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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 942/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
RO VE presidente
Cecilia RI conSIliere
ND OV ME conSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 942/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Marco Gentile, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, via G.G. Belli, n. 96 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Cristiano Leone, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pordenone, piazzetta Ottoboni,
n. 10
(c.f. , difeso dall'avv. Maria Rita Merlo, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Passalacqua, n. 10 appellati
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello di Torino, Parte_1 in riforma dell'ordinanza Rep. n. 6260/2023 del 14.6.2023, emessa in data 13-14.6.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. avente NRG 1820/2022 pendente tra la SI.ra , la SI.ra ed il SI. , comunicata Parte_1 Controparte_1 CP_2 in data 14.6.2023:
1. In via preliminare dichiarare inammissibile la comparsa di costituzione depositata in data 3.5.2024 dalla SI.ra , in quanto non contenente alcuna presa di Controparte_1 posizione rispetto ai motivi di appello formulati dalla SI.ra , in violazione degli artt. Pt_1
347 e 167 c.p.c.;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed inammissibilità dell'appello, per tardività e genericità, non essendo in alcun modo neppure enunciata la ragione della presunta nullità ed inammissibilità;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità e l'inadempimento della SI.ra CP_1
, per i motivi indicati nel presente atto;
[...]
4. condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 70.000,00, quale doppio della caparra versata alla promittente venditrice, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.;
5. in via subordinata, accertare l'inadempimento della SI.ra [F]assio e CP_1 condannarla alla restituzione della somma di euro 35.000,00 percepita a titolo di caparra, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., salvo i maggiori danni derivati dall'inadempimento o, comunque, dal suo rifiuto a collaborare al fine di preservare i diritti della ricorrente, che ci si riserva di quantificare in separato giudizio;
6. in via ulteriormente subordinata, qualora la Corte non dovesse ravvisare una responsabilità e/o un inadempimento a carico della promittente venditrice, considerare comunque giustificata la condotta della SI.ra e non eSIibile la sottoscrizione del Pt_1 contratto definitivo di compravendita;
per l'effetto, dichiarare trattenuta sine titulo dalla promittente venditrice la somma di euro 35.000,00 versatale a titolo di caparra dalla promittente acquirente e condannare la SI.ra alla sua restituzione in favore Controparte_1 della SI.ra , oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.; Parte_1
7. in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
8. in via subordinata, compensare tra le parti le spese di lite;
2
9. in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro
16.384,45, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., corrisposta in esecuzione del provvedimento impugnato».
ha precisato queste conclusioni: «In Via preliminare: accertata la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione dell'appellante SI.ra ex art. 164 cpc, dichiarare Parte_1 inammissibile il presente appello e, per l'effetto, confermare l'ordinanza Rep. n. 6260/2023 del 14.06.2023 emessa in data 13.06.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis cpc avente n. RG 1820/2022, pendente tra la SI.ra , la SI.ra Parte_1 CP_1
ed il SI. , comunicata in data 14.06.2023
[...] CP_2
In Via Principale: respingersi le domande giudiziali tutte formulate dall'appellante nell'atto di citazione in appello e dal convenuto nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta in quanto infrondate e, per l'effetto, confermare l'ordinanza Rep. n.
6260/2023 del 14.06.2023 emessa in data 13-14.06.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis cpc avente n. RG 1820/2022 pendente tra la SI.ra , Parte_1 la SI.ra ed il SI. . Controparte_1 CP_2
Spese di lite del pres[en]te procedimento interamente rifuse».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2
Torino
Contrariis rejectis
In caso di accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra , con Parte_1 conseguente riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che questa Ecc.ma Corte provveda, occorrendo, alla diversa regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto del principio di causazione».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto ed innanzi al Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Torino, rappresentando che, a seguito della ripetizione del preliminare di compravendita immobiliare stipulato con la convenuta il 14 ottobre 2021, aveva appreso che la proprietà da trasferire era stata ereditata dalla convenuta in forza del testamento di e che la stessa era tenuta nei confronti del convenuto ad adempiere Persona_1 ad un legato di euro 200.000,00, in forza del medesimo testamento.
3 La ricorrente aveva paventato il rischio che la compravendita avrebbe potuto essere oggetto di revocatoria su iniziativa del convenuto, in caso di inadempimento del legato, e aveva chiesto alla convenuta di concludere il contratto definitivo previa acquisizione del nulla osta del convenuto o con deposito fiduciario della somma di euro 200.000,00, a garanzia di eventuali pretese del medesimo.
La ricorrente aveva allegato il rifiuto della controparte alla conclusione del definitivo nei termini proposti.
La ricorrente aveva quindi chiesto di accertare che la convenuta fosse obbligata, poiché erede, a corrispondere la somma di euro 200.000,00 al convenuto, quale legatario, che la compravendita era atto suscettibile a revocatoria, che era contrario a buona fede il rifiuto della convenuta a stipulare il contratto definitivo con la previsione del deposito fiduciario, e aveva chiesto di ordinare alla convenuta di procedere alla vendita con la previsione del deposito, in subordine, di condannarla al pagamento della somma di euro
70.000,00, pari al doppio della caparra, e, in ulteriore subordine, di condannarla a restituire la caparra di euro 35.000,00, salvi i maggiori danni.
2. si era costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
3. si era costituito in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale CP_2
e non opponendosi all'accoglimento delle domande della ricorrente.
4. Con ordinanza del 13-14 giugno 2023, preso atto che la ricorrente aveva limitato le domande alla condanna al pagamento del doppio della caparra o, in subordine, alla restituzione della caparra, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese processuali nel rapporto con la convenuta e compensando le medesime nel rapporto con il convenuto.
5. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande da ultimo avanzate in primo grado, chiedendo la condanna alla restituzione della caparra, anche solo perché trattenuta illegittimamente.
ha dedotto la nullità della citazione e ha chiesto il rigetto, in rito e Controparte_1 nel merito, dell'appello.
ha dedotto di non avere interesse a contraddire e ha chiesto, in caso CP_2 di accoglimento dell'appello e all'occorrenza, di regolamentare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
4 A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha dedotto la nullità della citazione in appello.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello, «accertata la nullità dell'atto di citazione dell'appellante SI.ra Parte_1 ex art. 164 cpc» (p. 2).
L'eccezione all'evidenza generica è stata ripresa nelle difese finali.
Con la comparsa conclusionale, l'appellata ha infatti assunto che «[l]'atto di appello relativo alla presente causa è stato notificato alla SInora dopo […] l'entrata Controparte_1 in vigore del D. Lgs 149/2022, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo la predetta data. || […] Ai sensi del novellato articolo 163 c.p.c. co. 3 n. 7 cpc, il suddetto atto di citazione doveva contenere l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, mentre, nel caso di specie, risulta assegnato al convenuto un termine per costituirsi pari solo a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione» (p. 9).
L'eccezione è infondata.
L'art. 164, co. 1, c.p.c. dispone che «[l]a citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163».
L'indicazione di un termine per costituirsi diverso da quello legale non è sanzionata con la nullità per vizi inerenti alla c.d. “vocatio in ius”.
Inoltre, questi vizi sono sanati per effetto della costituzione in giudizio (art. 164, co.
3, parte prima, c.p.c.), salva la possibilità per il convenuto di chiedere sia fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, se violati o nel caso di mancanza dell'avvertimento ex art. 163 co. 3, n. 7), c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio e non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza.
5 2. Con i primi tre motivi d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto della domanda di condanna dell'appellata al pagamento del doppio della caparra e quello della domanda di condanna dell'appellata alla restituzione della caparra.
I motivi meritano un esame congiunto.
I motivi sono parzialmente fondati.
Il giudice di primo grado ha negato la spettanza del diritto al pagamento del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c. per assenza della dichiarazione di recesso:
«Nel caso di specie non risulta che sia mai stata formulata dalla parte ricorrente una dichiarazione di recesso dal contratto, né in via stragiudiziale, né mediante la proposizione del presente giudizio, con la quale si è chiesto invece l'adempimento del contratto preliminare, e solo in via subordinata la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra o alla restituzione della caparra ricevuta, ma in nessun caso accompagnando tali domande subordinate con una dichiarazione espressa di recesso dal contratto. Tale dichiarazione neppure è stata formulata nelle memorie autorizzate depositate dalla ricorrente» (p. 13 sent.).
L'appellante ha dedotto che l'esercizio del recesso è implicito nella proposizione della domanda di condanna.
L'eccezione è fondata.
L'atto ex art. 1385, co. 2, c.c. non è un recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., bensì una risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, il cui esercizio è legittimo se ricorrano la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento (per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 28 ottobre 2019, n. 27491).
Questo recesso può essere esercitato con la domanda giudiziale con la quale la parte aziona il diritto alla ritenzione della caparra, se la parte che l'ha data è inadempiente, o al pagamento del doppio della caparra, se la parte che l'ha ricevuta è inadempiente.
La domanda giudiziale è equipollente della dichiarazione stragiudiziale, ne soddisfa la forma (nella specie il recesso accede ad un preliminare immobiliare) e può anche essere formulata implicitamente, in quanto sottesa alla richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra, il cui accoglimento dipende proprio dall'accertamento degli estremi del recesso;
si tratterebbe di un'ipotesi di connessione di pregiudizialità-dipendenza tra domanda implicita e domanda espressa.
Come rilevato dalla dottrina, però, «più che di vera e propria domanda implicitamente avanzata dal postulante si può parlare di pieno esercizio del potere esclusivo del giudice di
6 interpretare la domanda proposta, comprensiva dell'esame di tutte le questioni logico- giuridiche che la sua decisione comporta», come nel caso della domanda «di risoluzione del contratto pregiudizialmente implicita nella domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo contratto».
Invero, rispetto al caso di questo processo, azionare il diritto alla corresponsione del doppio della caparra per inadempimento della controparte, altro non è che avvalersi del recesso quale forma di scioglimento del contratto, legittimata dall'inadempimento altrui.
Per la Corte di cassazione, «con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art.
1385 cod. civ., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi implicitamente avanzata dalla parte adempiente quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza» (Cass. civ., sez. II^, ord. 27 settembre 2017, n. 22657).
Qualunque sia l'impostazione accolta, quella della domanda implicita o quella del potere giudiziale d'interpretazione della domanda (quindi dell'individuazione dell'oggetto del processo), la soluzione è favorevole all'appellante.
L'appellante ha dedotto, sin dall'introduzione della causa in primo grado, di vantare il diritto al pagamento del doppio della caparra che aveva versato, in quanto l'appellata
(allora convenuta) si era dimostrata inadempiente.
L'appellante si è dunque avvalsa del recesso ex art. 1385, co. 2, c.c.
È affatto irrilevante che la domanda di condanna fosse stata formulata in subordine, tra l'altro, soltanto in citazione;
la domanda subordinata era invero diventata principale, in seguito alla rinuncia all'azione di adempimento.
In generale, la domanda, principale o subordinata, è pur sempre affermazione della volontà di perseguire una determinata utilità.
In particolare, alla domanda di adempimento ben può seguire quella di scioglimento dal vincolo (art. 1453, co. 2, c.c.), quale effetto risolutorio proprio anche del recesso ex art. 1385, co. 2, c.c.
Occorre a questo punto accertare se ricorra l'inadempimento dell'appellata.
L'appellante ha anzitutto censurato l'ordinanza nella parte in cui è stato escluso che l'appellata ha violato la regola di correttezza nel corso delle trattative per non averla resa
7 edotta circa il contenuto del testamento e pertanto circa la qualità di erede e la posizione di legatario dell'appellato.
La censura non merita accoglimento per due motivi.
Il soggetto che si propone di vendere la proprietà non è tenuto ad ostendere l'atto di provenienza del suo acquisto, né a rappresentare compiutamente l'esposizione debitoria.
La correttezza impone di notiziare la controparte di situazioni che siano SInificative del rischio di non conseguire o di non conservare l'utilità attesa, indipendente dalla fonte da cui deriva.
Prima della formulazione della proposta di acquisto dell'appellante ed anche prima della ripetizione del preliminare, non si erano verificati dei fatti o non erano maturate delle situazioni espressivi del rischio di insuccesso dell'acquisto.
Soltanto in pendenza del termine per la stipula del contratto definitivo, e a seguito delle interlocuzioni delle parti, e precisamente in data 23 dicembre 2021 si è consumata l'interferenza dell'appellato, che aveva diffidato l'appellante e l'appellata di non eseguire il preliminare, a pena di esperire l'azione revocatoria a tutela del credito di cui al legato.
Inoltre, l'ignoranza dell'appellante circa il puntuale contenuto del testamento ha avuto, a ben vedere, un valore soltanto secondario nella vicenda.
Prima del processo, si sono registrate iniziative dell'appellante volte a conservare il rapporto e a pervenire alla conclusione del contratto definitivo, sebbene con delle cautele.
Nel processo, almeno all'inizio, la soluzione privilegiata dall'appellante era di nuovo quella conservativa.
Ciò che fondamentalmente ha lamentato l'appellante, che ha invocato come ragione risolutiva del rapporto, è il rifiuto dell'appellata a stipulare il contratto definitivo (entro il
31 gennaio 2022), prestando le garanzie proposte, e segnatamente il deposito fiduciario della somma di euro 200.000,00 a copertura del rischio rappresentato dalla pretesa che l'appellato aveva avanzato.
Non sussiste il lamentato inadempimento.
La vicenda sostanziale evoca il pericolo di rivendica di cui all'art. 1481, co. 1, c.c., a mente del quale «[i]l compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia».
8 La rivendica è in realtà solo uno dei fatti rilevanti agli effetti normativi;
questi sono i fatti evizionali, e cioè quelli che impediscono al compratore l'acquisto o la conservazione dell'acquisto.
Il pericolo di rivendica è dunque un pericolo di evizione.
Va precisato sin da subito che il pericolo di evizione non è rappresentato dalla possibilità che ricorra un fatto evizionale, bensì dalla possibilità che un soggetto terzo invochi un fatto evizionale.
Come infatti si legge in letteratura, il termine di riferimento esterno della percezione negativa del compratore è la contestazione del terzo.
Dall'evizione il compratore è tutelato con la garanzia ex artt. 1476, co. 1, n. 3), 1483,
1484 c.c.
Dal pericolo di evizione il compratore è tutelato, anticipatamente, con un'eccezione dilatoria.
Il compratore può avvalersi della sospensione del pagamento del prezzo o, se ancora soltanto promissario, del rifiuto (temporaneo) di stipulare il definitivo, salva la prestazione di idonee garanzie da parte del venditore (o promittente venditore).
Il mezzo di autotutela è diffusamente assimilato all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e il compratore può avvalersene indipendentemente dalla ricorrenza di un inadempimento imputabile al venditore, che può invero essere estraneo all'iniziativa del terzo, come nel caso di pretesa temeraria (cfr. sull'irrilevanza della colpa del venditore,
Cass. civ., sez. II^, sent. 29 novembre 2019, n. 31314).
Invece di avvalersi dell'eccezione dilatoria, l'appellante aveva preteso che l'appellata concludesse il contratto definitivo con la previsione del deposito fiduciario, con ciò, da un lato, imponendo un regolamento diverso da quello stabilito con il preliminare, e, dall'altro lato, sostituendosi all'iniziativa della promittente venditrice circa l'offerta di garanzie.
La pretesa dell'appellante esorbitava dal mezzo di autotutela attribuitole e pertanto la decisione dell'appellata di non assecondarla non integra un inadempimento.
Alla stessa conclusione si perviene anche sul piano della buona fede contrattuale, che l'appellante ha richiamato.
La stipulazione del contratto definitivo con il deposito fiduciario avrebbe sacrificato in modo sproporzionato la posizione dell'appellata.
9 L'appellante avrebbe conseguito l'utilità attesa, mentre la controparte non avrebbe potuto disporre della quasi interezza del prezzo della vendita per un tempo indeterminato
(sino all'accertamento dell'inesistenza del debito dell'appellato).
L'appellante non ha diritto al pagamento del doppio della caparra, come già statuito dal tribunale, ancorché sulla base di una motivazione differente.
L'appellante ha invece diritto alla restituzione della caparra, perché ingiustamente trattenuta.
Entrambe le parti hanno esercitato il recesso ex art. 1385 c.c.
L'appellante l'ha fatto in sede processuale;
diversamente, l'appellata l'aveva fatto in sede stragiudiziale (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
Entrambe le parti hanno dunque espresso la volontà di sciogliersi dal rapporto.
Le due volontà non si sono fuse in un negozio risolutorio (art. 1372, co. 1, parte seconda, c.c.), ma ugualmente convergono sull'inutilità di mantenere il contratto per eseguirlo.
Non può dunque persistere una situazione di squilibrio tra le parti.
Al superamento provvede il regime degli effetti risolutori.
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice può disciplinare gli effetti (sostanzialmente) risolutori ascrivibili alle volontà delle parti, senza per ciò violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.): «non pronunzia ultra petita il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c. […], ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio […], e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta sine titulo) e non del doppio di essa» (Cass. civ., sez. II^, sent. 31 luglio 2023, n. 23209).
La restituzione della caparra è del resto una pretesa contenuta in quella più ampia del pagamento del doppio, ancorché quest'ultima sia subordinata all'inadempimento della controparte, e quindi la tutela della seconda comprende la prima.
In ogni caso, in questo processo, l'appellante non si è limitata a domandare il doppio della caparra, ma ha richiesto la restituzione della caparra.
La ritenzione è ingiusta perché l'appellante non è a sua volta inadempiente.
10 Il rifiuto dell'appellante di concludere il contratto definitivo, la cui stipulazione era stata sollecitata dall'appellata, era giustificato dal pericolo di evizione.
Il pericolo ricorre ogniqualvolta la possibilità che un terzo contesti il conseguimento dell'acquisto o la sua conservazione sia fondata su indici attuali e concreti, i soli in grado di fare del timore del compratore un'oggettiva preoccupazione (cfr. in argomento Cass. civ., n. 31314/2019 cit.) e di escludere di frustrare il sinallagma contrattuale per mere supposizioni.
L'indagine riguarda dunque la condotta del terzo e non la fondatezza della pretesa, rispetto alla quale ha invece preso posizione il giudice di primo grado.
Il timore protetto è quello che il terzo rivendichi (o possa promuovere un altro tipo di contestazione) e non che rivendichi bene.
Al compratore non è richiesto di verificare la probabilità di successo dell'iniziativa, anche soltanto prospettata, del terzo, diversamente opinando il meccanismo di autotutela sarebbe destinato alla paralisi, sia per il dispendio di eccessive risorse al fine di compiere la verifica, sia perché l'esito non potrebbe mai dirsi sicuro, a causa della (normale) alea che connota la risoluzione di ogni lite.
In questi termini si sono espresse e la dottrina più remota, secondo cui «non occorre che la minacciata, futura azione del terzo sia fondata: questo lo si potrà accertare solo in sede di evizione e per ora basta la semplice esistenza, in fatto, del pericolo che l'azione venga poi proposta, o la mera possibilità che l'azione, già proposta, venga accolta (cosa, quest'ultima, sempre possibile, anche se obiettivamente l'azione è infondata)», e quella più recente, la quale ha colto che «la ratio del rimedio dilatorio è senz'altro identificabile nella necessità di assicurare al compratore una reazione cautelare immediata, capace di compensare – anche solo parzialmente – gli inevitabili effetti negativi dell'affermazione dell'altrui pretesa», che può rivelarsi infondata o addirittura pretestuosa, sicché può dirsi che «la sospensione del pagamento del prezzo rappresenta a posteriori un rischio contrattuale che il legislatore fa gravare sul venditore».
Nel caso di specie ricorrono indici oggettivi del rischio dell'iniziativa del terzo.
Giova riportare parte del contenuto della missiva telematica del 23 dicembre 2021 inviata dall'appellato alle altre parti: «Non avendo [...] il mio assistito ancora ricevuto dalla
IG.ra , erede ed esecutore testamentario, la somma di € 200.000,00, Controparte_1 devolutagli in forza del riferito testamento olografo, con la presente invito e per l'effetto diffido tanto la parte promittente venditrice, IG.ra , quanto la parte Controparte_1
11 promissaria acquirente, IG.ra , dalla compravendita avente ad oggetto gli Parte_1 immobili surriferiti, dovendosi preliminarmente garantire che il ricavato venga devoluto, sino al raggiungimento della somma di € 200.00,00, in favore del mio assistito. || La compravendita immobiliare de qua andrebbe, infatti, a pregiudicare la facoltà del mio assistito di potersi rivalere sul bene in questione per l'ipotesi di inadempimento della disposizione testamentaria da parte dell'erede ed esecutore, IG.ra . || […] Controparte_1
Attendo di sapere se la IG.ra intenda attuare le disposizioni testamentarie, Controparte_1 all'uopo avvertendo che inutilmente decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente adirò giudizialmente, anche in via cautelare e d'urgenza, con espressa riserva di promuovere azione ex art. 2901 c.c. qualora tra le parti dovesse comunque intervenire la diffidata compravendita immobiliare» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
All'interferenza dell'appellato nella vicenda negoziale delle altre parti devono essere riconosciuti il connotato dell'attualità, visto l'inoltro della comunicazione di diffida, quello della concretezza, vista la prospettazione del ricorso al rimedio della revocatoria a tutela di un diritto precisamente dedotto, e infine quello della serietà, vista la redazione della comunicazione da parte del legale.
L'intervento del legale dell'appellato era SInificativo di una progressione del conflitto tra le parti, tale da fondare maggiormente il timore per l'appellante del pericolo di dovere sopportare l'iniziativa giudiziale dell'appellato.
Si può poi ritenere consolidato il timore, a seguito della missiva dell'appellato del 30 gennaio 2022, sempre redatta dal legale, con cui erano state reiterate sia la diffida a non eseguire il preliminare sia la prospettazione della revocatoria (doc. n. 15 fasc. primo grado appellante).
L'appellato non ha esitato in un secondo momento ad agire in giudizio per ottenere la soddisfazione del credito litigioso, garantito genericamente dal patrimonio dell'appellata
(art. 2740, co. 1, c.c.).
L'appellata è quindi obbligata a restituire la caparra pagata dall'appellante.
È incontestato l'importo di euro 35.000,00.
Sono dovuti gli interessi moratori (art. 1224, co. 1, c.c.), richiesti dall'appellante, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale (momento della costituzione in mora) e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., poiché il credito è riferibile ad un rapporto negoziale e non risulta che le parti abbiano pattuito il saggio degli interessi.
12 I motivi sono parzialmente accolti.
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
L'esame del motivo è assorbito dall'accoglimento parziale degli altri motivi, il quale ha determinato la caducazione per espansione del capo impugnato (art. 336, co. 1, c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
4.1. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellata, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, considerati il rigetto della domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra e l'accoglimento della domanda subordinata di restituzione della caparra versata;
anche rispetto alla domanda di adempimento, in seguito rinunciata, con conseguente minore incidenza sull'economia del processo, si registra una soccombenza dell'appellante ancorché virtuale, dal momento che il pericolo di evizione legittimava il rifiuto temporaneo alla stipulazione del contratto definitivo e non la stipulazione in termini diversi da quelli pattuiti, e poiché, in ogni caso, non sussiste l'inadempimento dell'appellata.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
L'appellante ha altresì domandato la condanna dell'appellata alla restituzione della somma pagata in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, pari ad euro 16.384,45.
Si tratta delle spese processuali di primo grado.
L'appellata non ha contestato l'enunciato (art. 115, co. 1, c.p.c.) e comunque vi è adeguata prova documentale del pagamento (doc. lett. c fasc. secondo grado appellante).
L'appellata è quindi condannata alla restituzione della somma.
Sono altresì dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e non di cui al quarto comma come richiesto dall'appellante, in quanto non si verte in materia contrattuale, e con decorrenza dal pagamento [cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III^, ord. 21 dicembre 2017, n. 30658: «In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (…) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa,
13 sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso»].
4.2. Nei confronti dell'appellato non sono state proposte domande.
Come riconosciuto dalla parte la sua presenza si deve alla partecipazione alla fase di primo grado e quindi in questa fase l'appello ha funto da c.d. “denuntiatio litis” e non da
“vocatio in ius”.
Non trova applicazione il criterio della soccombenza (per tutte, Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4352).
La costituzione dell'appellato, che ha implicato la sopportazione delle spese, impone di disporre in parte qua.
Nel rapporto tra l'appellante e l'appellato, le spese di questo grado vanno allora compensate per intero.
Rimane ferma la statuizione sulle spese processuali del primo grado di giudizio, in quanto non impugnata e autonoma rispetto alle statuizioni inerenti alla posizione delle altre parti, atteso che anche nella pregressa fase alcuna domanda era stata spiegata nei confronti dell'appellato, il quale si era limitato a dedurre che nulla ostava all'accoglimento delle domande dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 13-14 giugno 2023: condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 35.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
compensa per intero tra ed le spese processuali di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 16.384,45, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
compensa per intero tra ed le spese processuali del Parte_2 CP_2 grado.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 22 ottobre 2025.
14 Il conSIliere estensore
ND OV ME
Il presidente
RO VE
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
RO VE presidente
Cecilia RI conSIliere
ND OV ME conSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 942/2023 promossa da
(c.f. ), difesa dall'avv. Marco Gentile, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, via G.G. Belli, n. 96 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Cristiano Leone, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pordenone, piazzetta Ottoboni,
n. 10
(c.f. , difeso dall'avv. Maria Rita Merlo, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torino, via Passalacqua, n. 10 appellati
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello di Torino, Parte_1 in riforma dell'ordinanza Rep. n. 6260/2023 del 14.6.2023, emessa in data 13-14.6.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. avente NRG 1820/2022 pendente tra la SI.ra , la SI.ra ed il SI. , comunicata Parte_1 Controparte_1 CP_2 in data 14.6.2023:
1. In via preliminare dichiarare inammissibile la comparsa di costituzione depositata in data 3.5.2024 dalla SI.ra , in quanto non contenente alcuna presa di Controparte_1 posizione rispetto ai motivi di appello formulati dalla SI.ra , in violazione degli artt. Pt_1
347 e 167 c.p.c.;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ed inammissibilità dell'appello, per tardività e genericità, non essendo in alcun modo neppure enunciata la ragione della presunta nullità ed inammissibilità;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità e l'inadempimento della SI.ra CP_1
, per i motivi indicati nel presente atto;
[...]
4. condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 70.000,00, quale doppio della caparra versata alla promittente venditrice, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.;
5. in via subordinata, accertare l'inadempimento della SI.ra [F]assio e CP_1 condannarla alla restituzione della somma di euro 35.000,00 percepita a titolo di caparra, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., salvo i maggiori danni derivati dall'inadempimento o, comunque, dal suo rifiuto a collaborare al fine di preservare i diritti della ricorrente, che ci si riserva di quantificare in separato giudizio;
6. in via ulteriormente subordinata, qualora la Corte non dovesse ravvisare una responsabilità e/o un inadempimento a carico della promittente venditrice, considerare comunque giustificata la condotta della SI.ra e non eSIibile la sottoscrizione del Pt_1 contratto definitivo di compravendita;
per l'effetto, dichiarare trattenuta sine titulo dalla promittente venditrice la somma di euro 35.000,00 versatale a titolo di caparra dalla promittente acquirente e condannare la SI.ra alla sua restituzione in favore Controparte_1 della SI.ra , oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.; Parte_1
7. in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
8. in via subordinata, compensare tra le parti le spese di lite;
2
9. in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro
16.384,45, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., corrisposta in esecuzione del provvedimento impugnato».
ha precisato queste conclusioni: «In Via preliminare: accertata la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione dell'appellante SI.ra ex art. 164 cpc, dichiarare Parte_1 inammissibile il presente appello e, per l'effetto, confermare l'ordinanza Rep. n. 6260/2023 del 14.06.2023 emessa in data 13.06.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis cpc avente n. RG 1820/2022, pendente tra la SI.ra , la SI.ra Parte_1 CP_1
ed il SI. , comunicata in data 14.06.2023
[...] CP_2
In Via Principale: respingersi le domande giudiziali tutte formulate dall'appellante nell'atto di citazione in appello e dal convenuto nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta in quanto infrondate e, per l'effetto, confermare l'ordinanza Rep. n.
6260/2023 del 14.06.2023 emessa in data 13-14.06.2023 dal Tribunale di Torino nel giudizio ex art. 702 bis cpc avente n. RG 1820/2022 pendente tra la SI.ra , Parte_1 la SI.ra ed il SI. . Controparte_1 CP_2
Spese di lite del pres[en]te procedimento interamente rifuse».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2
Torino
Contrariis rejectis
In caso di accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra , con Parte_1 conseguente riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che questa Ecc.ma Corte provveda, occorrendo, alla diversa regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto del principio di causazione».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto ed innanzi al Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Torino, rappresentando che, a seguito della ripetizione del preliminare di compravendita immobiliare stipulato con la convenuta il 14 ottobre 2021, aveva appreso che la proprietà da trasferire era stata ereditata dalla convenuta in forza del testamento di e che la stessa era tenuta nei confronti del convenuto ad adempiere Persona_1 ad un legato di euro 200.000,00, in forza del medesimo testamento.
3 La ricorrente aveva paventato il rischio che la compravendita avrebbe potuto essere oggetto di revocatoria su iniziativa del convenuto, in caso di inadempimento del legato, e aveva chiesto alla convenuta di concludere il contratto definitivo previa acquisizione del nulla osta del convenuto o con deposito fiduciario della somma di euro 200.000,00, a garanzia di eventuali pretese del medesimo.
La ricorrente aveva allegato il rifiuto della controparte alla conclusione del definitivo nei termini proposti.
La ricorrente aveva quindi chiesto di accertare che la convenuta fosse obbligata, poiché erede, a corrispondere la somma di euro 200.000,00 al convenuto, quale legatario, che la compravendita era atto suscettibile a revocatoria, che era contrario a buona fede il rifiuto della convenuta a stipulare il contratto definitivo con la previsione del deposito fiduciario, e aveva chiesto di ordinare alla convenuta di procedere alla vendita con la previsione del deposito, in subordine, di condannarla al pagamento della somma di euro
70.000,00, pari al doppio della caparra, e, in ulteriore subordine, di condannarla a restituire la caparra di euro 35.000,00, salvi i maggiori danni.
2. si era costituita in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
3. si era costituito in giudizio, eccependo l'incompetenza territoriale CP_2
e non opponendosi all'accoglimento delle domande della ricorrente.
4. Con ordinanza del 13-14 giugno 2023, preso atto che la ricorrente aveva limitato le domande alla condanna al pagamento del doppio della caparra o, in subordine, alla restituzione della caparra, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese processuali nel rapporto con la convenuta e compensando le medesime nel rapporto con il convenuto.
5. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande da ultimo avanzate in primo grado, chiedendo la condanna alla restituzione della caparra, anche solo perché trattenuta illegittimamente.
ha dedotto la nullità della citazione e ha chiesto il rigetto, in rito e Controparte_1 nel merito, dell'appello.
ha dedotto di non avere interesse a contraddire e ha chiesto, in caso CP_2 di accoglimento dell'appello e all'occorrenza, di regolamentare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
4 A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha dedotto la nullità della citazione in appello.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello, «accertata la nullità dell'atto di citazione dell'appellante SI.ra Parte_1 ex art. 164 cpc» (p. 2).
L'eccezione all'evidenza generica è stata ripresa nelle difese finali.
Con la comparsa conclusionale, l'appellata ha infatti assunto che «[l]'atto di appello relativo alla presente causa è stato notificato alla SInora dopo […] l'entrata Controparte_1 in vigore del D. Lgs 149/2022, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo la predetta data. || […] Ai sensi del novellato articolo 163 c.p.c. co. 3 n. 7 cpc, il suddetto atto di citazione doveva contenere l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, mentre, nel caso di specie, risulta assegnato al convenuto un termine per costituirsi pari solo a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione» (p. 9).
L'eccezione è infondata.
L'art. 164, co. 1, c.p.c. dispone che «[l]a citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163».
L'indicazione di un termine per costituirsi diverso da quello legale non è sanzionata con la nullità per vizi inerenti alla c.d. “vocatio in ius”.
Inoltre, questi vizi sono sanati per effetto della costituzione in giudizio (art. 164, co.
3, parte prima, c.p.c.), salva la possibilità per il convenuto di chiedere sia fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, se violati o nel caso di mancanza dell'avvertimento ex art. 163 co. 3, n. 7), c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio e non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza.
5 2. Con i primi tre motivi d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto della domanda di condanna dell'appellata al pagamento del doppio della caparra e quello della domanda di condanna dell'appellata alla restituzione della caparra.
I motivi meritano un esame congiunto.
I motivi sono parzialmente fondati.
Il giudice di primo grado ha negato la spettanza del diritto al pagamento del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c. per assenza della dichiarazione di recesso:
«Nel caso di specie non risulta che sia mai stata formulata dalla parte ricorrente una dichiarazione di recesso dal contratto, né in via stragiudiziale, né mediante la proposizione del presente giudizio, con la quale si è chiesto invece l'adempimento del contratto preliminare, e solo in via subordinata la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra o alla restituzione della caparra ricevuta, ma in nessun caso accompagnando tali domande subordinate con una dichiarazione espressa di recesso dal contratto. Tale dichiarazione neppure è stata formulata nelle memorie autorizzate depositate dalla ricorrente» (p. 13 sent.).
L'appellante ha dedotto che l'esercizio del recesso è implicito nella proposizione della domanda di condanna.
L'eccezione è fondata.
L'atto ex art. 1385, co. 2, c.c. non è un recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., bensì una risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, il cui esercizio è legittimo se ricorrano la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento (per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 28 ottobre 2019, n. 27491).
Questo recesso può essere esercitato con la domanda giudiziale con la quale la parte aziona il diritto alla ritenzione della caparra, se la parte che l'ha data è inadempiente, o al pagamento del doppio della caparra, se la parte che l'ha ricevuta è inadempiente.
La domanda giudiziale è equipollente della dichiarazione stragiudiziale, ne soddisfa la forma (nella specie il recesso accede ad un preliminare immobiliare) e può anche essere formulata implicitamente, in quanto sottesa alla richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra, il cui accoglimento dipende proprio dall'accertamento degli estremi del recesso;
si tratterebbe di un'ipotesi di connessione di pregiudizialità-dipendenza tra domanda implicita e domanda espressa.
Come rilevato dalla dottrina, però, «più che di vera e propria domanda implicitamente avanzata dal postulante si può parlare di pieno esercizio del potere esclusivo del giudice di
6 interpretare la domanda proposta, comprensiva dell'esame di tutte le questioni logico- giuridiche che la sua decisione comporta», come nel caso della domanda «di risoluzione del contratto pregiudizialmente implicita nella domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo contratto».
Invero, rispetto al caso di questo processo, azionare il diritto alla corresponsione del doppio della caparra per inadempimento della controparte, altro non è che avvalersi del recesso quale forma di scioglimento del contratto, legittimata dall'inadempimento altrui.
Per la Corte di cassazione, «con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art.
1385 cod. civ., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi implicitamente avanzata dalla parte adempiente quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza» (Cass. civ., sez. II^, ord. 27 settembre 2017, n. 22657).
Qualunque sia l'impostazione accolta, quella della domanda implicita o quella del potere giudiziale d'interpretazione della domanda (quindi dell'individuazione dell'oggetto del processo), la soluzione è favorevole all'appellante.
L'appellante ha dedotto, sin dall'introduzione della causa in primo grado, di vantare il diritto al pagamento del doppio della caparra che aveva versato, in quanto l'appellata
(allora convenuta) si era dimostrata inadempiente.
L'appellante si è dunque avvalsa del recesso ex art. 1385, co. 2, c.c.
È affatto irrilevante che la domanda di condanna fosse stata formulata in subordine, tra l'altro, soltanto in citazione;
la domanda subordinata era invero diventata principale, in seguito alla rinuncia all'azione di adempimento.
In generale, la domanda, principale o subordinata, è pur sempre affermazione della volontà di perseguire una determinata utilità.
In particolare, alla domanda di adempimento ben può seguire quella di scioglimento dal vincolo (art. 1453, co. 2, c.c.), quale effetto risolutorio proprio anche del recesso ex art. 1385, co. 2, c.c.
Occorre a questo punto accertare se ricorra l'inadempimento dell'appellata.
L'appellante ha anzitutto censurato l'ordinanza nella parte in cui è stato escluso che l'appellata ha violato la regola di correttezza nel corso delle trattative per non averla resa
7 edotta circa il contenuto del testamento e pertanto circa la qualità di erede e la posizione di legatario dell'appellato.
La censura non merita accoglimento per due motivi.
Il soggetto che si propone di vendere la proprietà non è tenuto ad ostendere l'atto di provenienza del suo acquisto, né a rappresentare compiutamente l'esposizione debitoria.
La correttezza impone di notiziare la controparte di situazioni che siano SInificative del rischio di non conseguire o di non conservare l'utilità attesa, indipendente dalla fonte da cui deriva.
Prima della formulazione della proposta di acquisto dell'appellante ed anche prima della ripetizione del preliminare, non si erano verificati dei fatti o non erano maturate delle situazioni espressivi del rischio di insuccesso dell'acquisto.
Soltanto in pendenza del termine per la stipula del contratto definitivo, e a seguito delle interlocuzioni delle parti, e precisamente in data 23 dicembre 2021 si è consumata l'interferenza dell'appellato, che aveva diffidato l'appellante e l'appellata di non eseguire il preliminare, a pena di esperire l'azione revocatoria a tutela del credito di cui al legato.
Inoltre, l'ignoranza dell'appellante circa il puntuale contenuto del testamento ha avuto, a ben vedere, un valore soltanto secondario nella vicenda.
Prima del processo, si sono registrate iniziative dell'appellante volte a conservare il rapporto e a pervenire alla conclusione del contratto definitivo, sebbene con delle cautele.
Nel processo, almeno all'inizio, la soluzione privilegiata dall'appellante era di nuovo quella conservativa.
Ciò che fondamentalmente ha lamentato l'appellante, che ha invocato come ragione risolutiva del rapporto, è il rifiuto dell'appellata a stipulare il contratto definitivo (entro il
31 gennaio 2022), prestando le garanzie proposte, e segnatamente il deposito fiduciario della somma di euro 200.000,00 a copertura del rischio rappresentato dalla pretesa che l'appellato aveva avanzato.
Non sussiste il lamentato inadempimento.
La vicenda sostanziale evoca il pericolo di rivendica di cui all'art. 1481, co. 1, c.c., a mente del quale «[i]l compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia».
8 La rivendica è in realtà solo uno dei fatti rilevanti agli effetti normativi;
questi sono i fatti evizionali, e cioè quelli che impediscono al compratore l'acquisto o la conservazione dell'acquisto.
Il pericolo di rivendica è dunque un pericolo di evizione.
Va precisato sin da subito che il pericolo di evizione non è rappresentato dalla possibilità che ricorra un fatto evizionale, bensì dalla possibilità che un soggetto terzo invochi un fatto evizionale.
Come infatti si legge in letteratura, il termine di riferimento esterno della percezione negativa del compratore è la contestazione del terzo.
Dall'evizione il compratore è tutelato con la garanzia ex artt. 1476, co. 1, n. 3), 1483,
1484 c.c.
Dal pericolo di evizione il compratore è tutelato, anticipatamente, con un'eccezione dilatoria.
Il compratore può avvalersi della sospensione del pagamento del prezzo o, se ancora soltanto promissario, del rifiuto (temporaneo) di stipulare il definitivo, salva la prestazione di idonee garanzie da parte del venditore (o promittente venditore).
Il mezzo di autotutela è diffusamente assimilato all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e il compratore può avvalersene indipendentemente dalla ricorrenza di un inadempimento imputabile al venditore, che può invero essere estraneo all'iniziativa del terzo, come nel caso di pretesa temeraria (cfr. sull'irrilevanza della colpa del venditore,
Cass. civ., sez. II^, sent. 29 novembre 2019, n. 31314).
Invece di avvalersi dell'eccezione dilatoria, l'appellante aveva preteso che l'appellata concludesse il contratto definitivo con la previsione del deposito fiduciario, con ciò, da un lato, imponendo un regolamento diverso da quello stabilito con il preliminare, e, dall'altro lato, sostituendosi all'iniziativa della promittente venditrice circa l'offerta di garanzie.
La pretesa dell'appellante esorbitava dal mezzo di autotutela attribuitole e pertanto la decisione dell'appellata di non assecondarla non integra un inadempimento.
Alla stessa conclusione si perviene anche sul piano della buona fede contrattuale, che l'appellante ha richiamato.
La stipulazione del contratto definitivo con il deposito fiduciario avrebbe sacrificato in modo sproporzionato la posizione dell'appellata.
9 L'appellante avrebbe conseguito l'utilità attesa, mentre la controparte non avrebbe potuto disporre della quasi interezza del prezzo della vendita per un tempo indeterminato
(sino all'accertamento dell'inesistenza del debito dell'appellato).
L'appellante non ha diritto al pagamento del doppio della caparra, come già statuito dal tribunale, ancorché sulla base di una motivazione differente.
L'appellante ha invece diritto alla restituzione della caparra, perché ingiustamente trattenuta.
Entrambe le parti hanno esercitato il recesso ex art. 1385 c.c.
L'appellante l'ha fatto in sede processuale;
diversamente, l'appellata l'aveva fatto in sede stragiudiziale (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
Entrambe le parti hanno dunque espresso la volontà di sciogliersi dal rapporto.
Le due volontà non si sono fuse in un negozio risolutorio (art. 1372, co. 1, parte seconda, c.c.), ma ugualmente convergono sull'inutilità di mantenere il contratto per eseguirlo.
Non può dunque persistere una situazione di squilibrio tra le parti.
Al superamento provvede il regime degli effetti risolutori.
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice può disciplinare gli effetti (sostanzialmente) risolutori ascrivibili alle volontà delle parti, senza per ciò violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.): «non pronunzia ultra petita il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c. […], ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio […], e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta sine titulo) e non del doppio di essa» (Cass. civ., sez. II^, sent. 31 luglio 2023, n. 23209).
La restituzione della caparra è del resto una pretesa contenuta in quella più ampia del pagamento del doppio, ancorché quest'ultima sia subordinata all'inadempimento della controparte, e quindi la tutela della seconda comprende la prima.
In ogni caso, in questo processo, l'appellante non si è limitata a domandare il doppio della caparra, ma ha richiesto la restituzione della caparra.
La ritenzione è ingiusta perché l'appellante non è a sua volta inadempiente.
10 Il rifiuto dell'appellante di concludere il contratto definitivo, la cui stipulazione era stata sollecitata dall'appellata, era giustificato dal pericolo di evizione.
Il pericolo ricorre ogniqualvolta la possibilità che un terzo contesti il conseguimento dell'acquisto o la sua conservazione sia fondata su indici attuali e concreti, i soli in grado di fare del timore del compratore un'oggettiva preoccupazione (cfr. in argomento Cass. civ., n. 31314/2019 cit.) e di escludere di frustrare il sinallagma contrattuale per mere supposizioni.
L'indagine riguarda dunque la condotta del terzo e non la fondatezza della pretesa, rispetto alla quale ha invece preso posizione il giudice di primo grado.
Il timore protetto è quello che il terzo rivendichi (o possa promuovere un altro tipo di contestazione) e non che rivendichi bene.
Al compratore non è richiesto di verificare la probabilità di successo dell'iniziativa, anche soltanto prospettata, del terzo, diversamente opinando il meccanismo di autotutela sarebbe destinato alla paralisi, sia per il dispendio di eccessive risorse al fine di compiere la verifica, sia perché l'esito non potrebbe mai dirsi sicuro, a causa della (normale) alea che connota la risoluzione di ogni lite.
In questi termini si sono espresse e la dottrina più remota, secondo cui «non occorre che la minacciata, futura azione del terzo sia fondata: questo lo si potrà accertare solo in sede di evizione e per ora basta la semplice esistenza, in fatto, del pericolo che l'azione venga poi proposta, o la mera possibilità che l'azione, già proposta, venga accolta (cosa, quest'ultima, sempre possibile, anche se obiettivamente l'azione è infondata)», e quella più recente, la quale ha colto che «la ratio del rimedio dilatorio è senz'altro identificabile nella necessità di assicurare al compratore una reazione cautelare immediata, capace di compensare – anche solo parzialmente – gli inevitabili effetti negativi dell'affermazione dell'altrui pretesa», che può rivelarsi infondata o addirittura pretestuosa, sicché può dirsi che «la sospensione del pagamento del prezzo rappresenta a posteriori un rischio contrattuale che il legislatore fa gravare sul venditore».
Nel caso di specie ricorrono indici oggettivi del rischio dell'iniziativa del terzo.
Giova riportare parte del contenuto della missiva telematica del 23 dicembre 2021 inviata dall'appellato alle altre parti: «Non avendo [...] il mio assistito ancora ricevuto dalla
IG.ra , erede ed esecutore testamentario, la somma di € 200.000,00, Controparte_1 devolutagli in forza del riferito testamento olografo, con la presente invito e per l'effetto diffido tanto la parte promittente venditrice, IG.ra , quanto la parte Controparte_1
11 promissaria acquirente, IG.ra , dalla compravendita avente ad oggetto gli Parte_1 immobili surriferiti, dovendosi preliminarmente garantire che il ricavato venga devoluto, sino al raggiungimento della somma di € 200.00,00, in favore del mio assistito. || La compravendita immobiliare de qua andrebbe, infatti, a pregiudicare la facoltà del mio assistito di potersi rivalere sul bene in questione per l'ipotesi di inadempimento della disposizione testamentaria da parte dell'erede ed esecutore, IG.ra . || […] Controparte_1
Attendo di sapere se la IG.ra intenda attuare le disposizioni testamentarie, Controparte_1 all'uopo avvertendo che inutilmente decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente adirò giudizialmente, anche in via cautelare e d'urgenza, con espressa riserva di promuovere azione ex art. 2901 c.c. qualora tra le parti dovesse comunque intervenire la diffidata compravendita immobiliare» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
All'interferenza dell'appellato nella vicenda negoziale delle altre parti devono essere riconosciuti il connotato dell'attualità, visto l'inoltro della comunicazione di diffida, quello della concretezza, vista la prospettazione del ricorso al rimedio della revocatoria a tutela di un diritto precisamente dedotto, e infine quello della serietà, vista la redazione della comunicazione da parte del legale.
L'intervento del legale dell'appellato era SInificativo di una progressione del conflitto tra le parti, tale da fondare maggiormente il timore per l'appellante del pericolo di dovere sopportare l'iniziativa giudiziale dell'appellato.
Si può poi ritenere consolidato il timore, a seguito della missiva dell'appellato del 30 gennaio 2022, sempre redatta dal legale, con cui erano state reiterate sia la diffida a non eseguire il preliminare sia la prospettazione della revocatoria (doc. n. 15 fasc. primo grado appellante).
L'appellato non ha esitato in un secondo momento ad agire in giudizio per ottenere la soddisfazione del credito litigioso, garantito genericamente dal patrimonio dell'appellata
(art. 2740, co. 1, c.c.).
L'appellata è quindi obbligata a restituire la caparra pagata dall'appellante.
È incontestato l'importo di euro 35.000,00.
Sono dovuti gli interessi moratori (art. 1224, co. 1, c.c.), richiesti dall'appellante, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale (momento della costituzione in mora) e nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., poiché il credito è riferibile ad un rapporto negoziale e non risulta che le parti abbiano pattuito il saggio degli interessi.
12 I motivi sono parzialmente accolti.
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo dell'ordinanza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
L'esame del motivo è assorbito dall'accoglimento parziale degli altri motivi, il quale ha determinato la caducazione per espansione del capo impugnato (art. 336, co. 1, c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
4.1. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellata, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, considerati il rigetto della domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra e l'accoglimento della domanda subordinata di restituzione della caparra versata;
anche rispetto alla domanda di adempimento, in seguito rinunciata, con conseguente minore incidenza sull'economia del processo, si registra una soccombenza dell'appellante ancorché virtuale, dal momento che il pericolo di evizione legittimava il rifiuto temporaneo alla stipulazione del contratto definitivo e non la stipulazione in termini diversi da quelli pattuiti, e poiché, in ogni caso, non sussiste l'inadempimento dell'appellata.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
L'appellante ha altresì domandato la condanna dell'appellata alla restituzione della somma pagata in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, pari ad euro 16.384,45.
Si tratta delle spese processuali di primo grado.
L'appellata non ha contestato l'enunciato (art. 115, co. 1, c.p.c.) e comunque vi è adeguata prova documentale del pagamento (doc. lett. c fasc. secondo grado appellante).
L'appellata è quindi condannata alla restituzione della somma.
Sono altresì dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e non di cui al quarto comma come richiesto dall'appellante, in quanto non si verte in materia contrattuale, e con decorrenza dal pagamento [cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III^, ord. 21 dicembre 2017, n. 30658: «In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (…) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa,
13 sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso»].
4.2. Nei confronti dell'appellato non sono state proposte domande.
Come riconosciuto dalla parte la sua presenza si deve alla partecipazione alla fase di primo grado e quindi in questa fase l'appello ha funto da c.d. “denuntiatio litis” e non da
“vocatio in ius”.
Non trova applicazione il criterio della soccombenza (per tutte, Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4352).
La costituzione dell'appellato, che ha implicato la sopportazione delle spese, impone di disporre in parte qua.
Nel rapporto tra l'appellante e l'appellato, le spese di questo grado vanno allora compensate per intero.
Rimane ferma la statuizione sulle spese processuali del primo grado di giudizio, in quanto non impugnata e autonoma rispetto alle statuizioni inerenti alla posizione delle altre parti, atteso che anche nella pregressa fase alcuna domanda era stata spiegata nei confronti dell'appellato, il quale si era limitato a dedurre che nulla ostava all'accoglimento delle domande dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 13-14 giugno 2023: condanna al pagamento a favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 35.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
compensa per intero tra ed le spese processuali di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 16.384,45, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
compensa per intero tra ed le spese processuali del Parte_2 CP_2 grado.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 22 ottobre 2025.
14 Il conSIliere estensore
ND OV ME
Il presidente
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