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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Paolo Dau Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 630 e 178 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 810 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per Pt_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici, in via Dante n. 23 è pure ex lege domiciliata;
parte ricorrente contro
(c.f. ) domiciliata anche ai fini del presente giudizio di Controparte_1 C.F._1 reclamo presso il difensore che l'ha assistita nel giudizio di prime cure Avv. Umberto Congiatu;
parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate all'udienza del 19.11.2025 con conferma delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo):
«che il Tribunale lll.mo, contrariis reiectis voglia, in accoglimento del presente reclamo e in riforma dell'ordinanza reclamata, revocare la disposta estinzione e dare atto dell'intervenuta sospensione ex lege (art. 1, comma 5 ter, l. n. 19/ 1994, ora art. 190, comma 4, codice giustizia contabile) della esecuzione»
La parte resistente è rimasta contumace
1 rilevato che ha reclamato l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. RG Pt_1 CP_2
280/2024 emessa dal Giudice delle esecuzioni in data 18.9.2025 deducendo:
1. «che con con decreto 9/PRES/23 in data 16 maggio 2023 il Presidente della Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale Sardegna ha autorizzato il sequestro dei beni e crediti di
[...]
, c.f. , domicilio digitale fino a CP_1 C.F._1 Email_1 concorrenza dell'importo di euro 185.091,24, sequestro tempestivamente eseguito ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, d.l. n. 453/ 1993 e 675 c.p.c.;
2. che il sequestro è stato, per la parte d' interesse, confermato ed eseguito, con ordinanze del
Giudice Designato n. 82/2023 del 26 luglio/2023 e n. 90/2023 del 21 agosto 2023, anche sui seguenti crediti: - conto n. 000006909152 acceso presso a nome di Controparte_3 [...]
, nei limiti dell'eccedenza pignorabile per legge, ex art. 545 c.p.c., della CP_1 giacenza comunicata - pari a 1.423,35 euro- e nella misura di un quinto, come per legge, con riguardo alle somme che vi affluiranno fino alla concorrenza di 185.091,24 euro;
3. che con sentenza n. 143/ 2024 in data 5 settembre 2024, comunicata il 25 settembre 2024, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna ha condannato in Controparte_1 solido con e con la Controparte_4 Parte_2
al risarcimento del danno erariale in favore dell' liquidato in euro
[...] Pt_1
185.091,24, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali, contestualmente confermando il sequestro fino a concorrenza della medesima somma di euro 185.091,24;
4. che in data 2 ottobre 2024 si è proceduto alla conversione del sequestro conservativo di crediti in pignoramento, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., mediante deposito nella cancelleria dell'intestato Ufficio della sentenza, con gli atti relativi alla conferma ed esecuzione del sequestro presso terzi»;
5. che con ordinanza emessa in data 18.9.2025 il Giudice delle esecuzioni ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva avente RG Es. Mob. n. 280/2024;
6. che l'ordinanza è errata perché è stata fatta erronea applicazione dell'dell'art. 190, co. 4, del
Codice della giustizia contabile da parte del Giudice delle Esecuzioni perché egli, in presenza dell'appello contro la sentenza della Corte dei Conti, avrebbe dovuto solamente sospendere l'esecuzione e non dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per il venir meno del titolo;
rilevato che è stata ritualmente notificata, che non si è costituita in giudizio e che Controparte_1
è stata dichiarata contumace all'udienza del 19.11.2025; rilevato che la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di prime cure avente RG Es. Mob. 280/2024;
2 rilevato che, all'udienza del 19.11.2025, la ricorrente ha discusso la causa confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e rinunciando ai termini per memorie e repliche;
**** rilevato che l'ordinanza reclamata ha disposto effettivamente l'estinzione del procedimento esecutivo avente RG . n. 280/2024, ritenendo che la sospensione dell'esecuzione ex art. 190, co. 4, del CP_2
Codice della giustizia contabile faccia venir meno il titolo esecutivo (cfr. ordinanza reclamata depositata dalla reclamante); ritenuto che il reclamo sia tempestivo perché l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del procedimento d'esecuzione è stata comunicata in data 18.9.2025 ed il ricorso contenente il reclamo è stato depositato in data 19.9.2025, nel pieno rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c. per proporre reclamo (cfr. fascicolo di prime cure); ritenuto che il titolo esecutivo della procedura avente RG 280/2024 sia costituito dalla CP_2 sentenza n. 143/2024 della Corte dei Conti di condanna per danno erariale nei confronti di CP_1
(cfr. sentenza della Corte dei Conti allegata al ricorso);
[...] ritenuto che sia stato interposto appello contro la suddetta sentenza (cfr. atto di citazione in appello depositato in allegato all'opposizione all'esecuzione contenuta nel procedimento di prime cure); ritenuto che il reclamo meriti accoglimento perché:
1. l'ordinanza reclamata fa erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 190, co. 4, del
Codice della giustizia contabile;
2. la disposizione in esame recita, infatti: «la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici»;
3. premesso che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di giudizio pensionistico, la proposizione dell'appello contro la sentenza di condanna della Corte dei Conti produce, ex lege, l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza contabile di condanna ma non determina affatto l'estinzione della stessa procedura d'esecuzione;
4. l'effetto estintivo della procedura esecutiva, infatti, non è espressamente previsto dalla norma citata che si limita ad individuare, con norma di favore per il debitore erariale, un'ipotesi di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della sentenza contabile di condanna nel caso di proposizione dell'appello; ritenuto, in conclusione, che in alcun modo può essere ricondotto all'art. 190, co. 4, cit. un effetto estintivo sulla procedura esecutiva ovvero un effetto di caducazione del titolo esecutivo;
ritenuto, dunque, che il reclamo debba essere accolto con revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e dichiarazione dell'intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva avente RG Es. Mob. n. 280/2024;
3
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese di prime cure in quanto, con la revoca dell'ordinanza estintiva, la procedura avente RG Es. Mob. 280/2024, pur sospesa, rimane aperta;
ritenuto, quanto alle spese di lite del reclamo, che le stesse debbano essere compensate in quanto la proposizione del reclamo non trova causa in un comportamento processuale della ma è stata CP_1 cagionata dalla ufficiosa dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva;
visti gli artt. 630, 178 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa in data 18.9.2025 a firma del dott. Salvatore Serra e dichiara l'intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva avente RG
Es. Mob. n. 280/2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente dott. Paolo Dau Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 630 e 178 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 810 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per Pt_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici, in via Dante n. 23 è pure ex lege domiciliata;
parte ricorrente contro
(c.f. ) domiciliata anche ai fini del presente giudizio di Controparte_1 C.F._1 reclamo presso il difensore che l'ha assistita nel giudizio di prime cure Avv. Umberto Congiatu;
parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate all'udienza del 19.11.2025 con conferma delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo):
«che il Tribunale lll.mo, contrariis reiectis voglia, in accoglimento del presente reclamo e in riforma dell'ordinanza reclamata, revocare la disposta estinzione e dare atto dell'intervenuta sospensione ex lege (art. 1, comma 5 ter, l. n. 19/ 1994, ora art. 190, comma 4, codice giustizia contabile) della esecuzione»
La parte resistente è rimasta contumace
1 rilevato che ha reclamato l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. RG Pt_1 CP_2
280/2024 emessa dal Giudice delle esecuzioni in data 18.9.2025 deducendo:
1. «che con con decreto 9/PRES/23 in data 16 maggio 2023 il Presidente della Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale Sardegna ha autorizzato il sequestro dei beni e crediti di
[...]
, c.f. , domicilio digitale fino a CP_1 C.F._1 Email_1 concorrenza dell'importo di euro 185.091,24, sequestro tempestivamente eseguito ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, d.l. n. 453/ 1993 e 675 c.p.c.;
2. che il sequestro è stato, per la parte d' interesse, confermato ed eseguito, con ordinanze del
Giudice Designato n. 82/2023 del 26 luglio/2023 e n. 90/2023 del 21 agosto 2023, anche sui seguenti crediti: - conto n. 000006909152 acceso presso a nome di Controparte_3 [...]
, nei limiti dell'eccedenza pignorabile per legge, ex art. 545 c.p.c., della CP_1 giacenza comunicata - pari a 1.423,35 euro- e nella misura di un quinto, come per legge, con riguardo alle somme che vi affluiranno fino alla concorrenza di 185.091,24 euro;
3. che con sentenza n. 143/ 2024 in data 5 settembre 2024, comunicata il 25 settembre 2024, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna ha condannato in Controparte_1 solido con e con la Controparte_4 Parte_2
al risarcimento del danno erariale in favore dell' liquidato in euro
[...] Pt_1
185.091,24, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali, contestualmente confermando il sequestro fino a concorrenza della medesima somma di euro 185.091,24;
4. che in data 2 ottobre 2024 si è proceduto alla conversione del sequestro conservativo di crediti in pignoramento, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., mediante deposito nella cancelleria dell'intestato Ufficio della sentenza, con gli atti relativi alla conferma ed esecuzione del sequestro presso terzi»;
5. che con ordinanza emessa in data 18.9.2025 il Giudice delle esecuzioni ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva avente RG Es. Mob. n. 280/2024;
6. che l'ordinanza è errata perché è stata fatta erronea applicazione dell'dell'art. 190, co. 4, del
Codice della giustizia contabile da parte del Giudice delle Esecuzioni perché egli, in presenza dell'appello contro la sentenza della Corte dei Conti, avrebbe dovuto solamente sospendere l'esecuzione e non dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per il venir meno del titolo;
rilevato che è stata ritualmente notificata, che non si è costituita in giudizio e che Controparte_1
è stata dichiarata contumace all'udienza del 19.11.2025; rilevato che la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di prime cure avente RG Es. Mob. 280/2024;
2 rilevato che, all'udienza del 19.11.2025, la ricorrente ha discusso la causa confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e rinunciando ai termini per memorie e repliche;
**** rilevato che l'ordinanza reclamata ha disposto effettivamente l'estinzione del procedimento esecutivo avente RG . n. 280/2024, ritenendo che la sospensione dell'esecuzione ex art. 190, co. 4, del CP_2
Codice della giustizia contabile faccia venir meno il titolo esecutivo (cfr. ordinanza reclamata depositata dalla reclamante); ritenuto che il reclamo sia tempestivo perché l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del procedimento d'esecuzione è stata comunicata in data 18.9.2025 ed il ricorso contenente il reclamo è stato depositato in data 19.9.2025, nel pieno rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c. per proporre reclamo (cfr. fascicolo di prime cure); ritenuto che il titolo esecutivo della procedura avente RG 280/2024 sia costituito dalla CP_2 sentenza n. 143/2024 della Corte dei Conti di condanna per danno erariale nei confronti di CP_1
(cfr. sentenza della Corte dei Conti allegata al ricorso);
[...] ritenuto che sia stato interposto appello contro la suddetta sentenza (cfr. atto di citazione in appello depositato in allegato all'opposizione all'esecuzione contenuta nel procedimento di prime cure); ritenuto che il reclamo meriti accoglimento perché:
1. l'ordinanza reclamata fa erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 190, co. 4, del
Codice della giustizia contabile;
2. la disposizione in esame recita, infatti: «la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici»;
3. premesso che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di giudizio pensionistico, la proposizione dell'appello contro la sentenza di condanna della Corte dei Conti produce, ex lege, l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza contabile di condanna ma non determina affatto l'estinzione della stessa procedura d'esecuzione;
4. l'effetto estintivo della procedura esecutiva, infatti, non è espressamente previsto dalla norma citata che si limita ad individuare, con norma di favore per il debitore erariale, un'ipotesi di sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della sentenza contabile di condanna nel caso di proposizione dell'appello; ritenuto, in conclusione, che in alcun modo può essere ricondotto all'art. 190, co. 4, cit. un effetto estintivo sulla procedura esecutiva ovvero un effetto di caducazione del titolo esecutivo;
ritenuto, dunque, che il reclamo debba essere accolto con revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e dichiarazione dell'intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva avente RG Es. Mob. n. 280/2024;
3
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese di prime cure in quanto, con la revoca dell'ordinanza estintiva, la procedura avente RG Es. Mob. 280/2024, pur sospesa, rimane aperta;
ritenuto, quanto alle spese di lite del reclamo, che le stesse debbano essere compensate in quanto la proposizione del reclamo non trova causa in un comportamento processuale della ma è stata CP_1 cagionata dalla ufficiosa dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva;
visti gli artt. 630, 178 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa in data 18.9.2025 a firma del dott. Salvatore Serra e dichiara l'intervenuta sospensione ex lege della procedura esecutiva avente RG
Es. Mob. n. 280/2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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