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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/11/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 3/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 231/2024 R.G., promossa da:
DOTT. (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RUSTIGNOLI SILVIO, con domicilio eletto in Lanciano
Via Fabio Filzi, 24 presso il difensore.
ATTORE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv.. CP_2 C.F._2
NI NN, con domicilio eletto in Lanciano, Via Isonzo n. 25 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
pagina1 di 13 revocare il decreto ingiuntivo dichiarando che il credito azionato in via monitoria è estinto per rinuncia abdicativa dell'opposta e conseguente liberazione del concludente;
II) in via subordinata, con riserva di legittimo gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'estinzione della pretesa creditoria della Fazia per effetto di compensazione con i crediti dell'opponente, descritti nella sezione in diritto del presente atto;
III) in conseguenza della revoca del d.i. opposto, condannare CP_2 al pagamento della somma di €35.542,66 corrispostale in virtù dell'atto di precetto notificato il 2.2.2024 unitamente al d.i. opposto;
IV) con vittoria di spese e competenze;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“l'On. Tribunale di Lanciano, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Voglia
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione nulla, inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi sopra richiamati;
nel merito: rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa;
In ogni caso: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 25/2024 e condannare controparte al pagamento dei compensi professionali del giudizio di opposizione.
in subordine: ritenere controparte tenuta al pagamento delle somme comunque dovute alla Dott.ssa e per l'effetto condannarla al CP_2 pagamento di quanto risulterà all'esito di miglior conteggio effettuato, e/o che risulterà dovute all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria ovvero ritenuto di giustizia, oltre interessi ex lege dal dì del dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con decreto immediatamente esecutivo n.25/2024, del 2/1/2024, notificato il 2.2.2024 insieme ad atto di precetto per il pagamento della pagina2 di 13 complessiva somma di €35.542,66, il Tribunale di Lanciano ha ingiunto al
Dott. di pagare alla dott. la somma di Controparte_1 CP_2
€33.300,00, oltre interessi e spese liquidate.
La ricorrente aveva premesso di avere mutuato all'opponente, in costanza di matrimonio, la somma di €45.000,00; la cui restituzione sarebbe avvenuta con il pagamento di ratei – determinati in € 300,00 mensili - del finanziamento n.013 (ora 263)-30118636 in precedenza contratto dalla ricorrente, sino a concorrenza dell'intero importo mutuato;
ha richiamato la scrittura ricognitiva di debito con cui il si era CP_1 impegnato nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, ovvero di discontinuità nei pagamenti, alla restituzione dell'intero capitale al netto delle rate già pagate;
il pagamento mensile era stato interrotto dal marzo
2013 all'aprile 2015 e ripreso dal 13.5.2015 sino al 6.7.2016 così residuando l'importo ingiunto;
l'odierno attore, premesso di avere effettuato il pagamento a saldo della somma intimata nel precetto (€35.542,66) con riserva di ripetizione ha impugnato il decreto sostenendo in via principale l'estinzione del credito per rinuncia abdicativa avvenuta nel 2016.
Ha richiamato il regime patrimoniale di separazione dei beni;
l'attività di dipendente bancaria della e le conseguenti agevolazioni;
CP_2
l'intervenuto acquisto nel 2013 di un immobile cointestato e la contrazione di due mutui ipotecari cointestati (€100.000,00 e €170.000,00) per i quali l'opponente ha sostenuto per intero tutte le rate (circa €1.000 mensili) e tutte le spese di ristrutturazione, utenze e condominiali della nuova casa, oltre alle spese per i figli;
la disponibilità da parte della del conto CP_2 corrente cointestato, alimentato esclusivamente dai proventi del , CP_1 dal quale ella eseguiva bonifici in proprio favore;
Ha dedotto che l'ultimo pagamento di rimborso del mutuo per cui si procede (quello del 2012) risale al 06.07.2016, quindi l'inerzia della CP_2 nel richiedere il rimborso e nel non avvalersi della clausola di decadenza dal beneficio del termine costituisce rinuncia abdicativa del credito con animus donandi come liberalità indiretta;
Questa rinuncia sarebbe avvenuta in corrispondenza del termine dei pagina3 di 13 lavori di ristrutturazione della nuova casa e del trasferimento della famiglia, in virtù del nuovo equilibrio economico familiare (il marito si era fatto carico di tutti i costi principali della nuova casa e della famiglia).
In via subordinata, l'opponente eccepisce l'estinzione del credito per compensazione tra il credito della (mutuo 2012) e i crediti che il CP_2
vanta nei confronti della stessa per esborsi sostenuti a suo CP_1 beneficio., quantificati in € 45.124,19 di cui € 20.832,00 per bonifici e versamenti diretti alla moglie dal marito post 29.02.2012, € 3.600,00: rimborsi riconosciuti dalla moglie in ricorso per il periodo mar. 2012 - Feb.
2013, ed € 8.100,00 per il periodo Mag. 2015 - Lug. 2016; Quote Mutuo
Cointestato: €12.592,19 corrispondenti alla quota della sui due mutui Pt_1 ipotecari BPER pagata interamente dal fino al 27.10.2015, prima che Pt_2 il si accollasse la quota residua in cambio della cessione della quota Pt_2 di proprietà dell'immobile di via IA.
La convenuta si è costituita ed ha contestato la domanda richiamando la validità della ricognizione di debito, ha negato la configurabilità di rinuncia abdicativa, sia per le reiterate richieste di restituzione, sia perché anche in concomitanza dei lavori sulla casa di via
IO IA sono stati eseguiti dei bonifici di rimborso;
ha dedotto che la precedente residenza familiare di Via De Crecchio era stata da lei acquistata con proventi ereditari e mutuo di €250.000,00; l'appartamento
Via IO IA era stato acquistato intestandolo per il 50% a sé e per il
50% al marito ed alla figlia per consentire al la fruizione dei CP_1 vantaggi riservati ai dipendenti bancari;
che poi il aveva convinta CP_1
a vendergli la sua quota (1/2) dell'appartamento e un garage di pertinenza della casa precedente per € 125.889,92 tramite il solo accollo liberatorio del mutuo BPER che però non veniva eseguito dal marito per non perdere il tasso di interesse vantaggioso
Ha contestato la configurabilità della compensazione con le somme indicate che non possono costituire crediti del verso la moglie, CP_1 ma adempimenti del dovere coniugale di contribuzione.
Gli importi di €3.600,00 e €8.100,00 non possono essere oggetto di compensazione, in quanto rappresentano rate effettivamente restituite dal pagina4 di 13 del prestito personale da €45.000,00. Pt_2
I Bonifici per Spese Familiari (€20.832,00) sono RIMBORSI pro quota delle spese anticipate dalla moglie per esigenze della famiglia e dei figli, come indicato nelle causali;
Il conto cointestato BPER è stato aperto solo per consentire al marito di versare il suo contributo alla gestione della famiglia e dei figli data la sua maggiore disponibilità economica.
Le quote rate del mutuo riferito all'immobile di Via IO IA
(€12.592,19) non sono dovute né possono essere compensate, in quanto il pagamento integrale da parte del marito rientrava negli accordi interni tra i coniugi in ragione del notevole divario reddituale ed alla circostanza che la era già gravata dagli altri mutui. CP_2
Richiama la non ripetibilità delle somme erogate da un coniuge per il pagamento dei ratei del mutuo sulla casa familiare che costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze;
nega di avere disposto bonifici dal conto del marito;
i bonifici citati sono stati disposti dal marito a favore della moglie come rimborsi spese.; ha dedotto che alcuni bonifici ingenti (es.
€50.000, €10.000, €20.000) citati dall'opponente non risultano sul conto cointestato su cui il ha smesso di versare dal 2015. CP_1
La causa è stata istruita con i documenti allegati e la prova orale ammessa
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/11/2025
tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Preliminarmente va disposto lo stralcio della documentazione che parte convenuta ha allegato alle memorie di replica, depositate senza autorizzazione e senza evidenziare la sussistenza di presupposti di applicazione dell'art.153 co.2 c.p.c.
****
pagina5 di 13 II. L'opponente fonda le ragioni della propria domanda sulla dedotta sussistenza dei presupposti di configurazione della “rinuncia abdicativa” al credito riconosciuto nella scrittura del 20/2/2012, e – in via subordinata - della compensazione del credito indicato nel decreto ingiuntivo con vari esborsi sostenuti, in costanza del rapporto, in favore della coniuge.
III. Va quindi in primo luogo esaminata la configurabilità della rinuncia abdicativa, che si verifica quando un soggetto dismette o rinuncia a un diritto così perdendone la titolarità. Nell'ambito del rapporto obbligatorio, consistente in diritto di credito, dedotto nel presente giudizio, il principio regolatore da prendere a riferimento è quello dettato dall'art. 1236 CC, della remissione del debito. La disciplina generale dettata dal codice prevede l'esistenza di una dichiarazione del creditore di rimettere il debito. La dichiarazione estingue l'obbligazione quando viene comunicata al debitore salvo che questi a sua volta dichiari di non volerne profittare.
IV. Nel caso in esame manca la dichiarazione del creditore.
V. Viene quindi ad assumere rilievo l'esistenza della dichiarazione ricognitiva del debito, che non è contestata dall'opponente sotto il profilo formale né sostanziale, anzi, le sollevate eccezioni ne presuppongono sotto il profilo logico la ricognizione.
VI. Non v'è quindi contestazione sul punto che la somma di € 45.000,00 venne versata dalla al . CP_2 CP_1
VII. La circostanza che nel corso del rapporto coniugale le parti abbiano inteso regolare nel modo approfondito di cui alla scrittura, procurando alla creditrice una ricognizione aggiuntiva alla prova comunque derivante dalla tracciabilità del versamento effettuato tramite bonifico (di cui oltretutto nella dichiarazione viene riprodotto l'identificativo CRO ), prevedendo le modalità di Numero_1 restituzione con riferimento alla regolare cadenza dei ratei di mutuo intestato alla , introducendo in più la clausola accessoria della CP_2 decadenza dal beneficio della dilazione per il caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, o discontinuità nel pagamento,
pagina6 di 13 induce a valutare la vicenda con maggior rigore, e non rende possibile accedere all'argomento dell'opponente secondo cui la mera astensione della dall'attivare la clausola vada interpretato CP_2 come intenzione (tacita) di quest'ultima a non avvalersi del diritto riconosciutole nella scrittura.
VIII. L'accentuato livello di formalizzazione scelto dalle parti nel regolare la ricognizione del debito e le modalità di restituzione richiede elementi di particolare rilievo che possano assurgere a valore contrario, che invece non si rinvengono nel caso in esame.
IX. Sul dedotto dell'opponente la rinuncia abdicativa del credito animus donandi sarebbe occorsa in occasione del termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in via IO IA (quindi nel 2013) e del trasferimento del nucleo familiare, ma questo non spiegherebbe il motivo per cui avrebbe effettuato ulteriori versamenti per € 8.100,00 nel periodo da maggio 2015 a luglio 2016. L'esecuzione di questi versamenti, ove spontanei, non è compatibile con la configurazione di tale rinuncia (di cui evidentemente il doveva avere CP_1 contezza all'epoca), oppure, ove sollecitati dalla , non è CP_2 compatibile con l'assunto del secondo cui la prima CP_1 richiesta sarebbe quella pervenuta tramite legale, immediatamente prima del ricorso per ingiunzine.
X. Esclusa quindi la remissione volontaria, non si ravvedono elementi per ritenere che la mera inerzia (che il sistema normativo valorizza in termini definitivi solo al maturarsi della prescrizione) possa avere concretizzato remissione tacita. L'orientamento giurisprudenziale è molto prudente sul punto e prevede che la remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esiga e postuli che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito. Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una pagina7 di 13 manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. (Sez. 3, Sentenza n. 16125 del
14/07/2006)
XI. A seguire questo solco, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020
e Sez. 3 - , Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021 secondo cui la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale.
XII. Nel caso in esame non v'è modo di individuare volontà abdicativa della dalla sola circostanza che il diritto non sia stato azionato CP_2 in costanza del rapporto coniugale ben potendo essere tale atteggiamento di tolleranza ragionevolmente configurabile nell'ambito della collaborazione comune dei coniugi alla migliore conduzione del rapporto, quanto meno fino al sopravvenire di ragioni incidenti sulla regolarità del medesimo.
*****
XIII. Va ora svolto l'esame dei presupposti di configurabilità dell'eccepita compensazione.
XIV. La compensazione dei crediti è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento e si verifica quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro. In tal caso, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, in presenza dei presupposti codificati dagli artt. 1241 e segg. C.C., quindi per volontà delle parti, per sussistenza dei presupposti legali (se crediti omogenei ed esigibili), o sulla base di pronuncia giudiziale.
XV. Nel caso in esame, l'opponente elenca i versamenti effettuati in favore della , e alcuni prelievi da questa effettuati dal conto CP_2 cointestato in proprio favore;
quest'ultima deduce invece di non aver mai effettuato prelievi nel proprio interesse personale, di avere pagina8 di 13 operato su conto corrente cointestationell'interesse della famiglia attendendo alle esigenze della quotidianità, e che per il resto trattasi di versamenti effettuati dal marito in adempimento degli obblighi di contribuzione familiare, obblighi dei quali peraltro l'opposta lamenta la non solerte e dovuta ottemperanza da parte del . CP_1
XVI. La chiave di lettura che si ritiene corretto seguire per dare risposta alle istanze delle parti sta nell'individuare la natura delle poste creditorie rivendicate.
XVII. E qui torna ancora una volta ad avere rilevo centrale la scrittura del
29.2.2012 con cui l'opponente si riconosce debitore della complessiva somma di € 45.000,00 e si impegna a restituirla con ratei mensili nella misura corrispondente alla rata del finanziamento n.03013-30118636 intestato alla;
da questo – non potendosi CP_2 configurare se non espressamente dedotto, che il prestito fosse finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di conduzione della vita familiare - si evince la natura di prestito personale, che peraltro è stata ab origine dedotta dalla e mai contestata dall'opponente. CP_2
XVIII. Le parti hanno sottoposto all'esame l'intera narrazione degli assetti patrimoniali e delle scelte operate dai coniugi in costanza di matrimonio, ciascuna rivendicando la propria costante contribuzione al rapporto familiare, ma questa ricostruzione svia dall'elemento centrale della controversia che consiste nella individuazione natura del credito: trattandosi di credito sorto per esigenze personali del
, a sua compensazione non potranno opporsi versamenti CP_1 riconducibili alla gestione familiare, che non possano quindi riferirsi ad esigenze strettamente personali della (e che tra l'altro CP_2 esulino anche dai doveri di assistenza al coniuge commisurati alle rispettive facoltà economiche). Tanto sia per la già menzionata rigida formalità della previsione restitutoria scritta, sia per la circostanza, da nessuno citata ma evidente, che nel corso dei successivi rapporti l'accordo scritto non è mai stato menzionato o revisionato con pari forma ed attendibilità, ciò che peraltro parrebbe ben più coerente con la levatura culturale e professionale delle parti (dipendente bancaria pagina9 di 13 la , libero professionista il ) e questo porta a CP_2 CP_1 propendere per l'ipotesi più ragionevole che l'intento delle parti riguardo al mutuo e alla validità dell'accordo restitutorio sia rimasto invariato, pur a fronte della quiescenza intercorsa fino, come peraltro evidenziato dalle stesse parti, alla definitiva crisi del rapporto coniugale.
XIX. Questo giudizio, a prescindere dalla direzione intrapresa dalle parti, emergente anche dal tenore delle deposizioni dei familiari, non deve quindi vertere – non essendo una propaggine del giudizio di separazione che si riferisce corrente - su chi ed in che misura abbia ottemperato agli obblighi di contribuzione alla gestione familiare nella maniera meglio corrispondente ai dettami dell'art. 143 CC, ma solo se ed in che misura siano rinvenibili, dalla documentazione in atti, versamenti ai quali pur in assenza di una specifica imputazione possa riconoscersi l'utilizzabilità ai fini dell'eccepita compensazione, tenendo presente che a ciò non è sufficiente il mero richiamo ai dettami dell'art.1193 CC ed all'ordine delle imputazioni in esso previsto, dato che per la quotidianità delle movimentazioni economiche riconducibili al rapporto coniugale non è possibile ritenere che qualunque versamento privo di causale o nominativamente riferito a possa ricondursi alla CP_2 restituzione del prestito dedotto, dato tra l'altro che non è in contestazione l'esistenza del conto cointestato volto alla gestione comune delle spese quotidiane e l'intervento di entrambi i coniugi alla fornitura della provvista su di esso.
XX. Del pari ininfluente ai fini della presente statuizione è il riferimento alle spese di ristrutturazione dell'immobile di via de Crecchio, perché si tratta di evento precedente il perfezionamento dell'accordo di mutuo oggi dedotto in restituzione, oltretutto richiama i valori degli esborsi dell'epoca che non possono de plano ritenersi in arricchimento esclusivo della convenuta, sia per la intervenuta fruizione dell'immobile da parte anche del durante la CP_1 convivenza, sia per il verosimile mutamento di valore delle opere e dell'immobile cui esse accedono, nel frattempo intervenuto. Va
pagina10 di 13 comunque tenuto conto dell'orientamento della S.C. (tra cui Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024) che sancisce, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, che ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
nei medesimi sensi Cass. Sez. 6,
07/05/2018, n. 10927, Rv. 648282 – 01
XXI. Passando quindi in rassegna i documenti allegati dall'opponente, si rileva che tutti gli estratti conto allegati dall'opponente registrano spese riconducibili alla normale quotidianità della gestione familiare, menzionando prelievi di contante, ricariche telefoniche, versamenti in favore di esercizi commerciali, alimentari, abbigliamento, pagamento utenze energia elettrica e gas, etc. o varamenti occasionali, comunque inquadrati nell'ambito della gestione familiare in quanto riferibili ai figli (es.: il versamento di € 250,00 fatto dal il CP_1
19/12/23 con causale Cloe acconto Cambridge) che come tali, non possono imputarsi ad esigenze personali esclusive della . CP_2
XXII. Neppure i versamenti di maggiore importo risultanti dal doc.3 possono valutarsi in tali termini, perché la loro valenza ai fini del rimborso del mutuo è smentita dai versamenti successivamente effettuati fino al luglio 2016, altrimenti non giustificabili;
i versamenti effettuati nel 2017 e 2019 per complessivi 80.000,00, risultano effettuati dal in proprio favore, transitando dal cc 5043275 CP_1 ad un conto BPER di cui nell'estratto sono riportati solo ABI e CAB, ma non il CC beneficiario. La ha contestato che queste somme CP_2 siano confluite nel conto cointestato, e il non ha provato CP_1 che le somme vi siano effettivamente confluite, né che la ne CP_2 abbia fatto uso personale ed esclusivo, dato che quand'anche trasferite sul conto cointestato si tratta di somme che permarrebbero liberamente fruibili dallo stesso . D'altro canto, la riferibilità CP_1 al rapporto oggi in contesa è smentita anche dall'ammontare di questi versamenti, superiore al debito residuo e pertanto non giustificabili a tale titolo.
pagina11 di 13 XXIII. Gli unici versamenti in possesso dei menzionati requisiti di cui tra le produzioni dell'opponente è dato rinvenire prova sono costituiti dai versamenti risultanti dal doc.3bis allegato all'atto di citazione che riporta i versamenti effettuati dal di € 1.736,00 in data CP_1
11/06/2023 ed € 2.389,00 in data 16/06/2014 costituenti in pagamenti F24 effettuati con riferimento al C.F. appartenente alla convenuta opposta, e quindi C.F._2 da ritenersi effettuati nel suo esclusivo interesse, in difetto di elementi valutabili in senso contrario.
XXIV. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato ed alla Dott.ssa va CP_2 riconosciuto, previa compensazione dell'importo ingiunto (€
33.300,00) con le somme di cui ai richiamati versamenti (€ 1.736,00 ed € 2.389,00) il minore importo di € 29.175, oltre agli interessi al saggio di cui all'art.1284 CC dalla domanda, da individuarsi nella data di deposito del ricorso per ingiunzione
***
XXV. Non si ritiene di provvedere all'istanza di stralcio delle locuzioni utilizzate negli scritti di parte convenuta opposta;
benché si tratti, nelle frasi riportate dal ai fini dell'espunzione, di modalità CP_1 narrative esulanti dal mero richiamo a fatti oggettivi, volte a presentare la vicenda nel modo maggiormente suggestivo, insito nella naturalità delle posizioni nell'agone giudiziario, si tratta in concreto di deduzioni nelle quali non si rinviene un contenuto oggettivamente offensivo e del tutto avulso dal contesto e come tale assolutamente gratuito ed ingiustificato. Fermo restando che si tratta di modalità espositive prive di effetti ai fini della decisione, che tutt'al più portano ad analizzare con ancor maggiore attenzione ragioni che si è ritenuto bisognose di essere rafforzate con valutazioni personalistiche.
***
XXVI. Le spese sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM
147/2022,:
Fase studio 1.500,00
pagina12 di 13 Fase introduttiva 1.000,00
Fase istruttoria - trattazione 1.300,00
Fase decisionale 1.700,00
XXVII. Le spese sono parzialmente compensate nella misura indicata in dispositivo tra le parti in considerazione della revoca del decreto ingiuntivo, della riduzione della soma ingiunta e dell'imputabilità ad entrambe le parti delle modalità di gestione del piano restitutorio regolato nella scrittura del 29.2.2012
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita e previo stralcio dei documenti allegati dalla convenuta alle note conclusionali in replica, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara parzialmente compensato l'importo ingiunto con i versamenti effettuati in favore di in data 11/6/2013 CP_2
(€ 1.736,00) e 16/06/2014 (€ 2.389,00);
3. Condanna per l'effetto l'attore al pagamento in favore della convenuta della minor somma di € 29.175,00, oltre interessi ex art. 1284 cc dal deposito del ricorso monitorio
4. Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta il 50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 21 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 3/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 231/2024 R.G., promossa da:
DOTT. (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RUSTIGNOLI SILVIO, con domicilio eletto in Lanciano
Via Fabio Filzi, 24 presso il difensore.
ATTORE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv.. CP_2 C.F._2
NI NN, con domicilio eletto in Lanciano, Via Isonzo n. 25 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
pagina1 di 13 revocare il decreto ingiuntivo dichiarando che il credito azionato in via monitoria è estinto per rinuncia abdicativa dell'opposta e conseguente liberazione del concludente;
II) in via subordinata, con riserva di legittimo gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'estinzione della pretesa creditoria della Fazia per effetto di compensazione con i crediti dell'opponente, descritti nella sezione in diritto del presente atto;
III) in conseguenza della revoca del d.i. opposto, condannare CP_2 al pagamento della somma di €35.542,66 corrispostale in virtù dell'atto di precetto notificato il 2.2.2024 unitamente al d.i. opposto;
IV) con vittoria di spese e competenze;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“l'On. Tribunale di Lanciano, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Voglia
in via pregiudiziale: dichiarare l'opposizione nulla, inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi sopra richiamati;
nel merito: rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa;
In ogni caso: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 25/2024 e condannare controparte al pagamento dei compensi professionali del giudizio di opposizione.
in subordine: ritenere controparte tenuta al pagamento delle somme comunque dovute alla Dott.ssa e per l'effetto condannarla al CP_2 pagamento di quanto risulterà all'esito di miglior conteggio effettuato, e/o che risulterà dovute all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria ovvero ritenuto di giustizia, oltre interessi ex lege dal dì del dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con decreto immediatamente esecutivo n.25/2024, del 2/1/2024, notificato il 2.2.2024 insieme ad atto di precetto per il pagamento della pagina2 di 13 complessiva somma di €35.542,66, il Tribunale di Lanciano ha ingiunto al
Dott. di pagare alla dott. la somma di Controparte_1 CP_2
€33.300,00, oltre interessi e spese liquidate.
La ricorrente aveva premesso di avere mutuato all'opponente, in costanza di matrimonio, la somma di €45.000,00; la cui restituzione sarebbe avvenuta con il pagamento di ratei – determinati in € 300,00 mensili - del finanziamento n.013 (ora 263)-30118636 in precedenza contratto dalla ricorrente, sino a concorrenza dell'intero importo mutuato;
ha richiamato la scrittura ricognitiva di debito con cui il si era CP_1 impegnato nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, ovvero di discontinuità nei pagamenti, alla restituzione dell'intero capitale al netto delle rate già pagate;
il pagamento mensile era stato interrotto dal marzo
2013 all'aprile 2015 e ripreso dal 13.5.2015 sino al 6.7.2016 così residuando l'importo ingiunto;
l'odierno attore, premesso di avere effettuato il pagamento a saldo della somma intimata nel precetto (€35.542,66) con riserva di ripetizione ha impugnato il decreto sostenendo in via principale l'estinzione del credito per rinuncia abdicativa avvenuta nel 2016.
Ha richiamato il regime patrimoniale di separazione dei beni;
l'attività di dipendente bancaria della e le conseguenti agevolazioni;
CP_2
l'intervenuto acquisto nel 2013 di un immobile cointestato e la contrazione di due mutui ipotecari cointestati (€100.000,00 e €170.000,00) per i quali l'opponente ha sostenuto per intero tutte le rate (circa €1.000 mensili) e tutte le spese di ristrutturazione, utenze e condominiali della nuova casa, oltre alle spese per i figli;
la disponibilità da parte della del conto CP_2 corrente cointestato, alimentato esclusivamente dai proventi del , CP_1 dal quale ella eseguiva bonifici in proprio favore;
Ha dedotto che l'ultimo pagamento di rimborso del mutuo per cui si procede (quello del 2012) risale al 06.07.2016, quindi l'inerzia della CP_2 nel richiedere il rimborso e nel non avvalersi della clausola di decadenza dal beneficio del termine costituisce rinuncia abdicativa del credito con animus donandi come liberalità indiretta;
Questa rinuncia sarebbe avvenuta in corrispondenza del termine dei pagina3 di 13 lavori di ristrutturazione della nuova casa e del trasferimento della famiglia, in virtù del nuovo equilibrio economico familiare (il marito si era fatto carico di tutti i costi principali della nuova casa e della famiglia).
In via subordinata, l'opponente eccepisce l'estinzione del credito per compensazione tra il credito della (mutuo 2012) e i crediti che il CP_2
vanta nei confronti della stessa per esborsi sostenuti a suo CP_1 beneficio., quantificati in € 45.124,19 di cui € 20.832,00 per bonifici e versamenti diretti alla moglie dal marito post 29.02.2012, € 3.600,00: rimborsi riconosciuti dalla moglie in ricorso per il periodo mar. 2012 - Feb.
2013, ed € 8.100,00 per il periodo Mag. 2015 - Lug. 2016; Quote Mutuo
Cointestato: €12.592,19 corrispondenti alla quota della sui due mutui Pt_1 ipotecari BPER pagata interamente dal fino al 27.10.2015, prima che Pt_2 il si accollasse la quota residua in cambio della cessione della quota Pt_2 di proprietà dell'immobile di via IA.
La convenuta si è costituita ed ha contestato la domanda richiamando la validità della ricognizione di debito, ha negato la configurabilità di rinuncia abdicativa, sia per le reiterate richieste di restituzione, sia perché anche in concomitanza dei lavori sulla casa di via
IO IA sono stati eseguiti dei bonifici di rimborso;
ha dedotto che la precedente residenza familiare di Via De Crecchio era stata da lei acquistata con proventi ereditari e mutuo di €250.000,00; l'appartamento
Via IO IA era stato acquistato intestandolo per il 50% a sé e per il
50% al marito ed alla figlia per consentire al la fruizione dei CP_1 vantaggi riservati ai dipendenti bancari;
che poi il aveva convinta CP_1
a vendergli la sua quota (1/2) dell'appartamento e un garage di pertinenza della casa precedente per € 125.889,92 tramite il solo accollo liberatorio del mutuo BPER che però non veniva eseguito dal marito per non perdere il tasso di interesse vantaggioso
Ha contestato la configurabilità della compensazione con le somme indicate che non possono costituire crediti del verso la moglie, CP_1 ma adempimenti del dovere coniugale di contribuzione.
Gli importi di €3.600,00 e €8.100,00 non possono essere oggetto di compensazione, in quanto rappresentano rate effettivamente restituite dal pagina4 di 13 del prestito personale da €45.000,00. Pt_2
I Bonifici per Spese Familiari (€20.832,00) sono RIMBORSI pro quota delle spese anticipate dalla moglie per esigenze della famiglia e dei figli, come indicato nelle causali;
Il conto cointestato BPER è stato aperto solo per consentire al marito di versare il suo contributo alla gestione della famiglia e dei figli data la sua maggiore disponibilità economica.
Le quote rate del mutuo riferito all'immobile di Via IO IA
(€12.592,19) non sono dovute né possono essere compensate, in quanto il pagamento integrale da parte del marito rientrava negli accordi interni tra i coniugi in ragione del notevole divario reddituale ed alla circostanza che la era già gravata dagli altri mutui. CP_2
Richiama la non ripetibilità delle somme erogate da un coniuge per il pagamento dei ratei del mutuo sulla casa familiare che costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze;
nega di avere disposto bonifici dal conto del marito;
i bonifici citati sono stati disposti dal marito a favore della moglie come rimborsi spese.; ha dedotto che alcuni bonifici ingenti (es.
€50.000, €10.000, €20.000) citati dall'opponente non risultano sul conto cointestato su cui il ha smesso di versare dal 2015. CP_1
La causa è stata istruita con i documenti allegati e la prova orale ammessa
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/11/2025
tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Preliminarmente va disposto lo stralcio della documentazione che parte convenuta ha allegato alle memorie di replica, depositate senza autorizzazione e senza evidenziare la sussistenza di presupposti di applicazione dell'art.153 co.2 c.p.c.
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pagina5 di 13 II. L'opponente fonda le ragioni della propria domanda sulla dedotta sussistenza dei presupposti di configurazione della “rinuncia abdicativa” al credito riconosciuto nella scrittura del 20/2/2012, e – in via subordinata - della compensazione del credito indicato nel decreto ingiuntivo con vari esborsi sostenuti, in costanza del rapporto, in favore della coniuge.
III. Va quindi in primo luogo esaminata la configurabilità della rinuncia abdicativa, che si verifica quando un soggetto dismette o rinuncia a un diritto così perdendone la titolarità. Nell'ambito del rapporto obbligatorio, consistente in diritto di credito, dedotto nel presente giudizio, il principio regolatore da prendere a riferimento è quello dettato dall'art. 1236 CC, della remissione del debito. La disciplina generale dettata dal codice prevede l'esistenza di una dichiarazione del creditore di rimettere il debito. La dichiarazione estingue l'obbligazione quando viene comunicata al debitore salvo che questi a sua volta dichiari di non volerne profittare.
IV. Nel caso in esame manca la dichiarazione del creditore.
V. Viene quindi ad assumere rilievo l'esistenza della dichiarazione ricognitiva del debito, che non è contestata dall'opponente sotto il profilo formale né sostanziale, anzi, le sollevate eccezioni ne presuppongono sotto il profilo logico la ricognizione.
VI. Non v'è quindi contestazione sul punto che la somma di € 45.000,00 venne versata dalla al . CP_2 CP_1
VII. La circostanza che nel corso del rapporto coniugale le parti abbiano inteso regolare nel modo approfondito di cui alla scrittura, procurando alla creditrice una ricognizione aggiuntiva alla prova comunque derivante dalla tracciabilità del versamento effettuato tramite bonifico (di cui oltretutto nella dichiarazione viene riprodotto l'identificativo CRO ), prevedendo le modalità di Numero_1 restituzione con riferimento alla regolare cadenza dei ratei di mutuo intestato alla , introducendo in più la clausola accessoria della CP_2 decadenza dal beneficio della dilazione per il caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, o discontinuità nel pagamento,
pagina6 di 13 induce a valutare la vicenda con maggior rigore, e non rende possibile accedere all'argomento dell'opponente secondo cui la mera astensione della dall'attivare la clausola vada interpretato CP_2 come intenzione (tacita) di quest'ultima a non avvalersi del diritto riconosciutole nella scrittura.
VIII. L'accentuato livello di formalizzazione scelto dalle parti nel regolare la ricognizione del debito e le modalità di restituzione richiede elementi di particolare rilievo che possano assurgere a valore contrario, che invece non si rinvengono nel caso in esame.
IX. Sul dedotto dell'opponente la rinuncia abdicativa del credito animus donandi sarebbe occorsa in occasione del termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in via IO IA (quindi nel 2013) e del trasferimento del nucleo familiare, ma questo non spiegherebbe il motivo per cui avrebbe effettuato ulteriori versamenti per € 8.100,00 nel periodo da maggio 2015 a luglio 2016. L'esecuzione di questi versamenti, ove spontanei, non è compatibile con la configurazione di tale rinuncia (di cui evidentemente il doveva avere CP_1 contezza all'epoca), oppure, ove sollecitati dalla , non è CP_2 compatibile con l'assunto del secondo cui la prima CP_1 richiesta sarebbe quella pervenuta tramite legale, immediatamente prima del ricorso per ingiunzine.
X. Esclusa quindi la remissione volontaria, non si ravvedono elementi per ritenere che la mera inerzia (che il sistema normativo valorizza in termini definitivi solo al maturarsi della prescrizione) possa avere concretizzato remissione tacita. L'orientamento giurisprudenziale è molto prudente sul punto e prevede che la remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esiga e postuli che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito. Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una pagina7 di 13 manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. (Sez. 3, Sentenza n. 16125 del
14/07/2006)
XI. A seguire questo solco, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020
e Sez. 3 - , Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021 secondo cui la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale.
XII. Nel caso in esame non v'è modo di individuare volontà abdicativa della dalla sola circostanza che il diritto non sia stato azionato CP_2 in costanza del rapporto coniugale ben potendo essere tale atteggiamento di tolleranza ragionevolmente configurabile nell'ambito della collaborazione comune dei coniugi alla migliore conduzione del rapporto, quanto meno fino al sopravvenire di ragioni incidenti sulla regolarità del medesimo.
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XIII. Va ora svolto l'esame dei presupposti di configurabilità dell'eccepita compensazione.
XIV. La compensazione dei crediti è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento e si verifica quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro. In tal caso, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, in presenza dei presupposti codificati dagli artt. 1241 e segg. C.C., quindi per volontà delle parti, per sussistenza dei presupposti legali (se crediti omogenei ed esigibili), o sulla base di pronuncia giudiziale.
XV. Nel caso in esame, l'opponente elenca i versamenti effettuati in favore della , e alcuni prelievi da questa effettuati dal conto CP_2 cointestato in proprio favore;
quest'ultima deduce invece di non aver mai effettuato prelievi nel proprio interesse personale, di avere pagina8 di 13 operato su conto corrente cointestationell'interesse della famiglia attendendo alle esigenze della quotidianità, e che per il resto trattasi di versamenti effettuati dal marito in adempimento degli obblighi di contribuzione familiare, obblighi dei quali peraltro l'opposta lamenta la non solerte e dovuta ottemperanza da parte del . CP_1
XVI. La chiave di lettura che si ritiene corretto seguire per dare risposta alle istanze delle parti sta nell'individuare la natura delle poste creditorie rivendicate.
XVII. E qui torna ancora una volta ad avere rilevo centrale la scrittura del
29.2.2012 con cui l'opponente si riconosce debitore della complessiva somma di € 45.000,00 e si impegna a restituirla con ratei mensili nella misura corrispondente alla rata del finanziamento n.03013-30118636 intestato alla;
da questo – non potendosi CP_2 configurare se non espressamente dedotto, che il prestito fosse finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di conduzione della vita familiare - si evince la natura di prestito personale, che peraltro è stata ab origine dedotta dalla e mai contestata dall'opponente. CP_2
XVIII. Le parti hanno sottoposto all'esame l'intera narrazione degli assetti patrimoniali e delle scelte operate dai coniugi in costanza di matrimonio, ciascuna rivendicando la propria costante contribuzione al rapporto familiare, ma questa ricostruzione svia dall'elemento centrale della controversia che consiste nella individuazione natura del credito: trattandosi di credito sorto per esigenze personali del
, a sua compensazione non potranno opporsi versamenti CP_1 riconducibili alla gestione familiare, che non possano quindi riferirsi ad esigenze strettamente personali della (e che tra l'altro CP_2 esulino anche dai doveri di assistenza al coniuge commisurati alle rispettive facoltà economiche). Tanto sia per la già menzionata rigida formalità della previsione restitutoria scritta, sia per la circostanza, da nessuno citata ma evidente, che nel corso dei successivi rapporti l'accordo scritto non è mai stato menzionato o revisionato con pari forma ed attendibilità, ciò che peraltro parrebbe ben più coerente con la levatura culturale e professionale delle parti (dipendente bancaria pagina9 di 13 la , libero professionista il ) e questo porta a CP_2 CP_1 propendere per l'ipotesi più ragionevole che l'intento delle parti riguardo al mutuo e alla validità dell'accordo restitutorio sia rimasto invariato, pur a fronte della quiescenza intercorsa fino, come peraltro evidenziato dalle stesse parti, alla definitiva crisi del rapporto coniugale.
XIX. Questo giudizio, a prescindere dalla direzione intrapresa dalle parti, emergente anche dal tenore delle deposizioni dei familiari, non deve quindi vertere – non essendo una propaggine del giudizio di separazione che si riferisce corrente - su chi ed in che misura abbia ottemperato agli obblighi di contribuzione alla gestione familiare nella maniera meglio corrispondente ai dettami dell'art. 143 CC, ma solo se ed in che misura siano rinvenibili, dalla documentazione in atti, versamenti ai quali pur in assenza di una specifica imputazione possa riconoscersi l'utilizzabilità ai fini dell'eccepita compensazione, tenendo presente che a ciò non è sufficiente il mero richiamo ai dettami dell'art.1193 CC ed all'ordine delle imputazioni in esso previsto, dato che per la quotidianità delle movimentazioni economiche riconducibili al rapporto coniugale non è possibile ritenere che qualunque versamento privo di causale o nominativamente riferito a possa ricondursi alla CP_2 restituzione del prestito dedotto, dato tra l'altro che non è in contestazione l'esistenza del conto cointestato volto alla gestione comune delle spese quotidiane e l'intervento di entrambi i coniugi alla fornitura della provvista su di esso.
XX. Del pari ininfluente ai fini della presente statuizione è il riferimento alle spese di ristrutturazione dell'immobile di via de Crecchio, perché si tratta di evento precedente il perfezionamento dell'accordo di mutuo oggi dedotto in restituzione, oltretutto richiama i valori degli esborsi dell'epoca che non possono de plano ritenersi in arricchimento esclusivo della convenuta, sia per la intervenuta fruizione dell'immobile da parte anche del durante la CP_1 convivenza, sia per il verosimile mutamento di valore delle opere e dell'immobile cui esse accedono, nel frattempo intervenuto. Va
pagina10 di 13 comunque tenuto conto dell'orientamento della S.C. (tra cui Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024) che sancisce, in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, che ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
nei medesimi sensi Cass. Sez. 6,
07/05/2018, n. 10927, Rv. 648282 – 01
XXI. Passando quindi in rassegna i documenti allegati dall'opponente, si rileva che tutti gli estratti conto allegati dall'opponente registrano spese riconducibili alla normale quotidianità della gestione familiare, menzionando prelievi di contante, ricariche telefoniche, versamenti in favore di esercizi commerciali, alimentari, abbigliamento, pagamento utenze energia elettrica e gas, etc. o varamenti occasionali, comunque inquadrati nell'ambito della gestione familiare in quanto riferibili ai figli (es.: il versamento di € 250,00 fatto dal il CP_1
19/12/23 con causale Cloe acconto Cambridge) che come tali, non possono imputarsi ad esigenze personali esclusive della . CP_2
XXII. Neppure i versamenti di maggiore importo risultanti dal doc.3 possono valutarsi in tali termini, perché la loro valenza ai fini del rimborso del mutuo è smentita dai versamenti successivamente effettuati fino al luglio 2016, altrimenti non giustificabili;
i versamenti effettuati nel 2017 e 2019 per complessivi 80.000,00, risultano effettuati dal in proprio favore, transitando dal cc 5043275 CP_1 ad un conto BPER di cui nell'estratto sono riportati solo ABI e CAB, ma non il CC beneficiario. La ha contestato che queste somme CP_2 siano confluite nel conto cointestato, e il non ha provato CP_1 che le somme vi siano effettivamente confluite, né che la ne CP_2 abbia fatto uso personale ed esclusivo, dato che quand'anche trasferite sul conto cointestato si tratta di somme che permarrebbero liberamente fruibili dallo stesso . D'altro canto, la riferibilità CP_1 al rapporto oggi in contesa è smentita anche dall'ammontare di questi versamenti, superiore al debito residuo e pertanto non giustificabili a tale titolo.
pagina11 di 13 XXIII. Gli unici versamenti in possesso dei menzionati requisiti di cui tra le produzioni dell'opponente è dato rinvenire prova sono costituiti dai versamenti risultanti dal doc.3bis allegato all'atto di citazione che riporta i versamenti effettuati dal di € 1.736,00 in data CP_1
11/06/2023 ed € 2.389,00 in data 16/06/2014 costituenti in pagamenti F24 effettuati con riferimento al C.F. appartenente alla convenuta opposta, e quindi C.F._2 da ritenersi effettuati nel suo esclusivo interesse, in difetto di elementi valutabili in senso contrario.
XXIV. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato ed alla Dott.ssa va CP_2 riconosciuto, previa compensazione dell'importo ingiunto (€
33.300,00) con le somme di cui ai richiamati versamenti (€ 1.736,00 ed € 2.389,00) il minore importo di € 29.175, oltre agli interessi al saggio di cui all'art.1284 CC dalla domanda, da individuarsi nella data di deposito del ricorso per ingiunzione
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XXV. Non si ritiene di provvedere all'istanza di stralcio delle locuzioni utilizzate negli scritti di parte convenuta opposta;
benché si tratti, nelle frasi riportate dal ai fini dell'espunzione, di modalità CP_1 narrative esulanti dal mero richiamo a fatti oggettivi, volte a presentare la vicenda nel modo maggiormente suggestivo, insito nella naturalità delle posizioni nell'agone giudiziario, si tratta in concreto di deduzioni nelle quali non si rinviene un contenuto oggettivamente offensivo e del tutto avulso dal contesto e come tale assolutamente gratuito ed ingiustificato. Fermo restando che si tratta di modalità espositive prive di effetti ai fini della decisione, che tutt'al più portano ad analizzare con ancor maggiore attenzione ragioni che si è ritenuto bisognose di essere rafforzate con valutazioni personalistiche.
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XXVI. Le spese sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM
147/2022,:
Fase studio 1.500,00
pagina12 di 13 Fase introduttiva 1.000,00
Fase istruttoria - trattazione 1.300,00
Fase decisionale 1.700,00
XXVII. Le spese sono parzialmente compensate nella misura indicata in dispositivo tra le parti in considerazione della revoca del decreto ingiuntivo, della riduzione della soma ingiunta e dell'imputabilità ad entrambe le parti delle modalità di gestione del piano restitutorio regolato nella scrittura del 29.2.2012
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita e previo stralcio dei documenti allegati dalla convenuta alle note conclusionali in replica, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara parzialmente compensato l'importo ingiunto con i versamenti effettuati in favore di in data 11/6/2013 CP_2
(€ 1.736,00) e 16/06/2014 (€ 2.389,00);
3. Condanna per l'effetto l'attore al pagamento in favore della convenuta della minor somma di € 29.175,00, oltre interessi ex art. 1284 cc dal deposito del ricorso monitorio
4. Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta il 50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 21 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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