TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/10/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 200/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 200/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Galletta Giovanni che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] l'[...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Galletta Giovanni che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 29.3.2025 i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 12.4.1980 in SIRACUSA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1980 al n. 133, parte
II, serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 22.5.2018 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 224/2018 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in SIRACUSA il giorno 12.4.1980 tra Parte_1
2 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello Pt_1 Controparte_1 stesso Comune in uso nell'anno 1980 al n. 133, parte II, serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SIRACUSA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 14.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tricoli.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 200/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Galletta Giovanni che lo difende giusta procura in atti
E
nata in [...] l'[...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Galletta Giovanni che la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 29.3.2025 i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 12.4.1980 in SIRACUSA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1980 al n. 133, parte
II, serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 22.5.2018 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 224/2018 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in SIRACUSA il giorno 12.4.1980 tra Parte_1
2 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello Pt_1 Controparte_1 stesso Comune in uso nell'anno 1980 al n. 133, parte II, serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SIRACUSA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 14.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tricoli.
3