Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 12133/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Monica Conti, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. Mauro Elberti, come da procura generale richiamata in atti, CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.24, parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale e condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati dalla data CP_1
della domanda amministrativa del 2.1.24, quantificati in ricorso, oltre accessori come per legge, con vittoria di spese.
Esponeva di aver appreso da una comunicazione dell' Agenzia di Scampia, rinvenuta CP_1
nel cassetto fiscale, il rigetto della domanda per la seguente motivazione “In sentenza di separazione allegata alla domanda la SV ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente e di conseguenza non ha necessita' dell'Assegno di mantenimento. L'assegno sociale ha natura sussidiaria e
Nocera Inferiore per sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi;
che nel corpo del ricorso di separazione consensuale le parti rendevano dichiarazioni di autosufficienza economica formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso;
che dal dì della separazione, era stata sostenuta economicamente dalla madre, oramai deceduta, e dal figlio che, tuttavia, non era più in grado di aiutarla, avendo intrapreso un percorso di vita personale;
che per tali motivi presentava Ricorso al Comitato Provinciale senza ricevere, ad oggi, alcuna risposta.
L' si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, in particolare deducendo CP_1
che la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione postula il possesso di una condizione incompatibile con l'indigenza; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Acquisito la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, disposta la trattazione scritta, la causa è decisa, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
L'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge.
Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
La condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene altresì stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018,
n.30580).
Nel caso in esame, il motivo del diniego della prestazione da parte dell' è ravvisato CP_1
nella rinuncia, da parte dell'istante, al mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione, che postula, nella tesi dell'Istituto, il possesso di una condizione incompatibile con l'indigenza, non essendovi contestazione sugli altri requisiti previsti dalla legge. La tesi dell' non è condivisibile. CP_1
Al riguardo, si osserva, infatti, che la Suprema Corte, con orientamento recente ma ormai consolidato, ha chiarito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole” (così
Cass. n. 7235 del 2023, Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che “non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge” (così già Cass. n. 14513 del
2020) e che, “non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (così Cass. n. 24954 del 2021; conf. Cass.24774/22,
Cass.26315/23, Cass.21699/23; Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023).
Alla luce dei principi espressi, nel caso di specie, quindi, in cui non è nemmeno in discussione che la condotta dell'odierna ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, la domanda va accolta.
Conseguentemente, l' va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_1
somma di € 2.672,05, a titolo di ratei di assegno sociale a far data dal 02.01.2024, calcolata in ricorso con la detta decorrenza e non contestata dall' , oltre interessi legali dalla CP_3
maturazione del diritto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' alla corresponsione, in favore della CP_1
ricorrente, della somma di € 2.672,05, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.600,00, oltre iva, cpa CP_1
e spese generali come per legge.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 05/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato