Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 03 LIA IN NOME L POOLO D CASSAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G. N. 5474/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 2945 - Rel. Consigliere Rep Dott. Pietro CUOCO . Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 24/05/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI L TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI G.PPE FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B M ricorrente
contro
UR OA, DI RONSA GIOVANNI, CANICATTI' DIEGO OA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR |2002 .. . rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO DI 2369 UR, -1- FEDE, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 208/99 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 31/03/99 R.G.N. 205/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DI FEDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso pe il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 14 marzo 1997 IN CO, NI Di OS e IN EG AT, dipendenti della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., esposero al Pretore di Casteltermini che per l'art. 52, nono comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'anno di cessazione del loro rapporto essi avevano diritto all'integrale misura annuale dei ferie, pur in relazione ad uno spazio lavorativo più breve dell'anno, a condizione биоко della loro temporale capienza in questo spazio. Aggiungendo che la società non aveva loro consentito questo integrale godimento né aveva loro riconosciuto la corrispondente indennità sostitutiva, chiesero che il Pretore condannasse la società al pagamento della differenza loro a tale titolo dovuta. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 13 aprile 1999 il Tribunale di Agrigento ha respinto l'appello proposto dalla società. Il Tribunale rileva che l'obbligazione avente per oggetto le ferie del lavoratore, come disciplinata dal contratto collettivo per gli anni 1993 1995, conferisce al lavoratore, nell'anno di cessazione del servizio, il diritto all'intero periodo annuale di ferie, anche per un rapporto che nell'anno abbia avuto minore durata. Ed ove, per ragione non addebitabile al lavoratore, l'obbligazione non sia adempiuta, questi ha diritto al risarcimento del danno, che è da commisurare al diritto leso. Respingendo la tesi della società, per cui questa "avrebbe 3 l'obbligo di rispondere della mancata fruizione del periodo feriale solo in caso in cui questa sia imputabile alla società stessa”, il Tribunale ritiene che l'indennità sostitutiva, pur avendo natura risarcitoria, non esige la prova di questa imputabilità, ed è dovuta solo a condizione che vi sia stata la teorica possibilità di fruizione delle ferie e che il mancato godimento delle stesse non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore. Snow La decisione pretorile è dal Tribunale modificata solo in relazione ai pagamenti intervenuti nel corso del giudizio (e relativi all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 1994) e della documentazione Snow prodotta in appello). Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria;
IN CO, NI Di OS e IN EG AT resistono con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando erronea e contraddittoria interpretazione dell'art. 52,nono comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ferrovieri del 1990 e violazione dell'art. 36 Cost., e degli artt. 2109 e 1362 e segg. cod. civ. nonché omessa motivazione, la ricorrente sostiene che, in ordine al diritto riconosciuto dalla norma contrattuale, è necessario distinguere fra la misura corrispondente al periodo di lavoro effettivamente svolto e la misura eccedente questo periodo. La prima, disciplinata dagli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ.. prevede, nell'ipotesi di mancato godimento delle ferie, l'indennità 4 sostitutiva;
la seconda, che, quale particolare beneficio contrattuale, esclusivamente la norma collettiva, non èha per fondamento suscettibile di sostituzione attraverso corrispondente indennità; e,pertanto, "ove non sia possibile il godimento di dette ferie, non importa se per ragioni imputabili alla datrice di lavoro od al lavoratore", l'indennità sostitutiva non è dovuta. Di ciò, aggiunge la ricorrente, è riscontro la stessa lettera della Неголо disposizione contrattuale, che, prevedendo il diritto alle ferie solo ove le stesse "possano essere godute prima della data di risoluzione” e sancendone l'irrinunciabilità, afferma che delle ferie "non è ammessa sostituzione con compenso alcuno”. Costituendo un illecito, la lesione del diritto alle ferie presupporrebbe la colpa del datore (che nel caso in esame non sussiste); ed in ogni caso non consentirebbe un'indennità sostitutiva. L'interpretazione del Tribunale, in contrasto con questa lettera, era non solo in violazione delle norme che disciplinano l'ermeneutica contrattuale, bensì priva di adeguata giustificazione.
2. Il ricorso è infondato. L'assenza di godimento delle ferie (la quale diventa tale solo ove, con il trascorrere del tempo normativamente previsto per il relativo godimento, diventa irreversibile) è in primo luogo un fatto negativo: perdita di "cura” personale (energie psico - fisiche e tempo libero), familiare e sociale. A questo aspetto negativo è connessa la ritenuta natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva. 5 Ciò è stato ininterrottamente affermato da questa Corte, anche in tempi non recenti (Cass. n. 1512 del 1975) ed è l'attuale pensiero dominante (e plurimis, Cass. 13 marzo 1997 n. 2231; e, recentemente, Cass. 3 agosto 2001 n. 10759), generalmente motivato (attraverso la violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ.) con l'illiceità della prestazione lavorativa (che non potrebbe avere un corrispettivo contrattualmente precostituito) e l'esclusivo conseguente fondamento dell'indennità nella legge (art. 2126 cod. civ.). Huds Con qualche decisione questa Corte ha tuttavia affermato anche la natura retributiva dell'indennità, ai limitati fini fiscali (attraverso l'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 si è dedotto il suo assoggettamento all'IRPEF: Cass. 19 maggio 1999 n. 4834) e contributivi (attraverso l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 1152 si è dedotto il suo assoggettamento all'obbligo contributivo (Cass. 27 maggio 1998 n. 4839), e, in qualche isolata pronuncia (Cass. 16 febbraio 1989 n. 927), anche ai fini del rapporto di lavoro: pronuncia che trae argomento, da un canto, dalla necessità che nell'ambito di questo rapporto le somme versate da una parte all'altra e non aventi autonoma causa devono essere considerate “retribuzioni”, e,d'altro canto, dallo stesso art. 2126, secondo comma, cod. civ., ove le somme versate per il lavoro prestato in violazione di norme poste a tutela del lavoratore sono qualificate come "retribuzione".
3. Questo Collegio ritiene che l'indennità sostitutiva delle ferie abbia natura retributiva, anche per altre convergenti argomentazioni.
3.a. Sul piano strutturale, nei confronti dell'indennità sostitutiva costituita dalla retribuzione, il diritto alle ferie ha un contenuto (assenza di lavoro) ed una finalità (parziale recupero del bene che il lavoro ha sottratto: "cura" personale, familiare e sociale) indubbiamente diversi;
e pertanto il danno determinato dalla sua lesione (mancato godimento delle ferie), non si esaurirebbe nella retribuzione. La prestazione (lavoro) non dovuta (e tuttavia effettuata) non è la misura di questo danno: ne è solo la causa. Da ciò è deducibile che l'indennità sostitutiva non compensa la lesione del bene costituito dalle ferie: strutturalmente, l'indennità non è risarcimento del danno. Su questo aspetto, la motivazione del Tribunale, per cui l'indennità, avendo natura risarcitoria, è commisurata al danno subito ed al diritto originariamente spettante al lavoratore, è errata, e deve essere corretta.
3.b. Sul piano funzionale, è da premettere che il Know mancato godimento delle ferie costituisce non solo un fatto negativo bensì, quale complementare aspetto, un fatto positivo: attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. La sopravvenuta impossibilità dell'iniziale obbligazione (consentire il godimento delle ferie) e la strutturale impossibilità della conseguente obbligazione (la restituzione, ex art. 1463 cod. civ., dell'indebita prestazione ricevuta), determinano nei confronti del datore il sorgere dell'obbligazione al pagamento d'una somma che, per gli artt. 1463 e 2037, secondo e terzo comma, cod. civ., corrisponde, in ogni caso, alla retribuzione (se l'obbligazione quivi prevista sorge a causa del “perimento" della cosa, a maggior ragione sorge a causa d'una prestazione irreversibilmente esauritasi nel patrimonio del destinatario che l'ha utilizzata). E', questa, l'indennità sostitutiva delle ferie.
3.c. In tal modo, dal mancato godimento delle ferie discendono due conseguenze. Dal suo aspetto negativo (assenza delle ferie) sorge il diritto al risarcimento del danno (diritto che esige tuttavia la prova del danno da parte del lavoratore, e che può essere escluso dalla prova, che il datore dia, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.). prontin Dall'aspetto negativo (prestazione non dovuta e non reversibile) sorge il diritto all'indennità sostitutiva. Questo diritto, per la sua normativa causa, non esige prova alcuna;
e non è escluso dall'eventuale non imputabilità della sopravvenuta impossibilità dell'iniziale obbligazione (godimento delle ferie: Cass. 19 ottobre 2000 n. 13860).
4. La norma collettiva, che disciplina solo il godimento delle ferie e non l'indennità sostitutiva, è da leggersi attraverso l'irrinunciabilità ed il divieto di monetizzazione (nel quadro del principio di conservazione ed attraverso l'art. 1367 cod. civ.). Poiché il diritto alle ferie, costituzionalmente garantito, è irrinunciabile ed il relativo mancato godimento costituisce un illecito, questa mancanza non può essere valutata Много preventivamente con un'indennità sostitutiva: e l'assenza d'una formale previsione, rientrando nella fisiologia del contratto collettivo, non esclude il relativo diritto. Ciò è a dirsi anche per l'ipotesi in cui la norma collettiva escluda espressamente la sostituzione delle ferie con un compenso. Il fatto che sia preclusa la preventiva monetizzazione delle ferie non esclude che, con il mancato effettivo godimento, il lavoratore abbia il contrattuale diritto al "pagamento" di quanto ha indebitamente ed irreversibilmente prestato. Ciò che è escluso, in quanto illecito, è la preventiva monetizzazione delle ferie: non la successiva "retribuzione" della (non dovuta e non ripetibile) prestazione. D'altro canto (ciò va detto per mera esigenza di completezza), una norma collettiva che, secondo l'interpretazione proposta dalla ricorrente (ricorso, pp. 7, 8), riconoscesse il diritto alle ferie (i cui tempi di attuazione sono peraltro rimessi al datorile potere di gestione aziendale: Cass. 19 ottobre 2000 n. 13860) ed escludesse il diritto all'indennità sostitutiva, delineando un'obbligazione meramente potestativa e pertanto nulla (ex art. 1355 cod. civ.), sarebbe illegittima.
5. Nell'ambito delle ferie previste dalla norma collettiva in controversia, la distinzione proposta dalla ricorrente, fra misura corrispondente al periodo di lavoro effettivamente svolto e misura eccedente, la quale, a differenza della prima, non sarebbe giustificata dall'esigenza ristoratrice di perdute energie, ai fini dell'indennità sostitutiva, è ir- § rilevante. Ed invero, premesso che l'anno è la misura temporale entro cui la norma determina (come proporzione) ed il datore individua (in funzione delle esigenze aziendali) ed il lavoratore utilizza le ferie (non è anche la misura temporale del fondamento del recupero della "cura"), e premesso che il recupero per sua natura non è funzionale a finalità produttive (fornire condizioni fisiologiche ottimali per il lavoro da prestare dopo le ferie) bensì esclusivamente ad esigenze personali;
ciò premesso, ed indipendentemente dal fondamento della predetta eccedente misura di ferie (se anche la relativa giustificazione sia nell'esigenza di recupero, che in questa ipotesi sarebbe esteso al bilancio d'un lavoro lungamente prestato nel cor- so del rapporto), è determinante il fatto che anche queste ferie eccedenti ("aggiuntive": Cass. 5 gennaio 2001 n. 96) costituiscono un diritto contrattuale, pur condizionato alla temporale capienza nell'anno di cessazione del rapporto. E pertanto, anche il lavoro prestato nel corso di queste ferie eccedenti, poi- ché è prestazione non dovuta e non ripetibile, determina (per gli artt. 1463 e 2037 cod. civ.), indipendentemente (come si è detto) dalla datorile non imputabilità del non godimento, il diritto all'indennità sostitutiva (per l'affermazione di questo di- ritto, pur attraverso divergenti argomentazioni, Cass. 21 marzo 2002 n. 7451 e Cass. 11 dicembre 2001 n. 15627). Ruas
PQM
dilpass inamin bile respinge La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 13,00 oltre ad EURO 600 per onorario. Così deciso in Roma. Il 24 maggio 2002. Il Consigliere estensore Pietro lucro Спого IL PRESIDENTE Vincenzo Crease IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Jogg 9 PEN. 2003 CANCELLIERE