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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12709/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12709/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA P. GALEATI, 3 40026 IMOLA presso il difensore avv. MAZZA VITTORIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 8 FIRENZE presso il difensore avv. USAI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
- (attore) ha concluso rinviando al proprio atto di citazione “ nel merito, Parte_1 voglia il Giudice adito accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa integra il reato di lesioni personali colpose, gravissime o gravi, e che è avvenuto per responsabilità esclusiva del CP_1
, ente proprietario della strada, il cui difetto di custodia e di manutenzione ha causato il danno;
[...] conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire, in favore Controparte_1 dell'attore, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da esso subiti per effetto del fatto dedotto in giudizio e ad esso spettanti a qualsiasi titolo, compresi gli esborsi patrimoniali ed i danni alla persona, nessuno escluso, e quindi i danni biologico, patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificati, da quantificare nella complessiva somma di denaro che il giudice riterrà equa e di giustizia a seguito dell'istruttoria, da calcolarsi in moneta attuale trattandosi di debito di valore, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di rimborso forfetario e rivalse previdenziali e fiscali. In via istruttoria si chiede da ora ammettersi la prova per testi sui fatti indicati ai §§ da 1 a 10 compresi con il teste nonché ammettersi e disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attore, Testimone_1 ai fini della individuazione e della quantificazione delle lesioni fisiche personali da egli subite, pagina 1 di 11 temporanee e permanenti (danno biologico), quali conseguenze del fatto per cui è causa, con valutazione della percentuale di incidenza negativa sulla integrità psico-fisica e sulla capacità lavorativa e/o sul piano della cenestesi lavorativa, nonché ai fini della quantificazione della congruità delle spese mediche sostenute. La documentazione oggettivamente non producibile in giudizio in quanto registrata su supporti e/o in formati non compatibili con il PCT (lastre radiografiche e/o referti TAC) è a disposizione del consulente e verrà esibita in sede di CTU, ove ammessa”.
- il ha concluso rinviando alla propria comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del
[...]
perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in CP_1 narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per l'attore: Con atto di citazione -notificato il 28 ottobre 2022 ed iscritto a ruolo il 4 novembre 2022-
[...] deduceva in fatto quanto segue: Parte_1
- il giorno 26 marzo 2017, alle ore 10,15 circa, percorreva nel centro abitato di Imola (Bo) la via Delle
Lastre (via di collegamento tra le vie Tiro a Segno e Pirandello, asfaltata, della lunghezza di qualche centinaio di metri, interdetta al traffico dei veicoli a motore, ad uso pedonale e ciclabile), alla guida del proprio velocipede, transitando in prossimità del margine destro della carreggiata, allorquando, durante la percorrenza di un tratto con il manto apparentemente integro, seppure irregolare, una porzione di asfalto, di forma approssimativamente triangolare e della grandezza di circa 20 cm per lato, si sollevava dalla superficie al passaggio della ruota anteriore del velocipede, lasciando scoperta una corrispondente buca profonda una decina di centimetri;
- a causa del sollevamento del predetto pezzo di manto stradale ed alla contestuale scopertura di una buca di uguale grandezza, la ruota anteriore del proprio velocipede perdeva aderenza lateralmente, facendolo rovinare per terra e causandoli gravi lesioni personali all'arto superiore destro ed al volto;
il tutto, alla presenza del sig. Testimone_1
- di essere stato soccorso e trasportato dal servizio 118 all'Ospedale di dove veniva ricoverato CP_1 presso il reparto di ortopedia, con una diagnosi iniziale di frattura dell'omero destro e trauma pluricontusivo, anche al volto (ferita al mento e rottura di un dente);
- eseguiti gli accertamenti del caso, in data 29.3.2017 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura e di applicazione di mezzi di sintesi;
dimesso in data 1.4.2017 con un bendaggio di tipo c.d. Desault di immobilizzazione della spalla e del braccio, con diagnosi di
“osteosintesi in frattura epifisi prossimale omero dx” e con una prognosi iniziale di 60 gg. per la guarigione, si presentava al controllo fisiatrico ambulatoriale del 14.4.2017, oltre che alle visite specialistiche del 19.4.2017, del 2.5.2017, del 13.6.2017, del 19.6.2017, del 10.8.2017 e del 9.11.2017, con i relativi esami diagnostici strumentali;
- all'esito della guarigione clinica, secondo la perizia medico legale allegata agli atti, a firma del dott.
, a suo carico residuavano postumi invalidanti permanenti, individuati in Persona_1
“postumi dolorifici e ampiamente limitativi di frattura pluriframmentaria della testa omerale destra trattata con sintesi (mezzi sintetici in sede). Vistosa cicatrice operatoria faccia anteriore spalla dx;
ipostenia arto superiore destro e ipovalidità prensile mano omolaterale in soggetto destrimane. Cicatrice mentoniera visibile da ferita lc locale con pregiudizio estetico medio”, oltre al danno dentale con ripristino odontoiatrico e spesa di € 1.068,00; tali postumi venivano valutati complessivamente nella misura del 24-26% per quanto riguardava il danno biologico permanente e, sul piano della invalidità temporanea e in 70/80 giorni per ITT e 60/65 giorni per ITP parziale al 50%; erano, altresì,
pagina 2 di 11 riconosciuti esborsi per spese mediche, sanitarie e connesse per l'importo di € 2.116,60, oltre a quelli per l'assistenza stragiudiziale. Esponeva, inoltre, pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico puro, operanti sul piano sempre non patrimoniale, ovvero morale e/o esistenziale, e danno da cenestesi lavorativa;
- nonostante le richieste stragiudiziali tramite l'agenzia infortunistica Rossoblu di e CP_2 l'apertura della pratica assicurativa ad opera del di che dava luogo a sopralluogo da CP_1 CP_1 parte di un tecnico dell'ente, Geom. il convenuto, ente proprietario della strada e, Parte_2 per esso, la sua compagnia assicuratrice non effettuavano alcuna offerta risarcitoria.
L'attore, in diritto, imputava il fatto dannoso alla responsabilità civile del ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., nella qualità di ente proprietario della strada de qua, ente onerato degli interventi necessari al fine di mantenere l'integrità del manto di asfalto della via delle Lastre. Assumeva, inoltre, che il fatto oggetto di giudizio integrasse il reato di lesioni personali gravissime o, quantomeno, gravi, asserendo che il danno risarcibile fosse di tipo non patrimoniale, da considerare in tutte le sue dimensioni, con adeguamento al caso specifico (c.d. personalizzazione), ivi compreso il danno di natura biologica, temporaneo e permanente, con riflessi anche sul piano lavorativo sotto forma -quantomeno- di maggiore gravosità ed affaticamento nelle mansioni svolte (c.d. danno da cenestesi lavorativa), oltre ad un pregiudizio di carattere morale, sotto forma di sofferenza soggettiva fisica e psicologica sia per le lesioni (dolore documentato agli atti e che non si verifica sempre allo stesso modo, ma dipende anche dalla tipologia delle lesioni), sia per la successiva incapacità di attendere alle esigenze di vita quotidiane. L'attore quantificava, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il precitato danno non patrimoniale nell'importo ricompreso fra 130 e 140 mila euro con personalizzazione massima e fra 107
e 117 mila euro senza personalizzazione, a ciò aggiungendo la liquidazione del danno patrimoniale, sotto forma degli esborsi affrontati (spese mediche, sanitarie e assistenza stragiudiziale).
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Per parte convenuta
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 gennaio 2023, si costituiva il Controparte_1 contestando il fondamento della pretesa attorea sia in relazione all'addebito di responsabilità, sia in ordine alla quantificazione del danno.
Preliminarmente, asseriva che la perdita di controllo di un velocipede, in base anche al principio della causalità adeguata, non può essere attribuita sic et simpliciter alle caratteristiche della strada, occorrendo tenere in considerazione anche altri fattori, quali, ad esempio, il comportamento di un terzo, una distrazione o un'imprudenza del conducente, lo stato di efficienza del veicolo, la velocità inadeguata dello stesso allo stato dei luoghi. Evidenziava che l'irregolarità del piano stradale fosse certamente visibile e conseguentemente evitabile, essendo il presunto sinistro avvenuto in orario diurno e, quindi, in condizioni di normale visibilità data dalla luce solare e da buone condizioni meteo. CP_ Riteneva, pertanto, che fosse da escludere qualsivoglia responsabilità in capo all' convenuto nella causazione dell'evento e che lo stesso fosse unicamente ascrivibile alla condotta dell'attore, carente nella dovuta diligenza, attenzione e prudenza, richiesta a tutti gli utenti della strada, da ciò conseguendo la sussistenza del caso fortuito, fattore esimente da ogni responsabilità per il custode ex art. 2051 c.c.. In punto di quantum debeatur, il contestava l'eccessiva quantificazione, rilevando Controparte_1 come la relazione medico legale versata in atti non fosse idonea a dimostrare compiutamente la reale portata del danno sofferto dall'attore e, pertanto, insufficiente ad integrare i requisiti imposti dall'art. 2697 c.c. in relazione all'onere della prova. Concludeva per l'integrale rigetto della domanda. pagina 3 di 11 *** All'udienza del 2.2.2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; ambedue le parti non depositavano la prima memoria.
Con la seconda memoria: parte attrice chiedeva ammettersi la prova per testi a conferma dei fatti di seguito capitolati, con il teste e il teste , residente in [...], sui capitoli da 12 a 15 “1. Il giorno Testimone_1 CP_2
26.03.2017, alle ore 10,15 circa, un uomo, poi individuato in , percorreva la via Parte_1
Delle Lastre, nel centro abitato di Imola (Bo), alla guida di un velocipede.
2. La predetta via collega le vie Tiro a Segno e Pirandello, costeggiando il fiume Santerno.
3. Si tratta di una strada asfaltata, della lunghezza di qualche centinaio di metri, interdetta al traffico dei veicoli a motore, ma ad uso pedonale
e ciclabile.
4. Il ciclista precorreva la predetta via Delle Lastre con direzione da via Tiro a Segno verso via Pirandello, transitando in prossimità del margine destro della carreggiata.
5. Circa a metà del tragitto stradale, mentre il ciclista percorreva un tratto di strada con il manto apparentemente integro, seppure irregolare, una porzione di asfalto, di forma approssimativamente triangolare e della grandezza di circa 20 cm per lato, al passaggio della ruota anteriore del velocipede, si sollevava dalla superficie stradale, lasciando scoperta una corrispondente buca profonda una decina di centimetri.
6. La ruota anteriore del velocipede del perdeva aderenza lateralmente.
7. Ciò avveniva a Parte_1 seguito del sollevamento del predetto pezzo di manto stradale ed alla contestuale scopertura di una buca di uguale grandezza.
8. L'attore cadeva a terra, lamentando lesioni personali, in particolare all'arto superiore destro ed al volto.
9. La situazione della strada alla data del sinistro è raffigurata nelle fotografie allegate come documento 8 di parte attrice, da esibire al testimone per riconoscimento dei luoghi. 10. Era presente all'accadimento il sig. il quale assisteva il ferito, Testimone_1 attendendo l'arrivo della di lui moglie e del servizio 118. 11. L'attore era soccorso dal servizio 118. 12. Successivamente al sinistro, nel giugno 2017, incaricava l'Infortunistica Parte_1
Rossoblu di di assisterlo nel procedimento stragiudiziale di recupero dei danni. 13. CP_2
, in data 13.6.2017, effettuava un sopralluogo con il tecnico della società Beni Comuni CP_2 del Comune di , geom. e provvedeva a scattare le fotografie della strada allegate come CP_1 Pt_2 documento 8 di parte attrice, da esibire al testimone, per riconoscimento dei luoghi e dell'attività svolta. 14. Dopo il sinistro la strada era oggetto di rifacimento del manto stradale. 15. , CP_2 per conto di intratteneva corrispondenza scritta e verbale con il e con il Parte_1 Controparte_1 suo assicuratore e svolgeva trattative, che non portavano al risarcimento del danno”. In merito al quantum chiedeva ammettersi e disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attore, ai fini della individuazione e della quantificazione delle lesioni fisiche personali subite dal medesimo attore, temporanee e permanenti (danno biologico), quali conseguenze del fatto per cui è causa, verificando la compatibilità del nesso causale fra i fatti allegati e le lesioni, con valutazione della percentuale di incidenza negativa sulla integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa e/o sul piano della cenestesi lavorativa, nonché ai fini della quantificazione della congruità delle spese mediche sostenute;
parte convenuta riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ribadiva che la responsabilità del sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta tenuta dal signor Parte_1 il quale avrebbe potuto evitare gli asseriti danni mediante l'adozione delle più elementari regole di prudenza ed autotutela che l'ordinamento necessariamente impone all'utente della strada, tenendo conto della visibilità ottimale data dalla luce solare, che rendeva visibile il manto stradale, della prevedibilità dell'imperfezione, a causa della presenza di alberi ad alto fusto sui margini della strada in questione e della modesta velocità tenuta da un ciclista che ben consente di avvedersi delle piccole anomalie del manto stradale. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale sui seguenti capitoli: 1) DCV che alle ore 10.15 circa del 26 marzo 2017 le condizioni meteorologiche nel luogo pagina 4 di 11 dove è avvenuto il sinistro erano serene;
2) DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo la luce solare rendeva visibile il manto stradale;
3) DCV che in più tratti della pista ciclabile che costeggia Via delle lastre alla data del 26 marzo 2017 erano presenti alcune irregolarità della pavimentazione stradale.. con la terza memoria: CP_ parte attrice si opponeva alla richiesta di prova orale formulata dall' convenuto, eccependo che il capitolo 1 vertesse su una circostanza generica (condizioni metereologiche “serene”) confermando che al momento del fatto non vi era pioggia in atto e neppure nebbia e i capitoli 2 e 3 non avessero contenuto confessorio, in quanto del tutto generici e come tali non potessero essere quindi essere oggetto di interrogatorio formale. parte convenuta si opponeva alla prova per testi richiesta da parte attrice, in quanto inammissibile, avendo ad oggetto circostanze irrilevanti e/o comunque genericamente formulate deducendo che i capitoli da 1) a 4) fossero irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 5) fosse inammissibile in quanto valutativo;
il capitolo 9) avesse ad oggetto la conferma di immagini fotografiche decontestualizzate e prive di data certa, delle quali comunque contestava la idoneità probatoria;
i capitoli da 10) a 15) fossero del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Si opponeva altresì all'ammissione della CTU medico legale in quanto allo stato quantomeno prematura, vista la mancanza di prova del fatto storico e, soprattutto, della responsabilità dell'Amministrazione.
All'udienza dell'8 giugno 2023, la scrivente ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte attrice, eccetto i capp. 2 e 3, in quanto descrittivi/valutativi, e il cap. 15, in quanto da provarsi documentalmente, e rigettava la prova per interpello richiesta da parte convenuta, in quanto i fatti risultavano già ammessi da parte attrice, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del
12.07.2023; alla predetta udienza, dinanzi al Giudice Onorario, Dott. Cecile Comandini, il teste Testimone_1 dichiarava vere tutte le circostanza articolate nei capitoli di prova, precisando di aver assistito alla caduta e confermando, sulla scorta delle fotografie esibite, il luogo del sinistro e la parte di pavimentazione asfaltata in cui era caduto l'attore; il teste titolare di un agenzia CP_2 infortunistica stradale di cui l'attore era cliente, confermava anch'esso tutte le circostanze capitolate e, nello specifico, il luogo del sinistro, il sopralluogo effettuato con il Geom. nonché il successivo Pt_2 rifacimento del manto stradale. All'esito, il Giudice ammetteva e disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attore, nominando il dott. fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza dell'11 ottobre Persona_2
2023; prestato rituale giuramento di rito alla predetta udienza, il CTU Dott. depositava la Per_2 relazione in data 12 febbraio 2024. All'udienza del 13 marzo 2024 la scrivente formulava, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., la seguente proposta: “dato atto degli accertamenti compiuti dal CTU medico legale, propone di chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 45.000,00, spese di lite compensate e suddivisione a metà dei liquidandi compensi del CTU, salvo rimborso da parte del di € 1000,00 per Controparte_1 anticipazioni”, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 gennaio 2025. Alla predetta udienza parte attrice dichiarava di accettare la proposta del giudice e, in subordine, concludeva come da atto di citazione, mentre parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta di conciliazione e precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione.
*** Sull'an debeatur In ordine alla richiesta attorea di accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa integra il reato di lesioni personali colpose, si rileva che non risulta allegato da parte attrice nell'atto introduttivo alcun pagina 5 di 11 profilo involvente l'esame dell'art.2043 c.c.; si chiarisce, altresì, che tale tipo di accertamento trova la propria naturale collocazione in sede penale, mentre ciò che in questa sede deve essere vagliato ed esaminato attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità presunta di carattere eminentemente civilistico del convenuto, per difetto di custodia e manutenzione, dal momento che il sinistro CP_1 si è verificato su strada ad uso pedonale e ciclabile nel centro abitato di Imola (BO) e pertanto di proprietà dell'ente o, quantomeno, sottoposta alla sua custodia secondo la dinamica che verrà in prosieguo esaminata. Ciò che va premesso, in questa sede, è che l'azione esercitata prevede che, nell'ipotesi di danno provocato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto stradale, il soggetto responsabile sia quello gravato dall'obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., intendendo per custode della strada l'ente chiamato a vigilare e controllare il tratto stesso, soggetto che si identifica, nella maggior parte dei casi, nell'ente proprietario del tratto di strada, poiché è quest'ultimo che ha l'obbligo e il potere di intervenire. Come noto, il continuo monitoraggio e la conseguente manutenzione delle strade hanno come obiettivo primario quello di tutelare l'integrità fisica dei conducenti dei veicoli nonché dei pedoni. Gli obblighi di manutenzione a carico dell'ente proprietario sono contemplati dall'art. 14 del Codice della Strada, ai sensi del quale: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica”. Per quanto non contestato ed accertato che il custode nel caso in esame sia il convenuto, CP_1 risulta utile, comunque, ripercorrere i principi giuridici in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dalla pubblica amministrazioni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. E', anzitutto, pacifico che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, competendo al danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa che lo ha determinato, mentre sul custode incombe l'onere della prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento cui si imputa il danno, fermo restando che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato - avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6703/2018; Cass. civ. n. 15375/2011). I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia: secondo la recente decisione della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 11027 del 2023) il primo presupposto risulta integrato, quando il danno è cagionato dalla cosa, nel senso che “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023); il secondo si concretizza allorché, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode,
“sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” Purtuttavia, va altresì considerata l'impossibilità per la Pubblica Amministrazione di esercitare un controllo capillare, cioè che involga tutto il territorio di sua competenza, e costante su di esso, circostanza che ha portato la giurisprudenza a limitarne la responsabilità ai soli casi di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile, rimettendo all'utente delle strade stesse, in applicazione del principio di auto-responsabilità, l'onere di porre in essere tutte le dovute attenzioni per la salvaguardia della propria incolumità. Dunque, situazioni come l'irregolarità della strada percorsa pagina 6 di 11 (come nel caso in esame), la pioggia, l'orario notturno o la scarsa visibilità consigliano sempre all'utente di tenere un'andatura attenta e moderata.
La prudenza nel comportamento tenuto sulle strade è, infatti, in linea con il principio di auto- responsabilità, che impone a ogni utente un onere di particolare attenzione nell'uso ordinario dei beni demaniali al fine di salvaguardare la propria incolumità, a fronte del contesto ambientale generalmente critico nel quale si trova a circolare (v., tra le altre, Cass. n. 17443/2019, Cass. n. 20341/2020 e Cass. n. 5457/2021). Orbene, nell'odierno giudizio risulta incontrovertibile la sussistenza del potere di custodia in capo al che, pertanto, ai fini dell'onere della prova necessaria per configurare l'esimente, Controparte_1 risulta gravato dalla dimostrazione del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023). Le foto del luogo all'epoca del sinistro (doc. 8 fascicolo attoreo) e la prova testimoniale espletata hanno confermato, in effetti, la presenza del distacco della porzione di asfalto al momento del passaggio e la conseguente caduta occorsa all'attore; tuttavia, nella valutazione del nesso eziologico, non può non tenersi conto di quanto eccepito dal convenuto in ordine alla visibilità ottimale del manto CP_1 stradale nell'orario del sinistro e della prevedibilità dell'imperfezione presente sul manto stradale del tratto in questione, in base alle caratteristiche stesse della strada (circostanza ammessa dalla stessa parte attrice in citazione); a ciò va aggiunto che l'attore, residente nel territorio imolese, verosimilmente aveva già percorso la strada de qua e quindi ne conosceva le caratteristiche.
In particolare, pur dando per provato il distacco della porzione di asfalto con conseguente disconnessione del manto stradale sottostante nel momento esatto della caduta occorsa all'attore, è pur vero che le condizioni della strada fossero chiaramente visibili e note ai ciclisti e ai pedoni a cui è riservata la circolazione (alberi ad alto fusto ai margini della strada con radici che rendono il manto stradale irregolare); tali condizioni, comprovate dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice, avrebbero dovuto indurre il ad adeguata cautela nella percorrenza, in quanto, Parte_1 come espressamente stabilito dalla Cassazione, in caso analogo con ordinanza del 13 giugno 2022 n 22121, “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Tale ultimo concetto è stato espresso parimenti dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015 “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”. A ciò si aggiunga che le eccezioni sollevate da parte convenuta assumono rilevanza ai fini dell'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, in quanto il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato, ovvero della possibilità di riscontrare in detto comportamento un tasso di imprudenza e disattenzione tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed evento, ovvero a determinarne concausa, va scrutinato alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 2051 c.c., tenendo conto del “contesto spaziale in cui ha avuto luogo il sinistro”(Cass. 19154/2012).
pagina 7 di 11 Con specifico riguardo all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, non è superfluo rammentare che, sia nell'ipotesi in cui la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c. sia in quella in cui rientri nell'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale e, nel momento in cui sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Assume, pertanto, rilevanza nella valutazione di quanto sopra, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata), escludendo o configurando un apporto concorrente ( Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4039). Il comportamento colposo del danneggiato può pertanto nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.); ciò deve, a maggiore ragione, valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato», e dunque il risarcimento viene escluso o ridotto, quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
Alla luce dei predetti orientamenti, la prevedibilità -per le condizioni di visibilità al momento del sinistro e per le caratteristiche della strada de qua- induce la scrivente a riconoscere la domanda attorea accoglibile solo parzialmente, ritenendo che, nel caso in esame, la condotta attorea si atteggi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. nella misura del 50 per cento. Infatti, la visibilità dell'irregolarità del manto nel punto in cui è avvenuta la caduta imponeva al ciclista di tenere un comportamento prudente, e quindi a spostarsi leggermente più al centro della pista, che nelle restanti porzioni ortogonali (rispetto alla direzione del ciclista) del medesimo tratto non presentava anomalie, in tal modo atteggiandosi a soggetto che si uniforma al dovere di autoresponsabilità. Tali motivi ostano al riconoscimento di qualsivoglia elemento idoneo a configurare una responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art.2043 c.c., posto che il distacco improvviso della piccola porzione di manto stradale rendeva inesigibile il rifacimento del manto, potendo in parte anche attribuirsi proprio al peso del veicolo nel punto più vulnerabile.
Sul quantum debeatur Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU medico legale depositata in atti, affidata al Dott. dalle cui conclusioni, neppure contestate, non vi è motivo di Persona_2 discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha concluso come si riporta di seguito: “Con criterio biologico, e quindi tenuto conto sia dei dati che emergono dal decorso clinico delle lesioni prima citate, sia delle comuni conoscenze mediche concernenti la loro evoluzione, le predette lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 6 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% per ulteriori 30 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% per successivi 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al
25% per altri 30 giorni.
Non ricorrono, in concreto, circostanze particolari, ossia al di fuori del decorso clinico tipico di questo genere di lesioni, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al pagina 8 di 11 danno biologico temporaneo. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché soprattutto dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa e di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, gli attuali postumi sono complessivamente valutabili nella misura del 15% quale danno biologico. Dall'espletamento dell'incarico peritale non sono emerse circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel senso che non sono stati accertati aspetti medici tali da comportare una tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore
a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Per quanto concerne poi la negativa incidenza dei postumi permanenti riscontrati sulla capacità lavorativa specifica del periziando, tenendo presente l'attività lavorativa esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse e le sue attitudini professionali, non si ravvedono sensibili ripercussioni in considerazione dell'entità e della natura del quadro esitale accertato. Infatti, dal punto di vista medico–legale la menomazione verificata attualmente è contrassegnata da elementi sintomatologici ed obiettivi che non consentono di identificare concrete ripercussioni negative sul suo espletamento a fronte di una lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. In altri termini, i postumi riscontrati sono tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica (motivo questo per cui la valutazione dei reliquati è stata formulata tenendo conto di tutti gli aspetti produttivi del danno biologico inteso nel senso più ampio della sua accezione, e quindi valorizzando anche e soprattutto l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica), senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla sua capacità lavorativa specifica. Non ricorrono condizioni di non autosufficienza, tenuto conto di natura ed entità del quadro esitale. Le spese mediche sostenute e documentate in atti (documenti da 32 a 43 acclusi al fascicolo attoreo), pari complessivamente ad € 2.116,60, sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie”. Per la quantificazione giova richiamare l'orientamento espresso nella sentenza Cass. 23469/2018, secondo cui “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito
(secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. …”. La scrivente Giudicante intende fare proprie le considerazioni medico-legali svolte dal CTU, anche laddove egli ha indicato una percentuale di danno biologico permanente pari al 15%, certamente già comprensiva degli aspetti socio-dinamico relazionali, e non ha ravvisato con riferimento all'ITT e all'ITP circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo.
Pertanto, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (53 anni), secondo la Tabella del Tribunale di Milano 2024, il danno biologico va liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
pagina 9 di 11 Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) Non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.648,00
Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 51.333,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.865,00
Spese mediche € 2.116,60
Totale generale: € 43.629,60
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 57.757,00 (Capitale Rivalutato + Interessi), computato con i seguenti parametri: Coefficiente di Rivalutazione: 1,202,
Totale Rivalutazione: € 8.813,18 Capitale Rivalutato: € 52.442,78
Totale Colonna Giorni: 2927
Totale Interessi: € 5.314,22 Rivalutazione + Interessi: € 14.127,40. Il va pertanto condannato al pagamento della metà dell'importo suddetto, in ragione Controparte_1 del concorso di colpa del ciclista in misura paritetica e quindi € 28.878,50, oltre interessi nella misura pagina 10 di 11 di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
La prevalente soccombenza del che non ha neppure accettato la proposta transattiva Controparte_1 formulata dalla scrivente ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., del tutto sovrapponibile alla odierna decisione, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite.
I compensi sono liquidati sulla scorta del D.M. 147/2022 in base allo scaglione applicabile in ragione del decisum per tutte le fasi del giudizio per complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute per € 818,70.
Vanno invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuno le spese di
CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 13 marzo 2024,
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Condanna parte convenuta al pagamento di € 28.878,50, oltre interessi nella misura di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c. in favore di parte attrice, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 818,70 per anticipazioni ed € 7616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 13 marzo
2024, a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuno.
Bologna, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Carolina Gentili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12709/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA P. GALEATI, 3 40026 IMOLA presso il difensore avv. MAZZA VITTORIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 8 FIRENZE presso il difensore avv. USAI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
- (attore) ha concluso rinviando al proprio atto di citazione “ nel merito, Parte_1 voglia il Giudice adito accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa integra il reato di lesioni personali colpose, gravissime o gravi, e che è avvenuto per responsabilità esclusiva del CP_1
, ente proprietario della strada, il cui difetto di custodia e di manutenzione ha causato il danno;
[...] conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il a risarcire, in favore Controparte_1 dell'attore, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da esso subiti per effetto del fatto dedotto in giudizio e ad esso spettanti a qualsiasi titolo, compresi gli esborsi patrimoniali ed i danni alla persona, nessuno escluso, e quindi i danni biologico, patrimoniali e non patrimoniali, comunque qualificati, da quantificare nella complessiva somma di denaro che il giudice riterrà equa e di giustizia a seguito dell'istruttoria, da calcolarsi in moneta attuale trattandosi di debito di valore, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di rimborso forfetario e rivalse previdenziali e fiscali. In via istruttoria si chiede da ora ammettersi la prova per testi sui fatti indicati ai §§ da 1 a 10 compresi con il teste nonché ammettersi e disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attore, Testimone_1 ai fini della individuazione e della quantificazione delle lesioni fisiche personali da egli subite, pagina 1 di 11 temporanee e permanenti (danno biologico), quali conseguenze del fatto per cui è causa, con valutazione della percentuale di incidenza negativa sulla integrità psico-fisica e sulla capacità lavorativa e/o sul piano della cenestesi lavorativa, nonché ai fini della quantificazione della congruità delle spese mediche sostenute. La documentazione oggettivamente non producibile in giudizio in quanto registrata su supporti e/o in formati non compatibili con il PCT (lastre radiografiche e/o referti TAC) è a disposizione del consulente e verrà esibita in sede di CTU, ove ammessa”.
- il ha concluso rinviando alla propria comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del
[...]
perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in CP_1 narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per l'attore: Con atto di citazione -notificato il 28 ottobre 2022 ed iscritto a ruolo il 4 novembre 2022-
[...] deduceva in fatto quanto segue: Parte_1
- il giorno 26 marzo 2017, alle ore 10,15 circa, percorreva nel centro abitato di Imola (Bo) la via Delle
Lastre (via di collegamento tra le vie Tiro a Segno e Pirandello, asfaltata, della lunghezza di qualche centinaio di metri, interdetta al traffico dei veicoli a motore, ad uso pedonale e ciclabile), alla guida del proprio velocipede, transitando in prossimità del margine destro della carreggiata, allorquando, durante la percorrenza di un tratto con il manto apparentemente integro, seppure irregolare, una porzione di asfalto, di forma approssimativamente triangolare e della grandezza di circa 20 cm per lato, si sollevava dalla superficie al passaggio della ruota anteriore del velocipede, lasciando scoperta una corrispondente buca profonda una decina di centimetri;
- a causa del sollevamento del predetto pezzo di manto stradale ed alla contestuale scopertura di una buca di uguale grandezza, la ruota anteriore del proprio velocipede perdeva aderenza lateralmente, facendolo rovinare per terra e causandoli gravi lesioni personali all'arto superiore destro ed al volto;
il tutto, alla presenza del sig. Testimone_1
- di essere stato soccorso e trasportato dal servizio 118 all'Ospedale di dove veniva ricoverato CP_1 presso il reparto di ortopedia, con una diagnosi iniziale di frattura dell'omero destro e trauma pluricontusivo, anche al volto (ferita al mento e rottura di un dente);
- eseguiti gli accertamenti del caso, in data 29.3.2017 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura e di applicazione di mezzi di sintesi;
dimesso in data 1.4.2017 con un bendaggio di tipo c.d. Desault di immobilizzazione della spalla e del braccio, con diagnosi di
“osteosintesi in frattura epifisi prossimale omero dx” e con una prognosi iniziale di 60 gg. per la guarigione, si presentava al controllo fisiatrico ambulatoriale del 14.4.2017, oltre che alle visite specialistiche del 19.4.2017, del 2.5.2017, del 13.6.2017, del 19.6.2017, del 10.8.2017 e del 9.11.2017, con i relativi esami diagnostici strumentali;
- all'esito della guarigione clinica, secondo la perizia medico legale allegata agli atti, a firma del dott.
, a suo carico residuavano postumi invalidanti permanenti, individuati in Persona_1
“postumi dolorifici e ampiamente limitativi di frattura pluriframmentaria della testa omerale destra trattata con sintesi (mezzi sintetici in sede). Vistosa cicatrice operatoria faccia anteriore spalla dx;
ipostenia arto superiore destro e ipovalidità prensile mano omolaterale in soggetto destrimane. Cicatrice mentoniera visibile da ferita lc locale con pregiudizio estetico medio”, oltre al danno dentale con ripristino odontoiatrico e spesa di € 1.068,00; tali postumi venivano valutati complessivamente nella misura del 24-26% per quanto riguardava il danno biologico permanente e, sul piano della invalidità temporanea e in 70/80 giorni per ITT e 60/65 giorni per ITP parziale al 50%; erano, altresì,
pagina 2 di 11 riconosciuti esborsi per spese mediche, sanitarie e connesse per l'importo di € 2.116,60, oltre a quelli per l'assistenza stragiudiziale. Esponeva, inoltre, pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico puro, operanti sul piano sempre non patrimoniale, ovvero morale e/o esistenziale, e danno da cenestesi lavorativa;
- nonostante le richieste stragiudiziali tramite l'agenzia infortunistica Rossoblu di e CP_2 l'apertura della pratica assicurativa ad opera del di che dava luogo a sopralluogo da CP_1 CP_1 parte di un tecnico dell'ente, Geom. il convenuto, ente proprietario della strada e, Parte_2 per esso, la sua compagnia assicuratrice non effettuavano alcuna offerta risarcitoria.
L'attore, in diritto, imputava il fatto dannoso alla responsabilità civile del ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., nella qualità di ente proprietario della strada de qua, ente onerato degli interventi necessari al fine di mantenere l'integrità del manto di asfalto della via delle Lastre. Assumeva, inoltre, che il fatto oggetto di giudizio integrasse il reato di lesioni personali gravissime o, quantomeno, gravi, asserendo che il danno risarcibile fosse di tipo non patrimoniale, da considerare in tutte le sue dimensioni, con adeguamento al caso specifico (c.d. personalizzazione), ivi compreso il danno di natura biologica, temporaneo e permanente, con riflessi anche sul piano lavorativo sotto forma -quantomeno- di maggiore gravosità ed affaticamento nelle mansioni svolte (c.d. danno da cenestesi lavorativa), oltre ad un pregiudizio di carattere morale, sotto forma di sofferenza soggettiva fisica e psicologica sia per le lesioni (dolore documentato agli atti e che non si verifica sempre allo stesso modo, ma dipende anche dalla tipologia delle lesioni), sia per la successiva incapacità di attendere alle esigenze di vita quotidiane. L'attore quantificava, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il precitato danno non patrimoniale nell'importo ricompreso fra 130 e 140 mila euro con personalizzazione massima e fra 107
e 117 mila euro senza personalizzazione, a ciò aggiungendo la liquidazione del danno patrimoniale, sotto forma degli esborsi affrontati (spese mediche, sanitarie e assistenza stragiudiziale).
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Per parte convenuta
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 gennaio 2023, si costituiva il Controparte_1 contestando il fondamento della pretesa attorea sia in relazione all'addebito di responsabilità, sia in ordine alla quantificazione del danno.
Preliminarmente, asseriva che la perdita di controllo di un velocipede, in base anche al principio della causalità adeguata, non può essere attribuita sic et simpliciter alle caratteristiche della strada, occorrendo tenere in considerazione anche altri fattori, quali, ad esempio, il comportamento di un terzo, una distrazione o un'imprudenza del conducente, lo stato di efficienza del veicolo, la velocità inadeguata dello stesso allo stato dei luoghi. Evidenziava che l'irregolarità del piano stradale fosse certamente visibile e conseguentemente evitabile, essendo il presunto sinistro avvenuto in orario diurno e, quindi, in condizioni di normale visibilità data dalla luce solare e da buone condizioni meteo. CP_ Riteneva, pertanto, che fosse da escludere qualsivoglia responsabilità in capo all' convenuto nella causazione dell'evento e che lo stesso fosse unicamente ascrivibile alla condotta dell'attore, carente nella dovuta diligenza, attenzione e prudenza, richiesta a tutti gli utenti della strada, da ciò conseguendo la sussistenza del caso fortuito, fattore esimente da ogni responsabilità per il custode ex art. 2051 c.c.. In punto di quantum debeatur, il contestava l'eccessiva quantificazione, rilevando Controparte_1 come la relazione medico legale versata in atti non fosse idonea a dimostrare compiutamente la reale portata del danno sofferto dall'attore e, pertanto, insufficiente ad integrare i requisiti imposti dall'art. 2697 c.c. in relazione all'onere della prova. Concludeva per l'integrale rigetto della domanda. pagina 3 di 11 *** All'udienza del 2.2.2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; ambedue le parti non depositavano la prima memoria.
Con la seconda memoria: parte attrice chiedeva ammettersi la prova per testi a conferma dei fatti di seguito capitolati, con il teste e il teste , residente in [...], sui capitoli da 12 a 15 “1. Il giorno Testimone_1 CP_2
26.03.2017, alle ore 10,15 circa, un uomo, poi individuato in , percorreva la via Parte_1
Delle Lastre, nel centro abitato di Imola (Bo), alla guida di un velocipede.
2. La predetta via collega le vie Tiro a Segno e Pirandello, costeggiando il fiume Santerno.
3. Si tratta di una strada asfaltata, della lunghezza di qualche centinaio di metri, interdetta al traffico dei veicoli a motore, ma ad uso pedonale
e ciclabile.
4. Il ciclista precorreva la predetta via Delle Lastre con direzione da via Tiro a Segno verso via Pirandello, transitando in prossimità del margine destro della carreggiata.
5. Circa a metà del tragitto stradale, mentre il ciclista percorreva un tratto di strada con il manto apparentemente integro, seppure irregolare, una porzione di asfalto, di forma approssimativamente triangolare e della grandezza di circa 20 cm per lato, al passaggio della ruota anteriore del velocipede, si sollevava dalla superficie stradale, lasciando scoperta una corrispondente buca profonda una decina di centimetri.
6. La ruota anteriore del velocipede del perdeva aderenza lateralmente.
7. Ciò avveniva a Parte_1 seguito del sollevamento del predetto pezzo di manto stradale ed alla contestuale scopertura di una buca di uguale grandezza.
8. L'attore cadeva a terra, lamentando lesioni personali, in particolare all'arto superiore destro ed al volto.
9. La situazione della strada alla data del sinistro è raffigurata nelle fotografie allegate come documento 8 di parte attrice, da esibire al testimone per riconoscimento dei luoghi. 10. Era presente all'accadimento il sig. il quale assisteva il ferito, Testimone_1 attendendo l'arrivo della di lui moglie e del servizio 118. 11. L'attore era soccorso dal servizio 118. 12. Successivamente al sinistro, nel giugno 2017, incaricava l'Infortunistica Parte_1
Rossoblu di di assisterlo nel procedimento stragiudiziale di recupero dei danni. 13. CP_2
, in data 13.6.2017, effettuava un sopralluogo con il tecnico della società Beni Comuni CP_2 del Comune di , geom. e provvedeva a scattare le fotografie della strada allegate come CP_1 Pt_2 documento 8 di parte attrice, da esibire al testimone, per riconoscimento dei luoghi e dell'attività svolta. 14. Dopo il sinistro la strada era oggetto di rifacimento del manto stradale. 15. , CP_2 per conto di intratteneva corrispondenza scritta e verbale con il e con il Parte_1 Controparte_1 suo assicuratore e svolgeva trattative, che non portavano al risarcimento del danno”. In merito al quantum chiedeva ammettersi e disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attore, ai fini della individuazione e della quantificazione delle lesioni fisiche personali subite dal medesimo attore, temporanee e permanenti (danno biologico), quali conseguenze del fatto per cui è causa, verificando la compatibilità del nesso causale fra i fatti allegati e le lesioni, con valutazione della percentuale di incidenza negativa sulla integrità psicofisica e sulla capacità lavorativa e/o sul piano della cenestesi lavorativa, nonché ai fini della quantificazione della congruità delle spese mediche sostenute;
parte convenuta riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ribadiva che la responsabilità del sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta tenuta dal signor Parte_1 il quale avrebbe potuto evitare gli asseriti danni mediante l'adozione delle più elementari regole di prudenza ed autotutela che l'ordinamento necessariamente impone all'utente della strada, tenendo conto della visibilità ottimale data dalla luce solare, che rendeva visibile il manto stradale, della prevedibilità dell'imperfezione, a causa della presenza di alberi ad alto fusto sui margini della strada in questione e della modesta velocità tenuta da un ciclista che ben consente di avvedersi delle piccole anomalie del manto stradale. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale sui seguenti capitoli: 1) DCV che alle ore 10.15 circa del 26 marzo 2017 le condizioni meteorologiche nel luogo pagina 4 di 11 dove è avvenuto il sinistro erano serene;
2) DCV che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo la luce solare rendeva visibile il manto stradale;
3) DCV che in più tratti della pista ciclabile che costeggia Via delle lastre alla data del 26 marzo 2017 erano presenti alcune irregolarità della pavimentazione stradale.. con la terza memoria: CP_ parte attrice si opponeva alla richiesta di prova orale formulata dall' convenuto, eccependo che il capitolo 1 vertesse su una circostanza generica (condizioni metereologiche “serene”) confermando che al momento del fatto non vi era pioggia in atto e neppure nebbia e i capitoli 2 e 3 non avessero contenuto confessorio, in quanto del tutto generici e come tali non potessero essere quindi essere oggetto di interrogatorio formale. parte convenuta si opponeva alla prova per testi richiesta da parte attrice, in quanto inammissibile, avendo ad oggetto circostanze irrilevanti e/o comunque genericamente formulate deducendo che i capitoli da 1) a 4) fossero irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 5) fosse inammissibile in quanto valutativo;
il capitolo 9) avesse ad oggetto la conferma di immagini fotografiche decontestualizzate e prive di data certa, delle quali comunque contestava la idoneità probatoria;
i capitoli da 10) a 15) fossero del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Si opponeva altresì all'ammissione della CTU medico legale in quanto allo stato quantomeno prematura, vista la mancanza di prova del fatto storico e, soprattutto, della responsabilità dell'Amministrazione.
All'udienza dell'8 giugno 2023, la scrivente ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte attrice, eccetto i capp. 2 e 3, in quanto descrittivi/valutativi, e il cap. 15, in quanto da provarsi documentalmente, e rigettava la prova per interpello richiesta da parte convenuta, in quanto i fatti risultavano già ammessi da parte attrice, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del
12.07.2023; alla predetta udienza, dinanzi al Giudice Onorario, Dott. Cecile Comandini, il teste Testimone_1 dichiarava vere tutte le circostanza articolate nei capitoli di prova, precisando di aver assistito alla caduta e confermando, sulla scorta delle fotografie esibite, il luogo del sinistro e la parte di pavimentazione asfaltata in cui era caduto l'attore; il teste titolare di un agenzia CP_2 infortunistica stradale di cui l'attore era cliente, confermava anch'esso tutte le circostanze capitolate e, nello specifico, il luogo del sinistro, il sopralluogo effettuato con il Geom. nonché il successivo Pt_2 rifacimento del manto stradale. All'esito, il Giudice ammetteva e disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attore, nominando il dott. fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza dell'11 ottobre Persona_2
2023; prestato rituale giuramento di rito alla predetta udienza, il CTU Dott. depositava la Per_2 relazione in data 12 febbraio 2024. All'udienza del 13 marzo 2024 la scrivente formulava, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., la seguente proposta: “dato atto degli accertamenti compiuti dal CTU medico legale, propone di chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 45.000,00, spese di lite compensate e suddivisione a metà dei liquidandi compensi del CTU, salvo rimborso da parte del di € 1000,00 per Controparte_1 anticipazioni”, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 gennaio 2025. Alla predetta udienza parte attrice dichiarava di accettare la proposta del giudice e, in subordine, concludeva come da atto di citazione, mentre parte convenuta dichiarava di non accettare la proposta di conciliazione e precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione.
*** Sull'an debeatur In ordine alla richiesta attorea di accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa integra il reato di lesioni personali colpose, si rileva che non risulta allegato da parte attrice nell'atto introduttivo alcun pagina 5 di 11 profilo involvente l'esame dell'art.2043 c.c.; si chiarisce, altresì, che tale tipo di accertamento trova la propria naturale collocazione in sede penale, mentre ciò che in questa sede deve essere vagliato ed esaminato attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità presunta di carattere eminentemente civilistico del convenuto, per difetto di custodia e manutenzione, dal momento che il sinistro CP_1 si è verificato su strada ad uso pedonale e ciclabile nel centro abitato di Imola (BO) e pertanto di proprietà dell'ente o, quantomeno, sottoposta alla sua custodia secondo la dinamica che verrà in prosieguo esaminata. Ciò che va premesso, in questa sede, è che l'azione esercitata prevede che, nell'ipotesi di danno provocato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto stradale, il soggetto responsabile sia quello gravato dall'obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., intendendo per custode della strada l'ente chiamato a vigilare e controllare il tratto stesso, soggetto che si identifica, nella maggior parte dei casi, nell'ente proprietario del tratto di strada, poiché è quest'ultimo che ha l'obbligo e il potere di intervenire. Come noto, il continuo monitoraggio e la conseguente manutenzione delle strade hanno come obiettivo primario quello di tutelare l'integrità fisica dei conducenti dei veicoli nonché dei pedoni. Gli obblighi di manutenzione a carico dell'ente proprietario sono contemplati dall'art. 14 del Codice della Strada, ai sensi del quale: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica”. Per quanto non contestato ed accertato che il custode nel caso in esame sia il convenuto, CP_1 risulta utile, comunque, ripercorrere i principi giuridici in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dalla pubblica amministrazioni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. E', anzitutto, pacifico che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, competendo al danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa che lo ha determinato, mentre sul custode incombe l'onere della prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento cui si imputa il danno, fermo restando che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato - avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6703/2018; Cass. civ. n. 15375/2011). I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia: secondo la recente decisione della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 11027 del 2023) il primo presupposto risulta integrato, quando il danno è cagionato dalla cosa, nel senso che “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023); il secondo si concretizza allorché, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode,
“sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” Purtuttavia, va altresì considerata l'impossibilità per la Pubblica Amministrazione di esercitare un controllo capillare, cioè che involga tutto il territorio di sua competenza, e costante su di esso, circostanza che ha portato la giurisprudenza a limitarne la responsabilità ai soli casi di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile, rimettendo all'utente delle strade stesse, in applicazione del principio di auto-responsabilità, l'onere di porre in essere tutte le dovute attenzioni per la salvaguardia della propria incolumità. Dunque, situazioni come l'irregolarità della strada percorsa pagina 6 di 11 (come nel caso in esame), la pioggia, l'orario notturno o la scarsa visibilità consigliano sempre all'utente di tenere un'andatura attenta e moderata.
La prudenza nel comportamento tenuto sulle strade è, infatti, in linea con il principio di auto- responsabilità, che impone a ogni utente un onere di particolare attenzione nell'uso ordinario dei beni demaniali al fine di salvaguardare la propria incolumità, a fronte del contesto ambientale generalmente critico nel quale si trova a circolare (v., tra le altre, Cass. n. 17443/2019, Cass. n. 20341/2020 e Cass. n. 5457/2021). Orbene, nell'odierno giudizio risulta incontrovertibile la sussistenza del potere di custodia in capo al che, pertanto, ai fini dell'onere della prova necessaria per configurare l'esimente, Controparte_1 risulta gravato dalla dimostrazione del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023). Le foto del luogo all'epoca del sinistro (doc. 8 fascicolo attoreo) e la prova testimoniale espletata hanno confermato, in effetti, la presenza del distacco della porzione di asfalto al momento del passaggio e la conseguente caduta occorsa all'attore; tuttavia, nella valutazione del nesso eziologico, non può non tenersi conto di quanto eccepito dal convenuto in ordine alla visibilità ottimale del manto CP_1 stradale nell'orario del sinistro e della prevedibilità dell'imperfezione presente sul manto stradale del tratto in questione, in base alle caratteristiche stesse della strada (circostanza ammessa dalla stessa parte attrice in citazione); a ciò va aggiunto che l'attore, residente nel territorio imolese, verosimilmente aveva già percorso la strada de qua e quindi ne conosceva le caratteristiche.
In particolare, pur dando per provato il distacco della porzione di asfalto con conseguente disconnessione del manto stradale sottostante nel momento esatto della caduta occorsa all'attore, è pur vero che le condizioni della strada fossero chiaramente visibili e note ai ciclisti e ai pedoni a cui è riservata la circolazione (alberi ad alto fusto ai margini della strada con radici che rendono il manto stradale irregolare); tali condizioni, comprovate dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice, avrebbero dovuto indurre il ad adeguata cautela nella percorrenza, in quanto, Parte_1 come espressamente stabilito dalla Cassazione, in caso analogo con ordinanza del 13 giugno 2022 n 22121, “all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Tale ultimo concetto è stato espresso parimenti dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015 “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”. A ciò si aggiunga che le eccezioni sollevate da parte convenuta assumono rilevanza ai fini dell'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, in quanto il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato, ovvero della possibilità di riscontrare in detto comportamento un tasso di imprudenza e disattenzione tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed evento, ovvero a determinarne concausa, va scrutinato alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 2051 c.c., tenendo conto del “contesto spaziale in cui ha avuto luogo il sinistro”(Cass. 19154/2012).
pagina 7 di 11 Con specifico riguardo all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, non è superfluo rammentare che, sia nell'ipotesi in cui la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c. sia in quella in cui rientri nell'art. 2051 c.c., è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale e, nel momento in cui sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Assume, pertanto, rilevanza nella valutazione di quanto sopra, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata), escludendo o configurando un apporto concorrente ( Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4039). Il comportamento colposo del danneggiato può pertanto nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.); ciò deve, a maggiore ragione, valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato», e dunque il risarcimento viene escluso o ridotto, quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (Cass. ord. n. 6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
Alla luce dei predetti orientamenti, la prevedibilità -per le condizioni di visibilità al momento del sinistro e per le caratteristiche della strada de qua- induce la scrivente a riconoscere la domanda attorea accoglibile solo parzialmente, ritenendo che, nel caso in esame, la condotta attorea si atteggi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. nella misura del 50 per cento. Infatti, la visibilità dell'irregolarità del manto nel punto in cui è avvenuta la caduta imponeva al ciclista di tenere un comportamento prudente, e quindi a spostarsi leggermente più al centro della pista, che nelle restanti porzioni ortogonali (rispetto alla direzione del ciclista) del medesimo tratto non presentava anomalie, in tal modo atteggiandosi a soggetto che si uniforma al dovere di autoresponsabilità. Tali motivi ostano al riconoscimento di qualsivoglia elemento idoneo a configurare una responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art.2043 c.c., posto che il distacco improvviso della piccola porzione di manto stradale rendeva inesigibile il rifacimento del manto, potendo in parte anche attribuirsi proprio al peso del veicolo nel punto più vulnerabile.
Sul quantum debeatur Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU medico legale depositata in atti, affidata al Dott. dalle cui conclusioni, neppure contestate, non vi è motivo di Persona_2 discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha concluso come si riporta di seguito: “Con criterio biologico, e quindi tenuto conto sia dei dati che emergono dal decorso clinico delle lesioni prima citate, sia delle comuni conoscenze mediche concernenti la loro evoluzione, le predette lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 6 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% per ulteriori 30 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% per successivi 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al
25% per altri 30 giorni.
Non ricorrono, in concreto, circostanze particolari, ossia al di fuori del decorso clinico tipico di questo genere di lesioni, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al pagina 8 di 11 danno biologico temporaneo. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché soprattutto dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa e di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, gli attuali postumi sono complessivamente valutabili nella misura del 15% quale danno biologico. Dall'espletamento dell'incarico peritale non sono emerse circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel senso che non sono stati accertati aspetti medici tali da comportare una tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore
a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Per quanto concerne poi la negativa incidenza dei postumi permanenti riscontrati sulla capacità lavorativa specifica del periziando, tenendo presente l'attività lavorativa esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse e le sue attitudini professionali, non si ravvedono sensibili ripercussioni in considerazione dell'entità e della natura del quadro esitale accertato. Infatti, dal punto di vista medico–legale la menomazione verificata attualmente è contrassegnata da elementi sintomatologici ed obiettivi che non consentono di identificare concrete ripercussioni negative sul suo espletamento a fronte di una lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. In altri termini, i postumi riscontrati sono tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica (motivo questo per cui la valutazione dei reliquati è stata formulata tenendo conto di tutti gli aspetti produttivi del danno biologico inteso nel senso più ampio della sua accezione, e quindi valorizzando anche e soprattutto l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica), senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla sua capacità lavorativa specifica. Non ricorrono condizioni di non autosufficienza, tenuto conto di natura ed entità del quadro esitale. Le spese mediche sostenute e documentate in atti (documenti da 32 a 43 acclusi al fascicolo attoreo), pari complessivamente ad € 2.116,60, sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie”. Per la quantificazione giova richiamare l'orientamento espresso nella sentenza Cass. 23469/2018, secondo cui “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito
(secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. …”. La scrivente Giudicante intende fare proprie le considerazioni medico-legali svolte dal CTU, anche laddove egli ha indicato una percentuale di danno biologico permanente pari al 15%, certamente già comprensiva degli aspetti socio-dinamico relazionali, e non ha ravvisato con riferimento all'ITT e all'ITP circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo.
Pertanto, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (53 anni), secondo la Tabella del Tribunale di Milano 2024, il danno biologico va liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
pagina 9 di 11 Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) Non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.648,00
Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 51.333,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.865,00
Spese mediche € 2.116,60
Totale generale: € 43.629,60
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 57.757,00 (Capitale Rivalutato + Interessi), computato con i seguenti parametri: Coefficiente di Rivalutazione: 1,202,
Totale Rivalutazione: € 8.813,18 Capitale Rivalutato: € 52.442,78
Totale Colonna Giorni: 2927
Totale Interessi: € 5.314,22 Rivalutazione + Interessi: € 14.127,40. Il va pertanto condannato al pagamento della metà dell'importo suddetto, in ragione Controparte_1 del concorso di colpa del ciclista in misura paritetica e quindi € 28.878,50, oltre interessi nella misura pagina 10 di 11 di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
La prevalente soccombenza del che non ha neppure accettato la proposta transattiva Controparte_1 formulata dalla scrivente ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., del tutto sovrapponibile alla odierna decisione, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite.
I compensi sono liquidati sulla scorta del D.M. 147/2022 in base allo scaglione applicabile in ragione del decisum per tutte le fasi del giudizio per complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute per € 818,70.
Vanno invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuno le spese di
CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 13 marzo 2024,
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Condanna parte convenuta al pagamento di € 28.878,50, oltre interessi nella misura di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c. in favore di parte attrice, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 818,70 per anticipazioni ed € 7616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 13 marzo
2024, a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuno.
Bologna, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Carolina Gentili
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