Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6531/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6531/2023 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA CORSICA 2/5 16128 GENOVA, presso lo studio dell'avv. BET
ENRICO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 337 ter c.c., contrariis reiectis,
− In via principale: disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore
[...]
con collocazione dello stesso presso la madre;
ER
− In via subordinata: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
, con collocazione del medesimo presso la madre;
Persona_1
In ogni caso:
− Stabilire che il padre possa tenere con sé per due week end al mese (in date ER da stabilire entro la metà del mese preced sabato pomeriggio alla domenica sera, oppure dalla domenica pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento del bambino all'asilo nido, e nei fine settimana in cui il padre è libero da impegni lavorativi (con obbligo di presenza paterna durante la notte e divieto di affidarlo a terzi);
− Due pernottamenti al mese infrasettimanali (in date da stabilirsi entro la metà del mese precedente), il mercoledì dall'uscita dal nido alle 14 fino al giovedì con riaccompagnamento dalla madre tra le ore 18.00 e le ore 20.00 (con obbligo di presenza paterna durante la notte e divieto di affidarlo a terzi);
− Festività con il criterio dell'alternanza; in considerazione della tenera età del minore, disporre che nelle vacanze estive e invernali il padre possa tenere con sé non ER più di due pernottamenti consecutivi, in giorni da concordarsi con la madre, con anticipo di almeno un mese;
− determinare a carico del sig. una somma non inferiore ad euro 400,00 Controparte_1 mensili, o altra somma meglio le annualmente in base all'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% della spesa attuale del nido, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo del Tribunale di Genova, Sezione IV civile, del 16/09/2016, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso;
− disporre che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito in Persona_1 via esclusiva dalla sig.ra gen e/o collocatario del Parte_1 minore.
− Prescrivere al sig. di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno il proprio ER
ISEE alla sig.ra al fine di poter effettuare l'ISEE minorenni indispensabile Parte_1 per ottenere l'ass
− Con vittoria di spese e compensi professionali
CONCLUSIONI RESISTENTE
Insta affinché il Tribunale di Genova, contrariis reiectis, voglia: disporre l'affidamento del minore nato a Genova il [...], [...] [...] regime condiviso a Persona_1 entrambi i un regime di frequentazione tra il minore e i genitori che preveda tempi paritari di permanenza, con fine settimana alternati;
ordinare che i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per il figlio necessarie, concordate e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 documentate così come individuate nel verbale della IVa sezione di codesto Tribunale;
Vinte le spese.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni del mantenimento e delle visite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la Sig.ra dopo avere dato atto di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. dalla quale era nato in ER data 11.2.2021 il figlio minore , riconosciuto da entrambi i genitori, ha ER evidenziato che:
- all'epoca dell'instaurazione della relazione con il Sig. quest'ultimo ER era separato dalla moglie dalla quale aveva avuto due figli, entrambi affidati ai Servizi Sociali;
- - sia lei sia il Sig. avevano avuto il desiderio di un figlio ma il Sig. ER
, una volta appreso che ella era incinta, le aveva chiesto di abortire ER evidenziando che non sarebbe stato presente, né come padre né come compagno;
- - quando il Sig. aveva appreso che ella voleva portare avanti la ER gravidanza, le aveva comunicato che avrebbe provato a fare il padre per quanto possibile;
- - la relazione con il Sig. era ripresa ma ella, durante tutta la ER gravidanza e dopo la nascita del figlio, era stata lasciata sola a gestire il piccolo;
- - il Sig. abitava a Breccanecca in un alloggio fornitogli dalla Chiesa ER
e per il mantenimento di versava sporadicamente variabili ed ER esigue somme di denaro;
- - a settembre 2022 il Sig. era costretto a lasciare l'alloggio di ER
Breccanecca e le chiedeva ospitalità;
- - era quindi iniziata una convivenza tra lei ed il Sig. che aveva ER fortificato il rapporto tra quest'ultimo e;
ER
- - la convivenza era tuttavia durata pochi mesi e dal gennaio 2023 il Sig.
si era trasferito a vivere in un appartamento a Chiavari;
ER
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - - il Sig. è istruttore di tango argentino e si reca settimanalmente a ER
Genova e ad Alessandria dove tiene lezioni. Inoltre, due sabati sera al mese si reca ad Alessandria per eventi legati al tango mentre nei restanti weekend organizza serate di ballo a Chiavari e Sestri Levante;
- - frequenta l'asilo nido privato “Fantasia” di Genova con retta ER mensile di euro 465,00 oltre all'iscrizione annuale pari ad euro 250,00 e l'orario è 8:00/09:30- 15:00/17:30;
- - ella è dipendente della Compagnia Assicurativa e percepisce CP_2 uno stipendio di euro 1.500,00 circa per 14 mensilità. Percepisce inoltre l'assegno unico universale al 100% pari ad euro 170,00 mensili. Ella è inoltre gravata del pagamento della rata mensile per il mutuo acceso per l'acquisto della propria abitazione pari ad euro 900,00 per il cui pagamento è aiutata dal padre;
- - i rapporti tra il Sig. e dal 2023 sono stati sporadici e ER ER ridotti a causa della disorganizzazione e della mancanza di volontà del Sig. ; ER
- - ella ha spesso accompagnato a Chiavari dal padre il sabato o ER la domenica e lo ha lasciato a dormire dal padre che in quelle occasioni aveva con sé gli altri suoi due figli. Ella ha inoltre consentito che il Sig.
dormisse da lei per farlo stare con;
ER ER
- - nonostante la sperimentazione di tale regime il Sig. è spesso ER inaffidabile nella gestione di nel senso che cambia ER arbitrariamente il luogo e l'orario in cui si reca a prendere il figlio oppure comunica all'ultimo momento la sua impossibilità di tenerlo con sé;
- - si erano in passato verificati episodi di scarsa attenzione e cura da parte del Sig. verso che l'avevano preoccupata e avevano ER ER messo in dubbio la capacità genitoriale dello stesso;
- - il Sig. , dopo la cessazione della convivenza con lei, non ha più ER voluto corrispondere il 50% delle spese per il mantenimento di ER ma ha corrisposto inizialmente euro 150,00 mensili e da gennaio 2023 euro 200,00 mensili.
Con tali premesse la Sig.ra ha chiesto in via principale che venisse Parte_1 disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore ed in via ER subordinata l'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, che venisse disposta la collocazione di presso di sé e che venisse ER regolamentato il diritto di visita del minore con il padre almeno per due
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 weekend al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera (o dalla domenica sera al lunedì mattina), oltre a due pernottamenti infrasettimanali nella giornata del mercoledì; in punto economico ha chiesto che venisse posto a carico del Sig.
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , ER ER
l'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed infine che l'assegno unico universale venisse da lei percepito in via esclusiva.
Con comparsa depositata in data 27.10.2023 si è costituito in giudizio il Sig.
il quale ha contestato la narrazione svolta in ricorso Controparte_1 evidenziando innanzi tutto di avere da subito rappresentato alla Sig.ra la sua difficile realtà personale e la paura di non riuscire a gestire in Parte_1 maniera corretta i due figli nati dal precedente matrimonio;
egli ha inoltre aggiunto che dopo la nascita di la convivenza con la Sig.ra ER Parte_1
e l'idea di famiglia allargata si era dimostrata difficile così come la gestione di
. ER
Egli ha evidenziato che la situazione si era ancora più complicata quando aveva dovuto lasciare l'alloggio a Breccanecca per trovarsi una sistemazione in affitto. Il Sig. ha osservato che la Sig.ra ha sempre preteso di gestire il ER Parte_1 minore a proprio piacimento escludendo il padre da qualsiasi attività che lo riguardasse e concedendo al padre poche occasioni per rimanere da solo con suo figlio. Il Sig. ha infine evidenziato di versare euro 500,00 mensili a titolo di ER canone di locazione dell'immobile in Chiavari in cui risiede oltre ad euro 100,00 mensili di spese di amministrazione per un totale di euro 600,00 mensili, di versare euro 540,00 per il mantenimento dei figli più grandi avuti da precedente matrimonio e ha aggiunto che le sue entrate lavorative sono molto limitate da almeno tre anni. In tali premesse il Sig. ha chiesto che venisse rigettata la richiesta di ER affido esclusivo del figlio minore e che venisse disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, che venissero ampliati i giorni di competenza ER paterna per arrivare a tempi paritari di permanenza tra i genitori e che questi ultimi sostenessero al 50% le spese straordinarie riguardanti il figlio minore.
All'udienza del 5.12.2023 era presente la Sig.ra personalmente Parte_1 unitamente ai suoi difensori oltre che ed il difensore del Sig. , mentre ER
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 quest'ultimo non era presente a causa di un malore accusato il giorno stesso dell'udienza. È stata pertanto sentita la Sig.ra e l'udienza è stata rinviata al Parte_1
18.1.2024 per sentire il Sig. . ER
La Sig.ra si è richiamata al ricorso e ha aggiunto che attualmente il Parte_1
Sig. versa per il mantenimento di l'importo mensile di euro ER ER
200,00 omnicomprensivi e che ha acconsentito a che ella percepisse per intero l'assegno unico. Ha precisato di non avere difficoltà ad ottenere dal Sig. consensi o ER autorizzazioni per questioni riguardanti il figlio ma ha ribadito che il Sig. ER
è tuttora inaffidabile. Il Sig. ha evidenziato di vedere tre o quattro volte a settimana, ER ER in particolare di vederlo il lunedì pomeriggio prima di andare ad Alessandria per impegni serali legati al lavoro ed il martedì una volta rientrato a Genova. Ha precisato di riuscire a vederlo al mattino o al pomeriggio, prelevandolo dall'asilo fuori dell'orario di uscita grazie ad una gentile concessione della scuola e a riportarlo all'asilo. Ha aggiunto di vederlo anche al giovedì e di tenerlo dall'uscita dall'asilo fino all'ora di cena. Ha precisato che gli orari dei suoi corsi possono variare e che in genere di sera egli tiene corsi al lunedì ad Alessandria e al giovedì sera a Genova.
Ha confermato di versare euro 200,00 per il mantenimento di e ha ER chiesto di poter corrispondere per lo stesso importo che sta versando ER per il mantenimento dei suoi due figli più grandi oltre che un regime di frequentazione che gli consentisse di tenere tutti e tre i suoi figli.
All'esito dell'udienza il Giudice Delegato si riservava e poi emetteva ordinanza ex art. 473-bis.21.
Osservava il giudice delegato come allo stato la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore formulata da parte attrice in via principale apparisse allo stato priva di un solido fondamento.
Evidenziava a tale proposito come, nel corso dell'udienza, la Sig.ra Parte_1 aveva infatti dichiarato di non avere mai avuto difficoltà ad ottenere dal Sig.
i necessari consensi per le questioni riguardanti il figlio aggiungendo che ER il Sig. versa mensilmente per il mantenimento di l'importo di ER ER euro 200,00 mensili.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Osservava quindi il giudice delegato che “dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice non è pertanto emersa la figura di un padre assente dalla vita del figlio;
è al contrario emersa la figura di un padre che ha dimostrato di voler trascorrere maggior tempo con lui e che frequenta regolarmente i figlio compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali. A ciò si aggiunga che non emergono allo stato carenze in ordine alla regolare iscrizione e frequenza scolastica del minore né con riguardo al suo stato di salute, da cui discende – e ciò non è stato contestato da parte attrice – che il Sig. ER partecipi attivamente sul fronte burocratico alla gestione del figlio e agli adempimenti amministrativi connessi”.
Stabiliva quindi il giudice delegato che in questo quadro, non vi sono motivi allo stato per derogare al principio generale dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, stante il carattere residuale dell'affidamento esclusivo che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. può essere disposto soltanto laddove l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale da entrambi i genitori possa risultare pregiudizievole per il minore.
Pertanto il giudice delegato disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con sua collocazione presso la madre. ER
Quanto al regime di frequentazione del minore con il padre osservava il giudice delegato che sta frequentando l'asilo nido privato in Genova che ha ER precisi orari di entrata e di uscita che è opportuno che vengano rispettati (anche per un'organizzazione futura legata alla frequenza della scuola dell'obbligo in cui di certo non ci si può allontanare da scuola e farvi rientro in orari diversi da quelli previsti), che il Sig. risiede a Chiavari, ha orari di lavoro che lo ER impegnano spesso anche di sera e anche fuori Liguria ed infine ha altri due figli nati da precedente matrimonio che frequenta secondo un regime stabilito di recente dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Genova il 15.12.2023 prodotta dal Procuratore del Sig. . ER
In tale situazione, tenuto conto del preminente interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e degli impegni lavorativi e personali di quest'ultimo, riteneva il giudice delegato di prevedere che il Sig.
possa tenere con sé ER ER
a) a weekend alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina (negli stessi weekend in cui egli tiene con sé anche i figli più grandi) con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 riaccompagnamento del minore a scuola ad eccezione dei sabati in cui il
Sig. risulta occupato nella propria attività lavorativa, ER
b) oltre ad un giorno infrasettimanale da individuarsi nella giornata del giovedì dall'uscita da scuola fino all'ora di cena con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre entro le ore 20:00 nelle settimane in cui il weekend è stato di sua competenza c) ed un giorno infrasettimanale da individuarsi nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento del minore a scuola il giovedì mattina nelle settimane in cui il weekend è stato di competenza materna;
il tutto salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni.
Statuiva poi il giudice delegato che le principali festività saranno godute da ciascun genitore con il figlio secondo il criterio dell'alternanza annuale e durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
In punto economico, preso atto delle condizioni reddituali delle parti, della tenera età di , dei tempi di frequentazione con ciascun genitore, della ER circostanza che il Sig. è gravato da oneri alloggiativi (mentre la rata di ER mutuo della Sig.ra come da specifica ammissione della stessa è Parte_1 pagato dal di lei padre) oltre che dal contributo al mantenimento dei figli più grandi, della circostanza che la Sig.ra percepisce per intero l'assegno Parte_1 unico universale, il giudice delegato riteneva equo allo stato porre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento del minore , ER ER
l'importo mensile di euro 270,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente a tale ordinanza la ricorrente depositava memoria contenente varie mail provenienti dal convenuto e dirette alla madre da cui emerge che questi le aveva comunicato “che il programma imposto dal tribunale non è fattibile” e nelle specifico aveva comunicato:
• di non voler prendere il figlio per il pernottamento infrasettimanale dal mercoledì fino al giovedì mattina (ciò peraltro era stabilito in ordinanza solo 2 volte al mese), di non poterlo tenere il giovedì pomeriggio fino all'ora di cena, bensì solo fino alle ore 17,45 (previsto in ordinanza per i restanti 2 giovedì al mese)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 • e neppure di tenerlo per i due week end mensili (stabiliti dal sabato mattina al lunedì mattina) in quanto il sabato sera e la domenica pomeriggio impegnato sempre con il lavoro.
• inoltre affermava più volte di essere impossibilitato a tenere tre bambini insieme.
Va evidenziato che la richiesta di tenere i tre minori assieme era stata avanzata dal padre in sede di udienza. Non solo: va ricordato che il padre aveva chiesto, nella propria comparsa di risposta, di ampliare i giorni di competenza paterna fino ad arrivare ad una collocazione paritetica del minore (ovviamente con mantenimento diretto). Invece non solo nel periodo successivo all'ordinanza il padre aveva tenuto per 5 pernottamenti, mentre, in base al regolamento giudiziale, lo ER avrebbe dovuto tenere per 11 pernottamenti nello stesso periodo, ma in una ulteriore mail deduceva di non voler tenere per più tempo, perché ER
“troppo stressante andare avanti ed indietro da Chiavari a Genova e anche tenere 3 figli insieme” e di voler soltanto occuparsi del figlio un paio di ore quando si trova
“di passaggio” da Genova per impegni di lavoro.
Ed infine emergeva che il sig. pretende di vedere quando vuole ER ER
(2 ore di passaggio mentre transita da Genova), decidendo al momento, e il più delle volte con brevissimo preavviso, andandolo a prendere al nido al di fuori degli orari prescritti e riportandolo poi al nido a suo piacimento, contravvenendo quindi al regolamento della scuola e pretendendo che le insegnanti gli consegnino il bambino in qualsiasi orario e siano poi disponibili a riprenderlo quando egli decide di riportarlo.
Ciò si desume dalla mail che la Responsabile del nido ha scritto a per Parte_1
i continui disagi provocati nella gestione del minore adottata dal . ER
Proprio in conseguenza di tale volontà del padre di ridurre la frequentazione con il figlio, nonostante l'ampia disponibilità della madre a farglielo incontrare addirittura ospitando il padre a casa sua, il giudice delegato, alla successiva udienza, proponeva il seguente accordo: il padre potrà vedere il figlio a Genova il lunedì pomeriggio all'incirca tra le ore 15- 15.30 e le ore 17- 17.30; il giovedì pomeriggio all'incirca tra le ore 15-15.30 e le ore 18.30-19.00; a weekend alternati dal venerdì all'ora di pranzo, quando potrà portare il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 figlio con sé a Chiavari fino al sabato pomeriggio (ore 18.00 circa), quando sarà la madre a recuperare il figlio dalla casa paterna;
le principali festività saranno trascorse da ciascuno dei genitori con il figlio secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi;
sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, che tengano conto dei rispettivi impegni personali e lavorativi, e comunque da adottare nel preminente interesse del minore.
Le parti accettavano tale accordo.
Non veniva raggiunto invece un accordo sul mantenimento del figlio. Il giudice delegato proponeva una riduzione di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473-bis.31 proponendo che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro 250 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare ER annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT con assegno unico relativo a integralmente percepito dalla madre. A fronte ER dell'accettazione di tale proposta da parte della madre il padre offriva invece di versare 300 Euro ma trattenendo il 50% dell'assegno unico (pari a 85 Euro) così proponendo una ulteriore riduzione di quanto già previsto nell'ordinanza urgente.
Ritiene questo Tribunale di prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla frequentazione padre/figlio.
Va però evidenziato che in sede di ordinanza ex art. 473-bis.21, il padre avrebbe dovuto tenere il minore per 6 pernottamenti al mese mentre la proposta conciliativa, venendo incontro alle dedotte difficoltà del padre, aveva ridotto tali pernottamenti e ridotto la frequenza infrasettimanale (a fronte, va ricordato, di una richiesta iniziale di collocazione paritetica). Peraltro, come sottolineato dalla difesa della ricorrente in sede di discussione, neppure tale regime ridotto viene rispettato dal padre che vede il bambino solo quando deve recarsi alle lezioni di tango: e di fatto è la madre che permette al padre di pernottare a casa sua per vedere il bambino e con ciò il padre sta
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 tenendo il bambino solo per due pernottamenti al mese e non l'ha mai tenuto a
Chiavari per due weekend. In ogni caso, a prescindere da quanto dedotto da parte ricorrente, si ritiene di prendere atto dell'accordo raggiunto su cui anche il padre in sede di discussione orale si è detto d'accordo.
Va però sottolineato che tale accordo comporta un maggior onere economico per la madre che deve sostenere maggiori spese per il mantenimento del figlio. Del resto tale maggior onere per la madre deriva dai maggiori impegni lavorativi del padre, che ha ripreso anche i tour all'estero, e che conseguentemente sta guadagnando anche di più di quanto dichiarato.
Va quindi confermato il contributo economico di 270 Euro pari a quello che il padre versa per ciascuno degli altri due figli.
Va invece disposto che sia la madre a percepire integralmente l'assegno unico universale. Come noto la più recente giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto che possa essere stabilito con provvedimento giurisdizionale il percepimento dell'AUU al 100% da parte di un genitore.
Di conseguenza va disposto il percepimento dell'AUU da parte della madre.
Il padre va infine ammonito a non prendere il figlio dal nido o da scuola al di fuori degli orari di frequentazione stabiliti da questo Tribunale.
Le spese processuali vanno compensate stante l'accordo raggiunto tra le parti per quanto attiene alla frequentazione figlio/genitori e la reciproca soccombenza sulle domande di affido e di contributo economico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss.
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione dello stesso presso la madre ER
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Il padre potrà vedere il figlio a Genova il lunedì pomeriggio all'incirca tra le ore 15-15.30 e le ore 17- 17.30; il giovedì pomeriggio all'incirca tra le ore 15-15.30 e le ore 18.30- 19.00; Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì all'ora di pranzo, quando potrà portare il figlio con sé a Chiavari fino al sabato pomeriggio (ore 18.00 circa), quando sarà la madre a recuperare il figlio dalla casa paterna;
le principali festività saranno trascorse da ciascuno dei genitori con il figlio secondo il criterio dell'alternanza;
durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi;
sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra le parti, che tengano conto dei rispettivi impegni personali e lavorativi, e comunque da adottare nel preminente interesse del minore.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale Controparte_1 al versamento di un assegno per contributo al C.F._2 mantenimento del figlio minorenne , che determina in € ER
270,00 mensili in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. codice fiscale Controparte_1 il versamento, a decorrere da maggio 2025, di C.F._2 tale assegno da corrispondersi a favore della signora
codice fiscale Parte_1 C.F._1 entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2026.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ammonisce il sig. codice fiscale Controparte_1 al rispetto degli orari di frequentazione del C.F._2 figlio e a non ritirare il figlio dall'asilo nido o dalla scuola al di fuori degli orari sopra stabiliti da questo Tribunale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13