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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 3562/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza cartolare del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 13.11.2024 da
(Avv. Nucifero) Parte_1
contro
(Avvocatura Regionale) Controparte_1
e (difesa interna) CP_2
Motivi della decisione Il ricorrente, già dipendente della , agisce ex art.2116 Controparte_1 cc per i contributi relativi alle retribuzioni arretrate come riconosciute in suo favore dalla sentenza del Tribunale GdL di Avellino n. 356/2020, passata in giudicato. Controparte eccepisce che la pretesa azionata già è stata CP_1 soddisfatta nelle more del giudizio, proponendo inoltre domanda riconvenzionale per la quota contributiva a carico di esso ex dipendente richiamando pronunce di Cassazione successiva alla sentenza di questa A.G. le quali avrebbero riconosciuto la correttezza dell'originario computo da parte dell'ente. L' nel costituirsi, chiede che in caso di accertamento dell'obbligo CP_2 contributivo il giudice dichiari parte datoriale tenuta al versamento entro i limiti prescrizionali. In sede di note, il ricorrente dà atto del pagamento medio tempore intervenuto, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il venir meno nel corso del giudizio della contrapposizione tra le parti che aveva dato luogo alla vertenza impone al Tribunale la declaratoria ora detta, unicamente residuando la valutazione circa il governo delle spese di lite da porre in essere, laddove non sussistano gli estremi per la compensazione tra le parti, secondo il principio della soccombenza virtuale. La riconvenzionale, basata su asserito orientamento difforme da quello seguito in sentenza, non può esser accolta posto che è incontroverso che quest'ultima è passata in giudicato e fa conseguentemente stato tra le parti, irrilevante l'asserita differente evoluzione giurisprudenziale. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza, con compensazione per l che è CP_2 estraneo alla vicenda qui dirimente.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori, con attribuzione e con compensazione per l'
[...]
, data del deposito. CP_3
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza cartolare del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 13.11.2024 da
(Avv. Nucifero) Parte_1
contro
(Avvocatura Regionale) Controparte_1
e (difesa interna) CP_2
Motivi della decisione Il ricorrente, già dipendente della , agisce ex art.2116 Controparte_1 cc per i contributi relativi alle retribuzioni arretrate come riconosciute in suo favore dalla sentenza del Tribunale GdL di Avellino n. 356/2020, passata in giudicato. Controparte eccepisce che la pretesa azionata già è stata CP_1 soddisfatta nelle more del giudizio, proponendo inoltre domanda riconvenzionale per la quota contributiva a carico di esso ex dipendente richiamando pronunce di Cassazione successiva alla sentenza di questa A.G. le quali avrebbero riconosciuto la correttezza dell'originario computo da parte dell'ente. L' nel costituirsi, chiede che in caso di accertamento dell'obbligo CP_2 contributivo il giudice dichiari parte datoriale tenuta al versamento entro i limiti prescrizionali. In sede di note, il ricorrente dà atto del pagamento medio tempore intervenuto, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il venir meno nel corso del giudizio della contrapposizione tra le parti che aveva dato luogo alla vertenza impone al Tribunale la declaratoria ora detta, unicamente residuando la valutazione circa il governo delle spese di lite da porre in essere, laddove non sussistano gli estremi per la compensazione tra le parti, secondo il principio della soccombenza virtuale. La riconvenzionale, basata su asserito orientamento difforme da quello seguito in sentenza, non può esser accolta posto che è incontroverso che quest'ultima è passata in giudicato e fa conseguentemente stato tra le parti, irrilevante l'asserita differente evoluzione giurisprudenziale. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza, con compensazione per l che è CP_2 estraneo alla vicenda qui dirimente.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in €1.200,00 oltre accessori, con attribuzione e con compensazione per l'
[...]
, data del deposito. CP_3
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti