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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Ortona il 4.6.1974, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Marco Minutolo
E
n. a San Vito NO il 29.5.1971, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Marco Minutolo C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 1.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 26.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il 1.4.2025, del seguente preciso tenore:
i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto tra di loro;
l'TA coniugale di comproprietà del sig. sita in San Controparte_1
Vito NO alla c.da Passo Tucci n. 77, sub 2 al piano secondo, immobile di pagina 1 di 6 fatto già suddiviso in autonomo appartamento come doc. 18 visura planimetrica catastale (parte cerchiata in rosso), sarà assegnata alla sig.ra Parte_2 che ivi continuerà ad abitare sino a quando lo riterrà necessario ed opportuno, senza alcun limite temporale, anche unitamente o senza la figlia _1
(attualmente universitaria fuori regione);
il sig. verserà in favore della figlia maggiorenne Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese e con le modalità che verranno Persona_2 stabilite, la somma di € 500,00, escluse le spese di soggiorno / canoni di locazione ed utenze presso la sede universitaria e parimenti la madre, contribuirà al mantenimento della figlia che, in ogni caso, risulta con costei coabitante;
le spese invece relative alle tasse di iscrizione universitaria (Università Cattolica di Milano), canoni di locazioni e spese per utenze saranno escluse dal detto importo (di cui al punto 3) e saranno divise in parti eguali tra i coniugi;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche-universitarie, ludico ricreative, sportive ecc.) della figlia, che i coniugi dovranno concordare preventivamente, saranno sopportate al 50% fra i genitori;
la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti del marito, Pt_2 fatta eccezione per l'assegnazione della casa coniugale ed il diritto di TA sulla stessa, nonché alla richiesta di un assegno di mantenimento;
il sig. , preso atto delle sovraestese rinunce, si rende Controparte_1 disponibile e trasferirà a titolo gratuito, escluso ogni spirito di liberalità, in favore della figlia l'TA coniugale o meglio la Persona_2 propria quota consistente nell'appartamento al piano 2, di fatto già suddiviso seppur non catastalmente, dell'immobile sito in San Vito NO alla c.da
Passo Tucci n. 77 al foglio 2 particella n. 4417 sub 2 cat. A/2, e comunque come meglio descritto nelle visure catastali e nella visura planimetrica catastale di cui al doc. 18 (parte cerchiata in rosso) che si considerino per integralmente richiamate in questa sede [doc. 5 e 6 pag. 1 n. 1] nonché gli ulteriori beni immobili ivi indicati – [comproprietario titolare diritto di Persona_3 TA . Le spese saranno a carico di Persona_4 [...]
; CP_1
pagina 2 di 6 nulla è quindi dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto, al cambio di domicilio e/o di residenza e, in ogni caso, nessuna parte sarà in possesso delle chiavi dell'TA dell'altra e non potrà fare accesso nella stessa se non previo consenso;
la sig.ra è titolare di un conto corrente n. CC2710001901, cointestato con il Pt_2 sig. , presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di CP_1
Ortona, alimentato integralmente dalla e sul quale riceve l'accredito del Pt_2 proprio stipendio, i cui importi ed il relativo saldo resteranno di proprietà esclusiva della sig.ra con impegno del sig. a prestare il Pt_2 CP_1 consenso all'intestazione esclusiva del rapporto bancario in favore della sola e/o, comunque, consenso al trasferimento dell'intero importo su altro conto Pt_2 corrente intestato alla sola Parte_2
il sig. è titolare di un conto corrente n. CC2710001900 presso la CP_1
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Ortona e di un conto corrente postale n. 68196310 presso Poste Italiane – filiale di San Vito NO - intestati unicamente ad esso, alimentati integralmente dal e sui CP_1 quali riceve l'accredito del proprio stipendio, i cui importi ed i relativi saldi resteranno di proprietà esclusiva e disponibilità dello stesso, con impegno della sig.ra a prestare ogni eventuale consenso in merito;
Pt_2
i coniugi sono inoltre titolari di altro conto corrente cointestato n.
DR2710000230, presso, presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Ortona, alimentato da entrambi e vincolato in favore della figlia
[...]
i cui importi ed il relativo saldo resteranno di proprietà esclusiva Persona_2 della figlia, con impegno dei genitori a prestare il consenso all'intestazione esclusiva del rapporto bancario in favore della sola e/o, Persona_2 comunque, il consenso al trasferimento dell'intero importo su altro conto corrente intestato alla sola;
_1
La Audi tg. FP614LE, intestata alla sig.ra rimarrà di sua Parte_2 esclusiva proprietà, con obbligo della stessa a provvedere al versamento delle relative tasse anche di circolazione ed al versamento della relativa polizza per r.c.a- a suo nome;
pagina 3 di 6 La Fiat 500 tg. EB365XE, la Nissan Qashqai tg. FC776FC e la moto BMW F750
GS tg. EP05302 tutti intestati a rimarranno tutte di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, con obbligo dello stesso a provvedere al versamento delle relative tasse anche di circolazione ed al versamento delle relative polizze per r.c.a., a suo nome;
Si intendono integralmente richiamate inoltre le linee guida di cui al protocollo
C.N.F. del 29/11/2017 che, di seguito, si riassume:
- spese ordinarie: quelle sostenute per vitto, abbigliamento, cancelleria, spese dell'TA comprese le utenze domestiche, medicinali da banco e comunque necessari per il trattamento di patologie comuni, carburante, ricariche cellulari, parrucchiere, spese per attività ricreative abituali (quali cinema, feste etc), spese per la cura degli animali domestici dei figli;
- spese straordinarie per le quali non è richiesta preventiva concertazione e\o accordo tra i genitori:
* spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante,
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso le strutture pubbliche,
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal S.S.N.,
d) tickets sanitari,
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto
* spese scolastiche relative a a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici,
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno,
c) gite scolastiche senza pernottamento,
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro),
e) mensa,
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
* spese extra scolastiche relative a:
pagina 4 di 6 a) tempo prolungato, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare,
b) spese di imposta bollo ed R.C.A. per mezzo di trasporto della prole ove acquistato con il consenso di entrambi i genitori,
c) spese per regali in occasione di feste dei compagni di scuola;
- spese straordinarie condizionate al preventivo accordo tra i genitori:
* spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche del S.S.N.;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche e cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
* spese scolastiche relative a a) tasse e rette scolastiche imposte da istituti privati (in caso di dissenso, il genitore dissenziente dovrà comunque contribuire per importo pari alle tasse per università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
* spese extrascolastiche relative a a) corsi di istruzione e formazione, attività ricreative, sportive e ludiche e relative attrezzature;
b) spese di custodia (prescuola, dopo scuola, baby sitter se non già presenti nell'organizzazione familiare);
c) viaggi e vacanze;
d) spese di imposta bollo ed R.C.A. per mezzo di trasporto della prole ove acquistato senza il consenso di entrambi i genitori;
e) conseguimento della patente di guida;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese sanitarie straordinarie aventi carattere non indifferibile ed urgente per le quali il diritto al rimborso è condizionato al pagina 5 di 6 preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intende sostenerle ha l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con preavviso di almeno 7 giorni e l'altro genitore entro i 7 giorni successivi ha l'onere di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa, dovendo la spesa comunicata, in assenza di riscontro, reputarsi consentita e rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso invece in cui sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di cui al preventivo alternativo da lui proposto.
In tutti gli altri casi in cui vengano in considerazione spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare espressamente il suo dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in assenza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_2 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito NO (Anno 1999 n.
2 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 28.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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