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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI CO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1578/2023
TRA
(P.I. Parte_1 P.IVA_1
e
(c.f. : ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana allo Spiazzo De Fazio n.3, presso lo studio dell'Avv. Augusto Orlando che li rappresenta e difende
-Appellanti –
Contro
( P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore il Sindaco- Avv. , con sede Controparte_2 legale in Francavilla Fontana alla via Municipio n.4-
Pag. 1 a 7 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Spinelli – Ufficio Legale del
[...]
, Controparte_1
Appellato
In Fatto. Cont Con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/1981, la
[...]
e (il primo quale trasgressore ed il secondo quale CP_4 Parte_2 proprietario o solidale, come indicato nei due verbali) proponevano avanti il GI di Pace di Brindisi ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22/bis L.689/81 avverso:
a) il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43087 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione dell'art. 94 Comma 1 e Comma 3 Cds per “omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà in quanto quale acquirente del veicolo sopra indicato ometteva di comunicare al PRA entro il prescritto termine di 60 giorni la trascrizione del passaggio di proprietà. La violazione è emersa a seguito di controllo occorso in data 31.08.2022 su corso Garibaldi n°1”. Sanzione di
€.727,00 (doc. 4 del Gdp);
b) il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43088 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione del DPR 474/2001 artt. 1 e 2 perché “circolava senza esporre la targa prova. Circolava alla guida del predetto veicolo utilizzato per la prova o dimostrazione tecnica senza aver appeso la targa di prova”. Sanzione €.26,00
(doc.5 del Gdp).
Assumeva la ricorrente , amministrata da Parte_1 Pt_2
di essere proprietaria del veicolo Renault Twingo tg. FH091HD
[...] regolarmente ad essa intestata (doc. 1 del Gdp), che l'autovettura era munita di regolare contratto assicurativo valido dal 02.07.2022 sino al 02.01.2023 (doc. 2 del
Gdp).
In data 31.08.2022 l'autovettura Renault Twingo tg. FH091HD era stata, momentaneamente, affidata a che, nel transitare in Francavilla Parte_3
Fontana lungo via Garibaldi, era stato contravvenzionato (doc.3 del Gdp) perché circolava col predetto veicolo sprovvisto della carta di circolazione. In effetti la carta di circolazione era presente nel veicolo, ma il ignorava il posto in cui il Parte_3 documento era custodito. La carta di circolazione veniva prontamente esibita il
Pag. 2 a 7 giorno successivo, presso il Comando di Polizia Municipale di Francavilla Fontana, dal Pt_2
Non lo stesso giorno, ma 8 giorni dopo, e precisamente l'08.09.2022, la Polizia
Municipale di Francavilla Fontana convocava presso il proprio Comando la società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e notificava i due verbali sopra indicati, ritenendo che l'autovettura fosse priva di regolare passaggio di proprietà.
Per tale motivo, ritenuto infondato dagli appellanti, veniva elevato un primo verbale per la mancata trascrizione al .P.r.a. del veicolo (doc. 4 del Gdp).
Veniva, altresì, contestato alla ricorrente società anche l'omessa esposizione della targa prova al veicolo che i verbalizzanti ritenevano era stato affidato al per una prova o per una dimostrazione tecnica (doc 5 del Gdp). Parte_3
Veniva precisato che il veicolo Renault Twingo era stato momentaneamente affidato dato al perché potesse circolare nella giornata del 31.08.2022 Parte_3 esulando del tutto l'intenzione da parte del di acquistare il veicolo o di Parte_3 verificarne il funzionamento e che l'autovettura era regolarmente assicurata per la
R.C.A sin dal 02.07.2022 (ben due mesi prima) .
Infine, i ricorrenti eccepivano la mancata immeditata contestazione dell'infrazione avvenuta dopo 8 giorni dall'esibizione della carta di circolazione.
Il Comune si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
17.11.2022 con la quale eccepiva che i due verbali elevati erano corretti dal momento che dal libretto di circolazione appariva come data di immatricolazione quella del
05.09.2022 e concludeva per il rigetto della domanda.
Alla successiva udienza dell'08.03.2023 il ricorrente produceva l'estratto cronologico dell'autovettura FH091HD.
Trattandosi di causa fondata su documentazione scritta, non era necessaria alcuna attività istruttoria, e la causa veniva decisa alla stessa udienza dall'adito
GI di Pace con la sentenza oggi impugnata, con cui veniva rigettato il ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte appellante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Tribunale di Brindisi adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.555/2023 dell'08.03.2023 e depositata il 24.03.2023, emessa dal GI di Pace di Brindisi avv. Romanazzi, non notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Pag. 3 a 7 a) annullare il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della
Strada bollettario n°2873, bolletta n°43087 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione dell'art. 94 Comma 1 e Comma 3 Cds.
b) annullare il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43088 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione del DPR 474/2001 artt. 1 e 2.
c) per l'effetto dichiarare non dovuto il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, iva e cap come per legge del doppio grado giudizio”.
Nel presente giudizio si è costituito il che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del proposto gravame.
All'udienza del 17.12.2025, dopo la discussione i difensori delle parti, chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione.
Questo giudice disponeva in conformità.
Motivi Della Decisione
La sentenza impugnata viene censurata in relazione al primo capo di essa che ha riconosciuto corretto l'operato della Polizia Locale con riferimento al verbale
43087 ritenendo che per l'autovettura fosse stato eseguito il passaggio di proprietà solamente in data 05.09.2022 e, quindi, in data successiva al verbale del 31.08.2022. CP_ Ricostruendo i fatti di causa, può affermarsi che in data 31/08/2022 l'
e l'Agente , in servizio ordinario di pattuglia , a Controparte_6 Persona_1 seguito di controllo stradale presso C.so Garibaldi n.1, contestavano alle ore 21.28, il verbale n.2866/42978, ai sensi dell'art.180 c.1 e c.7, al sig. , in Parte_3 quanto circolava con il veicolo Renault Twingo tg. FH09IHD, senza avere con sé la relativa carta di circolazione e il certificato assicurativo e, pertanto, invitavano lo stesso a presentare presso il Comando i suddetti documenti, entro 5 giorni.
In data 05.09.2022 perveniva presso il Comando copia della parte anteriore della carta di circolazione.
In data 06.09.2022 perveniva l'integrazione della documentazione richiesta, ossia veniva presentata la carta di circolazione completa dalla quale emergeva regolare revisione effettuata in data 03.02.2021 e il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia , n.305436824, valido fino al 02.01.2023. CP_7
A seguito dell'acquisizione di detta documentazione si notava che la carta di circolazione al punto (I), relativo alla data di immatricolazione alla quale si riferisce
Pag. 4 a 7 la carta di circolazione, riportava la data del 5/9/2022 e che in basso a destra vi era la dicitura “Documento unico non valido per la circolazione –art.56 c.6
D.Lgs.n.446/1997; n. progressivo PRA 22/K241899K, relativi alle violazioni di cui all'art.94 c.1 e c.3 e DPR 474/2001, art.2, c.1 .
All'atto di accertamento dei fatti, in data 31/8/2022, considerando che il non riusciva, nell'immediato, a fornire l'atto in originale o copia Parte_3 conforme come per legge previsto, si provvedeva alla redazione del spv ai sensi dell'art.180 del CdS finalizzato, appunto, ad accertare la presenza del libretto di circolazione de quo in relazione al veicolo contravvenzionato.
In data 06/09/2022 rappresentante legale della ditta Parte_2 esibiva presso il Comando di Polizia Locale, l'originale del libretto di Parte_1 circolazione del veicolo in premessa, che riportava come data di immatricolazione il
05/09/2022. La data di prima immatricolazione del veicolo risulta essere dalla lettura del libretto di circolazione quella del 20.02.2017, ma in calce all'atto si evidenzia una scrittura privata del 01/07/2021 e successivamente come già esplicato sulla carta di circolazione la data di immatricolazione risultava effettuata in data
05.09.2022, da qui la violazione di cui all'art.94, avendo il soggetto titolato alla proprietà dovuto ottemperare nel termine dei 60gg.a quanto conclamato nel disposto normativo.
Alla luce di quanto sopra, appare palese che l'aggiornamento fosse stato effettuato a distanza di 5 giorni dall'accertamento ( 31.08.2022) e il giorno precedente alla presentazione dell'atto presso gli uffici del Comando (06.09.2022).
Si rappresenta, inoltre, che il libretto di che trattasi riporta in calce la disciplina di cui all'art. 56 , comma 6, del d. Lgs. 446/1997 “DOCUMENTO UNICO NON
VALIDO AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE” (motivo per cui si notiziava l'ente
Provincia di Brindisi con nota 42084/2022) e pertanto il mezzo avrebbe potuto circolare ma solo per test finalizzati all'acquisto e quindi con il necessario ausilio della targa prova, come da normativa vigente, e dal momento che quest'ultima non veniva presentata, si procedeva alla notifica del spv 2873/43088, nonché alla notifica del del spv 2873/43087 per violazione dell'art.94 c.1 e 3 per omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà .
Esaminando la documentazione in atti, già prodotta nel giudizio di primo grado deve convenirsi che la decisione appare non viziata in ragione del fatto che il
GI di Pace ha spiegato che il veicolo in questione, pur essendo in possesso
Pag. 5 a 7 dell'appellante sin dall' 08.07.2021, la trascrizone al PRA è avvenuta solo in data
05.09.2022.
In effetti, l'appellante ha prodotto presso il Comando dei Vigili di Francavilla, una carta di circolazione con formalità aggiornata solo in data 5.9.2022.
La sentenza viene, infine. censurata anche per la mancata delibazione dell'ulteriore motivo eccepito in primo grado, avendo il difensore della opponente, evidenziato che i verbalizzanti non avevano contestato immediatamente l'infrazione ContCo al l.r. della in occasione della consegna del libretto di circolazione.
I casi in cui non si può contestare immediatamente la violazione sono tassativamente indicati nello stesso art. 201 Cds.
Nel caso di specie, i Vigili Urbani, pur avendo effettuato le operazioni di verifica il 31.08.2022, hanno dovuto compiere gli approfondimenti del caso per verificare ogni aspetto del veicolo e del proprietario e, quindi, hanno convocato dopo
8 giorni la società per notificare i due verbali. Parte_1
Per tutti i suesposti motivi, il proposto appello deve essere rigettato, con derivante condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI CO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello proposto da Parte_1
(P.I. e (c.f. : ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 avverso la sentenza n.555/2023, emessa dal G.d.P. di Brindisi, nel giudizio n. 3304/2022, contro il ( P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore il Sindaco- Avv. P.IVA_2
, con sede legale in Francavilla Fontana alla via Municipio n.4- Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del che liquida, in Controparte_1 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della
Pag. 6 a 7 odierna controversia, in complessivi € 505,00 oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 17.12.2025
Il GI
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI CO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1578/2023
TRA
(P.I. Parte_1 P.IVA_1
e
(c.f. : ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana allo Spiazzo De Fazio n.3, presso lo studio dell'Avv. Augusto Orlando che li rappresenta e difende
-Appellanti –
Contro
( P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore il Sindaco- Avv. , con sede Controparte_2 legale in Francavilla Fontana alla via Municipio n.4-
Pag. 1 a 7 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Spinelli – Ufficio Legale del
[...]
, Controparte_1
Appellato
In Fatto. Cont Con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/1981, la
[...]
e (il primo quale trasgressore ed il secondo quale CP_4 Parte_2 proprietario o solidale, come indicato nei due verbali) proponevano avanti il GI di Pace di Brindisi ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22/bis L.689/81 avverso:
a) il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43087 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione dell'art. 94 Comma 1 e Comma 3 Cds per “omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà in quanto quale acquirente del veicolo sopra indicato ometteva di comunicare al PRA entro il prescritto termine di 60 giorni la trascrizione del passaggio di proprietà. La violazione è emersa a seguito di controllo occorso in data 31.08.2022 su corso Garibaldi n°1”. Sanzione di
€.727,00 (doc. 4 del Gdp);
b) il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43088 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione del DPR 474/2001 artt. 1 e 2 perché “circolava senza esporre la targa prova. Circolava alla guida del predetto veicolo utilizzato per la prova o dimostrazione tecnica senza aver appeso la targa di prova”. Sanzione €.26,00
(doc.5 del Gdp).
Assumeva la ricorrente , amministrata da Parte_1 Pt_2
di essere proprietaria del veicolo Renault Twingo tg. FH091HD
[...] regolarmente ad essa intestata (doc. 1 del Gdp), che l'autovettura era munita di regolare contratto assicurativo valido dal 02.07.2022 sino al 02.01.2023 (doc. 2 del
Gdp).
In data 31.08.2022 l'autovettura Renault Twingo tg. FH091HD era stata, momentaneamente, affidata a che, nel transitare in Francavilla Parte_3
Fontana lungo via Garibaldi, era stato contravvenzionato (doc.3 del Gdp) perché circolava col predetto veicolo sprovvisto della carta di circolazione. In effetti la carta di circolazione era presente nel veicolo, ma il ignorava il posto in cui il Parte_3 documento era custodito. La carta di circolazione veniva prontamente esibita il
Pag. 2 a 7 giorno successivo, presso il Comando di Polizia Municipale di Francavilla Fontana, dal Pt_2
Non lo stesso giorno, ma 8 giorni dopo, e precisamente l'08.09.2022, la Polizia
Municipale di Francavilla Fontana convocava presso il proprio Comando la società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e notificava i due verbali sopra indicati, ritenendo che l'autovettura fosse priva di regolare passaggio di proprietà.
Per tale motivo, ritenuto infondato dagli appellanti, veniva elevato un primo verbale per la mancata trascrizione al .P.r.a. del veicolo (doc. 4 del Gdp).
Veniva, altresì, contestato alla ricorrente società anche l'omessa esposizione della targa prova al veicolo che i verbalizzanti ritenevano era stato affidato al per una prova o per una dimostrazione tecnica (doc 5 del Gdp). Parte_3
Veniva precisato che il veicolo Renault Twingo era stato momentaneamente affidato dato al perché potesse circolare nella giornata del 31.08.2022 Parte_3 esulando del tutto l'intenzione da parte del di acquistare il veicolo o di Parte_3 verificarne il funzionamento e che l'autovettura era regolarmente assicurata per la
R.C.A sin dal 02.07.2022 (ben due mesi prima) .
Infine, i ricorrenti eccepivano la mancata immeditata contestazione dell'infrazione avvenuta dopo 8 giorni dall'esibizione della carta di circolazione.
Il Comune si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
17.11.2022 con la quale eccepiva che i due verbali elevati erano corretti dal momento che dal libretto di circolazione appariva come data di immatricolazione quella del
05.09.2022 e concludeva per il rigetto della domanda.
Alla successiva udienza dell'08.03.2023 il ricorrente produceva l'estratto cronologico dell'autovettura FH091HD.
Trattandosi di causa fondata su documentazione scritta, non era necessaria alcuna attività istruttoria, e la causa veniva decisa alla stessa udienza dall'adito
GI di Pace con la sentenza oggi impugnata, con cui veniva rigettato il ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte appellante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, rassegnava le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Tribunale di Brindisi adito, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.555/2023 dell'08.03.2023 e depositata il 24.03.2023, emessa dal GI di Pace di Brindisi avv. Romanazzi, non notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Pag. 3 a 7 a) annullare il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della
Strada bollettario n°2873, bolletta n°43087 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione dell'art. 94 Comma 1 e Comma 3 Cds.
b) annullare il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, bollettario n°2873, bolletta n°43088 dell'08.09.2022 in pari data notificato, per la violazione del DPR 474/2001 artt. 1 e 2.
c) per l'effetto dichiarare non dovuto il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, iva e cap come per legge del doppio grado giudizio”.
Nel presente giudizio si è costituito il che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del proposto gravame.
All'udienza del 17.12.2025, dopo la discussione i difensori delle parti, chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione.
Questo giudice disponeva in conformità.
Motivi Della Decisione
La sentenza impugnata viene censurata in relazione al primo capo di essa che ha riconosciuto corretto l'operato della Polizia Locale con riferimento al verbale
43087 ritenendo che per l'autovettura fosse stato eseguito il passaggio di proprietà solamente in data 05.09.2022 e, quindi, in data successiva al verbale del 31.08.2022. CP_ Ricostruendo i fatti di causa, può affermarsi che in data 31/08/2022 l'
e l'Agente , in servizio ordinario di pattuglia , a Controparte_6 Persona_1 seguito di controllo stradale presso C.so Garibaldi n.1, contestavano alle ore 21.28, il verbale n.2866/42978, ai sensi dell'art.180 c.1 e c.7, al sig. , in Parte_3 quanto circolava con il veicolo Renault Twingo tg. FH09IHD, senza avere con sé la relativa carta di circolazione e il certificato assicurativo e, pertanto, invitavano lo stesso a presentare presso il Comando i suddetti documenti, entro 5 giorni.
In data 05.09.2022 perveniva presso il Comando copia della parte anteriore della carta di circolazione.
In data 06.09.2022 perveniva l'integrazione della documentazione richiesta, ossia veniva presentata la carta di circolazione completa dalla quale emergeva regolare revisione effettuata in data 03.02.2021 e il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia , n.305436824, valido fino al 02.01.2023. CP_7
A seguito dell'acquisizione di detta documentazione si notava che la carta di circolazione al punto (I), relativo alla data di immatricolazione alla quale si riferisce
Pag. 4 a 7 la carta di circolazione, riportava la data del 5/9/2022 e che in basso a destra vi era la dicitura “Documento unico non valido per la circolazione –art.56 c.6
D.Lgs.n.446/1997; n. progressivo PRA 22/K241899K, relativi alle violazioni di cui all'art.94 c.1 e c.3 e DPR 474/2001, art.2, c.1 .
All'atto di accertamento dei fatti, in data 31/8/2022, considerando che il non riusciva, nell'immediato, a fornire l'atto in originale o copia Parte_3 conforme come per legge previsto, si provvedeva alla redazione del spv ai sensi dell'art.180 del CdS finalizzato, appunto, ad accertare la presenza del libretto di circolazione de quo in relazione al veicolo contravvenzionato.
In data 06/09/2022 rappresentante legale della ditta Parte_2 esibiva presso il Comando di Polizia Locale, l'originale del libretto di Parte_1 circolazione del veicolo in premessa, che riportava come data di immatricolazione il
05/09/2022. La data di prima immatricolazione del veicolo risulta essere dalla lettura del libretto di circolazione quella del 20.02.2017, ma in calce all'atto si evidenzia una scrittura privata del 01/07/2021 e successivamente come già esplicato sulla carta di circolazione la data di immatricolazione risultava effettuata in data
05.09.2022, da qui la violazione di cui all'art.94, avendo il soggetto titolato alla proprietà dovuto ottemperare nel termine dei 60gg.a quanto conclamato nel disposto normativo.
Alla luce di quanto sopra, appare palese che l'aggiornamento fosse stato effettuato a distanza di 5 giorni dall'accertamento ( 31.08.2022) e il giorno precedente alla presentazione dell'atto presso gli uffici del Comando (06.09.2022).
Si rappresenta, inoltre, che il libretto di che trattasi riporta in calce la disciplina di cui all'art. 56 , comma 6, del d. Lgs. 446/1997 “DOCUMENTO UNICO NON
VALIDO AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE” (motivo per cui si notiziava l'ente
Provincia di Brindisi con nota 42084/2022) e pertanto il mezzo avrebbe potuto circolare ma solo per test finalizzati all'acquisto e quindi con il necessario ausilio della targa prova, come da normativa vigente, e dal momento che quest'ultima non veniva presentata, si procedeva alla notifica del spv 2873/43088, nonché alla notifica del del spv 2873/43087 per violazione dell'art.94 c.1 e 3 per omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà .
Esaminando la documentazione in atti, già prodotta nel giudizio di primo grado deve convenirsi che la decisione appare non viziata in ragione del fatto che il
GI di Pace ha spiegato che il veicolo in questione, pur essendo in possesso
Pag. 5 a 7 dell'appellante sin dall' 08.07.2021, la trascrizone al PRA è avvenuta solo in data
05.09.2022.
In effetti, l'appellante ha prodotto presso il Comando dei Vigili di Francavilla, una carta di circolazione con formalità aggiornata solo in data 5.9.2022.
La sentenza viene, infine. censurata anche per la mancata delibazione dell'ulteriore motivo eccepito in primo grado, avendo il difensore della opponente, evidenziato che i verbalizzanti non avevano contestato immediatamente l'infrazione ContCo al l.r. della in occasione della consegna del libretto di circolazione.
I casi in cui non si può contestare immediatamente la violazione sono tassativamente indicati nello stesso art. 201 Cds.
Nel caso di specie, i Vigili Urbani, pur avendo effettuato le operazioni di verifica il 31.08.2022, hanno dovuto compiere gli approfondimenti del caso per verificare ogni aspetto del veicolo e del proprietario e, quindi, hanno convocato dopo
8 giorni la società per notificare i due verbali. Parte_1
Per tutti i suesposti motivi, il proposto appello deve essere rigettato, con derivante condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI CO
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello proposto da Parte_1
(P.I. e (c.f. : ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 avverso la sentenza n.555/2023, emessa dal G.d.P. di Brindisi, nel giudizio n. 3304/2022, contro il ( P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore il Sindaco- Avv. P.IVA_2
, con sede legale in Francavilla Fontana alla via Municipio n.4- Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del che liquida, in Controparte_1 applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della
Pag. 6 a 7 odierna controversia, in complessivi € 505,00 oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 17.12.2025
Il GI
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7