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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 243/2025, promossa da:
(C.F. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIBELLO LUDOVICO (C.F. C.F._1
CONTRO
(C.F. ) con Parte_2 C.F._2
l'Avv. PADOVA MICHELE (C.F. ) C.F._3
(C.F. Parte_3
) con l'Avv. C.F._4 Parte_3
(C.F. )
[...] C.F._4
(C.F. ) con Parte_4 C.F._5
l'Avv. (C.F. Parte_3
) C.F._4
(C.F. ) - Parte_3 C.F._6
contumace
* * * * * * * * * *
Il Giudice
Dr. Angelo Franco sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Secondo i canoni della ragion liquida (nihil fit plura quod fieri potest per pauciora), si omette ogni esame circa l'ammissibilità, per sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 669 septies c.p.c., della domanda
Pag. 1 cautelare formulata ex novo in corso di causa, in quanto l'assenza del fumus
(cfr. infra) è già di per sé sola sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare anche con riferimento alla domanda di costituzione di una servitù di gasdotto ex articolo 3 della legge 154/2016.
In giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309, si legge che «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». Secondo tale principio, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli articoli 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Deve, poi, precisarsi che la nuova domanda cautelare, quand'anche fosse ritenuta ammissibile, è ancora una volta sfornita del concreto requisito del periculum il quale, aldilà di meri enunciati, deve essere allegato e provato con sufficiente specificazione (cfr. infra).
1.
Ai fini del decidere è opportuno circoscrivere il perimetro del regolamento negoziale in virtù del quale agisce. Parte_1
L'oggetto della servitù è delimitato dall'articolo 2 del contratto secondo cui lo stesso attiene “allo scavo e all'interramento alla profondità di 1 metro di una tubazione di DN20 trasportante idrocarburi, nonché alla esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie…” (cfr. contratto in atti).
Pag. 2 Vero punctum dolens della vicenda è l'interpretazione di tale clausola: ci si chiede se ad essere interrata debba essere solo ed esclusivamente la condotta che trasporta gli idrocarburi ovvero, in ragione della congiunzione “nonché”, anche le altre opere sussidiarie e di sicurezza.
Chi scrive, in quest'opera esegetica, non può che prendere le mosse dalla definizione stessa di servitù ovvero di “peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”; pertanto, proprio perché la servitù impone un vero e proprio limite al diritto dominicale per eccellenza (id est: la proprietà), l'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo criteri ermeneutici non elastici.
Tale scelta esegetica si impone anche perché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1067 c.c. “il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Orbene, il Tribunale, in virtù di un'esegesi che mira a circoscrivere il
“peso imposto” alle latitudini il meno aggressive per la proprietà privata, è orientato ad interpretare l'articolo 2 del negozio nel senso di ritenere che interrata possa essere esclusivamente la sola condotta che trasporta gli idrocarburi e non altro e ciò a prescindere dal fatto che nel passato il cavo che oggi si intende sostituire sia stato anch'esso posto nel sottosuolo.
Sembra, pertanto, di dover accedere a quell'interpretazione per cui la congiunzione “nonché”, benché si riferisca al contenuto della servitù, riguardi esclusivamente ciò che può essere realizzato solo in superficie. È, infatti, evidente che se interrati fossero più elementi e se, insieme alla tubazione, alla profondità di un metro la potesse anche impiantare Pt_1
cavi e condotte, suscettibili di logorio e di continue riparazioni, la servitù risulterebbe oltremodo più pesante e limitante, esponendo i proprietari dei fondi serventi a possibili scavi nel proprio terreno ogni qualvolta dovesse sorgere la necessità di sostituire non solo la condotta principale
Pag. 3 ma anche ciò che sembrerebbe esser stato interrato in spregio alle pattuizioni contrattuali. Se, infatti, fosse possibile procedere con scavi invasivi, ripetuti e continui ogni qualvolta fosse necessario procedere alla manutenzione di tutti gli elementi sotterrati, diversi dalla condotta, gli scavi stessi sarebbero di gran lunga più frequenti.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che sia possibile interrare solo la condotta che trasporta gli idrocarburi e che possano essere eseguite, nel sottosuolo, solo le opere sussidiarie e di sicurezza che riguardino la condotta principale e non altro. Invero, qualora dovesse ammettersi che possano eseguirsi degli scavi - che di per sé sono assai esiziali per il terreno (specie se si considera il connesso rischio idrogeologico) - ogniqualvolta si voglia eseguire opere sussidiarie e di sicurezza che non attengano alla condotta principale, ci troveremmo dinanzi ad un'interpretazione non accettabile del titolo - e, comunque, non consona all'accordo delle parti - dato che, nella sostanza, sarebbe possibile imporre un peso assai gravoso sul fondo e sui diritti dei proprietari contrari al divieto di cui all'articolo 1067 c.c.
Si dubita, pertanto, che il cavo - di cui se ne chiede la sostituzione e/o la riparazione - sia stato interrato secundum servitutem.
Tale esegesi si impone anche per altre considerazioni.
Se, infatti, insieme con la tubazione che trasporta il gas fosse stato previsto ed autorizzato anche l'interramento del cavo, vi sarebbe stata esplicita indicazione di tale facoltà nel titolo, come avvenuto in casi analoghi (cfr. allegati difesa di e . Pt_3 Parte_4
L'indennità, poi, sarebbe stata differente.
Se si confrontano, infatti, gli altri contratti stipulati dalla con diversi Pt_1
soggetti, si osserva come l'oggetto della servitù, in quei casi, sia stato esteso anche all'interramento dei cavi accessori: cosa che non avviene nel
Pag. 4 caso portato all'attenzione del Tribunale.
Nella fattispecie, sembrerebbe che l'interramento del cavo di cui oggi se ne chiede la riparazione e/o la sostituzione, diverso dalla tubazione che trasporta gli idrocarburi, sia avvenuto in spregio al contenuto del diritto desumibile dal titolo: in altri termini, ciò che la rivendica sembra Pt_1
essere il portato di una diversa e nuova servitù ovvero, in ogni caso, un'innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1067 c.c., la quale va, peraltro, aldilà del perimetro tracciato dal titolo (cfr. art. 1063) e che sembra essere il portato di un esercizio del diritto non conforme al titolo stesso (cfr. art. 1065 c.c.). Si reputa, infatti, che le nuove opere siano del tutto estranee al perimetro dell'accordo negoziale intercorso e tanto lo si evince proprio dalla lettura della relazione tecnica prodotta dalla Pt_1
(cfr. doc. 20), la quale al paragrafo 4, rubricato, “Descrizione dell'intervento”, precisa che “la posa del cavo avverrà sul lato destro del metanodotto, secondo senso gas, ad una distanza da quest'ultimo pari a circa
2,00/2,50 m. all'interno di una trincea, di larghezza pari a circa 0,40 m e profondità pari a circa 2,00 m…”
A ben vedere, l'intervento determinerà: un nuovo e profondo scavo nei fondi dei convenuti (che potrebbe aggravare il rischio idrogeologico), la posa di un cavo completamente estraneo al contratto di costituzione di servitù e l'allargamento della fascia asservita alla condotta che, per effetto di tale opera, sarà incrementata di ulteriori 2 - 2,5 metri, il tutto in spregio a quanto strettamente previsto dal titolo (cfr. artt. 2 e 8 contratto). In sintesi: una nuova ed ulteriore limitazione nel godimento dei fondi serventi.
Deve, poi, essere rilevato che, venendo in rilievo i cd. “iura in re aliena”, laddove i diritti dei concedenti sono appunto quelli dominicali (ovvero la proprietà), non è ammessa alcuna interpretazione estensiva dei termini
Pag. 5 del contratto, atteso che ogni diritto reale, diverso dalla proprietà su cui grava, è di per sé limitativo dello stesso (da ciò deriva, inoltre, il cd.
“numerus clausus” dei diritti reali). Si rileva, infatti, come l'aggravamento di una servitù richieda sempre per il giudice di merito il dovere di accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente (cfr. Cass.
997/2025). In thema, gli hanno avuto modo di precisare che Parte_5
“l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (cfr. Cass. 20609/2021).
Se queste considerazioni sono sufficienti a non ritenere assistita da prognosi di verosimile fondatezza la domanda con riferimento al riconoscimento della possibilità di interrare il cavo di telecontrollo quale opera accessoria e sussidiaria, dall'altro, sono state interpretate dall'attrice al fine di formulare nel giudizio di merito - con chiare implicazioni anche nella presente fase cautelare promossa ex articolo 669 septies c.p.c. - la nuova domanda, teleologicamente protesa ad ottenere una pronuncia giurisdizionale costitutiva di una servitù di gasdotto ex articolo 3 della legge 154/2016.
Non si dubita che tale nuova domanda sia ammissibile atteso che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. 28197/2020),
“poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase
Pag. 6 cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo
e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio”.
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla difesa attorea a sostegno delle proprie testi (cfr. Cass. 18011/2021), si legge che “secondo la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura, dell'industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione analogica;
con la conseguenza che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (art.
1033 - 1057), ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 e ss. c.c., trattandosi di disposizioni speciali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (sentt. nn. 773/62, 207/86, 820/92,
11130/92, 11563/16)”.
Invero, la sentenza testé citata, piuttosto che corroborare gli assunti della difesa attorea, ne sconfessa le argomentazioni.
La pronuncia, infatti, expressis verbis, enuncia il principio secondo il quale è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c.
Le Sentenze menzionate dalla difesa attorea, ovvero quella della
Cassazione n.18011 del 23/6/2021 e quella del Tribunale di Sciacca n.
89/2024, sono del tutto inconferenti, perché non attinenti al caso che ci occupa, atteso che entrambe fanno riferimento all'art. 3 della legge n.154/2016.
Tale ultima disposizione disciplina un caso del tutto diverso da quello oggetto di causa: ovvero quello dell'attraversamento di condutture di gas
Pag. 7 per allaccio di utenze domestiche e aziendali (in centri urbani) lungo strade private. Il tenore della norma è chiaro e non lascia spazio a dubbio alcuno. Recita l'art. 3 della l.154/2016 che “i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori…”.
La ratio legis è lapalissiana: essa è finalizzata ad introdurre una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private per favorire la diffusione della rete di approvvigionamento per utenti e aziende private nei centri urbani o nelle aree artigianali o produttive. Ed è
a questa norma che la sentenza della Cassazione n.18011/2021 e anche quella del Tribunale di Sciacca hanno fatto riferimento;
invero, è fin troppo evidente, come tale disposizione - non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica - preveda un'ipotesi specifica e diversa da quella che ci occupa (laddove si chiede, ad onta dei limiti imposti dalla regolamentazione pattizia, che la costituzione di una servitù di gasdotto a favore dell'attrice e a carico dei terreni siti nel Comune di
San Mauro Forte (MT) e censiti al fg. 26, mapp. 32, 47, 26, 87, 29 e 50 sia disposta al solo fine di poter sostituire il cavo di telecontrollo).
Si opina, pertanto, nel senso di ritenere che la domanda di servitù coattiva non sia assistita da prognosi di fondatezza atteso la verosimile inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del
2016.
Corrobora quanto detto Cass. civ. n. 11563/2016 secondo cui “è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto atteso il carattere tipico delle servitù coattive e la non estensibilità dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattiva, trattandosi di situazioni non assimilabili sotto il profilo strutturale e funzionale per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra della fornitura di gas, non ricorrente per il trasporto delle acque”.
Pag. 8 2.
Benché l'assenza del fumus sia già di per sé sola sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare, si osserva come la domanda manchi anche del periculum.
In limine, si precisa che, qualora il pregiudizio non si sia ancora verificato,
è richiesta la presenza di una situazione quanto meno prossima al danno vero e proprio il che non sussiste quando l'esito lesivo viene prospettato apoditticamente come possibile, attraverso forme assertive e tautologiche.
Nel nuovo ricorso proposto ex articolo 669 septies c.p.c., si legge come
“l'intervento per la sostituzione del cavo di telecontrollo sia da eseguire con la massima urgenza”. Benché, all'uopo, sia stata depositata una relazione di parte - che si ricorda essere una mera allegazione difensiva - da cui si evince tale enunciato, è pur vero che l'asserzione resta ancorata a presupposti ipotetici. Invero, nell'elaborato si fa riferimento a generiche disfunzioni della rete di telecontrollo in caso di condizioni metereologiche avverse in cui la linea satellitare potrebbe essere soggetta a disservizi. Si tratta, dunque, di una mera eventualità che potrebbe verificarsi sulla linea di telecontrollo in caso di condizioni meteorologiche avverse: tale eventualità, tuttavia, non incide affatto sul trasporto del gas nella conduttura che rappresenta la funzione primaria e sostanziale del metanodotto. Peraltro, la stessa perizia di parte, allorquando recita che “le operazioni quotidiane svolte da remoto dal Dispacciamento (movimentazione valvole di chiusura/apertura, misure tecniche e fiscali, segnalazioni di allarmi…) non potrebbero essere garantite” in caso di condizioni meteorologiche avverse in cui la linea satellitare è soggetta a disservizi, si esprime in termini dubitativi (l'uso del condizionale è assai emblematico). Tanto è assai incompatibile con la ritenuta sussistenza del pregiudizio imminente e
Pag. 9 irreparabile a cui fa riferimento la disposizione di cui all'articolo 700
c.p.c., specie se si considera che le lamentate disfunzioni non interrompono il servizio di trasporto del metano, né hanno mai pregiudicato la sicurezza e il corretto funzionamento della condotta.
In thema, si evidenzia come la giurisprudenza abbia più volte chiarito che ai fini dell'accertamento del requisito del periculum, lo stesso deve essere enucleato non già attraverso una generica prospettazione di un danno astrattamente possibile, ma attraverso la deduzione di un evento lesivo grave, verosimilmente prossimo ed imminente. Nella specie, infine, non
è stato nemmeno allegato che qualora il cavo di telecontrollo non dovesse essere riparato, l'impianto risulterebbe completamente fuori controllo.
3.
Alla luce di quanto detto, non potrà che essere disattesa la domanda cautelare.
Spese al merito (cfr. Cass. ord. 12898/2021).
P.Q.M.
rigetta la domanda cautelare;
spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in Matera il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
Pag. 10
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 243/2025, promossa da:
(C.F. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIBELLO LUDOVICO (C.F. C.F._1
CONTRO
(C.F. ) con Parte_2 C.F._2
l'Avv. PADOVA MICHELE (C.F. ) C.F._3
(C.F. Parte_3
) con l'Avv. C.F._4 Parte_3
(C.F. )
[...] C.F._4
(C.F. ) con Parte_4 C.F._5
l'Avv. (C.F. Parte_3
) C.F._4
(C.F. ) - Parte_3 C.F._6
contumace
* * * * * * * * * *
Il Giudice
Dr. Angelo Franco sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Secondo i canoni della ragion liquida (nihil fit plura quod fieri potest per pauciora), si omette ogni esame circa l'ammissibilità, per sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 669 septies c.p.c., della domanda
Pag. 1 cautelare formulata ex novo in corso di causa, in quanto l'assenza del fumus
(cfr. infra) è già di per sé sola sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare anche con riferimento alla domanda di costituzione di una servitù di gasdotto ex articolo 3 della legge 154/2016.
In giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309, si legge che «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». Secondo tale principio, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli articoli 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Deve, poi, precisarsi che la nuova domanda cautelare, quand'anche fosse ritenuta ammissibile, è ancora una volta sfornita del concreto requisito del periculum il quale, aldilà di meri enunciati, deve essere allegato e provato con sufficiente specificazione (cfr. infra).
1.
Ai fini del decidere è opportuno circoscrivere il perimetro del regolamento negoziale in virtù del quale agisce. Parte_1
L'oggetto della servitù è delimitato dall'articolo 2 del contratto secondo cui lo stesso attiene “allo scavo e all'interramento alla profondità di 1 metro di una tubazione di DN20 trasportante idrocarburi, nonché alla esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie…” (cfr. contratto in atti).
Pag. 2 Vero punctum dolens della vicenda è l'interpretazione di tale clausola: ci si chiede se ad essere interrata debba essere solo ed esclusivamente la condotta che trasporta gli idrocarburi ovvero, in ragione della congiunzione “nonché”, anche le altre opere sussidiarie e di sicurezza.
Chi scrive, in quest'opera esegetica, non può che prendere le mosse dalla definizione stessa di servitù ovvero di “peso imposto sopra un fondo per
l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”; pertanto, proprio perché la servitù impone un vero e proprio limite al diritto dominicale per eccellenza (id est: la proprietà), l'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo criteri ermeneutici non elastici.
Tale scelta esegetica si impone anche perché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1067 c.c. “il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Orbene, il Tribunale, in virtù di un'esegesi che mira a circoscrivere il
“peso imposto” alle latitudini il meno aggressive per la proprietà privata, è orientato ad interpretare l'articolo 2 del negozio nel senso di ritenere che interrata possa essere esclusivamente la sola condotta che trasporta gli idrocarburi e non altro e ciò a prescindere dal fatto che nel passato il cavo che oggi si intende sostituire sia stato anch'esso posto nel sottosuolo.
Sembra, pertanto, di dover accedere a quell'interpretazione per cui la congiunzione “nonché”, benché si riferisca al contenuto della servitù, riguardi esclusivamente ciò che può essere realizzato solo in superficie. È, infatti, evidente che se interrati fossero più elementi e se, insieme alla tubazione, alla profondità di un metro la potesse anche impiantare Pt_1
cavi e condotte, suscettibili di logorio e di continue riparazioni, la servitù risulterebbe oltremodo più pesante e limitante, esponendo i proprietari dei fondi serventi a possibili scavi nel proprio terreno ogni qualvolta dovesse sorgere la necessità di sostituire non solo la condotta principale
Pag. 3 ma anche ciò che sembrerebbe esser stato interrato in spregio alle pattuizioni contrattuali. Se, infatti, fosse possibile procedere con scavi invasivi, ripetuti e continui ogni qualvolta fosse necessario procedere alla manutenzione di tutti gli elementi sotterrati, diversi dalla condotta, gli scavi stessi sarebbero di gran lunga più frequenti.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che sia possibile interrare solo la condotta che trasporta gli idrocarburi e che possano essere eseguite, nel sottosuolo, solo le opere sussidiarie e di sicurezza che riguardino la condotta principale e non altro. Invero, qualora dovesse ammettersi che possano eseguirsi degli scavi - che di per sé sono assai esiziali per il terreno (specie se si considera il connesso rischio idrogeologico) - ogniqualvolta si voglia eseguire opere sussidiarie e di sicurezza che non attengano alla condotta principale, ci troveremmo dinanzi ad un'interpretazione non accettabile del titolo - e, comunque, non consona all'accordo delle parti - dato che, nella sostanza, sarebbe possibile imporre un peso assai gravoso sul fondo e sui diritti dei proprietari contrari al divieto di cui all'articolo 1067 c.c.
Si dubita, pertanto, che il cavo - di cui se ne chiede la sostituzione e/o la riparazione - sia stato interrato secundum servitutem.
Tale esegesi si impone anche per altre considerazioni.
Se, infatti, insieme con la tubazione che trasporta il gas fosse stato previsto ed autorizzato anche l'interramento del cavo, vi sarebbe stata esplicita indicazione di tale facoltà nel titolo, come avvenuto in casi analoghi (cfr. allegati difesa di e . Pt_3 Parte_4
L'indennità, poi, sarebbe stata differente.
Se si confrontano, infatti, gli altri contratti stipulati dalla con diversi Pt_1
soggetti, si osserva come l'oggetto della servitù, in quei casi, sia stato esteso anche all'interramento dei cavi accessori: cosa che non avviene nel
Pag. 4 caso portato all'attenzione del Tribunale.
Nella fattispecie, sembrerebbe che l'interramento del cavo di cui oggi se ne chiede la riparazione e/o la sostituzione, diverso dalla tubazione che trasporta gli idrocarburi, sia avvenuto in spregio al contenuto del diritto desumibile dal titolo: in altri termini, ciò che la rivendica sembra Pt_1
essere il portato di una diversa e nuova servitù ovvero, in ogni caso, un'innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1067 c.c., la quale va, peraltro, aldilà del perimetro tracciato dal titolo (cfr. art. 1063) e che sembra essere il portato di un esercizio del diritto non conforme al titolo stesso (cfr. art. 1065 c.c.). Si reputa, infatti, che le nuove opere siano del tutto estranee al perimetro dell'accordo negoziale intercorso e tanto lo si evince proprio dalla lettura della relazione tecnica prodotta dalla Pt_1
(cfr. doc. 20), la quale al paragrafo 4, rubricato, “Descrizione dell'intervento”, precisa che “la posa del cavo avverrà sul lato destro del metanodotto, secondo senso gas, ad una distanza da quest'ultimo pari a circa
2,00/2,50 m. all'interno di una trincea, di larghezza pari a circa 0,40 m e profondità pari a circa 2,00 m…”
A ben vedere, l'intervento determinerà: un nuovo e profondo scavo nei fondi dei convenuti (che potrebbe aggravare il rischio idrogeologico), la posa di un cavo completamente estraneo al contratto di costituzione di servitù e l'allargamento della fascia asservita alla condotta che, per effetto di tale opera, sarà incrementata di ulteriori 2 - 2,5 metri, il tutto in spregio a quanto strettamente previsto dal titolo (cfr. artt. 2 e 8 contratto). In sintesi: una nuova ed ulteriore limitazione nel godimento dei fondi serventi.
Deve, poi, essere rilevato che, venendo in rilievo i cd. “iura in re aliena”, laddove i diritti dei concedenti sono appunto quelli dominicali (ovvero la proprietà), non è ammessa alcuna interpretazione estensiva dei termini
Pag. 5 del contratto, atteso che ogni diritto reale, diverso dalla proprietà su cui grava, è di per sé limitativo dello stesso (da ciò deriva, inoltre, il cd.
“numerus clausus” dei diritti reali). Si rileva, infatti, come l'aggravamento di una servitù richieda sempre per il giudice di merito il dovere di accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente (cfr. Cass.
997/2025). In thema, gli hanno avuto modo di precisare che Parte_5
“l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (cfr. Cass. 20609/2021).
Se queste considerazioni sono sufficienti a non ritenere assistita da prognosi di verosimile fondatezza la domanda con riferimento al riconoscimento della possibilità di interrare il cavo di telecontrollo quale opera accessoria e sussidiaria, dall'altro, sono state interpretate dall'attrice al fine di formulare nel giudizio di merito - con chiare implicazioni anche nella presente fase cautelare promossa ex articolo 669 septies c.p.c. - la nuova domanda, teleologicamente protesa ad ottenere una pronuncia giurisdizionale costitutiva di una servitù di gasdotto ex articolo 3 della legge 154/2016.
Non si dubita che tale nuova domanda sia ammissibile atteso che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. 28197/2020),
“poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase
Pag. 6 cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo
e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio”.
Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, richiamata dalla difesa attorea a sostegno delle proprie testi (cfr. Cass. 18011/2021), si legge che “secondo la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura, dell'industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione analogica;
con la conseguenza che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (art.
1033 - 1057), ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 e ss. c.c., trattandosi di disposizioni speciali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (sentt. nn. 773/62, 207/86, 820/92,
11130/92, 11563/16)”.
Invero, la sentenza testé citata, piuttosto che corroborare gli assunti della difesa attorea, ne sconfessa le argomentazioni.
La pronuncia, infatti, expressis verbis, enuncia il principio secondo il quale è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c.
Le Sentenze menzionate dalla difesa attorea, ovvero quella della
Cassazione n.18011 del 23/6/2021 e quella del Tribunale di Sciacca n.
89/2024, sono del tutto inconferenti, perché non attinenti al caso che ci occupa, atteso che entrambe fanno riferimento all'art. 3 della legge n.154/2016.
Tale ultima disposizione disciplina un caso del tutto diverso da quello oggetto di causa: ovvero quello dell'attraversamento di condutture di gas
Pag. 7 per allaccio di utenze domestiche e aziendali (in centri urbani) lungo strade private. Il tenore della norma è chiaro e non lascia spazio a dubbio alcuno. Recita l'art. 3 della l.154/2016 che “i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori…”.
La ratio legis è lapalissiana: essa è finalizzata ad introdurre una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private per favorire la diffusione della rete di approvvigionamento per utenti e aziende private nei centri urbani o nelle aree artigianali o produttive. Ed è
a questa norma che la sentenza della Cassazione n.18011/2021 e anche quella del Tribunale di Sciacca hanno fatto riferimento;
invero, è fin troppo evidente, come tale disposizione - non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica - preveda un'ipotesi specifica e diversa da quella che ci occupa (laddove si chiede, ad onta dei limiti imposti dalla regolamentazione pattizia, che la costituzione di una servitù di gasdotto a favore dell'attrice e a carico dei terreni siti nel Comune di
San Mauro Forte (MT) e censiti al fg. 26, mapp. 32, 47, 26, 87, 29 e 50 sia disposta al solo fine di poter sostituire il cavo di telecontrollo).
Si opina, pertanto, nel senso di ritenere che la domanda di servitù coattiva non sia assistita da prognosi di fondatezza atteso la verosimile inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del
2016.
Corrobora quanto detto Cass. civ. n. 11563/2016 secondo cui “è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto atteso il carattere tipico delle servitù coattive e la non estensibilità dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattiva, trattandosi di situazioni non assimilabili sotto il profilo strutturale e funzionale per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra della fornitura di gas, non ricorrente per il trasporto delle acque”.
Pag. 8 2.
Benché l'assenza del fumus sia già di per sé sola sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare, si osserva come la domanda manchi anche del periculum.
In limine, si precisa che, qualora il pregiudizio non si sia ancora verificato,
è richiesta la presenza di una situazione quanto meno prossima al danno vero e proprio il che non sussiste quando l'esito lesivo viene prospettato apoditticamente come possibile, attraverso forme assertive e tautologiche.
Nel nuovo ricorso proposto ex articolo 669 septies c.p.c., si legge come
“l'intervento per la sostituzione del cavo di telecontrollo sia da eseguire con la massima urgenza”. Benché, all'uopo, sia stata depositata una relazione di parte - che si ricorda essere una mera allegazione difensiva - da cui si evince tale enunciato, è pur vero che l'asserzione resta ancorata a presupposti ipotetici. Invero, nell'elaborato si fa riferimento a generiche disfunzioni della rete di telecontrollo in caso di condizioni metereologiche avverse in cui la linea satellitare potrebbe essere soggetta a disservizi. Si tratta, dunque, di una mera eventualità che potrebbe verificarsi sulla linea di telecontrollo in caso di condizioni meteorologiche avverse: tale eventualità, tuttavia, non incide affatto sul trasporto del gas nella conduttura che rappresenta la funzione primaria e sostanziale del metanodotto. Peraltro, la stessa perizia di parte, allorquando recita che “le operazioni quotidiane svolte da remoto dal Dispacciamento (movimentazione valvole di chiusura/apertura, misure tecniche e fiscali, segnalazioni di allarmi…) non potrebbero essere garantite” in caso di condizioni meteorologiche avverse in cui la linea satellitare è soggetta a disservizi, si esprime in termini dubitativi (l'uso del condizionale è assai emblematico). Tanto è assai incompatibile con la ritenuta sussistenza del pregiudizio imminente e
Pag. 9 irreparabile a cui fa riferimento la disposizione di cui all'articolo 700
c.p.c., specie se si considera che le lamentate disfunzioni non interrompono il servizio di trasporto del metano, né hanno mai pregiudicato la sicurezza e il corretto funzionamento della condotta.
In thema, si evidenzia come la giurisprudenza abbia più volte chiarito che ai fini dell'accertamento del requisito del periculum, lo stesso deve essere enucleato non già attraverso una generica prospettazione di un danno astrattamente possibile, ma attraverso la deduzione di un evento lesivo grave, verosimilmente prossimo ed imminente. Nella specie, infine, non
è stato nemmeno allegato che qualora il cavo di telecontrollo non dovesse essere riparato, l'impianto risulterebbe completamente fuori controllo.
3.
Alla luce di quanto detto, non potrà che essere disattesa la domanda cautelare.
Spese al merito (cfr. Cass. ord. 12898/2021).
P.Q.M.
rigetta la domanda cautelare;
spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in Matera il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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