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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 543/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Gianluca Della Giovampaola e Gerardo Cap- pelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sala Consilina (SA),
Via Mezzacapo n. 29
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via Carlo Pisacane, n. 1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da illecito endofamiliare ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.04.2018, Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirlo con-
[...] Controparte_1 dannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., determinati dal mancato riconoscimento quale figlia naturale da parte del suddetto e dalla consapevole e volontaria sottra- Controparte_1 zione agli obblighi genitoriali.
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A sostegno della sua domanda, parte attrice rappresentava di essere nata a [...] in data [...] da e di essere stata riconosciuta come figlia naturale Persona_1 soltanto da quest'ultima che, pur non godendo di una florida situazione economica, provvedeva in via esclusiva alla sua crescita e al suo mantenimento;
di avere avuto un'infanzia travagliata, segnata da continui tentativi ad opera della madre di creare una stabilità familiare, cercando di colmare il senso di vuoto e di abbandono generato dall'assenza della figura paterna;
di aver appreso all'età di circa nove anni dalla zia e dalla nonna materna il nome del proprio padre biologico e di aver alimentato sin da allo- ra il desiderio di conoscerlo;
di aver conosciuto il padre biologico in data 29.01.1984, allorquando presso la propria abitazione in Bologna lo si presentava, rivelando CP_1 la sua identità.
Riferiva che, sebbene dal 1984 al 1992 lo fosse apparso come un padre presen- CP_1 te, regalandole somme di denaro e trascorrendo con lei e occasionalmente anche con sua sorella, , periodi di vacanza, durante la stagione estiva, nella casa al Persona_2 mare in Scalea (CS), ove veniva a conoscenza anche dei propri fratelli consanguinei, nonché di altri parenti ed amici di famiglia, il rapporto padre-figlia si raffreddava quan- do confidava al padre il desiderio di vedersi riconosciuta come sua figlia naturale e, a fronte di tale richiesta, il padre negava ogni rapporto.
Aggiungeva che in data 2.08.2000 attrice promuoveva ai sensi degli artt. 269 e 274 c.c. ricorso dinanzi al Tribunale di Sala Consilina al fine di ottenere il giudizio di ammissi- bilità dell'azione, la quale veniva ritenuta ammissibile con decreto del 7.11.2000; di se- guito introduceva il procedimento ex artt. 269 e 274 c.c. che si concludeva con sentenza n. 37 del 4.02.2009, resa dal Tribunale di Sala Consilina con cui veniva accolta la do- manda e, per l'effetto, veniva accertata la paternità naturale di;
avverso Controparte_1 il suddetto provvedimento proponeva appello dinanzi alla Corte Controparte_1
d'Appello di Salerno, che si concludeva con sentenza n. 116 del 07.02.2017 con cui ve- niva dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e, per l'effetto, confermata la pro- nuncia di primo grado, sentenza poi passata in giudicato.
Sulla scorta di quanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Vo- glia l'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare la responsabilità del SI. , padre giudizialmente Controparte_1 accertato con sentenza passata in giudicato della SI.ra , Parte_1 per tutti i gravi, reiterati e perduranti inadempimenti dal medesimo posti in essere- di cui ai fatti esposti in narrativa e, comunque, per non avere mai assolto alcun obbligo
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derivante dalla sua paternità nei confronti della attrice dalla nascita sino ad oggi- e conseguentemente condannarlo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059
c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal- la SI.ra , nessuno escluso, che si quantificano nella misura Parte_1 minimale come qui in appresso:
a) € 500.000,00 per i danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra Parte_1 come evidenziati in narrativa- a causa del suo mancato riconoscimento quale
[...] figlia naturale per oltre 50 anni, con il conseguente pressochè totale disinteresse mani- festato dal padre nei confronti della medesima, nonché danni derivanti dall'inadempimento da parte del SI. di tutti obblighi genitoriali ex le- Controparte_1 ge previsti a favore della propria figlia naturale;
b) € 500.000,00 per i danni patrimoniali patiti dalla SI.ra Parte_1 per tutte le chances perdute dalla medesima- come evidenziati in narrativa- a causa del comportamento gravemente omissivo tenuto nei suoi riguardi dall'accertato e dichiara- to padre, SI. , che con pervicacia e ostinazione gli ha negato per ben Controparte_1 oltre 50 anni quel tenore di vita che le spettava di diritto quale figlia;
c) € 85.470,00 quale rimborso pro-quota delle spese sostenute- come evidenziato in narrativa- dalla SI.ra madre dell'odierna attrice, deceduta in data Persona_1 antecedente all'intervenuta dichiarazione giudiziale della paternità naturale del SI.
nei confronti della SI.ra , la quale qui agi- Controparte_1 Parte_1 sce pertanto nei confronti del padre anche iure hereditatis della madre al fine di ottene- re il rimborso della quota spettante a quest'ultimo, deceduta, avendo la sig.ra
[...] provveduto in via esclusiva e totale al mantenimento della figlia dal- Per_1 Pt_1 la nascita e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
-e così complessivamente € 1.085.470,00 (importo derivante dalla sommatoria delle po- ste indicate alle lettere a), b), c) di cui sopra) o quella differente maggiore e /o minore somma che parrà di giustizia a seguito delle risultanze istruttorie, da liquidarsi even- tualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre agli interessi legali sulla somma dovuta che verrà liquidata,
a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, nonché la rivalutazione monetaria come dovuta per legge;
-con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per le spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, dell'I.V.A. e della C.P.A., come dovute per legge”.
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Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2018 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. CP_2
In particolare, esponeva di aver intrattenuto negli anni 1963/1964 una Controparte_1 relazione sentimentale con cessata in seguito al suo trasferimento a Persona_1
Caracas, in Venezuela;
di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della figlia soltanto dopo diciotto anni, allorquando lo contattava, rivelandogli la paterni- Persona_1 tà della bambina, ormai adulta;
di essersi recato a Bologna nel 1984 per conoscere la fi- glia, cercando sin da subito di stabilire un rapporto e provvedendo ad ogni onere eco- nomico necessario attraverso l'elargizione di somme di danaro;
di essere stato sempre presente nella vita della figlia dal 1984 in poi, nonostante la figlia non lo riconoscesse come padre biologico.
Deduceva, altresì, che i rapporti con la figlia si fossero raffreddati intorno al 1992, atte- so che egli non esaudiva la sua richiesta di acquistarle un appartamento in Bologna.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale il rigetto di tutte le domande attoree per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto al risarcimento azionato.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istrui- ta in via documentale e a mezzo testi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto di prescri- zione e/o decadenza del diritto del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimo- niale fatto valere da parte attrice, nonché del diritto di regresso fatto valere dall'attrice iure hereditatis, essendo deceduta la madre che l'aveva educata e mantenuta in via esclusiva fino al raggiungimento della propria indipendenza economica.
Considerato il principio generale, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il rapporto di filiazione tra Parte_1
e (sentenza del Tribunale di Sala Consilina n. 37 del
[...] Controparte_1
4.2.2009, confermata da Corte d'Appello di Salerno con sentenza n.116 del 7.2.2017, passata in giudicato il 6.06.2017), l'attrice non avrebbe potuto far valere il preteso dirit- to al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di CP_1
.
[...]
Analoghe considerazioni devono valere con riferimento alla domanda di regresso.
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Ed invero, al riguardo deve condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rim- borso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costitui- sce il dies a quo della decorrenza dell'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/04/2014, n.7986).
È evidente l'impossibilità di far valere un diritto la cui esistenza non solo non è stata ac- certata, ma presuppone il riconoscimento dello status di figlio naturale e con esso del di- ritto del figlio al mantenimento nei confronti del genitore di cui si accerta la maternità o la paternità naturale.
Sulla base di tali argomentazioni, non possono ritenersi infruttuosamente decorso il termine quinquennale dell'azione di risarcimento del danno da illecito “endofamiliare”, né il termine decennale dell'azione di regresso, avendo l'odierna attrice agito nel 2018 a fronte di una sentenza dichiarativa del rapporto di filiazione, passata definitivamente in giudicato nel 2017.
3. Nel merito la domanda attorea è infondata, pertanto non merita accoglimento.
Orbene, giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dalla domanda di risar- cimento dei danni da illecito c.d. “endofamiliare” per privazione del rapporto genitoriale che l'odierna attrice ha dedotto esserle stati cagionati dal convenuto il quale mai ha in- teso riconoscerla quale figlia naturale, tanto da rendere necessario l'accertamento giudi- ziale della paternità con sentenza n. 37 del 4.02.2009 il Tribunale di Sala Consilina (all.
n. 3 prod. attorea) che, per l'appunto, ha dichiarato la paternità di , poi Controparte_1 confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 116 del
7.02.2017 (doc. n. 5 prod. attorea), passata in giudicato in data 6.06.2017, come da atte- stazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Salerno (all. n. 5 prod. attorea).
Più in particolare, con la domanda introduttiva, parte attrice ha invocato il ristoro dei seguenti pregiudizi: 1) danni non patrimoniali da mancato riconoscimento e mancato adempimento dei doveri genitoriali;
2) danni patrimoniali per la perdita di chances;
3) rimborso pro-quota delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva dalla madre.
4. Partendo dall'esame dei danni domandati iure proprio dall'attrice a causa del manca- to riconoscimento da parte dell'odierno convenuto e per la violazione dei doveri genito- riale di assistenza, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che si è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale nell'ipotesi in cui alla procreazione non
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segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, pos- sono essere integrati gli estremi dell'illecito civile ove sia cagionata la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c. c. eserci- tabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e mater- nità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o materni- tà naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. n. 5652/2012; cfr confor- me Cass. n. 3079/2015: “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una fi- glia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educa- zione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 della Costituzione -oltre che nelle norme di natura inter- nazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tute- la, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legit- tima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., di un'autonoma azione volta al risar- cimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”).
Tuttavia, come ben evidenziato nella pronuncia n. 22496/2021 della Corte di Cassazio- ne, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile. Dovrà quindi essere causalmente determi- nante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
In particolare la S.C., in una pronuncia di particolare rilevanza sull'argomento in esame, ha affermato i seguenti principi: “il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto
(artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione
(Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall' "diritto ad essere educato e Pt_2 mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presup- pone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2
e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivi- sione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi
i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Car-
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ta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei dirit- ti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benesse- re nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.
La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n.
176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conse- guenti alla condizione di genitore. Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, secondo il quale gli obblighi contenuti negli artt. 147 e 148 cod. civ., di diretta derivazione costi- tuzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, po- tendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzio- nalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al ri- sarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitatile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il pre- supposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è individuato nella predetta pronuncia nella con- sapevolezza del concepimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorren- te, la consapevolezza non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indi- scussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”
(Cass. n. 26205/2013).
Dunque, il presupposto della responsabilità del genitore e del conseguente diritto del fi- glio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consape-
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volezza del concepimento da parte del genitore inadempiente, il quale si sottrae volonta- riamente ai suoi doveri genitoriali.
Sul punto, poi, non deve trascurarsi che l'illecito c.d. endofamiliare, ricadendo nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie. Pertanto, chi pretende di aver subito un danno da illecito “endofamiliare” è onerato della prova dell'altrui condotta illecita e del danno subito, che non può essere in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato, anche presuntivamente, nonché del relativo nesso di causa.
5. Ebbene, nel caso di specie, non è emersa la prova della consapevolezza del concepi- mento da parte del convenuto.
Non è contestato che lo si sia recato a Bologna per incontrare la figlia solo nel CP_1
1984 quando l'attrice aveva ormai 18 anni. L'attrice ha tuttavia sostenuto che il padre immediatamente dopo la sua nascita (1965), senza riconoscerla, aveva riferito di dover partire per motivi di lavoro per il Venezuela per poi, al suo rientro, costituire una nuova famiglia nel proprio paese di origine (Sala Consilina) comportandosi come se quella fi- glia non fosse mai nata. Di contro il convenuto ha affermato che tra il 1963 e il 1964 aveva effettivamente intrattenuto una relazione, fatta di incontri sporadici ed occasionali e basata sulla piena libertà dei rapporti reciproci, con la sig.ra madre Persona_1 dell'attrice; che dopo il suo trasferimento in Venezuela nel 1964 i due avevano troncato questa relazione e la giammai lo avrebbe informato del concepimento e poi Parte_1 della nascita della odierna attrice;
infine, che solo diciotto anni dopo veniva contattato dalla sig.ra la quale gli rivelava della paternità. Persona_1
Ebbene l'attrice, sulla quale ricadeva l'onere della prova, non ha provato la consapevo- lezza in capo al convenuto del concepimento. Nessun mezzo di prova è Controparte_1 stato articolato sul punto.
Di conto sono emersi plurimi elementi che lasciano provare in via presuntiva che effet- tivamente il convenuto solo diciotto anni dopo la nascita dell'attrice veniva informato della nascita dell'attrice da . Innanzitutto, preme evidenziare come Persona_1 dalla copia della memoria istruttoria autorizzata ex art. 184 c.p.c. contenente i capitoli di prova testimoniale nella causa di accertamento giudiziale della paternità promossa dall'attrice (all. n. 28 memoria del 14.11.2018) emerge che il primo capitolo di prova testimoniale articolato in quel giudizio ha il seguente tenore “1) Il sig. Controparte_1 sin dal 1983 in più occasioni ha riconosciuto di essere il padre della sig.ra
[...]
. Ebbene, in quel giudizio come nel presente, nessun capitolo di prova è stato Parte_1
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articolato in merito al fatto che lo fosse a conoscenza del concepimento e poi CP_1 della nascita dell'attrice atteso che quest'ultima ha articolato le proprie richieste istrutto- rie di tipo orale su fatti a partire dal 1984 in poi e non è contestato che nel 1964, anno di nascita dell'attrice, il convenuto e la madre dell'attrice non solo troncarono ogni rappor- to ma il convenuto si trasferì dapprima in Venezuela e poi a Sala Consilina, quindi a no- tevole distanza da Bologna ove viveva, senza mai più avere rapporti Persona_1 con la donna.
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 12.07.2022, ascoltato sul capi- Testimone_1 tolo 5) della memoria del 14.11.2018 di parte convenuta (“Vero è che Controparte_1 veniva a conoscenza della sua presunta paternità soltanto nell'anno 1984, allorchè
[...]
gli rivelava l'esistenza della figlia a nome ), ha affer- Persona_3 Parte_1 mato: ha raccontato a mio padre che aveva saputo di avere questa fi- Controparte_1 glia Ma non so quando sia avvenuto ricordo che all'epoca eravamo già a Sala Pt_1
Consilina sia la mia famiglia sia quella di in quanto ci eravamo trasferiti da Bo- CP_1 logna nell'agosto 1975”.
La dichiarazione del teste sebbene non specifica assume rilevanza in quanto corrobora la tesi che il convenuto avrebbe affettivamente appreso solo molti anni dopo della nasci- ta della figlia e sicuramente, a suo dire, dopo il 1975. Dello stesso tenore appare la di- chiarazione resa dal teste , escusso all'udienza del 6.02.2024, il quale Testimone_2 ha dichiarato sul punto: “non so quando ha saputo di tale presunta paternità CP_1 ma a me la raccontò perché all'epoca c'era una certa confidenza più o meno nel 1989”.
La circostanza che il convenuto non fosse consapevole del concepimento e della nascita dell'attrice può, infine, presumersi in forza del fatto che è pacifico che nel 1984 e quindi proprio allorquando il convenuto ha dichiarato di aver appreso dalla madre dell'attrice di essere suo padre si recò a Bologna per conoscerla e da quel momento ebbe con lei rapporti regolari e tanto anche prima che vi fosse l'accertamento giudiziale della pater- nità domandato dall'attrice solo anni dopo. Ebbene, se il convenuto, appreso, dopo ben
18 anni, di essere padre dell'attrice non si è sottratto ai suoi doveri di padre e subito si è volontariamente recato nella città ove la figlia viveva per presentarsi, da quel momento intraprendendo con lei una frequentazione regolare, deve presumersi che tanto avrebbe fatto anche se lo avesse saputo ben prima e segnatamente al momento del concepimen- to. Tanto non avvenne in quanto il convenuto non era, non per sua colpa, a conoscenza del concepimento.
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Appare opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione in merito al requisito della consapevolezza ha affermato: “In tema di danno per mancato riconoscimento di pater- nità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciu- to il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identifican- dosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richie- de comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tutta- via in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass. n. 22496/2021). Nel caso di specie non solo non è stata allegata in giudizio la circostanza che il convenuto avesse avuto rapporti non protetti con la madre dell'attrice e non è stata contestata in modo specifico la circostan- za che la madre dell'attrice avesse riferito al convenuto di assumere, all'epoca del con- cepimento, terapia ormonale contraccettiva ma non sono stati prospettati e provati ele- menti rilevanti per dimostrare che lo avesse avuto la piena possibilità di rap- CP_1 presentarsi la probabilità della propria paternità in quanto non vi è stato provato che né né altri soggetti né la stessa attrice abbiano informato il convenuto Persona_1 del concepimento fino a diciotto anni dopo.
D'altronde è la stessa parte attrice che nell'atto introduttivo ha dichiarato di aver pensa- to per qualche tempo che suo padre naturale fosse convivente more uxo- Persona_4 rio della madre e con il quale quindi, evidentemente, la madre Persona_1 dell'attrice si sarebbe unita poco dopo la fine della relazione con il convenuto. Ne di- scende che appare verosimile che il convenuto non avesse consapevolezza del concepi- mento e che, pertanto, fosse del tutto ignaro di dover adempiere determinati doveri geni- toriali considerato che viveva a notevole distanza (Sala Consilina) rispetto al luogo di residenza dell'attrice (Bologna) e aveva altresì vissuto un periodo in Venezuela proprio in quegli anni.
Risulta, dunque, priva di fondamento, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla privazione della figura paterna e di ogni sostegno af- fettivo ed economico semplicemente perché non è ravvisabile alcuna condotta colposa e/o intenzionale dello di sottrarsi a determinati obblighi genitoriali. Lo Spolzi- CP_1 no, fino al 1984, non è provato che fosse consapevole, prima, del concepimento e, poi, della nascita dell'attrice e tanto è dipeso solo ed esclusivamente da una precisa scelta della madre, di non informare lo IN del nascituro che portava Persona_1 in grembo.
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Inoltre, è emerso in giudizio che dopo aver appreso della propria paternità, nel 1984, il convenuto si recò nell'immediatezza a Bologna per presentarsi all'attrice assumendo da quel momento apertamente atteggiamenti paterni nei suoi confronti, sostenendola sia moralmente che economicamente.
Come già accertato anche nella sentenza n. 37/2009 del Tribunale Di Sala Consilina
(all. n. 3 prod. attorea) lo da quel momento “trattava la come sua CP_1 Parte_1 figlia e come tale la presentava anche pubblicamente, provvedendo seppur non con re- golarità a darle contributi economici (circostanza provata anche dalle distinte di ver- samenti in atti). Egli, inoltre, consentiva all'attrice di trascorrere lunghi periodi di va- canza nella casa al mare di Scalea, unitamente alla sorella dell'istante Parte_3
[.
ed ad un'amica ( , luogo in cui vi era anche un suo figlio, circo- Persona_5 stanze queste che attestano quindi la presenza della in un contesto di affet- Parte_1 tuose abitudini familiari.
Inoltre, i rilievi fotografici in atti raffigurano il convenuto in atteggiamenti di stretta familiarità con la e confermano quanto dichiarato dai testi sui soggiorni Parte_1 estivi a Scalea” (pag 5 sent.).
Quanto sopra evidenziato è stato confermato all'esito della prova testimoniale raccolta nel presente giudizio.
All'udienza del 12.10.2020 la teste sorella di madre dell'attrice, ha Persona_2 confermato le circostanze sopra illustrate, riferendo (sul capo 14 della memoria del
14.11.2018)
“Sono andata con mia sorella nelle vacanze estive in Calabria dallo e a volte CP_1 anche a Pasqua e in un'occasione siamo andati a Sala Consilina dove lo ave- CP_1 va lo showroom dove vendeva sanitari e altra merce e i depositi”, aggiungeva (sul capo
22) “io ho visto perché magari ero presente anche io in alcune occasioni che a volte lo
faceva dei regali in somme di denaro in occasione delle feste o al compleanno CP_1 di mia sorella. A volte lo IN fece dei doni anche a me”.
Allo stesso modo, il teste , escusso all'udienza del 12.07.2022, ha di- Testimone_1 chiarato: “So che si recava a Bologna tanto che qualche volta mi diede un passaggio per trovare la mia famiglia d'origine. Lui mi diceva che doveva andare per lavoro e per trovare sua figlia”; sul capo 7, “confermo, io ho visto in diverse stagioni che Pt_1 veniva a Scalea da per passare le vacanze”; sul capo 8, “posso dire che CP_1 CP_1 qualche volta gli dava delle somme di denaro non so quanto ma gli aveva dato dei sol- di. Non so quanti soldi dava a ma quando lei partiva gli dava un bel CP_1 Pt_1
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gruzzolo. Non so l'importo preciso ma dalle dimensioni posso dire che erano molte banconote da 100.000,00 lire”.
Ugualmente, la teste escussa all'udienza del 16.03.2021 del Tribunale Testimone_3 di Bologna, cui è stata delegata la prova orale con provvedimento del 14.10.2020, sul capitolo 22, ha riferito: “Posso dire che mi ha raccontato solo di qualche rega- Pt_1 lo ricevuto dal padre e dell'uso della casa in Calabria, dove come ho sopra detto, una volta sono andata anch'io. Mi ricordo che mi ha raccontato anche di un viaggio, un week end, da lei fatto con il padre e nient'altro”.
Parimenti, il teste escusso all'udienza del 6.02.2024, sul capo 8, ha di- Testimone_2 chiarato: “una volta ricordo che doveva andare a Bologna e io lo incontrai per CP_1 strada davanti a casa e mi fece vedere una mazzettina di banconote e lui mi disse che doveva portarli alla figlia ma non so nulla di preciso”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisiste e da una valutazione complessiva di quanto prodotto dalle parti, emerge che lo in seguito alla rivelazione del rap- CP_1 porto di filiazione, abbia cercato sin da subito di creare un rapporto amorevole con la figlia naturale nonostante le inevitabili difficoltà dovute al notevole tempo trascorso, al raggiungimento da parte dell'attrice della maggiore età, momento in cui ormai, secondo l'impostazione già seguita da altri corti di merito, il vuoto genitoriale viene colmato dall'abitudine e dalle esperienze personali (cfr. Trib. Vicenza 24.10.2019, e al fatto non secondario che il convenuto, che, si ripete, non per sua colpa, da quanto emerso in giu- dizio, non era stato messo a conoscenza del concepimento, aveva nel frattempo costitui- to un nuovo nucleo familiare a Sala Consilina (SA), a notevole distanza dal luogo di re- sidenza dell'attrice. Ciò nondimeno, come confermato non solo dai testi escussi nel pre- sente giudizio ma anche dai testi ascoltati nel giudizio per l'accertamento della paternità
i cui verbali sono stati depositati con la memoria del 14.11.2018 (all. n 29 prod. attorea), il convenuto si è recato con una certa regolarità a fare visita alla figlia a Bologna, l'ha in più volte ospitata, insieme alla sorella e ad amiche, nella sua casa al mare di Scalea
(CS), presentandola in pubblico come figlia e le ha offerto sostegno dal punto di vista economico sebbene all'epoca l'attrice, come pacificamente riconosciuto, già lavorasse presso il bar gestito dalla madre. Tanto sicuramente fino al 1992, anno in cui i rapporti, secondo la ricostruzione di parte attrice, si sarebbero ridotti per poi interrompersi del tutto nel 1998. Nel 1992 tuttavia l'attrice aveva ormai 27 anni ed era anche indipendente dal punto di vista economico essendo stata assunta a tempo indeterminato già dal 1987
(all. n. 7 prod. attorea). Pertanto, a prescindere dalle ragioni per le quali i rapporti padre
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figlia si interruppero, sulle quali le versioni delle parti sono contrastanti e l'istruttoria non ha fornito elementi certi per comprovare una specifica tesi, deve ritenersi che tanto avvenne quando l'attrice ormai aveva raggiunto una maturità tale che non può configu- rarsi nemmeno in astratto una condotta illecita del convenuto.
Per tutto quanto sopra esposto va rigettata la domanda di parte attrice in quanto non è stato provato il requisito della consapevolezza del concepimento che fa venir meno l'illiceità della condotta imputata al convenuto almeno fino al 1984. Per il periodo suc- cessivo, quando ormai l'attrice aveva 18 anni, deve ritenersi provato che il convenuto abbia provato di essersi interessato alla figlia e di non essersi sottratto al proprio ruolo genitoriale inteso questo alla luce del trascorso delle parti segnato dal silenzio serbato dalla madre dell'attrice sulla paternità e dalla costituzione, da parte del convenuto, di un nuovo nucleo familiare, a notevole distanza dal luogo di residenza dalla figlia. Per tutto quanto dedotto dall'attrice con riferimento al periodo successivo al 1992 il Tribunale osserva che l'attrice aveva ormai raggiunto l'indipendenza economica e una maturità ta- le da non potersi configurato illecito endofamiliare. Del resto la stessa attrice ha dedotto che dal 1992 i rapporti tra le parti sono proseguiti e si sono interrotti del tutto solo nel
1998, come si desume anche dalla memoria ex art 184 c.p.c. del giudizio del Tribunale di Sala Consilina (all. n. 28 prod. attorea) i cui capitoli di prova riportano che dal 1984 al 1998 per ben 15 anni il convenuto avrebbe fatto trascorrere alla odierna attrice due settimane in estate alla sua casa a mare a Scalea (CS), capitolo di prova questo confer- mato da e escusse come teste nel suddetto giu- Testimone_4 Persona_5 dizio all'udienza del 22.12.2004 (cfr. verbale di udienza all. n. 29 prod. attorea). Inoltre,
i testi escussi nel presente giudizio così come le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di accertamento della paternità (all. n. 29 prod. attorea) hanno confermato che il convenuto ha trasferito all'attrice somme di denaro sia in contanti sia tramite bonifico bancario come riferito da e all'udienza del 22.12.2004, Testimone_4 Tes_5 nel corso della prova delegata dal Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, avendo quest'ultime di- chiarato di aver visto le distinte originari dei bonifici che lo avrebbe fatto a CP_1
Parte_1
Nel 1998 l'attrice aveva ormai 33 anni e già da tempo aveva raggiunto l'indipendenza economica essendo stata assunta a partire dal 1987 con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda di ristorazione CAMST di Bologna (all. n. 7 prod. attorea).
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In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio dall'attrice a causa del mancato riconoscimento da parte del padre e della violazione da parte sua dei doveri genitoriale di assistenza e mantenimento va rigettata.
Con riferimento, più nello specifico, al danno per perdita di chances va evidenziato che la Suprema Corte si è pronunciata sostenendo che “al pari di ogni altro evento di dan- no, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accer- tamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non ri- sultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini pro- babilistici)" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.06.2020, n.12928).
Nella fattispecie in esame, parte attrice si è limitata a dedurre soltanto su un piano ipote- tico le chances perdute, le quali essendo sprovviste di un valido corredo probatorio, non risultano essere apprezzabili e seriamente valutabili ai fini risarcitori.
L'ambizione di voler diventare un avvocato oppure un ispettore di Polizia di Stato non può integrare una “chance perduta” atteso che configura una mera aspettativa di vita, un sogno da perseguire e che non vi sono elementi per ritenere che il mancato avveramento di tale aspettativa sia imputabile al convenuto. L'attrice non ha inoltre dedotto nè prova- to di aver, ad esempio, rappresentato al padre il suo desiderio di proseguire con gli studi universitari allorquando nel 1984 egli, da come emerso in giudizio, ebbe a frequentare la figlia, a farla visita a Bologna, a ospitarla nella sua casa a mare a Scalea (CS) e a dar- le somme di denaro, come confermato dal teste che all'udienza del Testimone_1
12.07.2022 ha riferito di aver visto che il convenuto dava dei soldi all'attrice aggiun- gendo “non so l'importo preciso ma dalle dimensioni posso dire che erano molte banco- note da 100.000,00 lire”, circostanza questa confermata anche dal teste Testimone_6
[...
. L'attrice non ha dedotto e provato che a tale richiesta specifica il convenuto le negò il suo aiuto economico sicchè, una volta provato che il padre non era a conoscenza della nascita della figlia prima del 1984, quando l'attrice aveva ormai 18 anni, e provato che dal 1984 fino almeno al 1992 il padre è stato presente nella vita dell'attrice, assistendola nei termini già esposti, non può ritenersi che il mancato raggiungimento di un diverso percorso professionale da parte dell'attrice così come il mancato godimento di un più alto tenore di vita sia imputabile al convenuto. In relazione a tale ultimo aspetto giova
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evidenziare che la prospettazione di parte attrice si presente generica in quanto la mera circostanza che il convenuto fosse titolare di una redditizia attività imprenditoriale e che il figlio di padre abbia proseguito in tale attività non sta di per sé ad indicare né che il convenuto avesse effettivamente un tenore di vita alto, aspetto rispetto al quale nessun elemento di prova è stato fornito in giudizio, né prova che il convenuto avrebbe garanti- to alla figlia ormai diciottenne, un alto tenore di vita venendo qui in rilievo anche scelte di educazione rispetto alle quali non è possibile muovere presunzioni in assenza di ele- menti precisi gravi e concordanti. Anche il fatto che uno dei figli del convenuto sia di- venuto socio della società di famiglia non prova che anche l'attrice avrebbe seguito il medesimo percorso atteso che è la stessa attrice a riferire di uno sole dei figli del conve- nuto e, in particolare, (pag. 28 atto di citazione) così lasciando intende- Persona_6 re che il convenuto avrebbe anche altri figli rispetto ai quali nulla è stato dedotto. Inol- tre, è la stessa attrice ad aver dedotto di aver avuto da giovane tutt'altre ambizioni ri- spetto a quelle imprenditoriali avendo desiderato proseguire negli studi universitari per diventare un avvocato o un ispettore della Polizia di Stato.
Per tutto quanto sopra rappresentato, vista la genericità della domanda, basata su mere ipotesi astratte, anche tale domanda va rigettata.
6. Quanto alla domanda iure hereditatis di rimborso pro-quota delle spese sostenute dal- la madre defunta in via esclusiva per il suo mantenimento, questo Tribunale ritiene che la medesima vada rigettata.
In merito, si ricorda che l'azione di regresso “non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione na- turale”; sicché “la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente alla proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte”
(Cass. Civ., sent. n. 21364/2018).
Pertanto, considerato che la filiazione naturale è stata accertata con sentenza passata in giudicato in data 06.06.2017 e quindi successivamente alla morte della madre, avvenuta il 28.04.1992 (doc. n. 1 prod. attorea), nessun credito, eventualmente trasmissibile agli eredi, per l'esercizio del diritto di regresso era entrato nel patrimonio della stessa, po- tendosi così ipotizzare una rinuncia sostanziale a rivalersi nei confronti del coobbligato solidale.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della con-
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troversia e dell'attività effettivamente espletata, con le riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni di diritto af- frontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni al- tra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande di parte attrice;
2) condanna parte soccombente, , al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di , che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro in data 23.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Gianluca Della Giovampaola e Gerardo Cap- pelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sala Consilina (SA),
Via Mezzacapo n. 29
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via Carlo Pisacane, n. 1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da illecito endofamiliare ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.04.2018, Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirlo con-
[...] Controparte_1 dannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., determinati dal mancato riconoscimento quale figlia naturale da parte del suddetto e dalla consapevole e volontaria sottra- Controparte_1 zione agli obblighi genitoriali.
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A sostegno della sua domanda, parte attrice rappresentava di essere nata a [...] in data [...] da e di essere stata riconosciuta come figlia naturale Persona_1 soltanto da quest'ultima che, pur non godendo di una florida situazione economica, provvedeva in via esclusiva alla sua crescita e al suo mantenimento;
di avere avuto un'infanzia travagliata, segnata da continui tentativi ad opera della madre di creare una stabilità familiare, cercando di colmare il senso di vuoto e di abbandono generato dall'assenza della figura paterna;
di aver appreso all'età di circa nove anni dalla zia e dalla nonna materna il nome del proprio padre biologico e di aver alimentato sin da allo- ra il desiderio di conoscerlo;
di aver conosciuto il padre biologico in data 29.01.1984, allorquando presso la propria abitazione in Bologna lo si presentava, rivelando CP_1 la sua identità.
Riferiva che, sebbene dal 1984 al 1992 lo fosse apparso come un padre presen- CP_1 te, regalandole somme di denaro e trascorrendo con lei e occasionalmente anche con sua sorella, , periodi di vacanza, durante la stagione estiva, nella casa al Persona_2 mare in Scalea (CS), ove veniva a conoscenza anche dei propri fratelli consanguinei, nonché di altri parenti ed amici di famiglia, il rapporto padre-figlia si raffreddava quan- do confidava al padre il desiderio di vedersi riconosciuta come sua figlia naturale e, a fronte di tale richiesta, il padre negava ogni rapporto.
Aggiungeva che in data 2.08.2000 attrice promuoveva ai sensi degli artt. 269 e 274 c.c. ricorso dinanzi al Tribunale di Sala Consilina al fine di ottenere il giudizio di ammissi- bilità dell'azione, la quale veniva ritenuta ammissibile con decreto del 7.11.2000; di se- guito introduceva il procedimento ex artt. 269 e 274 c.c. che si concludeva con sentenza n. 37 del 4.02.2009, resa dal Tribunale di Sala Consilina con cui veniva accolta la do- manda e, per l'effetto, veniva accertata la paternità naturale di;
avverso Controparte_1 il suddetto provvedimento proponeva appello dinanzi alla Corte Controparte_1
d'Appello di Salerno, che si concludeva con sentenza n. 116 del 07.02.2017 con cui ve- niva dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e, per l'effetto, confermata la pro- nuncia di primo grado, sentenza poi passata in giudicato.
Sulla scorta di quanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Vo- glia l'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare la responsabilità del SI. , padre giudizialmente Controparte_1 accertato con sentenza passata in giudicato della SI.ra , Parte_1 per tutti i gravi, reiterati e perduranti inadempimenti dal medesimo posti in essere- di cui ai fatti esposti in narrativa e, comunque, per non avere mai assolto alcun obbligo
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derivante dalla sua paternità nei confronti della attrice dalla nascita sino ad oggi- e conseguentemente condannarlo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059
c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal- la SI.ra , nessuno escluso, che si quantificano nella misura Parte_1 minimale come qui in appresso:
a) € 500.000,00 per i danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra Parte_1 come evidenziati in narrativa- a causa del suo mancato riconoscimento quale
[...] figlia naturale per oltre 50 anni, con il conseguente pressochè totale disinteresse mani- festato dal padre nei confronti della medesima, nonché danni derivanti dall'inadempimento da parte del SI. di tutti obblighi genitoriali ex le- Controparte_1 ge previsti a favore della propria figlia naturale;
b) € 500.000,00 per i danni patrimoniali patiti dalla SI.ra Parte_1 per tutte le chances perdute dalla medesima- come evidenziati in narrativa- a causa del comportamento gravemente omissivo tenuto nei suoi riguardi dall'accertato e dichiara- to padre, SI. , che con pervicacia e ostinazione gli ha negato per ben Controparte_1 oltre 50 anni quel tenore di vita che le spettava di diritto quale figlia;
c) € 85.470,00 quale rimborso pro-quota delle spese sostenute- come evidenziato in narrativa- dalla SI.ra madre dell'odierna attrice, deceduta in data Persona_1 antecedente all'intervenuta dichiarazione giudiziale della paternità naturale del SI.
nei confronti della SI.ra , la quale qui agi- Controparte_1 Parte_1 sce pertanto nei confronti del padre anche iure hereditatis della madre al fine di ottene- re il rimborso della quota spettante a quest'ultimo, deceduta, avendo la sig.ra
[...] provveduto in via esclusiva e totale al mantenimento della figlia dal- Per_1 Pt_1 la nascita e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
-e così complessivamente € 1.085.470,00 (importo derivante dalla sommatoria delle po- ste indicate alle lettere a), b), c) di cui sopra) o quella differente maggiore e /o minore somma che parrà di giustizia a seguito delle risultanze istruttorie, da liquidarsi even- tualmente anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre agli interessi legali sulla somma dovuta che verrà liquidata,
a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, nonché la rivalutazione monetaria come dovuta per legge;
-con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% per le spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, dell'I.V.A. e della C.P.A., come dovute per legge”.
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Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2018 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. CP_2
In particolare, esponeva di aver intrattenuto negli anni 1963/1964 una Controparte_1 relazione sentimentale con cessata in seguito al suo trasferimento a Persona_1
Caracas, in Venezuela;
di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della figlia soltanto dopo diciotto anni, allorquando lo contattava, rivelandogli la paterni- Persona_1 tà della bambina, ormai adulta;
di essersi recato a Bologna nel 1984 per conoscere la fi- glia, cercando sin da subito di stabilire un rapporto e provvedendo ad ogni onere eco- nomico necessario attraverso l'elargizione di somme di danaro;
di essere stato sempre presente nella vita della figlia dal 1984 in poi, nonostante la figlia non lo riconoscesse come padre biologico.
Deduceva, altresì, che i rapporti con la figlia si fossero raffreddati intorno al 1992, atte- so che egli non esaudiva la sua richiesta di acquistarle un appartamento in Bologna.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale il rigetto di tutte le domande attoree per l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto al risarcimento azionato.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istrui- ta in via documentale e a mezzo testi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto di prescri- zione e/o decadenza del diritto del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimo- niale fatto valere da parte attrice, nonché del diritto di regresso fatto valere dall'attrice iure hereditatis, essendo deceduta la madre che l'aveva educata e mantenuta in via esclusiva fino al raggiungimento della propria indipendenza economica.
Considerato il principio generale, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il rapporto di filiazione tra Parte_1
e (sentenza del Tribunale di Sala Consilina n. 37 del
[...] Controparte_1
4.2.2009, confermata da Corte d'Appello di Salerno con sentenza n.116 del 7.2.2017, passata in giudicato il 6.06.2017), l'attrice non avrebbe potuto far valere il preteso dirit- to al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di CP_1
.
[...]
Analoghe considerazioni devono valere con riferimento alla domanda di regresso.
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Ed invero, al riguardo deve condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rim- borso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costitui- sce il dies a quo della decorrenza dell'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. civ., sez. I, 04/04/2014, n.7986).
È evidente l'impossibilità di far valere un diritto la cui esistenza non solo non è stata ac- certata, ma presuppone il riconoscimento dello status di figlio naturale e con esso del di- ritto del figlio al mantenimento nei confronti del genitore di cui si accerta la maternità o la paternità naturale.
Sulla base di tali argomentazioni, non possono ritenersi infruttuosamente decorso il termine quinquennale dell'azione di risarcimento del danno da illecito “endofamiliare”, né il termine decennale dell'azione di regresso, avendo l'odierna attrice agito nel 2018 a fronte di una sentenza dichiarativa del rapporto di filiazione, passata definitivamente in giudicato nel 2017.
3. Nel merito la domanda attorea è infondata, pertanto non merita accoglimento.
Orbene, giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dalla domanda di risar- cimento dei danni da illecito c.d. “endofamiliare” per privazione del rapporto genitoriale che l'odierna attrice ha dedotto esserle stati cagionati dal convenuto il quale mai ha in- teso riconoscerla quale figlia naturale, tanto da rendere necessario l'accertamento giudi- ziale della paternità con sentenza n. 37 del 4.02.2009 il Tribunale di Sala Consilina (all.
n. 3 prod. attorea) che, per l'appunto, ha dichiarato la paternità di , poi Controparte_1 confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 116 del
7.02.2017 (doc. n. 5 prod. attorea), passata in giudicato in data 6.06.2017, come da atte- stazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Salerno (all. n. 5 prod. attorea).
Più in particolare, con la domanda introduttiva, parte attrice ha invocato il ristoro dei seguenti pregiudizi: 1) danni non patrimoniali da mancato riconoscimento e mancato adempimento dei doveri genitoriali;
2) danni patrimoniali per la perdita di chances;
3) rimborso pro-quota delle spese di mantenimento sostenute in via esclusiva dalla madre.
4. Partendo dall'esame dei danni domandati iure proprio dall'attrice a causa del manca- to riconoscimento da parte dell'odierno convenuto e per la violazione dei doveri genito- riale di assistenza, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che si è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale nell'ipotesi in cui alla procreazione non
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segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, pos- sono essere integrati gli estremi dell'illecito civile ove sia cagionata la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c. c. eserci- tabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e mater- nità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o materni- tà naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. n. 5652/2012; cfr confor- me Cass. n. 3079/2015: “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una fi- glia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educa- zione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 della Costituzione -oltre che nelle norme di natura inter- nazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tute- la, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legit- tima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., di un'autonoma azione volta al risar- cimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”).
Tuttavia, come ben evidenziato nella pronuncia n. 22496/2021 della Corte di Cassazio- ne, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile. Dovrà quindi essere causalmente determi- nante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
In particolare la S.C., in una pronuncia di particolare rilevanza sull'argomento in esame, ha affermato i seguenti principi: “il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto
(artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione
(Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall' "diritto ad essere educato e Pt_2 mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presup- pone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2
e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivi- sione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi
i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Car-
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ta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei dirit- ti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benesse- re nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.
La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n.
176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conse- guenti alla condizione di genitore. Nella recente pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, secondo il quale gli obblighi contenuti negli artt. 147 e 148 cod. civ., di diretta derivazione costi- tuzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che "La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, po- tendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzio- nalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al ri- sarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitatile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il pre- supposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è individuato nella predetta pronuncia nella con- sapevolezza del concepimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorren- te, la consapevolezza non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indi- scussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”
(Cass. n. 26205/2013).
Dunque, il presupposto della responsabilità del genitore e del conseguente diritto del fi- glio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consape-
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volezza del concepimento da parte del genitore inadempiente, il quale si sottrae volonta- riamente ai suoi doveri genitoriali.
Sul punto, poi, non deve trascurarsi che l'illecito c.d. endofamiliare, ricadendo nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie. Pertanto, chi pretende di aver subito un danno da illecito “endofamiliare” è onerato della prova dell'altrui condotta illecita e del danno subito, che non può essere in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato, anche presuntivamente, nonché del relativo nesso di causa.
5. Ebbene, nel caso di specie, non è emersa la prova della consapevolezza del concepi- mento da parte del convenuto.
Non è contestato che lo si sia recato a Bologna per incontrare la figlia solo nel CP_1
1984 quando l'attrice aveva ormai 18 anni. L'attrice ha tuttavia sostenuto che il padre immediatamente dopo la sua nascita (1965), senza riconoscerla, aveva riferito di dover partire per motivi di lavoro per il Venezuela per poi, al suo rientro, costituire una nuova famiglia nel proprio paese di origine (Sala Consilina) comportandosi come se quella fi- glia non fosse mai nata. Di contro il convenuto ha affermato che tra il 1963 e il 1964 aveva effettivamente intrattenuto una relazione, fatta di incontri sporadici ed occasionali e basata sulla piena libertà dei rapporti reciproci, con la sig.ra madre Persona_1 dell'attrice; che dopo il suo trasferimento in Venezuela nel 1964 i due avevano troncato questa relazione e la giammai lo avrebbe informato del concepimento e poi Parte_1 della nascita della odierna attrice;
infine, che solo diciotto anni dopo veniva contattato dalla sig.ra la quale gli rivelava della paternità. Persona_1
Ebbene l'attrice, sulla quale ricadeva l'onere della prova, non ha provato la consapevo- lezza in capo al convenuto del concepimento. Nessun mezzo di prova è Controparte_1 stato articolato sul punto.
Di conto sono emersi plurimi elementi che lasciano provare in via presuntiva che effet- tivamente il convenuto solo diciotto anni dopo la nascita dell'attrice veniva informato della nascita dell'attrice da . Innanzitutto, preme evidenziare come Persona_1 dalla copia della memoria istruttoria autorizzata ex art. 184 c.p.c. contenente i capitoli di prova testimoniale nella causa di accertamento giudiziale della paternità promossa dall'attrice (all. n. 28 memoria del 14.11.2018) emerge che il primo capitolo di prova testimoniale articolato in quel giudizio ha il seguente tenore “1) Il sig. Controparte_1 sin dal 1983 in più occasioni ha riconosciuto di essere il padre della sig.ra
[...]
. Ebbene, in quel giudizio come nel presente, nessun capitolo di prova è stato Parte_1
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articolato in merito al fatto che lo fosse a conoscenza del concepimento e poi CP_1 della nascita dell'attrice atteso che quest'ultima ha articolato le proprie richieste istrutto- rie di tipo orale su fatti a partire dal 1984 in poi e non è contestato che nel 1964, anno di nascita dell'attrice, il convenuto e la madre dell'attrice non solo troncarono ogni rappor- to ma il convenuto si trasferì dapprima in Venezuela e poi a Sala Consilina, quindi a no- tevole distanza da Bologna ove viveva, senza mai più avere rapporti Persona_1 con la donna.
Inoltre, il teste , escusso all'udienza del 12.07.2022, ascoltato sul capi- Testimone_1 tolo 5) della memoria del 14.11.2018 di parte convenuta (“Vero è che Controparte_1 veniva a conoscenza della sua presunta paternità soltanto nell'anno 1984, allorchè
[...]
gli rivelava l'esistenza della figlia a nome ), ha affer- Persona_3 Parte_1 mato: ha raccontato a mio padre che aveva saputo di avere questa fi- Controparte_1 glia Ma non so quando sia avvenuto ricordo che all'epoca eravamo già a Sala Pt_1
Consilina sia la mia famiglia sia quella di in quanto ci eravamo trasferiti da Bo- CP_1 logna nell'agosto 1975”.
La dichiarazione del teste sebbene non specifica assume rilevanza in quanto corrobora la tesi che il convenuto avrebbe affettivamente appreso solo molti anni dopo della nasci- ta della figlia e sicuramente, a suo dire, dopo il 1975. Dello stesso tenore appare la di- chiarazione resa dal teste , escusso all'udienza del 6.02.2024, il quale Testimone_2 ha dichiarato sul punto: “non so quando ha saputo di tale presunta paternità CP_1 ma a me la raccontò perché all'epoca c'era una certa confidenza più o meno nel 1989”.
La circostanza che il convenuto non fosse consapevole del concepimento e della nascita dell'attrice può, infine, presumersi in forza del fatto che è pacifico che nel 1984 e quindi proprio allorquando il convenuto ha dichiarato di aver appreso dalla madre dell'attrice di essere suo padre si recò a Bologna per conoscerla e da quel momento ebbe con lei rapporti regolari e tanto anche prima che vi fosse l'accertamento giudiziale della pater- nità domandato dall'attrice solo anni dopo. Ebbene, se il convenuto, appreso, dopo ben
18 anni, di essere padre dell'attrice non si è sottratto ai suoi doveri di padre e subito si è volontariamente recato nella città ove la figlia viveva per presentarsi, da quel momento intraprendendo con lei una frequentazione regolare, deve presumersi che tanto avrebbe fatto anche se lo avesse saputo ben prima e segnatamente al momento del concepimen- to. Tanto non avvenne in quanto il convenuto non era, non per sua colpa, a conoscenza del concepimento.
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Appare opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione in merito al requisito della consapevolezza ha affermato: “In tema di danno per mancato riconoscimento di pater- nità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciu- to il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identifican- dosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richie- de comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tutta- via in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (Cass. n. 22496/2021). Nel caso di specie non solo non è stata allegata in giudizio la circostanza che il convenuto avesse avuto rapporti non protetti con la madre dell'attrice e non è stata contestata in modo specifico la circostan- za che la madre dell'attrice avesse riferito al convenuto di assumere, all'epoca del con- cepimento, terapia ormonale contraccettiva ma non sono stati prospettati e provati ele- menti rilevanti per dimostrare che lo avesse avuto la piena possibilità di rap- CP_1 presentarsi la probabilità della propria paternità in quanto non vi è stato provato che né né altri soggetti né la stessa attrice abbiano informato il convenuto Persona_1 del concepimento fino a diciotto anni dopo.
D'altronde è la stessa parte attrice che nell'atto introduttivo ha dichiarato di aver pensa- to per qualche tempo che suo padre naturale fosse convivente more uxo- Persona_4 rio della madre e con il quale quindi, evidentemente, la madre Persona_1 dell'attrice si sarebbe unita poco dopo la fine della relazione con il convenuto. Ne di- scende che appare verosimile che il convenuto non avesse consapevolezza del concepi- mento e che, pertanto, fosse del tutto ignaro di dover adempiere determinati doveri geni- toriali considerato che viveva a notevole distanza (Sala Consilina) rispetto al luogo di residenza dell'attrice (Bologna) e aveva altresì vissuto un periodo in Venezuela proprio in quegli anni.
Risulta, dunque, priva di fondamento, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla privazione della figura paterna e di ogni sostegno af- fettivo ed economico semplicemente perché non è ravvisabile alcuna condotta colposa e/o intenzionale dello di sottrarsi a determinati obblighi genitoriali. Lo Spolzi- CP_1 no, fino al 1984, non è provato che fosse consapevole, prima, del concepimento e, poi, della nascita dell'attrice e tanto è dipeso solo ed esclusivamente da una precisa scelta della madre, di non informare lo IN del nascituro che portava Persona_1 in grembo.
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Inoltre, è emerso in giudizio che dopo aver appreso della propria paternità, nel 1984, il convenuto si recò nell'immediatezza a Bologna per presentarsi all'attrice assumendo da quel momento apertamente atteggiamenti paterni nei suoi confronti, sostenendola sia moralmente che economicamente.
Come già accertato anche nella sentenza n. 37/2009 del Tribunale Di Sala Consilina
(all. n. 3 prod. attorea) lo da quel momento “trattava la come sua CP_1 Parte_1 figlia e come tale la presentava anche pubblicamente, provvedendo seppur non con re- golarità a darle contributi economici (circostanza provata anche dalle distinte di ver- samenti in atti). Egli, inoltre, consentiva all'attrice di trascorrere lunghi periodi di va- canza nella casa al mare di Scalea, unitamente alla sorella dell'istante Parte_3
[.
ed ad un'amica ( , luogo in cui vi era anche un suo figlio, circo- Persona_5 stanze queste che attestano quindi la presenza della in un contesto di affet- Parte_1 tuose abitudini familiari.
Inoltre, i rilievi fotografici in atti raffigurano il convenuto in atteggiamenti di stretta familiarità con la e confermano quanto dichiarato dai testi sui soggiorni Parte_1 estivi a Scalea” (pag 5 sent.).
Quanto sopra evidenziato è stato confermato all'esito della prova testimoniale raccolta nel presente giudizio.
All'udienza del 12.10.2020 la teste sorella di madre dell'attrice, ha Persona_2 confermato le circostanze sopra illustrate, riferendo (sul capo 14 della memoria del
14.11.2018)
“Sono andata con mia sorella nelle vacanze estive in Calabria dallo e a volte CP_1 anche a Pasqua e in un'occasione siamo andati a Sala Consilina dove lo ave- CP_1 va lo showroom dove vendeva sanitari e altra merce e i depositi”, aggiungeva (sul capo
22) “io ho visto perché magari ero presente anche io in alcune occasioni che a volte lo
faceva dei regali in somme di denaro in occasione delle feste o al compleanno CP_1 di mia sorella. A volte lo IN fece dei doni anche a me”.
Allo stesso modo, il teste , escusso all'udienza del 12.07.2022, ha di- Testimone_1 chiarato: “So che si recava a Bologna tanto che qualche volta mi diede un passaggio per trovare la mia famiglia d'origine. Lui mi diceva che doveva andare per lavoro e per trovare sua figlia”; sul capo 7, “confermo, io ho visto in diverse stagioni che Pt_1 veniva a Scalea da per passare le vacanze”; sul capo 8, “posso dire che CP_1 CP_1 qualche volta gli dava delle somme di denaro non so quanto ma gli aveva dato dei sol- di. Non so quanti soldi dava a ma quando lei partiva gli dava un bel CP_1 Pt_1
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gruzzolo. Non so l'importo preciso ma dalle dimensioni posso dire che erano molte banconote da 100.000,00 lire”.
Ugualmente, la teste escussa all'udienza del 16.03.2021 del Tribunale Testimone_3 di Bologna, cui è stata delegata la prova orale con provvedimento del 14.10.2020, sul capitolo 22, ha riferito: “Posso dire che mi ha raccontato solo di qualche rega- Pt_1 lo ricevuto dal padre e dell'uso della casa in Calabria, dove come ho sopra detto, una volta sono andata anch'io. Mi ricordo che mi ha raccontato anche di un viaggio, un week end, da lei fatto con il padre e nient'altro”.
Parimenti, il teste escusso all'udienza del 6.02.2024, sul capo 8, ha di- Testimone_2 chiarato: “una volta ricordo che doveva andare a Bologna e io lo incontrai per CP_1 strada davanti a casa e mi fece vedere una mazzettina di banconote e lui mi disse che doveva portarli alla figlia ma non so nulla di preciso”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisiste e da una valutazione complessiva di quanto prodotto dalle parti, emerge che lo in seguito alla rivelazione del rap- CP_1 porto di filiazione, abbia cercato sin da subito di creare un rapporto amorevole con la figlia naturale nonostante le inevitabili difficoltà dovute al notevole tempo trascorso, al raggiungimento da parte dell'attrice della maggiore età, momento in cui ormai, secondo l'impostazione già seguita da altri corti di merito, il vuoto genitoriale viene colmato dall'abitudine e dalle esperienze personali (cfr. Trib. Vicenza 24.10.2019, e al fatto non secondario che il convenuto, che, si ripete, non per sua colpa, da quanto emerso in giu- dizio, non era stato messo a conoscenza del concepimento, aveva nel frattempo costitui- to un nuovo nucleo familiare a Sala Consilina (SA), a notevole distanza dal luogo di re- sidenza dell'attrice. Ciò nondimeno, come confermato non solo dai testi escussi nel pre- sente giudizio ma anche dai testi ascoltati nel giudizio per l'accertamento della paternità
i cui verbali sono stati depositati con la memoria del 14.11.2018 (all. n 29 prod. attorea), il convenuto si è recato con una certa regolarità a fare visita alla figlia a Bologna, l'ha in più volte ospitata, insieme alla sorella e ad amiche, nella sua casa al mare di Scalea
(CS), presentandola in pubblico come figlia e le ha offerto sostegno dal punto di vista economico sebbene all'epoca l'attrice, come pacificamente riconosciuto, già lavorasse presso il bar gestito dalla madre. Tanto sicuramente fino al 1992, anno in cui i rapporti, secondo la ricostruzione di parte attrice, si sarebbero ridotti per poi interrompersi del tutto nel 1998. Nel 1992 tuttavia l'attrice aveva ormai 27 anni ed era anche indipendente dal punto di vista economico essendo stata assunta a tempo indeterminato già dal 1987
(all. n. 7 prod. attorea). Pertanto, a prescindere dalle ragioni per le quali i rapporti padre
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figlia si interruppero, sulle quali le versioni delle parti sono contrastanti e l'istruttoria non ha fornito elementi certi per comprovare una specifica tesi, deve ritenersi che tanto avvenne quando l'attrice ormai aveva raggiunto una maturità tale che non può configu- rarsi nemmeno in astratto una condotta illecita del convenuto.
Per tutto quanto sopra esposto va rigettata la domanda di parte attrice in quanto non è stato provato il requisito della consapevolezza del concepimento che fa venir meno l'illiceità della condotta imputata al convenuto almeno fino al 1984. Per il periodo suc- cessivo, quando ormai l'attrice aveva 18 anni, deve ritenersi provato che il convenuto abbia provato di essersi interessato alla figlia e di non essersi sottratto al proprio ruolo genitoriale inteso questo alla luce del trascorso delle parti segnato dal silenzio serbato dalla madre dell'attrice sulla paternità e dalla costituzione, da parte del convenuto, di un nuovo nucleo familiare, a notevole distanza dal luogo di residenza dalla figlia. Per tutto quanto dedotto dall'attrice con riferimento al periodo successivo al 1992 il Tribunale osserva che l'attrice aveva ormai raggiunto l'indipendenza economica e una maturità ta- le da non potersi configurato illecito endofamiliare. Del resto la stessa attrice ha dedotto che dal 1992 i rapporti tra le parti sono proseguiti e si sono interrotti del tutto solo nel
1998, come si desume anche dalla memoria ex art 184 c.p.c. del giudizio del Tribunale di Sala Consilina (all. n. 28 prod. attorea) i cui capitoli di prova riportano che dal 1984 al 1998 per ben 15 anni il convenuto avrebbe fatto trascorrere alla odierna attrice due settimane in estate alla sua casa a mare a Scalea (CS), capitolo di prova questo confer- mato da e escusse come teste nel suddetto giu- Testimone_4 Persona_5 dizio all'udienza del 22.12.2004 (cfr. verbale di udienza all. n. 29 prod. attorea). Inoltre,
i testi escussi nel presente giudizio così come le dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di accertamento della paternità (all. n. 29 prod. attorea) hanno confermato che il convenuto ha trasferito all'attrice somme di denaro sia in contanti sia tramite bonifico bancario come riferito da e all'udienza del 22.12.2004, Testimone_4 Tes_5 nel corso della prova delegata dal Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, avendo quest'ultime di- chiarato di aver visto le distinte originari dei bonifici che lo avrebbe fatto a CP_1
Parte_1
Nel 1998 l'attrice aveva ormai 33 anni e già da tempo aveva raggiunto l'indipendenza economica essendo stata assunta a partire dal 1987 con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda di ristorazione CAMST di Bologna (all. n. 7 prod. attorea).
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In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio dall'attrice a causa del mancato riconoscimento da parte del padre e della violazione da parte sua dei doveri genitoriale di assistenza e mantenimento va rigettata.
Con riferimento, più nello specifico, al danno per perdita di chances va evidenziato che la Suprema Corte si è pronunciata sostenendo che “al pari di ogni altro evento di dan- no, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accer- tamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non ri- sultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini pro- babilistici)" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26.06.2020, n.12928).
Nella fattispecie in esame, parte attrice si è limitata a dedurre soltanto su un piano ipote- tico le chances perdute, le quali essendo sprovviste di un valido corredo probatorio, non risultano essere apprezzabili e seriamente valutabili ai fini risarcitori.
L'ambizione di voler diventare un avvocato oppure un ispettore di Polizia di Stato non può integrare una “chance perduta” atteso che configura una mera aspettativa di vita, un sogno da perseguire e che non vi sono elementi per ritenere che il mancato avveramento di tale aspettativa sia imputabile al convenuto. L'attrice non ha inoltre dedotto nè prova- to di aver, ad esempio, rappresentato al padre il suo desiderio di proseguire con gli studi universitari allorquando nel 1984 egli, da come emerso in giudizio, ebbe a frequentare la figlia, a farla visita a Bologna, a ospitarla nella sua casa a mare a Scalea (CS) e a dar- le somme di denaro, come confermato dal teste che all'udienza del Testimone_1
12.07.2022 ha riferito di aver visto che il convenuto dava dei soldi all'attrice aggiun- gendo “non so l'importo preciso ma dalle dimensioni posso dire che erano molte banco- note da 100.000,00 lire”, circostanza questa confermata anche dal teste Testimone_6
[...
. L'attrice non ha dedotto e provato che a tale richiesta specifica il convenuto le negò il suo aiuto economico sicchè, una volta provato che il padre non era a conoscenza della nascita della figlia prima del 1984, quando l'attrice aveva ormai 18 anni, e provato che dal 1984 fino almeno al 1992 il padre è stato presente nella vita dell'attrice, assistendola nei termini già esposti, non può ritenersi che il mancato raggiungimento di un diverso percorso professionale da parte dell'attrice così come il mancato godimento di un più alto tenore di vita sia imputabile al convenuto. In relazione a tale ultimo aspetto giova
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evidenziare che la prospettazione di parte attrice si presente generica in quanto la mera circostanza che il convenuto fosse titolare di una redditizia attività imprenditoriale e che il figlio di padre abbia proseguito in tale attività non sta di per sé ad indicare né che il convenuto avesse effettivamente un tenore di vita alto, aspetto rispetto al quale nessun elemento di prova è stato fornito in giudizio, né prova che il convenuto avrebbe garanti- to alla figlia ormai diciottenne, un alto tenore di vita venendo qui in rilievo anche scelte di educazione rispetto alle quali non è possibile muovere presunzioni in assenza di ele- menti precisi gravi e concordanti. Anche il fatto che uno dei figli del convenuto sia di- venuto socio della società di famiglia non prova che anche l'attrice avrebbe seguito il medesimo percorso atteso che è la stessa attrice a riferire di uno sole dei figli del conve- nuto e, in particolare, (pag. 28 atto di citazione) così lasciando intende- Persona_6 re che il convenuto avrebbe anche altri figli rispetto ai quali nulla è stato dedotto. Inol- tre, è la stessa attrice ad aver dedotto di aver avuto da giovane tutt'altre ambizioni ri- spetto a quelle imprenditoriali avendo desiderato proseguire negli studi universitari per diventare un avvocato o un ispettore della Polizia di Stato.
Per tutto quanto sopra rappresentato, vista la genericità della domanda, basata su mere ipotesi astratte, anche tale domanda va rigettata.
6. Quanto alla domanda iure hereditatis di rimborso pro-quota delle spese sostenute dal- la madre defunta in via esclusiva per il suo mantenimento, questo Tribunale ritiene che la medesima vada rigettata.
In merito, si ricorda che l'azione di regresso “non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione na- turale”; sicché “la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente alla proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte”
(Cass. Civ., sent. n. 21364/2018).
Pertanto, considerato che la filiazione naturale è stata accertata con sentenza passata in giudicato in data 06.06.2017 e quindi successivamente alla morte della madre, avvenuta il 28.04.1992 (doc. n. 1 prod. attorea), nessun credito, eventualmente trasmissibile agli eredi, per l'esercizio del diritto di regresso era entrato nel patrimonio della stessa, po- tendosi così ipotizzare una rinuncia sostanziale a rivalersi nei confronti del coobbligato solidale.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della con-
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troversia e dell'attività effettivamente espletata, con le riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni di diritto af- frontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni al- tra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande di parte attrice;
2) condanna parte soccombente, , al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di , che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro in data 23.10.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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