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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 247 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. , elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5 domiciliate in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Luca Murru, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._7 Parte_6 C.F._8 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10
(c.f. , (c.f. Parte_9 C.F._11 Parte_10
), (c.f. , C.F._12 Parte_11 C.F._13 Parte_12
(c.f. ), (c.f. , C.F._14 Parte_13 C.F._15
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._16 Parte_15
), (c.f. , C.F._17 Parte_16 C.F._18 Pt_17
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._19 Parte_18 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_19 C.F._21 Parte_20
), (c.f. ), C.F._22 Parte_21 C.F._23 Parte_22
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_23 C.F._25 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_24 C.F._26 Parte_25
pagina 1 di 7 ), C.F._27 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse delle attrici (memorie ex art. 183 comma VI, n.1 c.p.c. come modificato all'udienza del 15 maggio 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione contrariis reiectis accertare e dichiarare:
In via principale accertare: che le Sig.re nata a [...] il [...], , nata a [...]_2
Talana il 07.04.1961, nata a [...] il [...], Parte_3 [...]
nata a [...] il [...], nata a [...] il Pt_4 Parte_5
31.07.1985, sono, in proprio e per accessione di quello goduto dai propri danti causa, al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 35 anni, dei terreni siti in agro di
Talana catastalmente distinti al foglio 31 mappali 80 e 434, estesi complessivamente ha 07 are 03 ca 45 circa, e dei magazzini ivi presenti e catastalmente identificati al foglio 31 mappale 435 e 436 del catasto fabbricati del comune di Talana, confinante con proprietà
, proprietà , strada penetrazione agraria comune di Talana e altra proprietà . CP_2 Per_1
Per l'effetto dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alle attrici, dei terreni e degli immobili sopra indicati.
Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri di Nuoro di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con esonero dello stesso da responsabilità.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Talana, località “Su Loddo o Usurzai”, ed in particolare di due terreni adiacenti, distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 31 particella 80 e particella 434 sui quali insistono due fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 31, particella 435 e particella 436. pagina 2 di 7 Le attrici hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, provvedendo a recintare i fondi, impiantando un vigneto e edificando i due locali adibiti a magazzino/deposito.
Inoltre, hanno specificato di aver abbandonato il vigneto e che dalla metà degli anni
Novanta, hanno provveduto, anche per il tramite di terzi, alla pulizia periodica del fondo, alla raccolta della legna e alla concessione periodica in affitto per il pascolo e il ricovero di animali.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., le attrici hanno modificato le conclusioni precisando di aver continuato ad esercitare il possesso dei propri danti causa, oltre che in proprio.
All'udienza del 15 maggio 2025 le attrici hanno rinunciato alla domanda di accessione specificando che il possesso è stato esplicato in maniera autonoma.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). pagina 3 di 7 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997
n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di pagina 4 di 7 altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo alle attrici per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 29 ottobre 2024; dichiarazioni dei testi
[...] Tes_2 Tes_3
e rese rispettivamente all'udienza del 3 aprile 2025 e del 25
[...] Testimone_4 giugno 2025 e dichiarazioni dei testi e rese Testimone_5 Testimone_6 all'udienza del 9 luglio 2025).
e hanno rispettivamente riferito che nei primi anni e Tes_1 Tes_1 Tes_2 Pt_26 nel 1982, hanno aiutato - padre delle attrici , e - a Persona_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 mettere a dimora la vigna, specificando che il fondo era già recintato.
I testi non hanno saputo riferire in merito all'utilizzo dei fabbricati e al taglio della legna;
il teste ha riferito che il terreno è stato concesso a uso pascolo, negli ultimi 4-5 anni al Tes_1 genero il teste ha riferito di vedere spesso nei fine settimana le Testimone_5 Per_1 attrici raccogliere la legna e bruciare le frasche.
I testi - nel periodo 2008/2011 per 4/5 anni - e il teste - Tes_3 Testimone_4 nella metà degli anni Novanta per 4/5 anni - hanno riferito di aver condotto al pascolo il proprio gregge in cambio di prodotti agricoli.
Hanno specificato che il fondo è chiuso da un cancello munito di lucchetto e recintato con rete agropastorale, rete metallica e paletti in cemento.
e hanno confermato la presenza dei due magazzini, ma di non averli Pt_1 Tes_4 utilizzati pur avendone avuto la disponibilità.
I testi - da 6/7 anni - e il teste - negli anni 2014/2016 Testimone_5 Testimone_6
- hanno rispettivamente riferito di aver condotto al pascolo il proprio gregge in cambio di prodotti animali e del pagamento di un canone di affitto.
Hanno specificato che il fondo è chiuso da un cancello munito di lucchetto e recintato con rete agropastorale, rete metallica e paletti in cemento.
Il teste ha riferito che sul terreno sono presenti due piccoli depositi Testimone_5 adibiti uno a deposito attrezzi e l'altro a casa del custode, all'interno è presente un pagina 5 di 7 caminetto e un bagno;
ha dichiarato di aver utilizzato solo il secondo pur avendo avuto la disponibilità di entrambi.
Il teste ha confermato la presenza di una casa con garage ma di non averla Tes_6 utilizzata pur avendone avuto la disponibilità e di aver utilizzato la stalla per il ricovero di qualche animale.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che le attrici si sono sempre comportate come proprietarie degli immobili e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte delle medesime.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia i (testi e erano amici del padre delle attrici , e Tes_1 Per_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
e frequentazione dei luoghi.
[...]
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che Pt_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 acquistato la proprietà dei terreni e dei magazzini oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 proprietarie dei terreni siti in Talana distinti al Catasto Terreni del Comune di Talana pagina 6 di 7 al Foglio 31, particella 80 e particella 434 e dei magazzini presenti distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Talana al Foglio 31, particella 435 e particella
436;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 247 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. , elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5 domiciliate in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Luca Murru, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._7 Parte_6 C.F._8 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10
(c.f. , (c.f. Parte_9 C.F._11 Parte_10
), (c.f. , C.F._12 Parte_11 C.F._13 Parte_12
(c.f. ), (c.f. , C.F._14 Parte_13 C.F._15
(c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._16 Parte_15
), (c.f. , C.F._17 Parte_16 C.F._18 Pt_17
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._19 Parte_18 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_19 C.F._21 Parte_20
), (c.f. ), C.F._22 Parte_21 C.F._23 Parte_22
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_23 C.F._25 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_24 C.F._26 Parte_25
pagina 1 di 7 ), C.F._27 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse delle attrici (memorie ex art. 183 comma VI, n.1 c.p.c. come modificato all'udienza del 15 maggio 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione contrariis reiectis accertare e dichiarare:
In via principale accertare: che le Sig.re nata a [...] il [...], , nata a [...]_2
Talana il 07.04.1961, nata a [...] il [...], Parte_3 [...]
nata a [...] il [...], nata a [...] il Pt_4 Parte_5
31.07.1985, sono, in proprio e per accessione di quello goduto dai propri danti causa, al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 35 anni, dei terreni siti in agro di
Talana catastalmente distinti al foglio 31 mappali 80 e 434, estesi complessivamente ha 07 are 03 ca 45 circa, e dei magazzini ivi presenti e catastalmente identificati al foglio 31 mappale 435 e 436 del catasto fabbricati del comune di Talana, confinante con proprietà
, proprietà , strada penetrazione agraria comune di Talana e altra proprietà . CP_2 Per_1
Per l'effetto dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alle attrici, dei terreni e degli immobili sopra indicati.
Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri di Nuoro di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con esonero dello stesso da responsabilità.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie, per intervenuta usucapione degli immobili, siti in Talana, località “Su Loddo o Usurzai”, ed in particolare di due terreni adiacenti, distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 31 particella 80 e particella 434 sui quali insistono due fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 31, particella 435 e particella 436. pagina 2 di 7 Le attrici hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa, provvedendo a recintare i fondi, impiantando un vigneto e edificando i due locali adibiti a magazzino/deposito.
Inoltre, hanno specificato di aver abbandonato il vigneto e che dalla metà degli anni
Novanta, hanno provveduto, anche per il tramite di terzi, alla pulizia periodica del fondo, alla raccolta della legna e alla concessione periodica in affitto per il pascolo e il ricovero di animali.
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., le attrici hanno modificato le conclusioni precisando di aver continuato ad esercitare il possesso dei propri danti causa, oltre che in proprio.
All'udienza del 15 maggio 2025 le attrici hanno rinunciato alla domanda di accessione specificando che il possesso è stato esplicato in maniera autonoma.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). pagina 3 di 7 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte
d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997
n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di pagina 4 di 7 altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo alle attrici per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando gli immobili oggetto di domanda, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 29 ottobre 2024; dichiarazioni dei testi
[...] Tes_2 Tes_3
e rese rispettivamente all'udienza del 3 aprile 2025 e del 25
[...] Testimone_4 giugno 2025 e dichiarazioni dei testi e rese Testimone_5 Testimone_6 all'udienza del 9 luglio 2025).
e hanno rispettivamente riferito che nei primi anni e Tes_1 Tes_1 Tes_2 Pt_26 nel 1982, hanno aiutato - padre delle attrici , e - a Persona_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 mettere a dimora la vigna, specificando che il fondo era già recintato.
I testi non hanno saputo riferire in merito all'utilizzo dei fabbricati e al taglio della legna;
il teste ha riferito che il terreno è stato concesso a uso pascolo, negli ultimi 4-5 anni al Tes_1 genero il teste ha riferito di vedere spesso nei fine settimana le Testimone_5 Per_1 attrici raccogliere la legna e bruciare le frasche.
I testi - nel periodo 2008/2011 per 4/5 anni - e il teste - Tes_3 Testimone_4 nella metà degli anni Novanta per 4/5 anni - hanno riferito di aver condotto al pascolo il proprio gregge in cambio di prodotti agricoli.
Hanno specificato che il fondo è chiuso da un cancello munito di lucchetto e recintato con rete agropastorale, rete metallica e paletti in cemento.
e hanno confermato la presenza dei due magazzini, ma di non averli Pt_1 Tes_4 utilizzati pur avendone avuto la disponibilità.
I testi - da 6/7 anni - e il teste - negli anni 2014/2016 Testimone_5 Testimone_6
- hanno rispettivamente riferito di aver condotto al pascolo il proprio gregge in cambio di prodotti animali e del pagamento di un canone di affitto.
Hanno specificato che il fondo è chiuso da un cancello munito di lucchetto e recintato con rete agropastorale, rete metallica e paletti in cemento.
Il teste ha riferito che sul terreno sono presenti due piccoli depositi Testimone_5 adibiti uno a deposito attrezzi e l'altro a casa del custode, all'interno è presente un pagina 5 di 7 caminetto e un bagno;
ha dichiarato di aver utilizzato solo il secondo pur avendo avuto la disponibilità di entrambi.
Il teste ha confermato la presenza di una casa con garage ma di non averla Tes_6 utilizzata pur avendone avuto la disponibilità e di aver utilizzato la stalla per il ricovero di qualche animale.
Tutti i testi hanno confermato, altresì, che le attrici si sono sempre comportate come proprietarie degli immobili e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte delle medesime.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di amicizia i (testi e erano amici del padre delle attrici , e Tes_1 Per_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
e frequentazione dei luoghi.
[...]
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che Pt_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 acquistato la proprietà dei terreni e dei magazzini oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 proprietarie dei terreni siti in Talana distinti al Catasto Terreni del Comune di Talana pagina 6 di 7 al Foglio 31, particella 80 e particella 434 e dei magazzini presenti distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Talana al Foglio 31, particella 435 e particella
436;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci, spese compensate per i convenuti costituiti.
Lanusei, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7