Art. 3.
Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 arosto 1935, n. 1765, ed in corso ai 1 gennaio 1951 per inabilita' permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1 luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:
a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;
b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verifico' la malattia professionale che determino' la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.
Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresi':
a) per le rendite di inabiliti, del grado di inabilita' in base al quale fu liquidata la rendita in corso;
b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall' art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .
Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell' art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , la rendita e' rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949, anziche' su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.
La rendita rivalutata non puo' essere inferiore ne' superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1 gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi e' assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale e' avvenuto l'infortunio o si e' verificata la malattia Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella gia' calcolata a norma dell' art. 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , la rendita sara' corrisposta in quest'ultima misura.
Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1 gennaio 1949 ed in corso alla data del 1 luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , la rivalutazione sara' effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 2.
Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 arosto 1935, n. 1765, ed in corso ai 1 gennaio 1951 per inabilita' permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1 luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:
a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;
b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verifico' la malattia professionale che determino' la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.
Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresi':
a) per le rendite di inabiliti, del grado di inabilita' in base al quale fu liquidata la rendita in corso;
b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall' art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .
Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell' art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , la rendita e' rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949, anziche' su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.
La rendita rivalutata non puo' essere inferiore ne' superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1 gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi e' assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale e' avvenuto l'infortunio o si e' verificata la malattia Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella gia' calcolata a norma dell' art. 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , la rendita sara' corrisposta in quest'ultima misura.
Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1 gennaio 1949 ed in corso alla data del 1 luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , la rivalutazione sara' effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 2.