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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino conSIliere
3) dott.ssa Teresa Barillari conSIliere
Ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1425/2017 RGAC vertente tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, SI. Pt_1 _2
(P.IVA: ) e la SI.ra rappresentati e
[...] P.IVA_1 Parte_3 difesi dall'avv. Bruno Doria ed elettivamente domiciliati in Catanzaro presso il suo studio sito in Viale Pio X n. 63.
appellanti e
il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, appellata nonché
nella qualità di procuratrice speciale della Parte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio, sito in Brescia, alla via Corfù n. 102.
appellata
Conclusioni
Per gli appellanti , in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 tempore SI. e SI.ra “Voglia l'Ecc.ma Parte_2 Parte_3
Corte di Appello adìta, contrariis reiectiis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1018/2017 del Tribunale di
Catanzaro, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, così statuire:
-riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, in espressa violazione dell'art. 1957 c.c., ha rigettato l'eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado dalla SInora diretta ad evidenziare Parte_3
l'intervenuta decadenza dell'Istituto Bancario dal diritto di escutere il fideiussore in quanto il predetto istituto non aveva provveduto a proporre le proprie istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Pertanto, accertare e dichiarare la decadenza dell'Istituto Bancario
[...] dall'azione per l'esercizio del diritto di credito nei confronti CP_1 del fideiussore e quindi l'estinzione della costituita garanzia fideiussore atteso il disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso che le clausole che prevedono la deroga all'art. 1957 c.c. si pongono in contrasto con la normativa del consumatore sul presupposto che la disciplina prevista a tutela del consumatore non poteva applicarsi in quanto i contratti di finanziamento erano stati conclusi nell'esercizio di una attività di impresa.
Pertanto, accertare e dichiarare che il Tribunale di Catanzaro ha totalmente violato la normativa prevista a tutela del consumatore in quanto occorreva fare riferimento al rapporto fideiussorio e non già ai contratti conclusi dal debitore principale. Dichiarare quindi nulle e/o inefficaci le clausole di deroga pattizia all'art. 1957 c.c. e dichiarare, conseguentemente, l'estinzione della costituita garanzia fideiussoria.
Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur revocando il Decreto Ingiuntivo n. 913/2009 del Tribunale di Catanzaro, ha condannato GI
[...]
al pagamento in solido della metà delle Parte_5 Parte_3
spese di giudizio sia nei confronti del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore che nei confronti della in CP
persona del legale rappresentante pro tempore, in espressa violazione dell'art. 92 c.p.c.
Pertanto, accertare e dichiarare che alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione promossa dalla GI. e dalla SI.ra Parte_5
, si imponeva, in virtù della soccombenza reciproca, la Parte_3
compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
-Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro illegittimamente, d'ufficio, in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c., ha condannato e la SInora al Controparte_3 Parte_3 pagamento in solido in favore di della metà delle spese di CP giudizio quando nessuna somma poteva essere riconosciuta alla predetta società che si era limitata soltanto ad intervenire nel giudizio di primo grado quale procuratrice speciale della cessionaria del Parte_4
credito vantato dal senza mai richiedere, Controparte_1
autonomamente, nella comparsa costitutiva del 19.9.2012, le spese di giudizio.
Pertanto, accertare e dichiarare che nessuna somma poteva riconoscersi a titolo di spese di giudizio alla he si era costituita in giudizio CP quale procuratrice speciale della cessionaria del Parte_4
credito vantato dal tanto è che con la comparsa Controparte_1
costitutiva del 19.09.2012 non aveva mai chiesto una condanna alle spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellata , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale della
[...] “Voglia l'Il.mo Tribunale adìto, rigettata ogni Parte_4
avversaria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni declaratoria ritenuta di giustizia, in via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata in quanto non ricorrono i presupposti, attesa l'inammissibilità dell'appello e la genericità dei gravi motivi dedotti.
Dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e/o dell'art. 342 c.p.c.
In via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto dai SIg.ri _2
e , per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa
[...] Parte_3
e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1018/2017 del Tribunale di Catanzaro.
In ogni caso, con rifusione integrale di spese e competenze del presente giudizio.”
In fatto ed in diritto
La società GI. , in persona del legale rappresentante pro tempore _2
, e la SI.ra con separati atti di citazione,
[...] Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2009 emesso dal Tribunale di Catanzaro, in data 11/11/2009, con cui veniva loro intimato, in solido, la prima quale debitrice principale e la seconda fideiussore, il pagamento a favore di della somma di € 108.236,09 Controparte_1
(di cui € 27.301,64 derivante da posizione in sofferenza n. 02500/9501/00001391 già c/c 02500/0027/9296; € 26.705,28 rinveniente da finanziamento in sofferenza n. 51328328; € 41.836,73 rinveniente da finanziamento in sofferenza n. 51297193 ed € 12.393,14 rinveniente da sconto commerciale su c/3800/49017 per n. 2 effetti protestati: € 6.100,00 scadente il 30/9/2007, oltre alle spese di protesto per € 97,57 ed € 6.100,00 scadente il 31/10/2007, oltre alle spese di protesto per € 97,57, entrambi a firma di tale , viale Brutium, n. 26, Catanzaro). Persona_1
Nell'atto di opposizione, la difesa della società Controparte_3 eccepiva la non dovutezza del pagamento preteso, eccependo l'illegittima applicazione di interessi convenzionali in misura superiore rispetto a quella legale, la nullità della clausola inerente l'applicazione della commissione di massimo scoperto per l'utilizzazione dell'apertura di credito nonché la nullità della clausola inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dal Controparte_1
Nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio recante RGAC 261/2010, la difesa della SI.ra eccepiva, in via preliminare, Parte_3
l'intervenuta decadenza del dal diritto di escutere il Controparte_1
fideiussore, poiché il medesimo istituto di credito non aveva provveduto a comunicare le proprie istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, così come previsto dall'art. 1957, comma 1 del codice civile. Nel merito, inoltre, a giustificazione dello scoperto di conto corrente, la stessa difesa eccepiva la nullità della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto nonché di quella che prevedeva l'applicazione di tassi convenzionali in misura superiore a quella legale.
In entrambi i giudizi di primo grado si costituiva, a mezzo del proprio difensore, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che, impugnando tutte le motivazioni ex adverso espresse, chiedeva il rigetto delle opposizioni, specificando, in particolare, con riguardo all'opposizione proposta da , la non applicabilità Parte_3 della norma di cui all'art. 1957 del codice civile, espressamente derogata dalle parti con l'adozione dell'opzione del contratto autonomo di garanzia.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva operata la riunione del procedimento recante RGAC 261/2010 con quello recante RGAC 260/2010.
Nel medesimo giudizio si costituiva la società nella Controparte_2 qualità di procuratrice di cessionaria del credito Controparte_4
preteso da che si riportava a tutte le argomentazioni Controparte_1
difensive esposte in precedenza
Espletata CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1018/2017, depositata in data
28.06.2017, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 913/2009 proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 tempore e dalla SI.ra accoglieva Parte_2 Parte_3 parzialmente l'opposizione promossa da quest'ultimi e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 913/2009 del Tribunale di Catanzaro, condannando e al pagamento in Controparte_3 Parte_3
solido, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 74.110,80, oltre interessi legali dal 6.7.2009, nonché alla metà delle spese di giudizio, liquidate, complessivamente e per intero, nella somma di € 7.760,00, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e compensate fra le parti per la restante metà. Il Tribunale di primo grado condannava, inoltre,
[...]
e al pagamento in solido, in favore di CP Parte_3 CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della metà CP delle spese di giudizio, liquidate, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 2.025,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e compensate fra le parti per la restante metà, ponendo le spese di C.T.U definitivamente a carico di e di Controparte_1 CP
in solido. CP
Avverso la sentenza proponevano congiuntamente appello la società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la SI.ra
[...] [...]
. Quest'ultimi sostenevano che la sentenza impugnata fosse Parte_3 viziata nella parte in cui prevedeva il rigetto dell'eccezione sollevata dalla SI.ra , volta ad evidenziare l'intervenuta decadenza del Parte_3
dal diritto di escutere il fideiussore, non avendo Controparte_1 quest'ultimo provveduto a notificare l'intimazione di pagamento nei riguardi del debitore, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, in palese violazione dell'art. 1957 del codice civile.
Secondo la difesa degli appellanti, infatti, il termine semestrale veniva a decorrere dalla data di comunicazione, fatta dal , di Controparte_1
recesso dai contratti e dalla data del 19 febbraio 2008 relativa all'intimazione di pagamento, pervenuta, a mezzo raccomandata a/r alla SI.ra ed alla . Di conseguenza, Parte_3 Controparte_3 proprio a partire da questa data, la avrebbe dovuto proporre “le CP legittime istanze contro il debitore” al fine di soddisfare il proprio diritto di credito. Oltre a ciò, la difesa sosteneva come, nel corso del giudizio di primo grado, fosse emersa quale unica istanza idonea ad essere ex lege qualificata regolare atto di costituzione in mora per il soddisfacimento del proprio credito, il decreto ingiuntivo n. 913/09, notificato soltanto in data 9 dicembre 2009, sia alla SI.ra che alla Parte_3 CP _2
e quindi nel momento in cui risultava già decorso il previsto termine
[...] semestrale.
La difesa degli appellanti eccepiva, ancora, la mancanza di validità della clausola di deroga pattizia prevista dall'art. 1957 del codice civile, sul presupposto che la norma fosse imperativa e a tutela dell'interesse di ordine pubblico al rispetto dei valori sociali di correttezza e di diligenza. Più in particolare, la ratio di siffatta norma risulterebbe finalizzata alla tutela dell'interesse fideiussorio alla liberazione fin dalla scadenza dell'obbligazione principale e la relativa disapplicazione e/o deroga verrebbe ad esporre irrimediabilmente lo stesso fideiussore ai rischi in ordine alle sue possibilità di rivalsa nei confronti del debitore principale
(mediante surrogazione e/o regresso), determinati dalla colpevole inerzia o dal negligente attivarsi del creditore per la riscossione del suo credito.
Inoltre, sempre secondo la difesa degli appellanti, l'accoglimento parziale dell'opposizione promossa dalla e dalla SInora Pt_1 Parte_3 avrebbe legittimato la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e di conseguenza, la sentenza oggi impugnata, dovrebbe essere riformata nella parte in cui, la stessa dispone la condanna ai danni di e di al pagamento della metà Controparte_3 Parte_3
delle spese di giudizio ed, in ogni caso, nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sono stati Controparte_5 Parte_3
condannati al pagamento in solido della metà delle spese di giudizio in favore di , in quanto quest'ultima, quale parte intervenuta in CP giudizio, non ha mai richiesto autonomamente una condanna alle spese in proprio favore.
In data 18.05.2018, si costituiva in persona del Controparte_2
ConSIliere Delegato pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale della la quale eccepiva l'inammissibilità Parte_4 dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi di censura, avendo riproposto le argomentazioni difensive e le eccezioni già avanzate con l'opposizione al decreto ingiuntivo. La difesa dell'appellata segnalava, inoltre, la circostanza per la quale, nell'atto di appello, il SI. avesse, in realtà, a differenza della Parte_2
SI.ra prestato acquiescenza nei confronti della Parte_3 medesima sentenza, non avendo impugnato, nello specifico, alcun capo della stessa, ad eccezione soltanto di quello relativo alle spese processuali in favore sia del cedente che di Controparte_1 Controparte_2
(procuratrice speciale della cessionaria del credito . Parte_4
In ragione di ciò, la difesa di parte appellata chiedeva dichiararsi il passaggio in giudicato nei confronti del SI. della sentenza di primo grado Parte_2
per tutti gli altri capi di imputazione. Secondo la stessa difesa, infine, infondate risultavano sia l'eccezione ex adverso formulata riguardo l'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. dell'azione nei confronti della garante SI.ra sia l'asserita violazione della disciplina legale a tutela del Pt_3
consumatore. A sostegno della prima eccezione, la difesa della
[...]
riteneva che, nel nostro ordinamento, le norme previdenti CP
decadenze sono passibili di espresse deroghe pattizie, non esistendo un divieto generale previsto invece solo dall'art. 2936 c.c. per l'istituto della prescrizione e configurandosi unica eccezione, quella prevista dall'art. 2968 c.c., allorché la decadenza si riferisce a diritti indisponibili. Riguardo ancora all'eccezione sulla asserita violazione della normativa a tutela dei consumatori, la stessa difesa ritiene che la stessa risulti infondata in virtù dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale, il criterio da seguire è quello del c.d. “professionista di rimbalzo” (sent. 17.3.1998 Corte Europea di Giustizia causa n. C45/1996), rinveniente per il carattere accessorio della stessa fideiussione. Infine, riguardo la pronuncia sulle spese di lite, chiede la conferma della pronuncia di primo grado, ritenendola equa sul punto.
Con ordinanza del 22 maggio 2018 la corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della decisione impugnata e, con successiva ordinanza del 24.7.2024 tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_1
[...]
Sempre preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dagli appellanti con la comparsa conclusionale, relativa alla presunta mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito effettuata dal a favore della Controparte_1 [...]
. Parte_4
L'eccezione non può essere accolta.
La nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_2 [...]
si era già costituita in primo grado, quale cessionaria del Parte_4 credito vantato dalla senza che i convenuti/opponenti Controparte_1 avessero formulato alcun rilievo e la posizione della cessionaria era stata implicitamente verificata dal tribunale che, nella sentenza n. 1018/2017, aveva condannato “gli opponenti………al pagamento in favore della CP
in qualità di cessionaria dei crediti”, senza che tale punto della
[...]
decisione sia stato oggetto di appello. Peraltro, la difesa della CP
immediatamente dopo l'eccezione degli appellanti, ha depositato
[...] copia della G. U. parte II, n. 38 del 29.3.2012, in cui è riportata la cessione dei crediti facenti capo alla Controparte_1
Nel merito occorre rilevare che i primi due motivi di appello, relativi alla errata decisione in merito alla decadenza della creditrice dalla possibilità di rivolgere la domanda direttamente nei confronti del fideiussore ed alla invalidità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 C.C., non appaiono fondati.
Il primo giudice ha verificato che gli atti di fideiussione, sottoscritti dalla SInora in data 20.6.2006 ed in data 8.2.2007, Parte_3 prevedevano, al punto n. 6, una deroga espressa al disposto dell'art. 1957 C.C. approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 C.C. e che, tanto il debitore principale che la garante erano stati formalmente invitati ad adempiere con nota del 19.2.2008.
Sotto un primo aspetto è agevole rilevare che le clausole menzionate non possono essere ritenute nulle ex art. 1418, I comma, C.C. atteso che “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico” (cass. n. 31509/2021) e che
“in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 C.C., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa” (cass. n. 835/2025) e che la messa in mora del 19.2.2008 risulta sufficiente per soddisfare la disposizione di cui all'art. 1957 C.C. (cfr. cass. n. 835/2025 in motivazione, a pag. 8).
Sotto un diverso profilo, correlato alla ipotizzata applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo a favore della SInora , è Pt_3
opportuno rilevare che, nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale garantito
è stipulato, come nel caso di specie, da una società, è “all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore” (cass. n. 25212/2011 e cass. n. 24846/2016) e non alla posizione del fideiussore “non qualificato”. Ne discende che non vi è motivo per dichiarare la invalidità delle clausole inserite al numero 6 degli atti di fideiussione.
Con un terzo motivo gli appellanti hanno censurato la regolamentazione delle spese adottata dal primo giudice.
La censura, formulata in modo alquanto generico, deve essere rigettata.
Il tribunale, sul punto, ha deciso di porre a carico delle parti opponenti le spese processuali, da compensare in misura pari al 50% in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione, ritenendo che la condanna della
[...]
e della SI.ra al pagamento delle Controparte_3 Parte_3 somme derivanti dall'esposizione debitoria derivante dai rapporti bancari costituisse una forma di soccombenza parziale. La valutazione considera attentamente la posizione assunta dalle parti e l'esito del giudizio e risulta sostanzialmente corretta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per gli appellanti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Pt_1
SI. e dalla SI.ra nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e della Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella CP qualità di procuratrice speciale della Parte_4 avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro n. 1018 del 28.6.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia della Controparte_1
-rigetta l'appello proposto dalla , in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore SI. , e dalla SI.ra Parte_2 [...]
e conferma l'impugnata sentenza;
Parte_3
-condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Pt_1 SI. e la SI.ra al pagamento delle spese del Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio a favore dell'appellata costituita, liquidate in € 4.750,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per gli appellanti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 22.4.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo