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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28831/2024 RG
TRA
Parte_1
Avv. DE PASQUALE GIULIANA
E
Il CP_1
Funzionario Dott. FLAVIO VENTURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 25/07/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l per la condanna dell' alla erogazione dei ratei alla prestazione di CP_1 CP_2 cui all'art. 1 L. 18/80, nonché della pensione di inabilità ex art. 12 L. 188/71, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa intervenuto inter partes, oltre interessi al saldo.
Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa e di aver trasmesso il Mod. AP70 all' al fine di comprovare i requisiti socio economici. CP_2
L' si è costituito rilevando di aver posto in pagamento la prestazione, CP_2 concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso. Va premesso che la parte ricorrente alla odierna udienza ha evidenziato che il pagamento del richiesto era intervenuto e che, essendo l'adempimento compiutosi successivamente alla instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese.
Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla parte ricorrente, non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto di aver percepito quanto spettante a titolo di ratei della indennità di accompagnamento (provvidenza riconosciuta in sede di ATP).
Residua la questione delle spese le quali vanno poste a carico dell' il quale con il CP_2 ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.864,00 da distrarre.
Roma lì, 09/01/2025 Il Giudice