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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/05/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. 108/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Silvia Orlando Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente domiciliato in VIA PALAZZO DI GIUSTIZIA, 22
13900 BIELLA presso il difensore avv. MONTELEONE SONIA appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI ROBERTO e CP_1 C.F._1 dell'avv. VIOLI ALESSANDRA ( ) VIALE CASSIODORO, 12 20145 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in L.GO TIRRENO, 115 - FAX: 10136 TORINO P.IVA_2
presso il difensore avv. MANCINELLI ROBERTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
MANCINELLI ROBERTO e dell'avv. VIOLI ALESSANDRA ( ) VIALE C.F._2
CASSIODORO, 12 20145 MILANO, elettivamente domiciliato in L.GO TIRRENO, 115 - FAX:
01119700932 10136 TORINO presso il difensore avv. MANCINELLI ROBERTO appellate
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 1.02.2024; ordinanza collegiale del
13.02.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da ....
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, acquisire il fascicolo d'Ufficio con R.G. n. 592/2020 relativo al giudizio di primo grado presso il Tribunale di Biella;
in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Biella n.
245/2022, nei seguenti termini: condannare le parti convenute e odierne appellate a indennizzare integralmente secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di Polizza il danno patito dalla società appellante, in qualità di cessionaria del relativo credito, e, conseguentemente, a pagare la somma complessiva ancora dovuta di
€ 1.803,43, o la differente somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e interessi moratori dalla formulazione della domanda giudiziale sino alla data di effettivo pagamento, già dedotto l'importo di €
8.124,57 riconosciuto come dovuto dalla sentenza impugnata.
Condannare le parti convenute e odierne appellate alla rifusione delle spese legali di mediazione pari ad
€ 612,83, oltre € 48,80 per spese vive di mediazione, nonché delle spese di CTP di € 570,96 già sostenute dalla società appellante ed inseriti come esposti nella nota spese di primo grado e di CTU non ancora liquidate dal Giudice di prime cure e da porsi a carico delle appellate.
Condannare le parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado oltre rimborso forfettario 15%, iva e cassa come per legge ed esposti.
Col favore delle spese e degli esborsi di appello”.
Per le appellate CP_1 Controparte_3
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, - respinta ogni avversa e contraria richiesta, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, - previe tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso così statuire: nel merito e in diritto respingere le domande tutte svolte da parte appellante nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto confermando la sentenza del Tribunale di Biella n.
245/2022 pubblicata il 24.06.2022 (causa R.G. 592/2020). In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, conveniva in giudizio le società
[...]
al fine di ottenere la condanna delle CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 9 convenute al pagamento della somma pari ad € 9.928,00 in forza del contratto di Assicurazione contro i
Danni all'Autoveicolo CGA Renassic “Formula Full” Polizza n. 8426993, stipulato da CP_4 cedente il credito, all'atto di acquisto dell'autovettura Renault Clio tg. FJ470TC inclusiva di garanzia opzionale c.d. “Kasko”, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.04.2019.
A fondamento della sua domanda esponeva che aveva contratto con le società CP_4 CP_1
la polizza n. 8426993 relativa al veicolo Renault Clio tg. FJ470TC, contenente la suddetta
[...] garanzia collisione c.d. “ , con scoperto del 15% e minimo non indennizzabile di € 450,00; che Org_1
in data 05.04.2019, in Biella, la suddetta autovettura era stata coinvolta in un sinistro con il veicolo
Renault Twingo tg. DK744YR, con responsabilità totale del conducente della Renault Clio tg.
FJ470TC; che in conseguenza del sinistro il veicolo subiva danni per la somma di € 11.438,33 e che, in applicazione delle condizioni generali di polizza, il credito ammontava ad € 9.928,00; che tale credito era stato ceduto alla e che, in data 05.04.2019, veniva formulata richiesta di Parte_1
indennizzo alle società CP_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio le società , eccependo in via preliminare l'inadempimento della CP_1
cessionaria alla condizioni contrattuali per non aver parte attrice provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e necessaria e deducendo comunque che l'indennizzo dovuto alla era pari alla minor somma di € 7.928,00, atteso che, in forza del contratto, Parte_1 dall'importo totale doveva essere decurtato il valore del c.d. relitto, quantificato nella fase stragiudiziale in € 2.000,00. Concludono per l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa tramite CTU (Ing. volta ad accertare il valore del veicolo danneggiato, con Per_1
sentenza n. 245/2022 del 24/06/2022, il Tribunale di Biella così pronunciava:
Condannava le convenute e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8.124,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda sino al saldo;
stante la reciproca soccombenza, dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU.
Non contestati né l'an, né la dinamica del sinistro;
accertato che ai sensi dell'art. 14.1 della polizza si verteva in ipotesi di “Danno totale”, ma che la cedente, e per essa la cessionaria, aveva deciso di procedere con la riparazione del veicolo, anziché con la riconsegna del mezzo alla Compagnia;
considerato che
la Compagnia di assicurazione aveva comunque autorizzato con comunicazione del
06.09.2019 le riparazioni dei danni, in parziale deroga delle Condizioni di polizza, precisando che dal prospetto di liquidazione sarebbe stato in ogni caso detratto il valore del relitto (cfr. doc 7); evidenziato che l'oggetto del contendere era relativo alla decurtazione del valore del relitto, legittima secondo le pagina 3 di 9 società convenute, ma non prevista dal contratto per la respinte in quanto Parte_1
generiche ed infondate le eccezioni di parte convenuta circa la condotta della società attrice, relative al mancato invio di documentazione, sottolineando come parte della documentazione richiesta non fosse prevista dal contratto o fosse impossibile da produrre per la società attrice, che ne aveva in ogni caso già trasmesso una parte;
osservato che in ogni caso le eccezioni non erano riferibili a circostanze idonee ad incidere sull'esigibilità da parte della della corresponsione delle Parte_1 somme derivanti dall'applicazione del contratto;
premessa l'esistenza nel caso di specie di una deroga rispetto alle pattuizioni contrattuali autorizzata dalla Compagnia, la quale aveva però espressamente precisato che il valore del relitto ovvero di un importo pari al valore del mezzo dopo i danni subiti sarebbe stato decurtato dall'indennizzo;
considerato che
il relitto automobilistico è un bene commerciabile ed ha pertanto un valore economico;
ritenuto che
, se l'assicurato avesse ricevuto un indennizzo per l'intero importo, avrebbe conseguito un ingiustificato arricchimento dato dal valore di tale bene;
aderiva all'interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dalle società convenute, in quanto idonea a riequilibrare il sinallagma contrattuale. Condividendo le risultanze della CTU, liquidava il danno nella somma pari ad € 8.124,57 ( € 9.928,00, dedotto il valore del relitto pari ad €
1.803,43).
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la società Parte_1
lamentando, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia in
[...]
specie decurtato dall'indennizzo dovuto, oltre alla franchigia del 15% sul valore del veicolo ex art. 13.B4 CGA, l'ulteriore importo pari al valore del relitto. Richiamati gli artt. 17.B, 14.1 e 13 B.4 CGA, rilevanti per la liquidazione del danno, eccepisce che né nella parte relativa a “Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento”, né nella parte relativa alla “Determinazione dell'ammontare del danno” si fa alcun cenno all'ulteriore decurtazione del valore del relitto. Deduce anzi che la clausola di cui all'art. 17.B delle CGA preveda espressamente che il danneggiato possa scegliere di non avvalersi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, optando per la sua riparazione, per cui la società assicuratrice avrebbe dovuto attivare la normale procedura di liquidazione del danno, restando inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza fosse calcolato sulla base dell'art. 14.1, decurtato lo scoperto di cui all'art. 13, senza alcuna menzione ad ulteriori decurtazioni relative al valore del relitto.
Censura inoltre l'appellante il capo della sentenza con cui il Tribunale sostiene che, nel caso di specie, vi sia stata una deroga alle condizioni contrattuali, non essendo invero previsto alcun obbligo per il soggetto danneggiato di rottamare il proprio veicolo, come chiarito espressamente dall'art. 17.B CGA.
Contesta finanche che vi fosse in specie un relitto, in quanto il veicolo non poteva più essere così definito a seguito di riparazione, dolendosi inoltre che il Tribunale non si sia avveduto che nella pagina 4 di 9 disciplina del c.d. Danno Totale non si fa alcun riferimento al relitto e che abbia errato quindi nell'interpretazione dell'art. 21 CGA (in violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.), atteso che sulla base di tale clausola non si prevede alcuna automatica detrazione del valore del relitto dall'indennizzo, quanto piuttosto, in caso di mancata riparazione del veicolo, la facoltà per la
Compagnia di acquisire i diritti sui residui del sinistro, ossia ottenerne la consegna. Rileva che il tenore letterale dell'art. 21 CGA, nella parte in cui prevede che “a richiesta della Società, l' dovrà Parte_2
fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato
Orga dall' attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”, rende palese l'inapplicabilità della clausola al caso di specie. Censura dunque la pronuncia impugnata laddove il Tribunale ha sostenuto che parte attrice non abbia inteso consegnare il relitto alla
Compagnia, negando che si tratti di inadempimento, ma di semplice impossibilità, avendo optato per la riparazione del veicolo. Lamenta ancora l'errata interpretazione ex artt. 1362, secondo comma, c.c. e
116 c.p.c. della comunicazione inviata dall'Ufficio liquidazione danni in data 06.09.2019, atteso che la stessa Compagnia, autorizzando la riparazione dei danni, aveva indicato il valore del relitto come “pari a €*****”, ossia a zero.
Lamenta peraltro l'appellante che il Tribunale ha ritenuto che il relitto automobilistico sia un bene commerciabile avente un proprio valore economico, omettendo del tutto di considerare che se il veicolo
è stato riparato non esiste alcun relitto da commercializzare, per cui il danneggiato non può trarne alcun profitto. Deduce infine che, se la clausola ex art. 21 CGA prevedesse un'ulteriore decurtazione sull'indennizzo, tale decurtazione – non prevista in polizza, indeterminata e indeterminabile – configurerebbe una pratica commerciale scorretta e ingannevole ex artt. 20 ss. Cod. Cons., nonché una clausola vessatoria in quanto produttiva di uno squilibrio a sfavore dell'assicurato, limitando l'esposizione debitoria della compagnia, clausola non sottoscritta e non conosciuta dall'assicurato, non specificamente trattata e quindi nulla ex artt. 33 e 34 Cod. Cons. nonché ex art. 1341 c.c.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta inoltre che il Tribunale abbia omesso qualsiasi pronuncia in ordine alle spese stragiudiziali di mediazione esposte, pari ad € 420,00, oltre oneri di legge, e sulla richiesta di ristoro delle spese vive sostenute per l'avvio della procedura di mediazione, pari ad € 48,00) e tutte documentate. Censura, inoltre, il capo della sentenza che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, di CTU e di CTP, in applicazione dell'art. 92
c.p.c. Nega recisamente che nella presente vertenza vi sia alcuna reciproca soccombenza, atteso che la domanda di parte attrice è stata in effetti accolta seppure ridotta nell'ammontare da € 9.928,00 ad €
8.124,57, per la deduzione del presunto valore di un relitto. Eccepisce che le società appellate, pur non contestando l'operatività della polizza, né che l'evento fosse in garanzia, nulla avevano corrisposto ante pagina 5 di 9 giudizio, per cui la aveva dovuto promuovere l'azione giudiziaria per la tutela Parte_1
delle sue ragioni. Deduce che le medesime considerazioni sono applicabili all'avvenuta compensazione delle spese di CTU non ancora liquidate e proposte dall'Ing. nella somma pari ad € 806,85, oltre Per_1
accessori, e di CTP già sostenute per € 570,96, stante il divieto di condanna della parte interamente vittoriosa più volte ribadito in giurisprudenza, nonché la dedotta inutilità della CTU disposta, in quanto vertente su una questione di diritto derivante dall'interpretazione di clausole contrattuali.
In sintesi, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio RG n. 592/2020 relativo al giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiede di condannare le società appellate al pagamento della somma pari ad € 1.803,43, oltre interessi e rivalutazione, già dedotto l'importo pari ad
€ 8.124,57 riconosciuto come dovuto dalla decisione impugnata;
chiede inoltre la condanna delle società appellate alla rifusione delle spese di mediazione nonché delle spese di CTP, non ancora liquidate dal Tribunale;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite congiuntamente nel giudizio di gravame le società CP_1 [...]
contestando integralmente l'appello e chiedendone integrale Controparte_3
rigetto, respinta previamente ogni richiesta anche istruttoria ex adverso formulata, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ribadite tutte le considerazioni già dedotte in primo grado, esaminate le condizioni contrattuali nella loro compiutezza, ritenuto che l'assicurato avesse accettato con comportamento concludente gli effetti di cui alla comunicazione della Compagnia datata 06.09.2019, ferma l'improponibilità delle eccezioni attinenti al contenuto del contratto assicurativo da parte della in quanto Parte_1
estranea alla polizza stipulata, contestano la natura vessatoria della clausola contenuta all'art. 21 CGA, che si limita a delimitare l'oggetto del contratto di assicurazione, aderendo alle statuizioni contenute nella decisione impugnata.
Con riguardo al primo motivo deducono l'infondatezza dell'eccezione di errata interpretazione delle clausole contrattuali, ribadendo che, sulla base di una corretta lettura delle clausole contrattuali non in senso atomistico, ma cogliendone il significato che risulta dal contratto nella sua complessità,
l'assicurato aveva l'obbligo di riconsegnare il relitto alla Compagnia, in quanto avente un valore, ancorché ridotto, per non conseguire una indebita locupletazione dal verificarsi del sinistro.
Eccepiscono quindi l'infondatezza del secondo motivo di gravame, rilevando che l'attrice risulta soccombente in primo grado proprio sulla questione oggetto del contendere e che il Tribunale, avendo accolto le eccezioni sollevate dalla Compagnia relative al calcolo dell'indennizzo, correttamente ha compensato quindi le spese, stante la reciproca soccombenza. Quanto alle spese stragiudiziali, contestano che la scelta della carrozzeria di rivolgersi ad un legale per l'espletamento di attività
pagina 6 di 9 stragiudiziale possa considerarsi necessaria e giustificata ed integrare un'autonoma voce di danno.
Infine, rilevano che, una volta quantificato il danno e ottenuta la documentazione necessaria, la partecipazione alla procedura di mediazione sarebbe stata antieconomica per la Compagnia, comportando esclusivamente un aumento delle spese legali.
Alla prima udienza di comparizione la Corte formulava alle parti una proposta conciliativa, respinta tuttavia sia dall'appellante che dalle appellate.
Sulle conclusioni formulate dalle parti, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.
L'appello in esame deve ritenersi in effetti fondato.
In specie merita di trovare accoglimento la doglianza esposta dall'appellante con primo motivo di gravame, nel lamentare che sia stata riconosciuta legittima la decurtazione, dall'indennizzo dovuto dalle Compagnie appellate per i danni conseguenti al sinistro subito dal sig. oggetto CP_4
quindi di cessione in favore della del valore del “relitto” - da intendersi, come da Parte_1
glossario allegato alle condizioni generali applicabili al contratto di assicurazione stipulato dal sig. in relazione alla vettura gravemente danneggiata nello scontro occorso, come “il veicolo con CP_4
danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21” -.
Ed infatti, in applicazione della clausola 14.1. delle CGC “si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro”, a nulla rilevando quindi che, in specie, il sig. abbia voluto procedere comunque alla riparazione del mezzo. CP_4
Orbene, in applicazione della clausola n. 21 delle CGC, “qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione Orga del veicolo dal PRA rilasciato dall' attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”.
E, tuttavia, in specie, avendo il sig. manifestato la volontà di procedere alla riparazione del CP_4
mezzo, pure risultata antieconomica, la Società designata della Compagnie ora convenute per la gestione del sinistro ebbe a comunicare, con missiva in data 6.09.2019 in atti ( v. documento n. 7 di parte convenuta in primo grado ) che “in base alle condizioni di polizza vigente, il relitto dovrebbe essere consegnato alla compagnia per l'opportuna gestione.
In via del tutto eccezionale e a parziale deroga delle Condizioni di polizza è possibile autorizzare le riparazioni dei danni come da Lei richiesto. Il sinistro sarà comunque gestito come danno totale, dal prospetto di liquidazione sarà detratto il valore del relitto quantificato dal nostro ufficio tecnico e pari a € ****”.
pagina 7 di 9 Orbene, anche in ossequio al canone fondamentale di cui all'art. 1375 c.c., poiché in specie la stessa parte che, in applicazione delle condizioni contrattuali, avrebbe avuto titolo ad acquisire il relitto – inteso come veicolo dell'assicurato con danni superiori al 75% del suo valore commerciale – ha autorizzato invece l'assicurato a riparare e tenere per sé il veicolo incidentato, indicando pari a zero il valore del relitto da decurtarsi dall'indennizzo dovuto, non può ritenersi perciò legittima la pretesa delle Compagnie ora appellate di detrarre comunque in seguito il valore commerciale del relitto stesso, in contrasto con la volontà negoziale esplicitamente manifestata in deroga alla condizioni generali di contratto. A nulla rileva peraltro che - come assunto dal Giudice a quo -“il relitto automobilistico sia un bene commerciabile ed abbia pertanto un valore economico”, giacché già alla luce della clausola n.
21 delle CGC il mezzo sarebbe stato verosimilmente destinato alla rottamazione e, per l'assicurato autorizzato dalla stessa Compagnia alla riparazione, il veicolo non integrava più un relitto. Deve ritenersi perciò errata la determinazione assunta con la pronuncia gravata di detrarre dall'indennizzo dovuto all'assicurato, e per esso alla Società ora appellante quale cessionaria del credito, il valore commerciale del relitto.
E, dunque, in applicazione dei criteri di cui alla clausola n. 17, lett. B) delle CGC per il caso di “danno totale senza riacquisto di altro veicolo”, “l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all'art. 13”.
Posto, dunque, che le parti indicano concordemente il valore del veicolo danneggiato pari ad €
11.680,00 al momento del sinistro, deve ritenersi dovuto un indennizzo pari ad € 11.680,00 * 85% ( al netto della franchigia del 15% prevista dalla clausola n. 13, lett. B.4 per le polizze ) = € Org_1
9.928,00, in luogo della minor somma di € 8.124,57 riconosciuta nella sentenza che si viene quindi a riformare.
Deve ritenersi in conseguenza fondato anche il secondo motivo di gravame, non potendosi ravvisare quindi alcuna soccombenza reciproca delle parti, risultando invece le Compagnie convenute ed ora appellate pienamente soccombenti nel giudizio.
Devono porsi perciò integralmente a carico delle appellate le spese dei due gradi del giudizio.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato, in primo grado, pieno svolgimento delle quattro fasi del giudizio e, nel gravame, esperimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione. E' peraltro certamente dovuto anche il rimborso delle spese di mediazione come esposte dall'odierna appellante pagina 8 di 9 ( v. documento n. 17 di parte attrice in primo grado ), risultando la mediazione in specie obbligatoria ed i compensi evidenziati conformi al parametri di cui al D.M. n.55/2014.
Stante la piena soccombenza della parte convenuta ed ora appellata anche le spese relative alla C.T.U. esperita nel giudizio, come liquidate in primo grado, devono porsi integralmente a carico della parte soccombente.
Non può invece riconoscersi in favore dell'appellante il rimborso delle spese relative al compenso che essa assume corrisposto al proprio C.T.P., non essendone documentato il pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 245/2022 emessa dal Tribunale di Biella in data 24/06/2022, condanna le Compagnie appellate al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, della somma complessiva di € 9.928,00 in
[...]
luogo del minor importo indicato nella predetta pronuncia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda all'effettivo pagamento;
2) Condanna altresì le Compagnie appellate a rimborsare in favore della Società appellante le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il procedimento di primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 420,00 per la fase di mediazione, nonché € 327,00 per i relativi esposti, e per il procedimento di gravame in complessivi € 1.923,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU esperita in primo grado a carico di parte appellata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22/04/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Silvia Orlando Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente domiciliato in VIA PALAZZO DI GIUSTIZIA, 22
13900 BIELLA presso il difensore avv. MONTELEONE SONIA appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI ROBERTO e CP_1 C.F._1 dell'avv. VIOLI ALESSANDRA ( ) VIALE CASSIODORO, 12 20145 C.F._2
MILANO, elettivamente domiciliato in L.GO TIRRENO, 115 - FAX: 10136 TORINO P.IVA_2
presso il difensore avv. MANCINELLI ROBERTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
MANCINELLI ROBERTO e dell'avv. VIOLI ALESSANDRA ( ) VIALE C.F._2
CASSIODORO, 12 20145 MILANO, elettivamente domiciliato in L.GO TIRRENO, 115 - FAX:
01119700932 10136 TORINO presso il difensore avv. MANCINELLI ROBERTO appellate
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 1.02.2024; ordinanza collegiale del
13.02.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da ....
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, acquisire il fascicolo d'Ufficio con R.G. n. 592/2020 relativo al giudizio di primo grado presso il Tribunale di Biella;
in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Biella n.
245/2022, nei seguenti termini: condannare le parti convenute e odierne appellate a indennizzare integralmente secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di Polizza il danno patito dalla società appellante, in qualità di cessionaria del relativo credito, e, conseguentemente, a pagare la somma complessiva ancora dovuta di
€ 1.803,43, o la differente somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e interessi moratori dalla formulazione della domanda giudiziale sino alla data di effettivo pagamento, già dedotto l'importo di €
8.124,57 riconosciuto come dovuto dalla sentenza impugnata.
Condannare le parti convenute e odierne appellate alla rifusione delle spese legali di mediazione pari ad
€ 612,83, oltre € 48,80 per spese vive di mediazione, nonché delle spese di CTP di € 570,96 già sostenute dalla società appellante ed inseriti come esposti nella nota spese di primo grado e di CTU non ancora liquidate dal Giudice di prime cure e da porsi a carico delle appellate.
Condannare le parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado oltre rimborso forfettario 15%, iva e cassa come per legge ed esposti.
Col favore delle spese e degli esborsi di appello”.
Per le appellate CP_1 Controparte_3
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, - respinta ogni avversa e contraria richiesta, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, - previe tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso così statuire: nel merito e in diritto respingere le domande tutte svolte da parte appellante nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto confermando la sentenza del Tribunale di Biella n.
245/2022 pubblicata il 24.06.2022 (causa R.G. 592/2020). In ogni caso
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito, conveniva in giudizio le società
[...]
al fine di ottenere la condanna delle CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 9 convenute al pagamento della somma pari ad € 9.928,00 in forza del contratto di Assicurazione contro i
Danni all'Autoveicolo CGA Renassic “Formula Full” Polizza n. 8426993, stipulato da CP_4 cedente il credito, all'atto di acquisto dell'autovettura Renault Clio tg. FJ470TC inclusiva di garanzia opzionale c.d. “Kasko”, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.04.2019.
A fondamento della sua domanda esponeva che aveva contratto con le società CP_4 CP_1
la polizza n. 8426993 relativa al veicolo Renault Clio tg. FJ470TC, contenente la suddetta
[...] garanzia collisione c.d. “ , con scoperto del 15% e minimo non indennizzabile di € 450,00; che Org_1
in data 05.04.2019, in Biella, la suddetta autovettura era stata coinvolta in un sinistro con il veicolo
Renault Twingo tg. DK744YR, con responsabilità totale del conducente della Renault Clio tg.
FJ470TC; che in conseguenza del sinistro il veicolo subiva danni per la somma di € 11.438,33 e che, in applicazione delle condizioni generali di polizza, il credito ammontava ad € 9.928,00; che tale credito era stato ceduto alla e che, in data 05.04.2019, veniva formulata richiesta di Parte_1
indennizzo alle società CP_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio le società , eccependo in via preliminare l'inadempimento della CP_1
cessionaria alla condizioni contrattuali per non aver parte attrice provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e necessaria e deducendo comunque che l'indennizzo dovuto alla era pari alla minor somma di € 7.928,00, atteso che, in forza del contratto, Parte_1 dall'importo totale doveva essere decurtato il valore del c.d. relitto, quantificato nella fase stragiudiziale in € 2.000,00. Concludono per l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa tramite CTU (Ing. volta ad accertare il valore del veicolo danneggiato, con Per_1
sentenza n. 245/2022 del 24/06/2022, il Tribunale di Biella così pronunciava:
Condannava le convenute e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8.124,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda sino al saldo;
stante la reciproca soccombenza, dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU.
Non contestati né l'an, né la dinamica del sinistro;
accertato che ai sensi dell'art. 14.1 della polizza si verteva in ipotesi di “Danno totale”, ma che la cedente, e per essa la cessionaria, aveva deciso di procedere con la riparazione del veicolo, anziché con la riconsegna del mezzo alla Compagnia;
considerato che
la Compagnia di assicurazione aveva comunque autorizzato con comunicazione del
06.09.2019 le riparazioni dei danni, in parziale deroga delle Condizioni di polizza, precisando che dal prospetto di liquidazione sarebbe stato in ogni caso detratto il valore del relitto (cfr. doc 7); evidenziato che l'oggetto del contendere era relativo alla decurtazione del valore del relitto, legittima secondo le pagina 3 di 9 società convenute, ma non prevista dal contratto per la respinte in quanto Parte_1
generiche ed infondate le eccezioni di parte convenuta circa la condotta della società attrice, relative al mancato invio di documentazione, sottolineando come parte della documentazione richiesta non fosse prevista dal contratto o fosse impossibile da produrre per la società attrice, che ne aveva in ogni caso già trasmesso una parte;
osservato che in ogni caso le eccezioni non erano riferibili a circostanze idonee ad incidere sull'esigibilità da parte della della corresponsione delle Parte_1 somme derivanti dall'applicazione del contratto;
premessa l'esistenza nel caso di specie di una deroga rispetto alle pattuizioni contrattuali autorizzata dalla Compagnia, la quale aveva però espressamente precisato che il valore del relitto ovvero di un importo pari al valore del mezzo dopo i danni subiti sarebbe stato decurtato dall'indennizzo;
considerato che
il relitto automobilistico è un bene commerciabile ed ha pertanto un valore economico;
ritenuto che
, se l'assicurato avesse ricevuto un indennizzo per l'intero importo, avrebbe conseguito un ingiustificato arricchimento dato dal valore di tale bene;
aderiva all'interpretazione delle clausole contrattuali prospettata dalle società convenute, in quanto idonea a riequilibrare il sinallagma contrattuale. Condividendo le risultanze della CTU, liquidava il danno nella somma pari ad € 8.124,57 ( € 9.928,00, dedotto il valore del relitto pari ad €
1.803,43).
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la società Parte_1
lamentando, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia in
[...]
specie decurtato dall'indennizzo dovuto, oltre alla franchigia del 15% sul valore del veicolo ex art. 13.B4 CGA, l'ulteriore importo pari al valore del relitto. Richiamati gli artt. 17.B, 14.1 e 13 B.4 CGA, rilevanti per la liquidazione del danno, eccepisce che né nella parte relativa a “Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento”, né nella parte relativa alla “Determinazione dell'ammontare del danno” si fa alcun cenno all'ulteriore decurtazione del valore del relitto. Deduce anzi che la clausola di cui all'art. 17.B delle CGA preveda espressamente che il danneggiato possa scegliere di non avvalersi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, optando per la sua riparazione, per cui la società assicuratrice avrebbe dovuto attivare la normale procedura di liquidazione del danno, restando inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza fosse calcolato sulla base dell'art. 14.1, decurtato lo scoperto di cui all'art. 13, senza alcuna menzione ad ulteriori decurtazioni relative al valore del relitto.
Censura inoltre l'appellante il capo della sentenza con cui il Tribunale sostiene che, nel caso di specie, vi sia stata una deroga alle condizioni contrattuali, non essendo invero previsto alcun obbligo per il soggetto danneggiato di rottamare il proprio veicolo, come chiarito espressamente dall'art. 17.B CGA.
Contesta finanche che vi fosse in specie un relitto, in quanto il veicolo non poteva più essere così definito a seguito di riparazione, dolendosi inoltre che il Tribunale non si sia avveduto che nella pagina 4 di 9 disciplina del c.d. Danno Totale non si fa alcun riferimento al relitto e che abbia errato quindi nell'interpretazione dell'art. 21 CGA (in violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.), atteso che sulla base di tale clausola non si prevede alcuna automatica detrazione del valore del relitto dall'indennizzo, quanto piuttosto, in caso di mancata riparazione del veicolo, la facoltà per la
Compagnia di acquisire i diritti sui residui del sinistro, ossia ottenerne la consegna. Rileva che il tenore letterale dell'art. 21 CGA, nella parte in cui prevede che “a richiesta della Società, l' dovrà Parte_2
fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato
Orga dall' attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”, rende palese l'inapplicabilità della clausola al caso di specie. Censura dunque la pronuncia impugnata laddove il Tribunale ha sostenuto che parte attrice non abbia inteso consegnare il relitto alla
Compagnia, negando che si tratti di inadempimento, ma di semplice impossibilità, avendo optato per la riparazione del veicolo. Lamenta ancora l'errata interpretazione ex artt. 1362, secondo comma, c.c. e
116 c.p.c. della comunicazione inviata dall'Ufficio liquidazione danni in data 06.09.2019, atteso che la stessa Compagnia, autorizzando la riparazione dei danni, aveva indicato il valore del relitto come “pari a €*****”, ossia a zero.
Lamenta peraltro l'appellante che il Tribunale ha ritenuto che il relitto automobilistico sia un bene commerciabile avente un proprio valore economico, omettendo del tutto di considerare che se il veicolo
è stato riparato non esiste alcun relitto da commercializzare, per cui il danneggiato non può trarne alcun profitto. Deduce infine che, se la clausola ex art. 21 CGA prevedesse un'ulteriore decurtazione sull'indennizzo, tale decurtazione – non prevista in polizza, indeterminata e indeterminabile – configurerebbe una pratica commerciale scorretta e ingannevole ex artt. 20 ss. Cod. Cons., nonché una clausola vessatoria in quanto produttiva di uno squilibrio a sfavore dell'assicurato, limitando l'esposizione debitoria della compagnia, clausola non sottoscritta e non conosciuta dall'assicurato, non specificamente trattata e quindi nulla ex artt. 33 e 34 Cod. Cons. nonché ex art. 1341 c.c.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta inoltre che il Tribunale abbia omesso qualsiasi pronuncia in ordine alle spese stragiudiziali di mediazione esposte, pari ad € 420,00, oltre oneri di legge, e sulla richiesta di ristoro delle spese vive sostenute per l'avvio della procedura di mediazione, pari ad € 48,00) e tutte documentate. Censura, inoltre, il capo della sentenza che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, di CTU e di CTP, in applicazione dell'art. 92
c.p.c. Nega recisamente che nella presente vertenza vi sia alcuna reciproca soccombenza, atteso che la domanda di parte attrice è stata in effetti accolta seppure ridotta nell'ammontare da € 9.928,00 ad €
8.124,57, per la deduzione del presunto valore di un relitto. Eccepisce che le società appellate, pur non contestando l'operatività della polizza, né che l'evento fosse in garanzia, nulla avevano corrisposto ante pagina 5 di 9 giudizio, per cui la aveva dovuto promuovere l'azione giudiziaria per la tutela Parte_1
delle sue ragioni. Deduce che le medesime considerazioni sono applicabili all'avvenuta compensazione delle spese di CTU non ancora liquidate e proposte dall'Ing. nella somma pari ad € 806,85, oltre Per_1
accessori, e di CTP già sostenute per € 570,96, stante il divieto di condanna della parte interamente vittoriosa più volte ribadito in giurisprudenza, nonché la dedotta inutilità della CTU disposta, in quanto vertente su una questione di diritto derivante dall'interpretazione di clausole contrattuali.
In sintesi, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio RG n. 592/2020 relativo al giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiede di condannare le società appellate al pagamento della somma pari ad € 1.803,43, oltre interessi e rivalutazione, già dedotto l'importo pari ad
€ 8.124,57 riconosciuto come dovuto dalla decisione impugnata;
chiede inoltre la condanna delle società appellate alla rifusione delle spese di mediazione nonché delle spese di CTP, non ancora liquidate dal Tribunale;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite congiuntamente nel giudizio di gravame le società CP_1 [...]
contestando integralmente l'appello e chiedendone integrale Controparte_3
rigetto, respinta previamente ogni richiesta anche istruttoria ex adverso formulata, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ribadite tutte le considerazioni già dedotte in primo grado, esaminate le condizioni contrattuali nella loro compiutezza, ritenuto che l'assicurato avesse accettato con comportamento concludente gli effetti di cui alla comunicazione della Compagnia datata 06.09.2019, ferma l'improponibilità delle eccezioni attinenti al contenuto del contratto assicurativo da parte della in quanto Parte_1
estranea alla polizza stipulata, contestano la natura vessatoria della clausola contenuta all'art. 21 CGA, che si limita a delimitare l'oggetto del contratto di assicurazione, aderendo alle statuizioni contenute nella decisione impugnata.
Con riguardo al primo motivo deducono l'infondatezza dell'eccezione di errata interpretazione delle clausole contrattuali, ribadendo che, sulla base di una corretta lettura delle clausole contrattuali non in senso atomistico, ma cogliendone il significato che risulta dal contratto nella sua complessità,
l'assicurato aveva l'obbligo di riconsegnare il relitto alla Compagnia, in quanto avente un valore, ancorché ridotto, per non conseguire una indebita locupletazione dal verificarsi del sinistro.
Eccepiscono quindi l'infondatezza del secondo motivo di gravame, rilevando che l'attrice risulta soccombente in primo grado proprio sulla questione oggetto del contendere e che il Tribunale, avendo accolto le eccezioni sollevate dalla Compagnia relative al calcolo dell'indennizzo, correttamente ha compensato quindi le spese, stante la reciproca soccombenza. Quanto alle spese stragiudiziali, contestano che la scelta della carrozzeria di rivolgersi ad un legale per l'espletamento di attività
pagina 6 di 9 stragiudiziale possa considerarsi necessaria e giustificata ed integrare un'autonoma voce di danno.
Infine, rilevano che, una volta quantificato il danno e ottenuta la documentazione necessaria, la partecipazione alla procedura di mediazione sarebbe stata antieconomica per la Compagnia, comportando esclusivamente un aumento delle spese legali.
Alla prima udienza di comparizione la Corte formulava alle parti una proposta conciliativa, respinta tuttavia sia dall'appellante che dalle appellate.
Sulle conclusioni formulate dalle parti, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.
L'appello in esame deve ritenersi in effetti fondato.
In specie merita di trovare accoglimento la doglianza esposta dall'appellante con primo motivo di gravame, nel lamentare che sia stata riconosciuta legittima la decurtazione, dall'indennizzo dovuto dalle Compagnie appellate per i danni conseguenti al sinistro subito dal sig. oggetto CP_4
quindi di cessione in favore della del valore del “relitto” - da intendersi, come da Parte_1
glossario allegato alle condizioni generali applicabili al contratto di assicurazione stipulato dal sig. in relazione alla vettura gravemente danneggiata nello scontro occorso, come “il veicolo con CP_4
danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21” -.
Ed infatti, in applicazione della clausola 14.1. delle CGC “si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro”, a nulla rilevando quindi che, in specie, il sig. abbia voluto procedere comunque alla riparazione del mezzo. CP_4
Orbene, in applicazione della clausola n. 21 delle CGC, “qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione Orga del veicolo dal PRA rilasciato dall' attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”.
E, tuttavia, in specie, avendo il sig. manifestato la volontà di procedere alla riparazione del CP_4
mezzo, pure risultata antieconomica, la Società designata della Compagnie ora convenute per la gestione del sinistro ebbe a comunicare, con missiva in data 6.09.2019 in atti ( v. documento n. 7 di parte convenuta in primo grado ) che “in base alle condizioni di polizza vigente, il relitto dovrebbe essere consegnato alla compagnia per l'opportuna gestione.
In via del tutto eccezionale e a parziale deroga delle Condizioni di polizza è possibile autorizzare le riparazioni dei danni come da Lei richiesto. Il sinistro sarà comunque gestito come danno totale, dal prospetto di liquidazione sarà detratto il valore del relitto quantificato dal nostro ufficio tecnico e pari a € ****”.
pagina 7 di 9 Orbene, anche in ossequio al canone fondamentale di cui all'art. 1375 c.c., poiché in specie la stessa parte che, in applicazione delle condizioni contrattuali, avrebbe avuto titolo ad acquisire il relitto – inteso come veicolo dell'assicurato con danni superiori al 75% del suo valore commerciale – ha autorizzato invece l'assicurato a riparare e tenere per sé il veicolo incidentato, indicando pari a zero il valore del relitto da decurtarsi dall'indennizzo dovuto, non può ritenersi perciò legittima la pretesa delle Compagnie ora appellate di detrarre comunque in seguito il valore commerciale del relitto stesso, in contrasto con la volontà negoziale esplicitamente manifestata in deroga alla condizioni generali di contratto. A nulla rileva peraltro che - come assunto dal Giudice a quo -“il relitto automobilistico sia un bene commerciabile ed abbia pertanto un valore economico”, giacché già alla luce della clausola n.
21 delle CGC il mezzo sarebbe stato verosimilmente destinato alla rottamazione e, per l'assicurato autorizzato dalla stessa Compagnia alla riparazione, il veicolo non integrava più un relitto. Deve ritenersi perciò errata la determinazione assunta con la pronuncia gravata di detrarre dall'indennizzo dovuto all'assicurato, e per esso alla Società ora appellante quale cessionaria del credito, il valore commerciale del relitto.
E, dunque, in applicazione dei criteri di cui alla clausola n. 17, lett. B) delle CGC per il caso di “danno totale senza riacquisto di altro veicolo”, “l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all'art. 13”.
Posto, dunque, che le parti indicano concordemente il valore del veicolo danneggiato pari ad €
11.680,00 al momento del sinistro, deve ritenersi dovuto un indennizzo pari ad € 11.680,00 * 85% ( al netto della franchigia del 15% prevista dalla clausola n. 13, lett. B.4 per le polizze ) = € Org_1
9.928,00, in luogo della minor somma di € 8.124,57 riconosciuta nella sentenza che si viene quindi a riformare.
Deve ritenersi in conseguenza fondato anche il secondo motivo di gravame, non potendosi ravvisare quindi alcuna soccombenza reciproca delle parti, risultando invece le Compagnie convenute ed ora appellate pienamente soccombenti nel giudizio.
Devono porsi perciò integralmente a carico delle appellate le spese dei due gradi del giudizio.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato, in primo grado, pieno svolgimento delle quattro fasi del giudizio e, nel gravame, esperimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione. E' peraltro certamente dovuto anche il rimborso delle spese di mediazione come esposte dall'odierna appellante pagina 8 di 9 ( v. documento n. 17 di parte attrice in primo grado ), risultando la mediazione in specie obbligatoria ed i compensi evidenziati conformi al parametri di cui al D.M. n.55/2014.
Stante la piena soccombenza della parte convenuta ed ora appellata anche le spese relative alla C.T.U. esperita nel giudizio, come liquidate in primo grado, devono porsi integralmente a carico della parte soccombente.
Non può invece riconoscersi in favore dell'appellante il rimborso delle spese relative al compenso che essa assume corrisposto al proprio C.T.P., non essendone documentato il pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 245/2022 emessa dal Tribunale di Biella in data 24/06/2022, condanna le Compagnie appellate al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, della somma complessiva di € 9.928,00 in
[...]
luogo del minor importo indicato nella predetta pronuncia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda all'effettivo pagamento;
2) Condanna altresì le Compagnie appellate a rimborsare in favore della Società appellante le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il procedimento di primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 420,00 per la fase di mediazione, nonché € 327,00 per i relativi esposti, e per il procedimento di gravame in complessivi € 1.923,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU esperita in primo grado a carico di parte appellata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22/04/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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