Articolo 8 della Legge 26 settembre 1985, n. 482
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1 ottobre 1985
Art. 8.
L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-89.
All'onere relativo al triennio 1985-87, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.
Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1985
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