TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8167 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SERGIO Parte_1
CARUSONE e DEBORA DE MAIO;
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PIETRO CLEMENTE;
Controparte_1
RESISTENTE nonché il PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi, integrandolo – con riferimento al diritto di visita e alla ripartizione delle spese straordinarie – come da verbale della stessa udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in Casapulla (CE) il 18.12.2015 con parte resistente, dalla cui unione nasceva, il 9.07.2019,
. Persona_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 400,00 mensili per la figlia, e un assegno di mantenimento in suo favore di euro 400,00 mensili.
Si costituiva in data 22.01.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, rigetto della richiesta di assegno divorzile, dichiarandosi disponibile a versare mensilmente in favore della figlia un assegno pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 14.02.2023 venivano ascoltate le parti e il giudice adottava provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affido condiviso della minore, con domicilio presso la madre, non prevedendo l'assegnazione della casa in suo favore per avervi ella rinunciato, disciplinava il diritto di visita, un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.5.2023, le parti riferivano di essere concordi nel consentire alla bambina di vedere il padre per qualche ora il sabato. Il giudice recepiva tale accordo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e facevano istanza di trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale.
All'udienza del 7.3.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Rilevata la necessità di chiarire in maniera più puntuale le condizioni dell'accordo relative allo svolgimento del diritto di visita del padre nei confronti della figlia e alla determinazione dell'entità del contributo alle spese straordinarie, il g.i. invitava le parti a fornire i dovuti chiarimenti.
All'udienza del 7.3.2025, le parti, presenti personalmente, precisavano quanto segue:
“Ad integrazione dell'accordo già raggiunto precisano quanto al diritto di visita del padre che la mancata previsione del pernotto è dipesa dai problemi certificati di (affetta da Persona_1 autismo) in ogni caso entrambe si impegnano ad aumentare gradualmente il tempo di permanenza della bimba con il padre fino ad arrivare al pernotto il sabato sera;
quanto alle spese straordinarie le parti precisano che sono a carico della madre al 100% fino al limite mensile di 540,00 euro al mese mentre al di sopra di questo limite saranno a carico delle parti al
50%”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10,
Parte I, anno 2015);
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8167 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SERGIO Parte_1
CARUSONE e DEBORA DE MAIO;
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PIETRO CLEMENTE;
Controparte_1
RESISTENTE nonché il PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi, integrandolo – con riferimento al diritto di visita e alla ripartizione delle spese straordinarie – come da verbale della stessa udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in Casapulla (CE) il 18.12.2015 con parte resistente, dalla cui unione nasceva, il 9.07.2019,
. Persona_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 400,00 mensili per la figlia, e un assegno di mantenimento in suo favore di euro 400,00 mensili.
Si costituiva in data 22.01.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, rigetto della richiesta di assegno divorzile, dichiarandosi disponibile a versare mensilmente in favore della figlia un assegno pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 14.02.2023 venivano ascoltate le parti e il giudice adottava provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affido condiviso della minore, con domicilio presso la madre, non prevedendo l'assegnazione della casa in suo favore per avervi ella rinunciato, disciplinava il diritto di visita, un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.5.2023, le parti riferivano di essere concordi nel consentire alla bambina di vedere il padre per qualche ora il sabato. Il giudice recepiva tale accordo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e facevano istanza di trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale.
All'udienza del 7.3.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
Rilevata la necessità di chiarire in maniera più puntuale le condizioni dell'accordo relative allo svolgimento del diritto di visita del padre nei confronti della figlia e alla determinazione dell'entità del contributo alle spese straordinarie, il g.i. invitava le parti a fornire i dovuti chiarimenti.
All'udienza del 7.3.2025, le parti, presenti personalmente, precisavano quanto segue:
“Ad integrazione dell'accordo già raggiunto precisano quanto al diritto di visita del padre che la mancata previsione del pernotto è dipesa dai problemi certificati di (affetta da Persona_1 autismo) in ogni caso entrambe si impegnano ad aumentare gradualmente il tempo di permanenza della bimba con il padre fino ad arrivare al pernotto il sabato sera;
quanto alle spese straordinarie le parti precisano che sono a carico della madre al 100% fino al limite mensile di 540,00 euro al mese mentre al di sopra di questo limite saranno a carico delle parti al
50%”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10,
Parte I, anno 2015);
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio