14 della Convenzione, disciplinante la Procedura di revoca della concessione da parte del Comune successivamente all'erogazione del mutuo, prevede, in particolare, la facoltà di revoca della concessione in presenza di gravi inadempimenti del Concessionario ed obbliga il tra l'altro, alla suddetta CP_3 revoca, quando parte dei finanziamenti siano stati già erogati, con conseguente obbligo per il Comune di rendere l'area disponibile ai fini dell'insediamento di un nuovo Concessionario, nonché a compiere le attività necessarie per favorire l'insediamento del nuovo Concessionario. L'art. 15 della Convenzione, disciplinante la Procedura di revoca successivamente alla integrale erogazione del mutuo, prevede la revoca della concessione e la risoluzione della
22 Convenzione da parte del Comune anche in presenza del mancato pagamento, da parte del Concessionario, di una sola delle rate di mutuo, nel caso in cui sia stata escussa la fideiussione ai sensi dell'art. 13 della Convenzione. Il Comune si obbliga a nominare un nuovo Concessionario entro in termini stabiliti, ossia entro dodici mesi dalla data di revoca della concessione e di risoluzione della Convenzione stipulata con il Concessionario. L'art. 16, riguardante il Sistema di garanzia, prevede, in caso di mancata risoluzione della concessione da parte del e quando siano già state erogate somme del CP_3 finanziamento, l'escussione da parte del della CP_3 garanzia rilasciata dal Concessionario al Comune concedente. Quando invece sia stato erogato tutto il finanziamento, il medesimo art. 16 prevede:
23 Con Determinazione dirigenziale n. 1506 del 5.8.2011 ha risolto la concessione e la Convenzione relativa CP_2 alla stante l'inadempimento di quest'ultima, Controparte_4 consistente nella protratta morosità nel pagamento delle rate di mutuo;
nella Determina, il si è dichiarato tenuto al CP_3 pagamento delle rate scadute in quanto proprietaria dell'area PVQ. Con lettera all'ICS del 31 maggio 2013, ha CP_2 comunicato di essere rientrata in possesso dell'area del PVQ e si è impegnata a continuare il pagamento delle rate di mutuo fino al reperimento di un nuovo Concessionario. L'impegno è stato ribadito nella successiva lettera del 10.12.2013. Con lettera dell'ICS del 30/05/2016 l'Istituto appellato ha comunicato alla appellante, a e, p.c., a Pt_1 CP_2
che: “…considerato:…che alla data del Controparte_4
23/05/2016 la mutuataria risulta inadempiente Controparte_4 all'obbligazione prevista all'art. 5 dei contratti di mutuo… che alla data del 23/05/2016 non risulta nominato un nuovo concessionario da parte di ichiarano, ai sensi Parte_5
e per gli effetti dei predetti articoli, risolti i contratti di mutuo in oggetto…”; sempre con la citata lettera, l'ICS ha escusso la garanzia nei confronti della sola BC per la somma complessiva oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Ciò premesso, e ritenuta corretta la qualificazione dei suddetti contratti di garanzia quali garanzie autonome, stante l'espressa deroga all'art. 1945 c.c. e la previsione della clausola di pagamento a semplice richiesta, emerge dalle premesse e dall'art. 5 dei contratti di garanzia stipulati dall'appellante con ICS il
24 collegamento negoziale con la Convenzione stipulata da ICS, e BC, diversamente da quanto ritenuto dal CP_3 primo giudice, secondo il quale la Convenzione riguarderebbe solo i rapporti tra concedente e concessionario. In proposito, va rilevato che la qualificazione quale contratto autonomo di garanzia dei contratti stipulati da BC con ICS non è affatto incompatibile con l'interpretazione del testo contrattuale in uno con le previsioni contenute nella Convenzione, alla quale i contratti di garanzia espressamente rimandano. Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia non possono proporsi eccezioni riguardanti il rapporto garantito, ma può, invece, il garante proporre le eccezioni relative al contratto di garanzia, quali, come nel caso in questione, quelle che derivano dall'individuazione dell'oggetto della garanzia in relazione alle diverse vicende del rapporto di mutuo e del rapporto concessorio previste nella Convenzione, peraltro espressamente richiamata. Orbene, anche interpretando i contratti di garanzia in uno con le clausole della Convenzione sopra riportate, non può innanzitutto accogliersi l'interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo la quale l'oggetto della garanzia assunta da BC fosse soltanto quello di pagamento delle rate scadute e non pagate dal Concessionario con le modalità e nei termini di cui all'art. 13 della Convenzione, mentre la richiesta del pagamento delle rate residue e relativi accessori a seguito della decadenza del beneficio del termine derivante dalla risoluzione dei contratti di mutuo, farebbe capo al solo ora CP_3 CP_2 in forza della previsione di cui all'art. 16 della Convenzione. E' ostativa a tale ricostruzione la previsione di cui all'art. 1 dei contratti di garanzia, secondo il quale BC garantisce tutto quanto dovuto alla per la restituzione del capitale CP_21 mutuato ed accessori;
la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del contratto di garanzia, secondo il quale la decadenza dal beneficio del termine della MUTUATARIA si estende automaticamente al la previsione dell'art. 16 secondo Pt_6 il quale, in caso di morosità del mutuatario che abbia determinato la revoca della concessione e la risoluzione della Convenzione, come nel caso in questione, la e il Comune rimangono Pt_1 coobbligate nel pagamento delle rate insolute ed accessori fino alla data della stipula dell'atto di espromissione liberatoria del mutuo residuo da parte del Concessionario subentrante, e, ciò, nonostante il sia rientrato in possesso dell'area PVQ, dal che si CP_3 desume, contrariamente a quanto assume l'appellante, che il rientro nel possesso da parte del Comune concedente, non
25 determina la restrizione della garanzia in capo al solo Comune proprietario dell'area. E' proprio la mancata espromissione liberatoria del mutuo residuo da parte del Concessionario subentrante, che rileva ai fini della decisione: nel caso in questione la e Pt_1 CP_2 hanno continuato a pagare le rate di mutuo anche a seguito della revoca della concessione e della risoluzione della Convenzione da parte del Comune, e, tuttavia, nonostante sia trascorso il termine di dodici mesi dalla revoca della concessione e dalla risoluzione della Convenzione, come previsto dall'art. 15 richiamato dall'art. 16 della Convenzione stessa, nessun nuovo Concessionario è subentrato nel mutuo e, quindi, non è stato stipulato alcun atto di espromissione liberatoria del mutuo residuo. E' evidente che l'eventualità della mancata espromissione non è prevista nella Convenzione. Ed infatti l'art. 16 prevede che, se entro il termine previsto dall'art. 15 non interviene l'espromissione liberatoria, il Comune rimane obbligato per le rate successive alla scadenza del termine fino all'espromissione medesima. Il che significa la necessità per il Comune di reperire comunque il nuovo Concessionario e la conseguente stipula dell'atto di espromissione liberatoria Deve infatti osservarsi come la previsione di cui all'art. 13, ossia il regolare pagamento delle rate da parte del garante del mutuatario rimasto moroso, ed il conseguente impegno dell'Istituto mutuante di non escutere la garanzia, in tanto può valere, in quanto non sia ancora decorso il termine per la nomina di un nuovo Concessionario che subentri nel pagamento del residuo mutuo, non essendo affatto previsto dal suddetto art. 13 l'impegno indefinito a non escutere la garanzia, anche in assenza del subentro di un nuovo Concessionario. Invero, risulta dalla stessa Convenzione richiamata dalle parti che i finanziamenti erogati dall'ICS non hanno come destinatario il affinché autonomamente conceda i PVQ, CP_3 ma hanno come destinatari i singoli soggetti ai quali vengano assegnati in concessione i PVQ. Se così non fosse, tra l'altro, la Convenzione avrebbe previsto che, in caso di revoca della concessione e risoluzione della Convenzione, il mutuo residuo passasse definitivamente in capo al proprietario CP_3 dell'area, quale mutuatario. Ed invece, ai sensi della Convenzione, così non è, e, pertanto, una volta scaduto il termine richiamato dall'art. 16 per il reperimento del nuovo Concessionario, ben poteva ed anzi doveva l'Istituto mutuante risolvere i contratti di mutuo, in mancanza del
26 soggetto Concessionario subentrante, non essendo previsto che il finanziamento rimanesse in capo al Comune concedente. In questo ordine di concetti, dunque, non può ravvisarsi alcun comportamento abusivo a carico dell' appellato, per CP_1 aver risolto i contratti di mutuo sul rilevo che: “alla data del 23/05/2016 non risulta nominato un nuovo concessionario da parte di . CP_2
Ne deriva, per espressa previsione di cui all'art. 5 ultimo comma dei contratti di garanzia, che la decadenza del beneficio del termine della parte mutuataria si comunica automaticamente alla Banca garante, odierna appellante, la quale è pertanto tenuta al pagamento della somma ingiunta. Gli altri motivi restano assorbiti.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 149/2022, valori medi, nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA. Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e
[...]
, stante la rinuncia delle domande proposte nei confronti CP_2 della predetta parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_13 nei confronti dell' Controparte_1 di nonché del
[...] CP_2
. 155/2018, Controparte_4 contumace, contro la sentenza n. 11984 del Tribunale di Roma, Sezione XVI, Giudice dott. Aldo Ruggiero – R.G. 86751/2016, emessa in data 31.08.2020 e pubblicata in data 07.09.2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore dell' Controparte_1
delle spese sostenute per questo grado del giudizio,
[...] liquidate nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA. 3. — compensa le spese tra l'appellante e CP_2
-Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria.
27 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_2
Così deciso in Roma il giorno 24.11.2025. Il presidente estensore
28
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Mattei PARTE APPELLANTE E Controparte_1
C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. prof. Alberto Gambino PARTE APPELLATA NONCHÉ
già (C.F. CP_2 CP_3
), in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. P.IVA_3
NI AV
PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(C.F. ), in persona del curatore del
[...] P.IVA_4 fallimento
PARTE CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11984 del Tribunale di Roma, Sezione XVI, Giudice dott. Aldo Ruggiero – R.G. 86751/2016, emessa in data 31.08.2020 e pubblicata in data
1 07.09.2020. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato all' Parte_2
in data 21.12.2016, la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, impugnava il decreto ingiuntivo n. 26275/2016, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di corrispondere la somma di euro 7.715.311,23 in favore dell'odierno opposto per la garanzia prestata in favore della già Controparte_5 [...]
Controparte_6 In particolare, a fondamento della opposizione, allegava:
1. che il ricorso per decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec non era il duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico del Tribunale di Roma;
2. che la notifica a mezzo pec era nulla;
3. che l'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito anche ICS o Istituto) aveva allegato di aver concesso due mutui, garantiti con fideiussione, alla al fine di finanziare la Controparte_6 realizzazione di un complesso sportivo comunale in Tiburtino Pt_1 ricorrente con il e la BC di Roma per la realizzazione dei CP_3 c.d. Punti Verdi Qualità;
4. che il primo atto era quello a rogito notaio rep. Persona_1 4272, racc. 3009, del 18/09/2003, cui avevano fatto seguito 7 atti di erogazione e con fideiussione n. 1130/2003 del 10/11/2003; 5. che il secondo atto era quello a rogito notaio rep. Persona_1 6647, racc. 4730, del 19/10/2005, cui avevano fatto seguito 6 atti di erogazione e con fideiussione n. 540/2006 del 28/04/2006; 6. che l'Istituto per il Credito Sportivo aveva dedotto, inoltre, che la
– successivamente denominata Controparte_7
, poi trasformata in Controparte_6 CP_5 [...] ed infine modificata in - si era resa CP_4 Controparte_4 inadempiente alle proprie obbligazioni e, pertanto, l'Istituto mutuante aveva dichiarato risolti i contratti sopra indicati, invitando la Parte_1 a corrispondergli le complessive somme garantite;
[...] Pt_1 7. che, in data 29 ottobre 2002, il Comune di (oggi Pt_1 [...]
), aveva sottoscritto una convenzione trilaterale con l' CP_2 Controparte_1
e con la;
[...] Parte_1
8. che la Convenzione aveva definito le condizioni per la concessione, da parte dei predetti istituti bancari, di finanziamenti agevolati per la realizzazione di “Punti Verde Qualità”, finalizzati alla gestione da parte di concessionari, individuati dallo stesso di impianti sportivi ed a CP_3 verde su aree di proprietà comunale;
9. che la BC di aveva garantito l'esatto adempimento delle Pt_1 obbligazioni assunte dalla allora Controparte_8 (successivamente con i due contratti di finanziamento Controparte_4 citati (doc. 1 e 3), i quali prevedevano espressamente che: “Il mutuo è altresì
2 concesso e regolato ai patti e sotto gli obblighi contenuti nello schema di Convenzione ICS, e CP_3 Parte_1
..le cui clausole le Parti dichiarano di averne avuto conoscenza”;
[...] 10. che l'art. 2 dei contratti di mutuo stabiliva che le somme venivano rilasciate: “nella misura ed alle condizioni seguenti con le modalità di cui alla Convenzione ICS, e CP_3 Parte_1
.. e che le parti dichiarano di comune accordo prevalenti sulle
[...] pattuizioni contenute nel capitolato di patti e condizioni generali eventualmente in contrasto con tali previsioni…”;
11. che in particolare l'art. 13 della Convenzione (Inadempimenti relativi ai mutui concessi) prevedeva che “In caso di mancato pagamento da parte del Concessionario/mutuatario delle rate di rimborso del finanziamento concesso all'Istituto come pure dei relativi eventuali interessi di preammortamento, trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento la Pt_1 (di n.d.a.) si obbliga a pagare le somme tempo Parte_1 per tempo dovute - ivi compresi eventuali interessi di mora fino al soddisfo – previa richiesta dell'Istituto, che dovrà peraltro far pervenire tale richiesta alla tassativamente entro quindici giorni dall'inadempimento. Pt_1 Qualora tale comunicazione pervenga oltre il termine da ultimo indicato, gli interessi moratori dovuti all'Istituto decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. L'Istituto si obbliga pertanto a non escutere la fideiussione rilasciata dalla Banca, in presenza dei pagamenti effettuati come sopra convenuto, anche in caso di ripetuti inadempimenti del mutuatario”;
12. che la si era resa inadempiente nel Controparte_9 pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti sin dal 2010 e la Pt_1 a fronte delle richieste dell'Istituto, aveva corrisposto le somme dovute;
13. che seguivano comunicazioni semestrali da parte dell' di CP_1 richiesta di pagamento delle rate non pagate, tutte saldate dalla Pt_1
14. che dal complesso delle disposizioni della Convenzione emergevano una serie di obbligazioni a carico delle parti che avevano indotto il a revocare la concessione alla con delibera CP_3 Controparte_4 del 09/08/2011 (doc. 9), e Determinazione Dirigenziale n. 1506 del 5/08/2011 (doc. 9) e a dichiarare che l'NE PI in qualità di soggetto proprietario del PVQ, nonché garante delle operazioni di mutuo descritte, in presenza di morosità del concessionario oltre il limite temporale previsto dalle specifiche Convenzioni, era tenuta ad eseguire i pagamenti alle scadenze previste dal piano di ammortamento sino ad accollo liberatorio da parte di un nuovo Concessionario;
15. che, con comunicazione del 1.2.2013, l'Istituto per il credito sportivo aveva dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e comunicato la risoluzione dei contratti di mutuo con l'intimazione di pagamento dell'intero importo finanziato;
16. che, con lettera del 22.2.2013, l'Istituto per il credito sportivo aveva accolto le istanza del Comune di rinviando al 20.6.2013 la data Pt_1 di effetto della risoluzione dei contratti;
17. che, successivamente con lettera del 31/05/2013, il Comune aveva comunicato all'Istituto per il credito sportivo ed alla Banca, che lo stesso Comune era potuto subentrare nel possesso del PVQ soltanto in data 09/05/2013 a causa del contenzioso in essere con l'ex concessionario e per tali motivi non aveva ancora provveduto alla sostituzione del Concessionario
3 pur se tale situazione non aveva comportato pericoli di danni per gli istituti di credito in quanto era “impegnata, obbligata e tenuta” al pagamento delle rate di mutuo maturate e maturande, comprensive di tutti gli oneri, in attesa di traslare le obbligazioni al nuovo Concessionario da individuarsi con gara ad evidenza pubblica;
18. che, sebbene la BC di avesse effettuato tutti i pagamenti Pt_1 richiesti con successiva lettera del 30/05/2016 (doc. 19) aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di finanziamento, la decadenza del mutuatario/concessionario dal beneficio del termine ed aveva intimato ai garanti l'integrale pagamento del credito;
19. che la aveva eccepito, con lettera del 17.6.2016, che non Pt_1 erano sussistenti i presupposti per la risoluzione poiché non risultava alcun credito dell'Istituto né la mancata nomina di un nuovo Concessionario;
20. che la aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi Pt_1 contrattuali in assoluta buona fede ed, in conformità dell'obbligo di lealtà contrattuale, non si era mai rifiutata di eseguire i pagamenti richiesti come da Convenzione richiamata;
21. che il , quale proprietario e concedente i terreni CP_3 su cui dovevano essere eseguite le opere per le finalità di cui alla Convenzione, meglio individuate nelle determine/delibere comunali allegate (doc. 9/10/11/21), aveva comunicato all'ICS con lettera del 31.05.2013 il suo subentro nelle obbligazioni contrattuali in luogo del concessionario CP_6 ora e la volontà di farsi carico dei pagamento dei Controparte_4 ratei di mutuo;
22. che l' , di converso, aveva risolto i Controparte_1 contratti di finanziamento ed aveva escusso la fideiussione per l'intero importo finanziato, in assenza dei presupposti per l'esercizio del diritto, manifestando con tale illegittima condotta una palese violazione della stipulata Convenzione;
23. che nel caso di specie la risoluzione dei contratti di finanziamento era assolutamente immotivata atteso che le circostanze addotte dell'inadempimento del mutuatario e della mancata sostituzione del concessionario/ mutuatario erano evidentemente pretestuose ed erano state adoperate nel tempo dall'Istituto per il quale mezzo di Controparte_1
“pressione” nei confronti della BC di sebbene non vi fosse alcuna Pt_1 necessità in tal senso;
24. che la decadenza dal beneficio del termine, dopo essere stata paventata per oltre 2 anni, veniva superata dalle comunicazioni con le quali l'Istituto per il Credito Sportivo dichiarava di non avvalersi di tale istituto giuridico;
25. che erano obbligati, in ogni caso, il ed il debitore CP_3 al pagamento delle somme di cui ai contratti di mutuo. Concludeva, pertanto, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via pregiudiziale, verificare l'inesistenza, l'irregolarità e/o la non conformità alla normativa in materia di atti telematici della notificazione del decreto ingiuntivo per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.; 2) in via preliminare, in rito, ex art. 106 e 269 cpc autorizzare la chiamata dei terzi in causa (già ) e Controparte_10 Controparte_6 [...]
), con differimento della prima udienza ad altra Controparte_11
4 successiva, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 3) nel merito, per i motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare, e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 26275/2016 (R.G. 70004/2016) emesso dal Tribunale di Roma il 13/11/2016 con il quale veniva ingiunto alla Di pagare la somma di Parte_1 euro 7.715.311,23, oltre gli interessi legali come da domanda e le spese legali come liquidate, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto, 4) sempre nel merito ed in via gradata, ed ove necessario in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare inesistente ed infondato l'obbligo della
[...] ad effettuare pagamenti in forza Parte_1 delle polizze fideiussorie nn. 1130 del 10/11/2003 e 540 del 28/04/2006 in favore dell' , ente di diritto pubblico (già in Controparte_1 amministrazione straordinaria) con sede legale in Via Giambattista Pt_1 Vico n. 5, in persona del (Commissario straordinario) e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi come di giustizia;
5) in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dall' Controparte_1
(già in amministrazione straordinaria) accertare e
[...] dichiarare tenuto per regresso il soggetto garantito e debitore principale in persona del suo legale rappresentante, per quanto Controparte_4 dovesse pagare la BC in ragione della polizza citata, e per l'effetto condannare la al pagamento, per liberazione ovvero Controparte_4 per restituzione, di tutte le somme, inclusi interessi e spese, che la BC abbia dovuto o abbia a pagare in ragione della fideiussione citata, e ciò affinché la Banca garante non patisca pregiudizio o danno dal debitore garantito;
6) sempre in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto dell' (già in Controparte_1 amministrazione straordinaria) di pretendere le somme richieste con la procedura monitoria, dichiarare il coobbligato ex art. 1953 CP_3 c.c., tenuto a procurare la liberazione di parte attrice versando direttamente all' (già in amministrazione straordinaria) le Controparte_1 somme eventualmente dovute;
ovvero approntare per la BC di le Pt_1 somme richieste dall'Istituto beneficiario per assicurare alla garante Pt_1 di poter pagare e l'escussione e tutte le somme ad essa connesse;
ovvero disporre l'immediato rimborso (in via di regresso) di tutte quelle somme eventualmente pagate dalla stessa BC, a qualsiasi titolo in ragione della garanzia, con tutti gli oneri ed aggravi come previsti dalle pattuizioni che lo obbligano nei confronti di essa 7) in Parte_1 ogni caso, accertare e dichiarare tenuti al pagamento in solido il debitore garantito in persona del legale rapp.te p.t. e il Controparte_4 coobbligato, ora sino all'esatto soddisfo. CP_3 CP_2 8) Con condanna alle spese e compensi legali, oltre accessori di legge”. Si costituiva l' , depositando comparsa di costituzione Controparte_12 con la quale allegava:
1. lo “speciale procedimento dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. si applica solo quando il decreto d'ingiunzione non sia stato notificato nei termini stabiliti dall'art. 644 cod. proc. civ.;
2. che non sussistevano le eccezioni relative alla sottoscrizione e notifica del decreto ingiuntivo;
5 3. che, in ogni caso, la di ha Parte_1 Pt_1 tempestivamente interposto opposizione al decreto ingiuntivo chiesto, ottenuto e notificatole dall' . Tale circostanza è Controparte_1 idonea a sanare qualsiasi preteso vizio della notifica del decreto perché postula come è logico che la ingiunta sia venuta a conoscenza della Pt_1 pretesa creditoria (nella sua articolazione del procedimento monitorio: domanda di decreto ingiuntivo e provvedimento emesso dal Giudice) dell' per il Credito Sportivo, da questo non rinunciata (come sarebbe CP_1 stato a dirsi, nei termini presuntivi sottesi alla regola dell'art. 644 cod. proc. civ., se la notifica del decreto non avesse avuto luogo). In altre parole (per inequivoco principio di diritto da tempo enunciato dal S.C.): la notifica di un decreto ingiuntivo, comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, e dunque della domanda azionata con il procedimento di cui agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., domanda alla quale il debitore non può limitarsi a resistere adducendo l'invalidità della notificazione (che al più, ricorrendone i presupposti, lo abilita ad un'opposizione tardiva) ma deve contrastare attraverso contestazioni la pretesa creditoria, radicando un giudizio di merito, posto che, diversamente, non conseguirebbe utile risultato”;
4. che era erroneo sostenere che al mutuante soddisfatto dal fideiussore di un mutuatario reiteratamente inadempiente sia precluso di risolvere il contratto in ragione di tale ripetuto inadempimento;
5. che “Nella fase monitoria, infatti, l' Controparte_1 ha prodotto, insieme ai contratti di mutuo del 18 settembre 2003 e del 19 ottobre 2005, a ciascuno dei quali erano allegati, sub “A” e sub “B”, non solo il capitolato che anche regolava il contratto di mutuo, ma altresì lo
“schema di convenzione” tra il Comune, di la Pt_1 Parte_1
di e l' per la concessione di
[...] Pt_1 Controparte_1 finanziamenti agevolati per la realizzazione di “punti verde qualità” finalizzati alla gestione da parte di concessionari di impianti sportivi a verde su aree di proprietà comunale», che del pari regolava il contratto di mutuo;
6. che “Le due fideiussioni prestate dalla Parte_1
di n. 1130 del 2003 e n. 540 del 2006, garantivano,
[...] Pt_1 rispettivamente, le obbligazioni assunte dal mutuatario nel contratto di mutuo del 18 settembre 2003 e successive erogazioni parziali e nel contratto di mutuo del 19 ottobre 2005 e successive erogazioni parziali. La relazione fra le due fideiussioni e i due contratti di mutuo è inequivoca: e basti dire che in esse la di ha dichiarato di «aver preso Parte_1 Pt_1 atto», e di avere «piena ed che esatta conoscenza», «di tutte le condizioni, termini e modalità di cui» al contratto di mutuo al quale si riferivano;
7. che “entrambi i citati contratti di mutuo prevedevano, al penultimo comma dell'art. 5 l'ipotesi della risoluzione ipso iure dei contratti ex art. 1456 cod. civ. («in danno della parte mutuataria e del garante») in caso di mancato pagamento di due semestralità «con la conseguenza che l'Istituto per il Credito Sportivo finanziatore…potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme»”;
8. che “Diversamente, l'art. 13 dello “schema di convenzione” allegato ai contratti di mutuo, poi Convenzione del 29 ottobre 2002, concerne
6 l'obbligo del fideiussore in caso di mancato pagamento di singole semestralità di rimborso del mutuo”;
9. che “È di ogni evidenza che le due fattispecie sono diverse: altro, invero, il mancato pagamento da parte del mutuatario di rate di rimborsi del finanziamento (o dei relativi eventuali interessi di preammortamento), che fa scattare l'obbligazione fideiussoria per quanto non pagato;
altro il reiterato mancato pagamento, da parte del mutuatario, di rate di rimborsi del finanziamento (o dei relativi eventuali interessi di preammortamento), che integra il presupposto obiettivo della risoluzione contrattuale per espresso patto, con conseguente diritto del mutuante, presidiato dall'obbligo del fideiussore, ad ottenere l'immediato pagamento sia delle quote scadute e non corrisposte e dei relativi interessi di mora, sia, in unica soluzione, di tutte le somme dovute in ragione del contratto di mutuo. Diverse le fattispecie, diverse e non sovrapponibili le discipline”;
10. che “Tant'è vero che le due fideiussioni prestate dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma estendono «automaticamente» alla medesima Banca gli effetti della risoluzione dei contratti di mutuo rispettivamente garantiti, prevedendo, in entrambe le ipotesi, che «la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di ... risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della parte mutuataria, sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento»”;
11. che “anche l'art. 21 del “capitolato” allegato sub “A” ai due contratti di mutuo. prevedeva, così nel 2° comma come nel 5° comma (oltre che nel 3° comma), la risoluzione del contratto per inadempimento della parte mutuataria”;
12. che “la risoluzione dei contratti di mutuo trovava legittima ragione nella previsione dell'art. 5, ult. comma, dei contratti di mutuo, a voce del quale il contratto si sarebbe «risolto di pieno diritto» qualora la parte mutuataria non avesse conservato, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo (nella specie: 15 anni), la disponibilità dell'area sulla quale sarebbero state realizzate le opere finanziate con il mutuo stesso”;
13. che “le fideiussioni prestate dalla Banca di Credito Cooperativo di prevedono: - dall'art. 5 che gli effetti dell'eventuale decadenza della Pt_1 parte mutuataria dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo «si intenderanno automaticamente estesi»
[...]
, e, «pertanto, la fideiussione sarà immediatamente e Parte_1 integralmente operante anche nei ... casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza della parte mutuataria sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento»; all'art. 6 che la «rinuncia, in deroga Parte_1 all'art. 1945 cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla parte mutuataria, sino dall'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'istituto finanziatore, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente art. 5 anche in presenza di eventuali opposizioni esperite dalla parte mutuataria o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito»; - all'art. 12 che la fideiussione sarebbe rimasta «ferma e valida…anche nel caso in cui l'istituto finanziatore avesse
7 acconsentito...eventuali modifiche e contrattuali e in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate»; 14. che “In ordine alla domanda n. 5 della
[...]
(alla quale si collega in via preliminare la domanda n. Parte_1 2)… Tale domanda infatti, ove si risolvesse (come pare si risolva) in un subordinare il pagamento delle somme che la Parte_1
deve all' al preventivo pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_1 delle medesime somme da parte della alla Controparte_4 Pt_1 medesima, non potrebbe essere accolta in ragione di quanto stabilito nell'art. 8 delle fideiussioni de quibus, il quale dispone che «il garante non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della parte mutuataria, di coobbligati o altri garanti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'istituto finanziatore non sia stata interamente estinta»; 15. che “l'azione di rilievo per liberazione che la Banca di Credito Cooperativo di intende così esercitare ai sensi dell'art. 1953 cod. civ. Pt_1 è nel nostro caso preclusa dal citato art. 8 delle fideiussioni”. Concludeva, pertanto, “Voglia il Tribunale di Roma: a) concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 26275/2016 del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016); b) rigettare l'eccezione
- sollevata dalla - di difetto di giurisdizione del Controparte_4 Tribunale di Roma in favore del Giudice Amministrativo - Tar Lazio Pt_1 c) rigettare la domanda formulata dalla Controparte_13 e alla quale ha aderito di inesistenza,
[...] CP_2 irregolarità e non conformità alla normativa in materia di atti telematici della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente domanda
– anch'essa formulata dalla Controparte_13 e alla quale ha aderito di inefficacia del medesimo
[...] CP_2 decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.; d) rigettare l'opposizione interposta dalla Controparte_13 al citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 26275/2016
[...] del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016) e così rigettare tutte le eccezioni e le domande di merito sollevate e formulate dalla
[...] e alle quali ha aderito Controparte_13 CP_2 e) rigettare tutte le eccezioni e le domande di merito sollevate e formulate dalla f) confermare il decreto ingiuntivo del Controparte_4 Tribunale di Roma n. 26275/2016 del 13 novembre 2016 (r.g. 70004/2016); g) con il favore delle spese di lite, oltre iva e c.p.a.” Si costituiva depositando memoria di costituzione, CP_2 con la quale allegava:
1. che non aveva alcuna posizione soggettiva CP_2 nell'ambito dei contratti di mutuo;
2. che aderiva alle eccezioni della BC poiché non vi erano rate di mutuo non pagate;
3. che nessuna obbligazione di natura fideiussoria era nata in [...] n. 1282/1999;
4. che non era stata rilasciata alcuna specifica fideiussione in favore della BC nei confronti di CP_2
5. che, in ogni caso, era applicabile l'art. 1957 cod. civ. non avendo l'NE convenuto nessuna deroga;
8 6. che, dunque, era maturata la decadenza;
7. che era maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi;
8. che era inammissibile l'azione di rilievo i cui all'art. 1953 cod. civ. in quanto prevista nei confronti del debitore principale;
9. che, in ogni caso, il debitore principale avrebbe dovuto tenere indenne del pagamento l'NE. Concludeva, pertanto, “Voglia l'Ecc. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: In via principale, accogliere le eccezioni formulate dalla nei confronti CP_14 dell'ICS da intendersi qui trascritte con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata e gradata - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dall'ICS accertare e/o dichiarare tenuto per il regresso il soggetto garantito e debitore principale per quanto dovesse pagare la Controparte_4 CP_14 in ragione della polizza citata e per l'effetto condannare la Controparte_4
[... al pagamento per liberazione ovvero per restituzione di tutte le somme, inclusi interessi e spese per tutte le somme che la abbia dovuto o abbia CP_14 a pagare in ragione della fideiussione citata;
- accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore della BC per le ragioni sopra illustrate e per CP_2 l'effetto rigettare le domande avanzate dalla BC nei confronti di
[...] ; - nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse CP_2 ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria a favore della BC, accertare e/o dichiarare l'intervenuta operatività e/o decadenza della garanzia per non aver sia l'ICS sia la ai sensi dell'art. 1957 c.c., CP_14 proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate;
- dichiarare inammissibile l'azione di rilievo esercitata da BC nei confronti di CP_2 condannare la a liberare l'NE stessa, Controparte_10 ovvero a prestare le idonee garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di regresso, in ogni caso a tenere indenne l'NE da ogni pagamento che, a qualsiasi titolo, dovesse essere condannata ad effettuare;
- dichiarare il difetto di giurisdizione per le domande tutte proposte da nei confronti di Controparte_4 [...]
, in ogni caso rigettarle perché inammissibili ed infondate in fatto e CP_2 diritto;
Con ogni più ampia riserva di poter ampliare e/o modificare e/o integrare le difese e la documentazione nei termini di rito. Con vittoria di spese ed onorari”. Si costituiva la Società chiamata in giudizio, anteriormente al
, depositando comparsa di risposta con la quale allegava: CP_4
1. che “contesta ed impugna, in toto, l'avversa domanda e, preliminarmente, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del giudice amministrativo TAR Lazio, sede di Difetto di Pt_1 giurisdizione”;
2. che “Con deliberazione 1282 del 11 giugno 1999 la Giunta Comunale approvava il testo della convenzione tra il di CP_3 Pt_1 l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e la Parte_1
9 Roma (BC) per la concessione di finanziamenti per la realizzazione dei Punti ed impianti sportivi”; Parte_3
3. che “I dati importanti di tale convenzionamento risiedono espressamente nel fatto che la BC si impegnava a garantire ICS dagli eventuali rischi derivanti dal mancato rimborso dei mutui erogati mediante il rilascio di una fideiussione nei limiti previsti nella deliberazione, BC richiedeva una fideiussione”;
4. che “nei limiti previsti nella deliberazione, BC richiedeva una fideiussione a copertura di quanto eventualmente pagato a ICS e per eventuali rischi propri derivanti dal mancato rimborso, in suo favore, dei mutui concessi, direttamente al che doveva tenere indenne CP_3 la banca da qualsiasi rischio”;
5. che “Il mutamento delle circostanze di fatto iniziali si è riflesso negativamente sull'utilizzazione dell'opera e ne ha compromesso il profitto d'impresa. Tali “sopravvenienze” hanno modificato le originarie condizioni contrattuali alterando l'equilibrio originario delle prestazioni pregiudicando la sostenibilità finanziaria dell'operazione per un comportamento direttamente ricollegabile a comportamenti della amministrazione
”. CP_15 Dopo avere allegato una serie di contestazione nei confronti del nell'ambito del rapporto di concessione, concludeva “Piaccia CP_3 all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, valutate, anche d'ufficio, le condizioni di procedibilità della domanda, in suo accoglimento, voglia: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo Tar Lazio Roma;
- in via principale, rigettare interamente, siccome inammissibile, infondata e non provata, ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti della società terza chiamata in causa dalle altre parti;
- in via principale, accertato il comportamento inadempiente di CP_2 agli obblighi assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 febbraio 2003, anche all'obbligo di effettuare il collaudo nel termine previsto e di tenere un comportamento prefissato, nel termine previsto, in caso di revoca della convenzione - concessione, accertata, altresì, la violazione degli obblighi di comportamento secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.), accertato, infine, il comportamento di unitamente a ICS in a.s. e come CP_2 CP_16 gravemente inadempiente, con particolare riguardo ai comportamenti denunciati nella narrativa del presente atto e posti in essere in violazione del principio del neminem laedere, tutti volti ad alterare gravemente il principio di equilibrio del piano economico finanziario convenuto tra le parti e giudicato ideoneo dall'amministrazione capitolina, unitamente a ICS e BC;
- accertare e dichiarare, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 1227, secondo e primo comma c.c., che CP_16 CP_17 e non hanno diritto a fare valere alcun diritto nei confronti CP_2 della società terza chiamata in causa, così come vantati in giudizio;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che il comportamento inadempiente di e di agli obblighi Controparte_18 CP_2 assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 Febbraio 2003, sia ove espressamente contemplati e sia anche come implicitamente deducibili secondo i principi di correttezza e buona fede, hanno provocato
10 l'alterazione del principio di equilibrio del piano economico finanziario convenuto tra le parti e giudicato idoneo dall'amministrazione capitolina e dalla determinando, anche in considerazione di quanto CP_16 previsto e denunciato, l'inadempimento incolpevole della società attrice agli obblighi assunti nei confronti degli operatori finanziari e CP_17 [...]
posto a fondamento della revoca della convenzione concessione CP_16 sottoscritta in data 20.2.2003; - accertare e dichiarare, conseguentemente, che il comportamento inadempiente della società attrice è causa diretta dell'inadempimento di e di agli obblighi CP_2 CP_16 assunti con la convenzione concessione sottoscritta in data 20 Febbraio 2003 e che, pertanto la società terza chiamata in causa nulla deve a a CP_17 e a ad alcun titolo;
Con le spese”. CP_16 CP_2 Intervenuto il fallimento di quest'ultima Società e la interruzione del giudizio, la procedura concorsuale non si costituiva a seguito della riassunzione».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 20.000,00, in favore dell'opposto Istituto, oltre accessori di legge;
3) dichiara compensate le spese processuali tra le residue parti”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono. Il Tribunale, in primo luogo, ha dichiarato irrilevanti le questioni preliminari relative alla notifica del decreto ingiuntivo, a fronte della rituale opposizione avvenuta da parte della opponente. Pt_1 Passando al merito della controversia, si è soffermato sull'eccezione, proposta dall'opponente, circa l'illegittimità della risoluzione dei contratti di mutuo da parte dell'ICS. Il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, tale eccezione riguarderebbe il rapporto debitorio principale
– intercorrente tra l'ICS e (già Controparte_4 Controparte_19
– e non quello tra garante e creditore, ossia tra BC
[...] CP_3 ed ICS. Per tale motivo, la suddetta eccezione sarebbe preclusa alla Pt_1 opponente, soprattutto in considerazione della qualità di garante di tale Pt_1 nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia in parola, la cui natura giuridica sarebbe stata implicitamente riconosciuta – proprio nella veste di contratti autonomi - dall'opponente stessa nel momento in cui ha fatto ricorso all'exceptio doli. D'altronde – ha chiarito il primo giudice – la natura di contratti autonomi di garanzia emergerebbe altresì dalle clausole n. 2, 4, 6, 7, 8, 11 e 12, presenti nei contratti autonomi di garanzia, le quali dimostrerebbero l'assenza di accessorietà della garanzia stessa rispetto al rapporto obbligatorio principale relativo ai contratti di mutuo. A tal proposito, il primo giudice ha chiarito che l'exceptio doli può essere fatta valere, di regola, in presenza di un comportamento fraudolento o
11 abusivo del creditore che incide sulla causa di garanzia e non anche in presenza di un'eccezione di inadempimento con conseguente risoluzione, a meno che detto inadempimento non sussista in assoluto ed il debitore abbia assolto a tutte le proprie obbligazioni incidendo così sulla garanzia e sui suoi effetti. Secondo il Tribunale, però, la opponente non avrebbe fornito Pt_1 alcuna prova della palese sussistenza dell'adempimento da parte del debitore originario, facendo così venir meno la legittimazione al ricorso all'exceptio doli Al contrario, l'Istituto opposto avrebbe depositato i contratti di mutuo, gli atti di erogazione delle somme, i contratti di garanzia (nonché i conteggi della fase esecutiva dei mutui, indicando le somme versate e residue, con gli accessori contrattuali), dimostrando così la sussistenza del titolo in virtù del quale ha agito. Il Tribunale ha poi aggiunto che, nonostante la Banca opponente abbia allegato di aver assolto all'obbligo di garanzia, non avrebbe né allegato né fornito adeguati riscontri circa la regolarità dei pagamenti nonché la completa estinzione dei mutui. Così come non avrebbe contestato i conteggi prodotti dall'ICS, presenti nel prospetto delle somme dovute ed allegate da tale Istituto all'istanza ex art. 186 bis c.p.c.. Il primo giudice, sul punto, ha chiarito che, tra i documenti depositati con atto di citazione, non sarebbe emersa la presenza di pagamenti operati specificamente in virtù della garanzia prestata. Pertanto, non sarebbe stato provato un pieno adempimento degli obblighi scaturenti dai mutui, tali da far qualificare come abusivo prima facie il comportamento del creditore. Il Tribunale ha poi osservato che, in considerazione dell'autonomia della garanzia, sono da ritenere irrilevanti le contestazioni sollevate dall'opponente relative alla Convenzione, la quale avrebbe ad oggetto esclusivamente i rapporti tra concedente e concessionario, estranei al giudizio in parola. È stata poi negata, in virtù a quanto previsto dall'art. 8 dei contratti di garanzia, la possibilità per l'opponente di svolgere azione di regresso o surroga nei confronti di fino al verificarsi della completa CP_2 estinzione delle somme dovute ad ICS. Il primo giudice ha infine chiarito che, a fronte dell'inammissibilità di ogni domanda nel giudizio in parola, è necessario che la Banca opponente s'insinui nella procedura concorsuale riguardante il fallimento di
[...]
al fine di far valere ogni credito vantato nei confronti di CP_4 quest'ultima società.
§ 3. — Ha proposto appello
[...]
d ha così concluso: Controparte_13
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 11984 del 31/08/2020, depositata il 07/09/2020, XVI Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Aldo Ruggiero, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 86751 del ruolo generale per gli affari
12 contenziosi dell'anno 2016 - avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - per l'effetto così giudicare:
- accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, riformare e/o annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto, per i motivi meglio esposti in narrativa:
1. Dichiarare illegittima la risoluzione dei contratti di mutuo operata l'Istituto per il Credito e CP_1 conseguentemente dichiarare illegittima l'integrale escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla BC di Pt_1
2. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 26275/2016 (R.G. 70004/2016) emesso dal Tribunale di Roma il 13/11/2016 con il quale veniva ingiunto alla
[...] di pagare la Parte_1 somma di € 7.715.311,23, oltre gli interessi legali come da domanda e le spese legali come liquidate, perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
3. accertare e dichiarare inesistente ed infondato l'obbligo della
[...]
, ad effettuare pagamenti in Parte_1 forza delle polizze fideiussorie nn. 1130 del 10/11/2003 e 540 del 28/04/2006 in favore dell' Controparte_1
per l'illegittimità della risoluzione contrattuale e
[...] della conseguente abusiva escussione delle fideiussioni e per l'effetto condannare l' Controparte_1 alla restituzione delle somma di € 7.851.438,26 pagata dalla Bcc di Roma ovvero a quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
4. condannare l al risarcimento Controparte_1 dei danni da liquidarsi come di giustizia ex art 1226 c.c.;
5. in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto dell'Istituto per il Credito Sportivo di esigere le somme richieste con la procedura monitoria, dichiarare per le motivazioni CP_2 tutte di cui in premessa, tenuta all'immediato rimborso di tutte quelle somme pagate pari ad € 7.851.438,26 dalla stessa BC di in ragione delle garanzie, oltre Pt_1 interessi dal di del pagamento oltre oneri ed aggravi;
13 6. Condannare le parti appellate alla refusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Controparte_1
(ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato
[...] trasformato da ente di diritto pubblico a società per azioni, modificando così denominazione) ha resistito al gravame ed ha così concluso:
“che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia:
- in via principale, rigettare l'appello della
[...] nei confronti della Parte_1 sentenza n. 11984/2020 del Tribunale civile di Roma, sez. XVI, dott. Aldo Ruggiero, R.G. 86751/2016, emessa il 31 agosto 2020, pubblicata il 7 settembre 2020 e notificata dall'Istituto alla il 9 settembre 2020, nonché ogni CP_14 altra istanza formulata, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenga di accogliere in tutto o in parte i motivi di appello e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dei contratti di mutuo, limitare l'obbligo dell' di ripetere l'importo ricevuto CP_1 dalla in adempimento della sentenza impugnata alla CP_14 minore somma che risulti dalla sottrazione, a tale importo, degli importi corrispondenti alle rate dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo, che saranno nel frattempo scadute in assenza di risoluzione. Con vittoria di spese e onorari anche di questo grado di giudizio”. ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: In via principale, accogliere i motivi di appello formulati dalla nei confronti dell' ; CP_14 Controparte_20
In via subordinata e gradata
- nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dei motivi di appello avverso l' di Credito Sportivo accertare CP_1
e/o dichiarare tenuto per il regresso il soggetto garantito e debitore principale il fallimento Controparte_4
(c.F. , per quanto dovesse pagare la P.IVA_4 CP_14 in ragione della polizza citata inclusi interessi e spese per tutte le somme che la abbia dovuto o abbia a pagare CP_14 in ragione della fideiussione citata;
14 - accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore della BC per le CP_2 ragioni sopra illustrate e per l'effetto rigettare le domande avanzate dalla BC nei confronti di CP_2
- nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Corte dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fideiussoria a favore della BC, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver sia l'Istituto di Credito Sportivo sia la CP_14 ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposte domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate;
- dichiarare inammissibile l'azione di rilievo esercitata da BC nei confronti di CP_2
Con ogni più ampia riserva di poter ampliare e/o modificare e/o integrare le difese e la documentazione nei termini di rito. Con vittoria di spese ed onorari”. Con ordinanza del 17.05.2021 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_4
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 07.07.2025, l'appellante ha rappresentato che, a fronte di specifiche intese intercorse con nel corso del CP_2 giudizio, è venuto meno l'interesse a coltivare le domande esclusivamente proposte nei confronti dell'NE capitolina. Sono state pertanto reiterate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, emendate di quelle rivolte verso
[...]
. CP_2
Tale circostanza è stata evidenziata altresì nelle note di trattazione scritta di la quale ha ribadito la CP_2 richiesta di accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, emendate di quelle rivolte verso l'appellante.
All'esito dell'udienza del 07.07.2025, veniva trattenuta la causa in decisione ed assegnati i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 24.11.2025.
15 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi. 1) Errata ed illegittima applicazione delle condizioni pattuite nella Convenzione in relazione al contratto di fideiussione e mancata considerazione della diversa natura, struttura e funzione della fideiussione in relazione alla Convenzione ICS, e BC di Roma. CP_3
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'illegittimità della risoluzione per inadempimento dei contratti di mutuo;
eccezione, questa, che, secondo il Tribunale, non potrebbe essere sollevata da BC di Roma in quanto riguardante il rapporto debitorio principale (tra mutuante e mutuatario) e non anche quello tra garante e creditore. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe, da un lato, qualificato erroneamente la natura giuridica della garanzia (quale contratto autonomo) e, dall'altro, mal interpretato il tenore delle Convenzione in parola che - diversamente da quanto prospettato nella sentenza impugnata - non è stata conclusa solo tra BC di Roma e CP_3 ma tra questi due soggetti nonché l'ICS. Detta Convenzione sarebbe strettamente connessa ai contratti di mutuo ed alle fideiussioni che li garantivano. Tali contratti, infatti, sarebbero stati conclusi proprio in funzione della Convenzione e sarebbero accessori alla stessa. Circostanza, questa, che emergerebbe non solo dalla lettura degli artt. 1 e 2 dei contratti di mutuo, ma anche dalla premessa e dall'art. 5 dei contratti di fideiussione. Le citate disposizioni prevedono altresì la prevalenza, in caso di contrasto, delle clausole della Convenzione rispetto a quelle dei singoli contratti di mutuo e fideiussione. Alla luce di ciò, l'appellante chiarisce che l'intera fattispecie oggetto del giudizio in parola dovrebbe essere inquadrata ed interpretata guardando alla suddetta Convenzione. L'appellante, a tal proposito, evidenzia che proprio l'art. 13 della Convenzione obbligava l'ICS a non escutere la fideiussione rilasciata da BC di in presenza dei regolari Pt_1 pagamenti effettuati da quest'ultima in luogo del debitore, anche in caso di ripetuti inadempimenti da parte del debitore stesso. Espresso richiamo all'art. 13 della Convenzione è presente nell'art. 5 dei contratti di fideiussione, il quale, secondo l'appellante, limiterebbe la garanzia prestata a BC di Pt_1 proprio “alle somme di denaro tempo per tempo dovute”, ossia alle rate del mutuo scadute che non siano state saldate
16 tempestivamente dal concessionario, nonché debitore originario, Controparte_4
Per i motivi appena esposti, la garanzia non potrebbe essere considerata avulsa ed autonoma rispetto alla Convenzione, ma strettamente connessa a questa;
pertanto, la BC di Pt_1 sarebbe stata titolare del diritto, oltre che gravata dall'onere, di pagare le rate mensili maturate a seguito dell'inadempimento del mutuatario e, fintantoché le avesse pagate, l'ICS non avrebbe avuto alcun diritto di dichiarare la risoluzione dei contratti di mutuo e chiedere così il pagamento dell'intera somma oggetto di finanziamento. Considerando, quindi, i mutui e le garanzie quali contratti accessori alla Convenzione, da un lato, si dovrebbe reputare illegittima la risoluzione dei primi (per violazione da parte dell'ICS dell'art. 13 della Convenzione) e, dall'altro, sarebbe doveroso qualificare le garanzie come fideiussioni. Aggiunge l'appellante che, anche a voler considerare le garanzie quali contratti autonomi, il primo giudice avrebbe dovuto comunque interpretare i singoli contratti di mutuo e le garanzie alla luce della Convenzione (le cui clausole sarebbero quindi prevalenti rispetto a quelle dei mutui e delle garanzie), rendendo così del tutto legittima la possibilità da parte di BC di di Pt_1 eccepire l'ingiustizia alla base della risoluzione dei mutui e continuare a pagare le singole rate in luogo del mutuatario. 2) Errata valutazione delle allegazioni della BC di Roma Con il secondo motivo, l'appello censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che, facendo valere l'exceptio doli, la BC di Roma ha implicitamente riconosciuto natura di contratto autonomo alle garanzie. L'appellante sul punto chiarisce che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, BC di negli atti del primo Pt_1 grado di giudizio non avrebbe preso alcuna posizione circa la natura dei contratti di garanzia. Invero, l'esperimento dell'exceptio doli sarebbe giustificato dalla necessità di ricorrere ad uno strumento residuale rispetto ad altre azioni, in grado di paralizzare l'efficacia dell'ingiunzione, nel caso in cui non vengano ritenute sufficienti a tal scopo le clausole della Convenzione nonché dei contratti di mutuo e garanzia. Per tale motivo e soprattutto alla luce dei costanti pagamenti delle rate avvenuti in luogo del mutuatario - ammessi, secondo l'appellante, direttamente da ICS mediante la produzione dell'estratto conto dei mutui nel giudizio di primo grado -, BC di
17 ha ritenuto necessario ricorrere alla suddetta azione, al fine Pt_1 di reagire all'esercizio abusivo del diritto di risoluzione dei mutui nonché all'escussione della garanzia. Ad ogni modo, precisa l'appellante, le garanzie prestate da BC di devono comunque essere qualificate come Pt_1 accessorie ai contratti di mutuo e, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica, devono essere correlate e contemperate alle norme della Convenzione in modo da valutare il comportamento di ICS in relazione al complesso negoziale stipulato tra le parti in causa. 3) Errata e/o mancata valutazione del comportamento dell'ICS Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che l'exceptio doli può essere fatta valere solo in presenza di un comportamento fraudolento o abusivo del creditore, che incida sulla causa di garanzia e non anche in presenza di una mera eccezione di inadempimento con conseguente risoluzione, a meno che l'inadempimento non sussista in assoluto ed il debitore abbia assolto ad ogni obbligazione. Secondo l'appellante, nel caso di specie, non si potrebbe verificare – neppure in ipotesi - il completo adempimento dell'obbligazione da parte del debitore originario a cui si riferisce il primo giudice. Ciò in quanto il debitore in questione risulterebbe moroso sin dal 2008 ed i pagamenti, in luogo di quest'ultimo, sarebbero sempre stati effettuati da BC di tra il 2008 ed il Pt_1
2015. Secondo l'appellante, tali pagamenti sarebbero avvenuti in ossequio all'art. 5 dei contratti di garanzia che, come visto, rinvia all'art. 13 della Convenzione;
ciò al fine di mantenere in ammortamento il mutuo e consentire l'eventuale subentro del nuovo concessionario nella veste di mutuatario nominato dal Comune di o, in assenza di tale sostituzione, il subentro Pt_1 diretto della stessa NE PI (circostanza, questa, che poi si sarebbe effettivamente realizzata). Pertanto, osserva l'appellante, che, ferma restando l'illegittimità della risoluzione dei mutui, l'exceptio doli si fonderebbe proprio sull'abusività dell'integrale escussione della fideiussione da parte dell'ICS, in quanto volta ad una finalità contrastante con lo scopo perseguito dalle parti col negozio e, pertanto, non meritevole di tutela. La suddetta abusività sarebbe provata dalla sussistenza di prove liquide – come l'estratto conto dei mutui, nonché
18 l'erogazione dell'ultimo finanziamento avvenuta nel 2010, quando il concessionario si era già reso Controparte_4 inadempiente -, le quali fonderebbero l'azione dell'appellante e le richieste dello stesso. Tornando sull'illegittimità della risoluzione, l'appellante osserva inoltre che, diversamente da quanto affermato nel giudizio di primo grado dall'ICS, non sarebbe legittimo giustificare tale risoluzione ricorrendo all'art. 5, ult. comma, dei contratti di mutuo, il quale stabilisce che, a seguito della perdita della proprietà dell'area da parte del concessionario, il mutuante potrebbe risolvere il contratto in virtù all'art. 21 del capitolato di patti e condizioni generali allegati al contratto di mutuo. In realtà, la suddetta ipotesi di risoluzione non sarebbe consentita dalla Convenzione, le cui disposizioni dovrebbero essere ritenute prevalenti sui patti allegati al mutuo. A ciò si aggiunga che avrebbe tempestivamente CP_2 comunicato all'ICS il subentro nel possesso dell'area in parola e di sostituzione al concessionario revocato, facendo venir meno i presupposti per la dichiarazione di risoluzione. Pertanto, la condotta dell'ICS, valutata nella sua complessità, sarebbe connotata da violazione di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.. A fronte dell'illegittima risoluzione e dell'abusiva riscossione del credito, il primo giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare inefficaci gli atti di risoluzione dei mutui, revocando così il decreto ingiuntivo e condannando l'ICS al risarcimento del danno in favore di BC di Roma. 4) Errata applicazione del principio dell'onere della prova - presunta carenza di prova in ordine ai pagamenti effettuati dalla BC di Roma Con il quarto motivo, l'appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che, nonostante BC di Roma abbia allegato di aver assolto all'obbligo di garanzia, tale avrebbe omesso di allegare o comunque fornire riscontri Pt_1 circa la regolarità dei pagamenti e la completa estinzione dei mutui. Sul punto, l'appellante rappresenta, in primo luogo, che la regolarità dei pagamenti in relazione alle rate di mutuo maturate sino alla risoluzione è una circostanza non contestata dall'ICS che, pertanto, deve ritenersi pacificamente sussistente in causa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La suddetta regolarità dei pagamenti emergerebbe altresì dal conteggio prodotto nel giudizio di primo grado, proprio da ICS
19 ed allegato all'istanza ex art. 186 bis c.p.c., dal quale si evincerebbe che le rate di mutuo, richieste e non contestate, sarebbero solo quelle successive al 30.06.2016 (data di dichiarazione della risoluzione dei contratti di mutuo). L'appello censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui afferma che i riscontri dei pagamenti effettuati da BC di si Pt_1 Part arresterebbero al 2010 e che, in realtà, l' avrebbe reiteratamente richiesto i pagamenti delle somme residue alla Banca garante, sino al momento della risoluzione contrattuale. Invero, chiarisce l'appellante, dai documenti allegati negli atti di primo grado emergerebbe pacificamente la regolarità dei pagamenti sino al momento della risoluzione e non anche prima di questa.
Invece, le richieste di pagamento dell'ICS, a cui allude il primo giudice, riguarderebbero la semplice e fisiologica applicazione della Convenzione, la quale prevede che, a fronte del mancato pagamento da parte del mutuatario della singola rata del mutuo, l'ICS sarebbe tenuta a richiedere, entro uno specifico termine, a BC di quale garante, di adempiere in luogo del Pt_1 debitore. 5) Mancata pronuncia in ordine alla domanda spiegata
contro
CP_2
Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui chiarisce che l'autonomia della garanzia di cui risulta titolare BC di determina l'irrilevanza di ogni Pt_1 contestazione di tale Banca in relazione alla Convenzione con
Convenzione che, peraltro, atterrebbe ai diversi CP_2 rapporti tra concedente e concessionario, estranei al giudizio in parola. In realtà, secondo l'appellante, non solo la Convenzione e la relativa applicazione dovrebbe essere reputata al centro della fattispecie in parola, ma soprattutto le richieste di BC di Pt_1 verso sarebbero legittimate dal subentro di tale CP_2
NE nella posizione giuridica di mutuatario. L'appello evidenzia, pertanto, l'omessa pronuncia, proprio su questo punto, da parte del primo giudice, il quale avrebbe altresì errato a ritenere che la Convenzione riguardasse solo i rapporti tra concedente ( e concessionario CP_2 Controparte_4
, dovendo invece ritenersi che attenesse ai rapporti tra tutti i
[...] soggetti coinvolti, ossia BC di Roma ed ICS. CP_2
A tal proposito, il primo giudice avrebbe dovuto valutare il “Sistema di garanzia” previsto dall'art. 16 della Convenzione che disciplina, specificamente, le conseguenze e le obbligazioni
20 assunte da al verificarsi dell'inadempimento del CP_2 mutuatario, ponendo così le fondamenta per la legittimità delle richieste da parte di BC di Pt_1
6) In ordine alla presunta impossibilità di svolgere azione di regresso o di surroga Con il sesto ed ultimo motivo, l'appello censura la sentenza nella parte in cui sostiene che BC di Roma, in base a quanto previsto dai contratti di garanzia, non potrebbe svolgere alcuna azione di regresso o surroga, sino all'estinzione delle Part somme dovute ad , nei confronti di soggetti asseritamente tenuti alla restituzione, come CP_2
Come già chiarito dall'appellante, BC di Roma sarebbe legittimata ad agire nei confronti di in virtù delle CP_2 pattuizioni presenti nella Convenzione, da interpretarsi congiuntamente a quelle dei contratti di mutuo e fideiussione, legittimando così le azioni in parola.
§ 5. — L'appello non è fondato. I contratti di garanzia stipulati nel 2003 e nel 2006 da BC in favore di ICS prevedono, nella premessa:
Per quanto interessa, detti contratti di garanzia stabiliscono:
21 La Convenzione richiamata dall'art. 5 dei contratti di garanzia risulta stipulata dall'ICS, BC e CP_3
Essa prevede, all'art. 13:
L'art. 14 della Convenzione, disciplinante la Procedura di revoca della concessione da parte del Comune successivamente all'erogazione del mutuo, prevede, in particolare, la facoltà di revoca della concessione in presenza di gravi inadempimenti del Concessionario ed obbliga il tra l'altro, alla suddetta CP_3 revoca, quando parte dei finanziamenti siano stati già erogati, con conseguente obbligo per il Comune di rendere l'area disponibile ai fini dell'insediamento di un nuovo Concessionario, nonché a compiere le attività necessarie per favorire l'insediamento del nuovo Concessionario. L'art. 15 della Convenzione, disciplinante la Procedura di revoca successivamente alla integrale erogazione del mutuo, prevede la revoca della concessione e la risoluzione della
22 Convenzione da parte del Comune anche in presenza del mancato pagamento, da parte del Concessionario, di una sola delle rate di mutuo, nel caso in cui sia stata escussa la fideiussione ai sensi dell'art. 13 della Convenzione. Il Comune si obbliga a nominare un nuovo Concessionario entro in termini stabiliti, ossia entro dodici mesi dalla data di revoca della concessione e di risoluzione della Convenzione stipulata con il Concessionario. L'art. 16, riguardante il Sistema di garanzia, prevede, in caso di mancata risoluzione della concessione da parte del e quando siano già state erogate somme del CP_3 finanziamento, l'escussione da parte del della CP_3 garanzia rilasciata dal Concessionario al Comune concedente. Quando invece sia stato erogato tutto il finanziamento, il medesimo art. 16 prevede:
23 Con Determinazione dirigenziale n. 1506 del 5.8.2011 ha risolto la concessione e la Convenzione relativa CP_2 alla stante l'inadempimento di quest'ultima, Controparte_4 consistente nella protratta morosità nel pagamento delle rate di mutuo;
nella Determina, il si è dichiarato tenuto al CP_3 pagamento delle rate scadute in quanto proprietaria dell'area PVQ. Con lettera all'ICS del 31 maggio 2013, ha CP_2 comunicato di essere rientrata in possesso dell'area del PVQ e si è impegnata a continuare il pagamento delle rate di mutuo fino al reperimento di un nuovo Concessionario. L'impegno è stato ribadito nella successiva lettera del 10.12.2013. Con lettera dell'ICS del 30/05/2016 l'Istituto appellato ha comunicato alla appellante, a e, p.c., a Pt_1 CP_2
che: “…considerato:…che alla data del Controparte_4
23/05/2016 la mutuataria risulta inadempiente Controparte_4 all'obbligazione prevista all'art. 5 dei contratti di mutuo… che alla data del 23/05/2016 non risulta nominato un nuovo concessionario da parte di ichiarano, ai sensi Parte_5
e per gli effetti dei predetti articoli, risolti i contratti di mutuo in oggetto…”; sempre con la citata lettera, l'ICS ha escusso la garanzia nei confronti della sola BC per la somma complessiva oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Ciò premesso, e ritenuta corretta la qualificazione dei suddetti contratti di garanzia quali garanzie autonome, stante l'espressa deroga all'art. 1945 c.c. e la previsione della clausola di pagamento a semplice richiesta, emerge dalle premesse e dall'art. 5 dei contratti di garanzia stipulati dall'appellante con ICS il
24 collegamento negoziale con la Convenzione stipulata da ICS, e BC, diversamente da quanto ritenuto dal CP_3 primo giudice, secondo il quale la Convenzione riguarderebbe solo i rapporti tra concedente e concessionario. In proposito, va rilevato che la qualificazione quale contratto autonomo di garanzia dei contratti stipulati da BC con ICS non è affatto incompatibile con l'interpretazione del testo contrattuale in uno con le previsioni contenute nella Convenzione, alla quale i contratti di garanzia espressamente rimandano. Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia non possono proporsi eccezioni riguardanti il rapporto garantito, ma può, invece, il garante proporre le eccezioni relative al contratto di garanzia, quali, come nel caso in questione, quelle che derivano dall'individuazione dell'oggetto della garanzia in relazione alle diverse vicende del rapporto di mutuo e del rapporto concessorio previste nella Convenzione, peraltro espressamente richiamata. Orbene, anche interpretando i contratti di garanzia in uno con le clausole della Convenzione sopra riportate, non può innanzitutto accogliersi l'interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo la quale l'oggetto della garanzia assunta da BC fosse soltanto quello di pagamento delle rate scadute e non pagate dal Concessionario con le modalità e nei termini di cui all'art. 13 della Convenzione, mentre la richiesta del pagamento delle rate residue e relativi accessori a seguito della decadenza del beneficio del termine derivante dalla risoluzione dei contratti di mutuo, farebbe capo al solo ora CP_3 CP_2 in forza della previsione di cui all'art. 16 della Convenzione. E' ostativa a tale ricostruzione la previsione di cui all'art. 1 dei contratti di garanzia, secondo il quale BC garantisce tutto quanto dovuto alla per la restituzione del capitale CP_21 mutuato ed accessori;
la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del contratto di garanzia, secondo il quale la decadenza dal beneficio del termine della MUTUATARIA si estende automaticamente al la previsione dell'art. 16 secondo Pt_6 il quale, in caso di morosità del mutuatario che abbia determinato la revoca della concessione e la risoluzione della Convenzione, come nel caso in questione, la e il Comune rimangono Pt_1 coobbligate nel pagamento delle rate insolute ed accessori fino alla data della stipula dell'atto di espromissione liberatoria del mutuo residuo da parte del Concessionario subentrante, e, ciò, nonostante il sia rientrato in possesso dell'area PVQ, dal che si CP_3 desume, contrariamente a quanto assume l'appellante, che il rientro nel possesso da parte del Comune concedente, non
25 determina la restrizione della garanzia in capo al solo Comune proprietario dell'area. E' proprio la mancata espromissione liberatoria del mutuo residuo da parte del Concessionario subentrante, che rileva ai fini della decisione: nel caso in questione la e Pt_1 CP_2 hanno continuato a pagare le rate di mutuo anche a seguito della revoca della concessione e della risoluzione della Convenzione da parte del Comune, e, tuttavia, nonostante sia trascorso il termine di dodici mesi dalla revoca della concessione e dalla risoluzione della Convenzione, come previsto dall'art. 15 richiamato dall'art. 16 della Convenzione stessa, nessun nuovo Concessionario è subentrato nel mutuo e, quindi, non è stato stipulato alcun atto di espromissione liberatoria del mutuo residuo. E' evidente che l'eventualità della mancata espromissione non è prevista nella Convenzione. Ed infatti l'art. 16 prevede che, se entro il termine previsto dall'art. 15 non interviene l'espromissione liberatoria, il Comune rimane obbligato per le rate successive alla scadenza del termine fino all'espromissione medesima. Il che significa la necessità per il Comune di reperire comunque il nuovo Concessionario e la conseguente stipula dell'atto di espromissione liberatoria Deve infatti osservarsi come la previsione di cui all'art. 13, ossia il regolare pagamento delle rate da parte del garante del mutuatario rimasto moroso, ed il conseguente impegno dell'Istituto mutuante di non escutere la garanzia, in tanto può valere, in quanto non sia ancora decorso il termine per la nomina di un nuovo Concessionario che subentri nel pagamento del residuo mutuo, non essendo affatto previsto dal suddetto art. 13 l'impegno indefinito a non escutere la garanzia, anche in assenza del subentro di un nuovo Concessionario. Invero, risulta dalla stessa Convenzione richiamata dalle parti che i finanziamenti erogati dall'ICS non hanno come destinatario il affinché autonomamente conceda i PVQ, CP_3 ma hanno come destinatari i singoli soggetti ai quali vengano assegnati in concessione i PVQ. Se così non fosse, tra l'altro, la Convenzione avrebbe previsto che, in caso di revoca della concessione e risoluzione della Convenzione, il mutuo residuo passasse definitivamente in capo al proprietario CP_3 dell'area, quale mutuatario. Ed invece, ai sensi della Convenzione, così non è, e, pertanto, una volta scaduto il termine richiamato dall'art. 16 per il reperimento del nuovo Concessionario, ben poteva ed anzi doveva l'Istituto mutuante risolvere i contratti di mutuo, in mancanza del
26 soggetto Concessionario subentrante, non essendo previsto che il finanziamento rimanesse in capo al Comune concedente. In questo ordine di concetti, dunque, non può ravvisarsi alcun comportamento abusivo a carico dell' appellato, per CP_1 aver risolto i contratti di mutuo sul rilevo che: “alla data del 23/05/2016 non risulta nominato un nuovo concessionario da parte di . CP_2
Ne deriva, per espressa previsione di cui all'art. 5 ultimo comma dei contratti di garanzia, che la decadenza del beneficio del termine della parte mutuataria si comunica automaticamente alla Banca garante, odierna appellante, la quale è pertanto tenuta al pagamento della somma ingiunta. Gli altri motivi restano assorbiti.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 149/2022, valori medi, nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA. Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e
[...]
, stante la rinuncia delle domande proposte nei confronti CP_2 della predetta parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_13 nei confronti dell' Controparte_1 di nonché del
[...] CP_2
. 155/2018, Controparte_4 contumace, contro la sentenza n. 11984 del Tribunale di Roma, Sezione XVI, Giudice dott. Aldo Ruggiero – R.G. 86751/2016, emessa in data 31.08.2020 e pubblicata in data 07.09.2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore dell' Controparte_1
delle spese sostenute per questo grado del giudizio,
[...] liquidate nella misura di euro 57.461 oltre a spese generali, IVA e CPA. 3. — compensa le spese tra l'appellante e CP_2
-Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, fatti salvi i successivi controlli da parte della Cancelleria.
27 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_2
Così deciso in Roma il giorno 24.11.2025. Il presidente estensore
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