Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2025, proposto da Vitros Trading S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ruberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pratola Serra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Pastore Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza-ingiunzione n. 1/2025 - prot. n. 138 dell’8.1.2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale il Responsabile del Settore III Tecnico, Urbanistica ed Edilizia Privata, SUAP del Comune di Pratola Serra, ing. Alessia Tarantino, ha ingiunto a Vitros Trading S.p.A. e ad Intesa Sanpaolo S.p.A. “il pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente Atto”, per la presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 21/2024 nella parte relativa alla rimozione del pergolato di cui alla lettera G);
b) della nota prot. n. 8818 del 28.11.2024 (trasmessa a Vitros Trading, a mezzo pec, in data 7.2.2025, in allegato alla nota prot. n. 1003 del 7.2.2025), con cui l’agente di Polizia Municipale, M.llo Luigi Minetti, ha comunicato al Settore Tecnico III del Comune di Pratola Serra la mancata rimozione del pergolato oggetto dell’ordinanza n. 21/2024;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pratola Serra e della Intesa Sanpaolo S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EL Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha allegato e dedotto che: è un’azienda operante, da oltre sessanta anni, nel settore fotografico, sia nel campo produttivo, che in quello distributivo; di svolgere la sua attività nell’opificio di proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.A., sito nella zona industriale “Avellino Est”, ricadente nel territorio del Comune di Pratola Serra (AV) ,lungo la Strada Statale 7 bis al km 304 e ubicato in area classificata D1 “Industriale”, sia dal PRG del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, sia dallo strumento urbanistico comunale vigente; con ordinanza n. 21/2024 prot. n. 4854 del 25.06.2024, il Responsabile del Settore III Tecnico, Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Pratola Serra ha ingiunto “di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente, al ripristino dello stato dei luoghi con la relativa raccolta, e conferimento in discarica di materiali di risulta: - ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, del pergolato con struttura metallica prefabbricata, coperto con telo ombreggiante realizzata lungo il confine Sud; - ai sensi dell’art.37 del DPR 380/2001, dei seguenti interventi: A) due uffici aggiuntivi nella zona d’ingresso all’interno della palazzina uffici al piano terra; B) delle partizioni interne realizzate nel locale lavorazione e del piccolo locale completamente chiuso; C) delle suddivisioni realizzate nella palazzina uffici da cui è stata ricavata un’area adibita a open day; D) dell’area destinata ad archivio dove prima era presente l’alloggio del custode sita al secondo piano; E) Nella palazzina uffici al secondo piano delle divisioni interne non riportate nella DIA n.8 del 2/7/1997, andando a formare n. 3 vani adibiti ad archivio; F) della tettoia realizzata con tubi innocenti non infissa al suolo delle dimensioni di 48,50 mq e altezza media di 3,45 m; realizzata nel piazzale dell’opificio, alle spalle della cabina elettrica; H) del locale posto al primo piano dell’opificio adibito a deposito; che nella DIA risultava avere destinazione a lavorazione cartotecnica”; ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di demolizione indicata presso questo T.A.R., esitato con sentenza n. 2068 del 4.11.2024, con la quale è stato annullato il provvedimento gravato limitatamente alle opere descritte sub A), B), C), D), E), F) e H) ,ad eccezione del pergolato di cui alla lett. G); la Polizia Municipale, a seguito di opportuno sopralluogo (mai comunicato), ha riscontrato l’inottemperanza all’ordinanza n. 21/2024, relativamente alla mancata rimozione del pergolato, dandone atto nella nota prot. n. 8818 del 28.11.2024; successivamente, l’ente comunale ha adottato l’ordinanza-ingiunzione n. 1/2025, con la quale ha ingiunto ad essa e a Intesa Sanpaolo S.p.A., quest’ultima quale proprietaria dell’unità immobiliare in contestazione, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, entro e non oltre il termine di 90 giorni; a seguito della notifica dell’ordinanza, ha trasmesso all’amministrazione una nota, acquisita con protocollo n. 638 del 23.01.2025, con cui ha richiesto “di voler fissare con la massima, cortese sollecitudine una data per l’effettuazione di un sopralluogo congiunto presso lo stabilimento di questa società, al fine di verificare l’inesistenza del pergolato in questione” e “di voler conseguentemente revocare l’ordinanza-ingiunzione n. 1/2025”, richiedendo, altresì, “copia del verbale di sopralluogo della polizia municipale del 25.11.2024 e della nota prot. n. 8818 del 28.11.2024, redatta dalla Polizia Municipale nella persona del M.llo Luigi Minetti, citati nella motivazione dell’ordinanza-ingiunzione”; a seguito del sopralluogo del 6.02.2025, i tecnici comunali hanno potuto constatare l’avvenuta rimozione del pergolato contestato, sicché, successivamente, ha presentato all’ente comunale istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione per insussistenza del suo presupposto di fatto; tuttavia, il Comune, omettendo di fornire il dovuto riscontro, ha confermato l’ingiunzione emessa in precedenza.
2. Tanto premesso in fatto, la società ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità dell’atto gravato e tanto sulla base dei seguenti vizi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 - violazione dei principi del giusto procedimento e del contradditorio - violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. Della legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l. N. 689 del 1981 - eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - travisamento dei fatti - illogicità manifesta.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, lamentando l’illegittimità del provvedimento gravato per mancata comunicazione all’interessato del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto - difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l. N. 689 del 1981 - illogicità manifesta - contraddittorietà - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 cost.
Secondo la prospettazione ricorsuale, il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo perché fondato su un presupposto di fatto inesistente, ovverosia l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolire l’abusivo pergolato, tenuto conto che con successivo sopralluogo, debitamente effettuato dal tecnico comunale e dall’agente di polizia municipale, è stata accertata l’avvenuta rimozione dell’opera contestata.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere per difetto dei presupposti - violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa - violazione dell’art. 97 cost.
Con il motivo di censura in esame, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione anche sotto un ulteriore profilo, rappresentato dall’insussistenza dell’elemento psicologico necessario per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis del D.P.R. n. 380/2001.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3, 4, 4-bis – e 4-ter del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere – difetto assoluto dei presupposti - illogicità manifesta - contraddittorietà - violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa - violazione dell’art. 97 cost.
Con l’ulteriore motivo di gravame, è stata rilevata la violazione del procedimento applicativo della inflitta sanzione pecuniaria, stante l’assenza di un previo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene oggetto dell’ordine demolitorio.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Pratola Serra, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza demolitoria, laddove, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto e in diritto.
5. Si è, altresì, costituita Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di proprietaria dell’immobile e destinataria dell’ordinanza-ingiunzione gravata, la quale ha chiesto, in via preliminare, la sua estromissione dal giudizio, stante la propria documentata estraneità alle riscontrate difformità edilizie.
6. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla Intesa San Paolo s.p.a..
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
8. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è stato impugnato il verbale con cui il Corpo di Polizia Municipale ha accertato l'inottemperanza all'ordine demolitorio.
Alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale consolidato, “In materia di repressione di abusi edilizi, è inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l'adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta a tal fine necessaria l'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato dalla competente Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l'effetto acquisitivo” (cfr. TAR Napoli n. 664/2025. Nello stesso senso, TAR Napoli n. 1472/2025).
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato sul punto che:
“L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate; tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione: posta la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, dunque, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (C. di St. n. 8769/2024).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in parte qua per carenza di interesse.
9. Per il resto, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
10. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell'impugnata ordinanza di ingiunzione in ragione della mancata preventiva notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Tale motivo di ricorso è infondato.
Invero, deve escludersi che la mancata notifica del verbale che accerti l’inottemperanza all’ordine di demolizione possa inficiarne la legittimità dell’impugnata sanzione pecuniaria.
La notifica all’interessato dell’accertamento, infatti, ha esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e si atteggia ad adempimento necessario ai diversi fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei Registri immobiliari; si tratta di un atto che è normativamente configurato come avente efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate (cfr. da ultimo, Tar Campania, Napoli, sentenza dell’11/11/2025, n. 7333/2025).
In altri termini, la notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire è richiesta solo per il perfezionamento della trascrizione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale (comma 4 del TUED che prevede la “previa notifica all’interessato” dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire), mentre nella presente fattispecie (comma 4 bis stesso TU), al fine della irrogazione della sanzione di cui trattasi, rileva unicamente l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Di conseguenza, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è effetto automatico dell'inottemperanza dell'ordine demolitorio entro il termine di novanta giorni e la stessa deve ritenersi legittima, senza che possano considerarsi violati i principi del contraddittorio e di difesa del destinatario dell'ingiunzione a causa del mancato coinvolgimento del privato al sopralluogo ispettivo.
In più ex actis è emerso che la precedente ordinanza di demolizione n. 21 del 2024, dalla quale discende il provvedimento di cui è impugnazione, conteneva l’avvertimento che, nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, si sarebbe proceduto all’applicazione dell’art. 31 c. 4-bis del d.P.R. n. 380/2001, con l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria.
Di qui l’inconsistenza dell’ulteriore assunto di parte ricorrente, che erroneamente postula la necessità dell’adozione, da parte del comune, di un atto a contenuto provvedimentale allo scopo di assicurare la legittimità del provvedimento impugnato.
11. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha lamentato la sussistenza di fondati elementi per ritenere che il sopralluogo a cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, in realtà, non sia mai avvenuto o, comunque, non sia avvenuto con le modalità descritte nella nota prot. n. 8818 del 28.11.2024.
Le censure non colgono nel segno.
Invero, ex actis, è emerso che il personale della Polizia Municipale del Comune di Pratola Serra, nella persona del M.llo Luigi Minetti, in data 25.11.2024, ha effettuato il contestato sopralluogo, all’esito del quale ha rilevato l’inottemperanza all’ordinanza n. 21/2024, relativamente alla mancata rimozione del pergolato, dandone atto nella nota prot. n. 8818 del 28.11.2024.
Peraltro, come rimarcato dal Comune resistente, il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale costituisce atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esso accertate (Consiglio di Stato, sez. V, 28/08/2025, n. 7090/2025; Consiglio di Stato, sez. VI, 17/10/2022, n. 8811; Consiglio di Stato, sez. II, 20/01/2021, n. 633, T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 16/01/2023, n. 710).
Esso, pertanto, può essere contestato solo con la proposizione di querela di falso.
Tuttavia, nella specie, alcuna querela di falso ex artt. 221 e ss c.p.c. è stata proposta dalla parte ricorrente.
12. Con il terzo motivo di ricorso, Vitros s.p.a. ha lamentato che l’ordinanza-ingiunzione n. 1/2025 sarebbe illegittima anche sotto un ulteriore profilo, rappresentato dall’insussistenza dell’elemento psicologico necessario per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001.
L’obiezione non si rivela meritevole di condivisione da parte del Collegio.
Invero, come detto, l’emissione dell’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione.
Peraltro, allorquando, come nella specie, gli abusi siano stati realizzati su aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 o inedificabili o a rischio idrogeologico elevato, la sanzione pecuniaria deve essere irrogata nella misura massima di euro 20.000 (Tar Campania, Napoli, sentenza del 16/06/2025, n. 04540/2025).
13. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la Società ricorrente ha lamentato l’assenza del preventivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene oggetto dell’ordine di demolizione, ai fini della irrogazione della sanzione impugnata.
Anche tale motivo di ricorso è infondato in quanto l’unico presupposto all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, è la mancata rimozione dell’abuso e la sua irrogazione non è subordinata ad un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene oggetto dell’ordine di demolizione.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del ricorso.
14. Le spese di lite seguono possono essere compensate, alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di IN, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO