Decreto cautelare 20 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Capirossi ed Elisa Vespertino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Verrienti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della comunicazione di sospensione n. Prot.-OMISSIS- dell'Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di -OMISSIS-, a firma Presidente con allegata Delibera d'urgenza del Presidente del -OMISSIS-;
- della comunicazione prot. -OMISSIS-e delibera -OMISSIS-dell'Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di -OMISSIS- presa con delibera -OMISSIS-di ratifica di delibera di urgenza presa con ordinanza presidenziale -OMISSIS-;
- della comunicazione di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021 conv. L. 76/2021 Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di-OMISSIS-, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di -OMISSIS- e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che è oggetto dell’impugnativa il provvedimento di sospensione dal servizio della ricorrente (medico chirurgo) e gli atti connessi, adottati sul presupposto dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4 del D.L. n. 44/2021;
Atteso che, secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, “non vi è alcun potere in capo alle Amministrazioni, le quali "devono solo "accertare" l'adempimento o il mancato adempimento, da parte dell'operatore sanitario, all'obbligo di vaccinazione. Si tratta di un'attività meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestà autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario. Quest'ultima viene piuttosto direttamente incisa dalla legge, la quale regola direttamente il rapporto giuridico determinando le conseguenze che derivano dal verificarsi dall'inadempimento all'obbligo vaccinale. Dalla fattispecie è quindi assente ogni potestà pubblicistica delle amministrazioni le quali, si ripete, sono chiamate unicamente ad accertare l'avvenuta vaccinazione dell'operatore sanitario ovvero l'inadempimento al relativo obbligo. Lo schema regolante il rapporto è quindi quello della norma che incide direttamente il diritto soggettivo dell'operatore ad espletare le relative mansioni. La norma disciplina direttamente il fatto producendo da sé i conseguenti effetti giuridici senza l'intermediazione di un potere amministrativo, secondo lo schema "norma-fatto-effetto". Il criterio generale di riparto della giurisdizione è fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio. Il giudice amministrativo può essere adito solo laddove la posizione giuridica azionata sia qualificabile nei termini dell'interesse legittimo salvi i casi, specificamente previsti dalla legge, di giurisdizione esclusiva amministrativa nei quali la fattispecie in esame non rientra, poiché non si controverte in tema di concessioni di pubblici servizi, né di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo poiché gli atti impugnati hanno carattere meramente accertativo e non conformano il rapporto di diritto pubblico in cui i ricorrenti sono coinvolti, né di affidamento di un pubblico servizio” (TAR Toscana, II, 11.3.2024, n. 281);
Considerato che laddove la legge consente l'esonero dall'obbligo vaccinale o il suo differimento non trova evidenza l'esercizio del potere autoritativo discrezionale, bensì una mera discrezionalità tecnica: è la stessa legge ad avere assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all'attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dalla ricorrente (Cass., S.U., 5.11.2024, n. 28474);
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione ordinaria.
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite, in quanto al momento della proposizione del ricorso non era univoco l’orientamento giurisprudenziale in tema di giurisdizione sulle cause come quella in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.