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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
N. 595/2025 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa AN VE Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Veronica Amadio)
e
IC RL (C.F. C.F._2
(Avv. Silvia Scarpa)
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1494/2019 del Tribunale di Venezia (R.G.
3818/2019); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione della modifica dei tempi di frequentazione del figlio minore con i genitori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) non sia più dovuta alla sig.ra RL IC la contribuzione al mantenimento ordinario del minore (C.F. , nato a [...] il [...], sin d'ora Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 2 corrisposta, nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del padre sig. ; Parte_1
2) ambo i genitori provvedano direttamente, pro quota parte, alla contribuzione ordinaria del figlio minore;
3) le spese straordinarie continuino ad essere poste a carico di entrambi i genitori, come accordato in sede di divorzio, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.;
Immutate le restanti condizioni, in riferimento alle quali le Parti chiedono congiuntamente di voler confermare gli accordi raggiunti in sede di divorzio.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.” visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1494/2019 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN VE
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
N. 595/2025 V.G
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa AN VE Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Veronica Amadio)
e
IC RL (C.F. C.F._2
(Avv. Silvia Scarpa)
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Premesso che con ricorso presentato congiuntamente, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 1494/2019 del Tribunale di Venezia (R.G.
3818/2019); che, a mezzo del suddetto ricorso le parti hanno dedotto il mutamento delle condizioni di fatto in ragione della modifica dei tempi di frequentazione del figlio minore con i genitori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) non sia più dovuta alla sig.ra RL IC la contribuzione al mantenimento ordinario del minore (C.F. , nato a [...] il [...], sin d'ora Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 2 corrisposta, nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del padre sig. ; Parte_1
2) ambo i genitori provvedano direttamente, pro quota parte, alla contribuzione ordinaria del figlio minore;
3) le spese straordinarie continuino ad essere poste a carico di entrambi i genitori, come accordato in sede di divorzio, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.;
Immutate le restanti condizioni, in riferimento alle quali le Parti chiedono congiuntamente di voler confermare gli accordi raggiunti in sede di divorzio.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.” visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
ritenuta l'insussistenza di ragioni ostative;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi in ragione della natura del procedimento;
P.Q.M.
1) a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1494/2019 resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, fermo il resto;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN VE
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 2 di 2