Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2026, proposto da RA AR RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pappalepore, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
ER spa, non costituita in giudizio;
nei confronti
UR RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sauchella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Bettolo, 17;
per l'annullamento
della determina dell’11 febbraio 2026, di diniego di accesso agli atti, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UR RL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. SI Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e IR
ER spa, stazione appaltante, UR RL, appaltatore, e RA AR RL, subappaltatore, sono interessati dai lavori su linea ferroviaria, tra l’ingresso nord della stazione di Ortona e la galleria Cimitero e coinvolti nel giudizio civile vertente sulle spettanze derivanti dal contratto di subappalto, dinanzi al Tribunale di Benevento.
Il 22 dicembre 2025 RA AR RL presentava istanza di accesso, documentale e civico, a ER spa, con sollecito del 27 gennaio 2026, avente ad oggetto i registri di contabilità dal 16 ottobre 2023, gli stati di avanzamento dei lavori dal 16 ottobre 2023, il conto finale e la relazione, il certificato di collaudo, l’elenco delle riserve e le controdeduzioni, gli atti transattivi e gli accordi bonari, eventuali risoluzione o recesso dal contratto di appalto, il resoconto dei pagamenti dalla stazione appaltante all’appaltatore in relazione al contratto di subappalto.
Con atto dell’11 febbraio 2026 ER spa respingeva la domanda di accesso civico, sostenendo che non trovava applicazione l’art.2bis comma 2b del D.Lgs. n.33 del 2013, e documentale, perchè non vi erano ulteriori atti da ostendere rispetto al riscontro del 16 ottobre 2023 della precedente domanda, essendo poi ancora in corso le operazioni di chiusura dell’appalto.
L'istante presentava allora ricorso per l’annullamento del suddetto diniego, affermando la competenza di questo Tribunale, trattandosi di lavori rientranti nella circoscrizione di PE, e deducendo la violazione degli art.1, 3, 6, 22, 24, comma 7 della Legge n.241 del 1990 nonchè l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità.
UR RL si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con memoria la ricorrente segnalava in fatto che ER aveva poi dato riscontro all’istanza di accesso, e richiedeva quindi in rito la declaratoria della cassata materia del contendere o comunque di improcedibilità dell’impugnativa, per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto segnalato dalla parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.82/2026 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AS BA, Presidente FF
SI Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SI Lomazzi | AS BA |
IL SEGRETARIO