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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7852/2023 promossa da:
. e difesi dall'avv. Email_1 Parte_1 Parte_2
LANDINI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO Parte_3
SICCARDI, 9 10122 TORINO
ATTORI contro
, difesi dall'avv. D'EMANUELE MARCO MARIO, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 24 BIS 10123
TORINO
e
, difesa dall'avv. VAIRA VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il Controparte_3
suo studio in VIA BERTOLA N. 59 10122 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dato atto che le attrici sono state risarcite, sia in punto capitale che in punto spese, da Controparte_3
, e che null'altro viene ora richiesto ad
[...] CP_3
1 vista la reiterazione della richiesta di spese processuali delle parti convenute e Controparte_2 [...]
anche nei confronti delle attrici;
CP_1 dato altresì atto, in virtù dell'intervenuta definizione, che nulla veniva richiesto a parte convenuta
[...]
come dichiarato a verbale di udienza del 11.10.2024; CP_1
preso atto della domanda di condanna alle spese processuali da parte dei convenuti Controparte_2
e nei confronti delle esponenti;
Controparte_1
previa declaratoria delle responsabilità del Sig. nella produzione dell'evento Controparte_2
dannoso per cui è causa;
respingere ogni domanda proposta nei confronti delle conchiudenti, condannando parte convenuta
[...]
e alla rifusione delle spese processuali a favore delle attrici per le CP_2 Controparte_1
attività svolte a far data dall'udienza 11.10.2024 in poi, con distrazione delle stesse a favore dei legali sottoscritti, antistatari
Per parte convenuta Controparte_1 Controparte_2
“Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità, anche parziale, del convenuto nella causazione del sinistro, dichiarare tenuta a Controparte_3
manlevare i convenuti da ogni richiesta risarcitoria degli attori e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda”
Per parte convenuta , Controparte_3
Dare atto che, a seguito di intervenuto accordo transattivo per sorte capitale e spese legali tra parte attrice ed parte attrice ha rinunciato alle proprie domande verso i convenuti Controparte_3
tutti
Dichiarare l'estinzione del processo e/o la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e
Controparte_3
Respingere le domande di e in punto spese legali verso Controparte_1 Controparte_2
poiché inammissibili, mai essendo astate prima avanzate, e/o infondate in Controparte_3
fatto e in diritto per i motivi di cui in atti
Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
Oggetto:
risarcimento danni
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 5.4.2023 , e Parte_4 Parte_1
hanno chiesto il risarcimento del danno patito a seguito di sinistro stradale, nei Parte_2
confronti del conducente e del proprietario dell'auto, nonché della assicurazione del veicolo danneggiante.
Hanno esposto i seguenti fatti:
• Il giorno 06/03/2022 verso le ore 01,40 in Rivoli (TO), le attrici si trovavano a viaggiare in qualità di trasportate sul veicolo Fiat Panda tg. EA 398 CG di proprietà e condotta da Pt_5
che percorreva il Corso Torino, direzione centro;
[...]
• all'altezza di una curva sinistrorsa nei pressi del cimitero di Rivoli, il veicolo Fiat Panda, in marcia sulla destra della propria corsia di pertinenza, veniva investito nella parte anteriore e laterale sinistra dal veicolo Hyundai NA tg. FW 877 PR di proprietà di Controparte_1 nell'occasione condotta da il quale percorreva il Corso Torino, nell'opposto Controparte_2
senso di marcia, ossia in direzione C.so Francia ed invadeva la corsia di marcia di pertinenza del veicolo Fiat Panda;
• dopo la collisione, il veicolo Hyundai NA ruotava su se stesso di 180 gradi andando ad urtare il veicolo Renault Clio tg. DY 372 TL, di proprietà di e nell'occasione Controparte_4
condotta da , il quale seguiva la Fiat Panda delle attrici;
CP_5
• In conseguenza del sinistro per cui è causa riportava le seguenti lesioni: - Parte_4
Trauma cranico con iniziale ESA - Avulsione dentaria - Frattura al III distale di omero dx -
Fratture scomposte di radio e stiloide ulnare dx e del II metacarpo della mano dx con sofferenza del radiale ed ulnare –EMG - Frattura del collo chirurgico dell'omero sx - Frattura di olecrano sx con lussazione gomito trattata chirurgicamente - Severo trauma addominale con perforazione del sigma e necessità di intervento chirurgico sec. Hartmann con posizionamento di stomia, come da correlativa documentazione medica (doc 9); ne conseguiva una invalidità permanente pari all'55-56%, ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 300 (giorni
160 di inabilità al 100% in regime di ricovero ospedaliero;
giorni 140 di inabilità al 75%); ha sborsato la somma di € 4.168,40 per cure mediche, oltre 270 euro per Parte_4
rifacimento degli occhiali da visti rotti nell'incidente.
I danni patiti e la presenza della stomia rendono molto difficile all'attrice lo svolgimento delle normali attività quotidiane ed incidono pesantemente sulla qualità della vita.
3 • ha riportato le seguenti lesioni: - Distorsione del rachide cervicale - Frattura Parte_2
della IV-V-VI-VII e VIII costa di sinistra, che determinarono una invalidità permanente pari al
6% ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 60 (giorni 30 di inabilità al 75%; giorni 15 al 50%; giorni 15 al 25%). Ha avuto spese mediche per € 457,26, oltre € 240 per gli occhiali.
• ha riportato le seguenti lesioni: - Frattura tipo Colles a sinistra - Politrauma Parte_1
arti inferiori - Trauma piede sinistro, che determinarono una invalidità permanente pari al 7% ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 70 .(giorni 30 di inabilità al
75%; giorni 20 al 50%; giorni 20 al 25%). Ha affrontato spese mediche per € 827,00, oltre €
650 per occhiali da vista.
• Per l'attività di assistenza legale e per le spese sostenute, nella fase stragiudiziale e di negoziazione assistita, vennero emesse note pro forma di € 8.342,99 ( ); di € Parte_4
2.546,67 ); di € 2.546,67 ) compresi gli accessori di legge. Pt_2 Pt_1
Le attrici chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come segue:
- Per complessivamente € 666.918,14 Parte_4
- Per € 12.672,33 Parte_2
- Per € 16.832,47 Parte_1
e si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto le seguenti Controparte_1 Controparte_2
difese:
• hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, atteso che a norma dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”.
• Hanno negato che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile a . Controparte_2
I convenuti chiedevano poi di essere manlevati dalla compagnia assicurativa - con Controparte_3
la quale intercorre un incontestato rapporto contrattuale assicurativo per danni contro terzi -, da ogni condanna risarcitoria a carico dei convenuti.
già a mezzo della propria procuratrice e Controparte_3 Controparte_6
rappresentante, si è costituita in giudizio ed ha contestato l'entità dei danni Controparte_7
patiti da , da e da chiedendo il loro rigoroso Parte_4 Parte_1 Parte_2
accertamento.
Senza svolgere alcuna attività istruttoria all'udienza del 26.11.2024 parte attrice dava atto di
4 aver ricevuto circa 200.000 euro a titolo transattivo oltre spese di lite per € 9.500,00, ritenendosi così integralmente soddisfatta.
Le parti convenute non hanno trovato un accordo in punto spese ed il giudice tratteneva quindi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.6.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
******
Preliminarmente va detto che sia che Controparte_3 Controparte_7
hanno sottoscritto la Convenzione CARD - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - in attuazione dell'art. 13 del d.p.r. 18.07.2006 n. 254, edizione 2011, in conformità ed in rimando agli artt. 141, 149 e 150 del CdA e del d.p.r. 18.07.2006 n. 254 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1 bis le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata dalla parte presunta danneggiata di esercitare l'azione nei confronti della impresa assicuratrice del danneggiante, facoltà non esclusa in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009. La società mandataria Controparte_7
in forza dell'adesione alla Convenzione CARD, ha ricevuto dalla mandante (o “debitrice”, in
[...]
veste di compagnia assicuratrice del responsabile civile, il mandato Controparte_3
appunto di compiere ogni attività che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri, ferma la successiva regolamentazione dei rapporti economici tra le predette imprese. Il suddetto mandato attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ( . il Controparte_7
potere di agire in nome e per conto dell'impresa che risulti essere assicuratrice del responsabile civile
( sia in fase pregiudiziale che in fase giudiziale. In effetti, nel caso di specie Controparte_3
non opera un semplice mandato di rappresentanza processuale, ma anche un mandato di rappresentanza sostanziale relativo al rapporto dedotto in giudizio e, come tale, pienamente legittimo.
Nel merito
Parte attrice ha dato atto di aver ricevuto ed accettato l'importo di circa 200.000,00 corrisposto da , oltre le spese per € 9.500,00, a saldo e stralcio di quanto preteso, chiarendo nelle proprie CP_3
conclusioni di non aver più nulla a pretendere nei confronti di entrambe la parti convenute .
Deve quindi ritenersi quindi cessata la materia del contendere tra parte attrice da un canto che ha ottenuto il risarcimento e le parti convenute dall'altro che vi erano tenute, ed alle quali nulla più viene richiesto in questo giudizio.
La cessazione della materia del contendere esime questo giudice dall'indagare nel merito la fondatezza
5 delle domande attoree e delle contestazioni a mosse dalle parti convenute nei rispettivi atti.
Oggetto della presente decisione è esclusivamente la regolazione delle spese di lite tra le due convenute e cioè e da un canto e dall'altro. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
L non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo, né la copertura assicurativa, né CP_3
la responsabilità del nel sinistro e l'obbligo risarcitorio nei confronti delle trasportate ed infatti CP_1
in modo del tutto conseguenziale ha provveduto al risarcimento del danno in favore delle parti danneggiate;
tuttavia ha sostenuto di non dover rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato per le seguenti ragioni, esposte all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.:
1) Il danneggiante si è difeso autonomamente e con difese distinte da quelle dell'assicurazione, ad esempio, contestando la dinamica dell'incidente;
2) ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in difetto di accordo, chi rinuncia alla domanda deve rifondere le spese;
3) la sentenza Cass 4275/2024 che individua i criteri per poter procedere alla liquidazione delle spese che sono assenti nel caso di specie;
nella comparsa dei convenuti non vi è alcuna CP_1
domanda nei confronti della assicurazione se non di manleva e quindi al più le spese dei convenuti si potrebbero decidere secondo il principio della soccombenza. CP_1
Le argomentazioni svolte dalla assicurazione non possono essere condivise per le ragioni che seguono.
Sul punto 1) L'assicurazione non ha provato di aver mai preso in mano la gestione del sinistro prima della causa: non risulta che abbia preso contatto con le parti danneggiate per effettuare la visita medica e tentare una soluzione stragiudiziale;
né risulta che dopo la notifica dell'atto introduttivo abbia esonerato il danneggiante dal costituirsi in giudizio, rassicurandolo sulla copertura del danno o abbia con lui concluso un qualche accordo in questo senso. L'assicurato, chiamato in giudizio a risarcire l'ingente somma dichiara 700.000,00, nel silenzio della sua assicurazione evidentemente null'altro avrebbe potuto fare che esercitare il suo diritto/dovere di costituirsi per svolgere tutte le difese che riteneva opportune.
Il comportamento tenuto dall'Assicurazione esclude senz'altro che nei rapporti tra i due convenuti, la costituzione in giudizio di e sia stata superflua o contraria ad Controparte_1 Controparte_2
accordi tra loro intercorsi o a buona fede.
La difesa dei convenuti ha evidenziato peraltro che la incomunicabilità con l'assicurazione è CP_1
proseguita anche in corso di giudizio avendo appreso che vi era stata una transazione tral'Assicurazione
e le attrici di cui nessuno aveva informato i suoi assistiti. Il contenuto dell'accordo è ancora oggi
6 ignoto ai convenuti che sanno soltanto che la transazione è stata stipulata in un range tra i € 52.000,00 e
€ 260.000,00; questa circostanza non è stata negata, né contestata dalla Assicurazione.
Né ai fini della regolazione delle spese rileva la circostanza che i convenuti e Controparte_1 [...]
nel costituirsi in giudizio abbiano svolto difese autonome, in parte differenti da quelle CP_2
dell'assicurazione, atteso che non esiste alcun obbligo per l'assicurato di conformare le proprie difese a quelle dell'assicurazione, con la quale per di più non è incorsa alcuna interlocuzione.
Va chiarito che i convenuti non hanno svolto alcuna domanda nei confronti di parte attrice – rispetto alla quale quindi non si può parlare di soccombenza- ma si sono limitati a resistere alla domanda attorea sollevando eccezioni e chiedendo alla Assicurazione di essere manlevata.
Sul punto 2) L'argomentazione svolta dalla Assicurazione, secondo cui ai sensi dell'art. 306
c.p.c. in difetto di accordo, chi rinuncia alla domanda deve rifondere le spese, non è pertinente.
Nessuno infatti in questo giudizio ha rinunciato alla domanda: non parte attrice che è stata soddisfatta di quanto richiesto all'esito di un pagamento ottenuto in corso di causa;
ragione per cui – come detto - va dichiarata cessata la materia del contendere;
non e che non Controparte_1 Controparte_2
hanno formulato alcuna domanda nei confronti di parte attrice ed a nulla potevano rinunciare.
Sul punto 3) e così rassegnavano le conclusioni nella Controparte_1 Controparte_2
propria comparsa di risposta in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità, anche parziale, del convenuto nella causazione del sinistro, dichiarare tenuta a manlevare i convenuti da ogni richiesta risarcitoria degli Controparte_3 attori e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda; - Con condanna alle spese. I convenuti hanno chiesto quindi la refusione delle spese di lite non solo per effetto della manleva ove condannati a rifonderle alle attrici, ma anche le spese sostenute per la propria difesa.
Ai fini della condanna alle spese, a fronte della cessazione della materia del contendere, occorre considerare la soccombenza virtuale. Nel caso di specie l'assicurazione non ha contestato la responsabilità del nella causazione del sinistro e l'obbligo risarcitorio in favore delle attrici, CP_1
essendosi limitata a contestare l'entità del danno e difatti, in modo conseguenziale ha corrisposto il risarcimento in corso di causa. Il dal canto suo ha sollevato contestazioni generiche e non ha CP_1
neanche dedotto prove a sostegno della sua tesi. Deve quindi ritenersi, allo stato e senza che sia stata svolta istruttoria, che appare fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici, con conseguente obbligo di pagamento a carico del danneggiato e di manleva da parte della assicurazione.
Quest'ultima quindi, in ragione della soccombenza virtuale rispetto alla domanda di manleva nei suoi
7 confronti proposta dai convenuti e , è tenuta alla refusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese in loro favore.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00 in ragione del fatto che la stessa parte attrice ha accettato in via transattiva un importo molto più basso ( intorno ai
200.000,00) di quello richiesto (700.000,00), così evidentemente riconoscendo esorbitante la domanda proposta
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 8.433,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, , contro , Parte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le attrici ed i convenuti dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_3
favore di , , liquidandole in € 8.433,00 per compensi Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 12/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7852/2023 promossa da:
. e difesi dall'avv. Email_1 Parte_1 Parte_2
LANDINI LUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO Parte_3
SICCARDI, 9 10122 TORINO
ATTORI contro
, difesi dall'avv. D'EMANUELE MARCO MARIO, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 24 BIS 10123
TORINO
e
, difesa dall'avv. VAIRA VITTORIO, elettivamente domiciliato presso il Controparte_3
suo studio in VIA BERTOLA N. 59 10122 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dato atto che le attrici sono state risarcite, sia in punto capitale che in punto spese, da Controparte_3
, e che null'altro viene ora richiesto ad
[...] CP_3
1 vista la reiterazione della richiesta di spese processuali delle parti convenute e Controparte_2 [...]
anche nei confronti delle attrici;
CP_1 dato altresì atto, in virtù dell'intervenuta definizione, che nulla veniva richiesto a parte convenuta
[...]
come dichiarato a verbale di udienza del 11.10.2024; CP_1
preso atto della domanda di condanna alle spese processuali da parte dei convenuti Controparte_2
e nei confronti delle esponenti;
Controparte_1
previa declaratoria delle responsabilità del Sig. nella produzione dell'evento Controparte_2
dannoso per cui è causa;
respingere ogni domanda proposta nei confronti delle conchiudenti, condannando parte convenuta
[...]
e alla rifusione delle spese processuali a favore delle attrici per le CP_2 Controparte_1
attività svolte a far data dall'udienza 11.10.2024 in poi, con distrazione delle stesse a favore dei legali sottoscritti, antistatari
Per parte convenuta Controparte_1 Controparte_2
“Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità, anche parziale, del convenuto nella causazione del sinistro, dichiarare tenuta a Controparte_3
manlevare i convenuti da ogni richiesta risarcitoria degli attori e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda”
Per parte convenuta , Controparte_3
Dare atto che, a seguito di intervenuto accordo transattivo per sorte capitale e spese legali tra parte attrice ed parte attrice ha rinunciato alle proprie domande verso i convenuti Controparte_3
tutti
Dichiarare l'estinzione del processo e/o la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e
Controparte_3
Respingere le domande di e in punto spese legali verso Controparte_1 Controparte_2
poiché inammissibili, mai essendo astate prima avanzate, e/o infondate in Controparte_3
fatto e in diritto per i motivi di cui in atti
Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
Oggetto:
risarcimento danni
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 5.4.2023 , e Parte_4 Parte_1
hanno chiesto il risarcimento del danno patito a seguito di sinistro stradale, nei Parte_2
confronti del conducente e del proprietario dell'auto, nonché della assicurazione del veicolo danneggiante.
Hanno esposto i seguenti fatti:
• Il giorno 06/03/2022 verso le ore 01,40 in Rivoli (TO), le attrici si trovavano a viaggiare in qualità di trasportate sul veicolo Fiat Panda tg. EA 398 CG di proprietà e condotta da Pt_5
che percorreva il Corso Torino, direzione centro;
[...]
• all'altezza di una curva sinistrorsa nei pressi del cimitero di Rivoli, il veicolo Fiat Panda, in marcia sulla destra della propria corsia di pertinenza, veniva investito nella parte anteriore e laterale sinistra dal veicolo Hyundai NA tg. FW 877 PR di proprietà di Controparte_1 nell'occasione condotta da il quale percorreva il Corso Torino, nell'opposto Controparte_2
senso di marcia, ossia in direzione C.so Francia ed invadeva la corsia di marcia di pertinenza del veicolo Fiat Panda;
• dopo la collisione, il veicolo Hyundai NA ruotava su se stesso di 180 gradi andando ad urtare il veicolo Renault Clio tg. DY 372 TL, di proprietà di e nell'occasione Controparte_4
condotta da , il quale seguiva la Fiat Panda delle attrici;
CP_5
• In conseguenza del sinistro per cui è causa riportava le seguenti lesioni: - Parte_4
Trauma cranico con iniziale ESA - Avulsione dentaria - Frattura al III distale di omero dx -
Fratture scomposte di radio e stiloide ulnare dx e del II metacarpo della mano dx con sofferenza del radiale ed ulnare –EMG - Frattura del collo chirurgico dell'omero sx - Frattura di olecrano sx con lussazione gomito trattata chirurgicamente - Severo trauma addominale con perforazione del sigma e necessità di intervento chirurgico sec. Hartmann con posizionamento di stomia, come da correlativa documentazione medica (doc 9); ne conseguiva una invalidità permanente pari all'55-56%, ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 300 (giorni
160 di inabilità al 100% in regime di ricovero ospedaliero;
giorni 140 di inabilità al 75%); ha sborsato la somma di € 4.168,40 per cure mediche, oltre 270 euro per Parte_4
rifacimento degli occhiali da visti rotti nell'incidente.
I danni patiti e la presenza della stomia rendono molto difficile all'attrice lo svolgimento delle normali attività quotidiane ed incidono pesantemente sulla qualità della vita.
3 • ha riportato le seguenti lesioni: - Distorsione del rachide cervicale - Frattura Parte_2
della IV-V-VI-VII e VIII costa di sinistra, che determinarono una invalidità permanente pari al
6% ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 60 (giorni 30 di inabilità al 75%; giorni 15 al 50%; giorni 15 al 25%). Ha avuto spese mediche per € 457,26, oltre € 240 per gli occhiali.
• ha riportato le seguenti lesioni: - Frattura tipo Colles a sinistra - Politrauma Parte_1
arti inferiori - Trauma piede sinistro, che determinarono una invalidità permanente pari al 7% ed una malattia post traumatica della complessiva durata di giorni 70 .(giorni 30 di inabilità al
75%; giorni 20 al 50%; giorni 20 al 25%). Ha affrontato spese mediche per € 827,00, oltre €
650 per occhiali da vista.
• Per l'attività di assistenza legale e per le spese sostenute, nella fase stragiudiziale e di negoziazione assistita, vennero emesse note pro forma di € 8.342,99 ( ); di € Parte_4
2.546,67 ); di € 2.546,67 ) compresi gli accessori di legge. Pt_2 Pt_1
Le attrici chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come segue:
- Per complessivamente € 666.918,14 Parte_4
- Per € 12.672,33 Parte_2
- Per € 16.832,47 Parte_1
e si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto le seguenti Controparte_1 Controparte_2
difese:
• hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, atteso che a norma dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”.
• Hanno negato che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile a . Controparte_2
I convenuti chiedevano poi di essere manlevati dalla compagnia assicurativa - con Controparte_3
la quale intercorre un incontestato rapporto contrattuale assicurativo per danni contro terzi -, da ogni condanna risarcitoria a carico dei convenuti.
già a mezzo della propria procuratrice e Controparte_3 Controparte_6
rappresentante, si è costituita in giudizio ed ha contestato l'entità dei danni Controparte_7
patiti da , da e da chiedendo il loro rigoroso Parte_4 Parte_1 Parte_2
accertamento.
Senza svolgere alcuna attività istruttoria all'udienza del 26.11.2024 parte attrice dava atto di
4 aver ricevuto circa 200.000 euro a titolo transattivo oltre spese di lite per € 9.500,00, ritenendosi così integralmente soddisfatta.
Le parti convenute non hanno trovato un accordo in punto spese ed il giudice tratteneva quindi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.6.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
******
Preliminarmente va detto che sia che Controparte_3 Controparte_7
hanno sottoscritto la Convenzione CARD - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - in attuazione dell'art. 13 del d.p.r. 18.07.2006 n. 254, edizione 2011, in conformità ed in rimando agli artt. 141, 149 e 150 del CdA e del d.p.r. 18.07.2006 n. 254 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1 bis le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata dalla parte presunta danneggiata di esercitare l'azione nei confronti della impresa assicuratrice del danneggiante, facoltà non esclusa in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009. La società mandataria Controparte_7
in forza dell'adesione alla Convenzione CARD, ha ricevuto dalla mandante (o “debitrice”, in
[...]
veste di compagnia assicuratrice del responsabile civile, il mandato Controparte_3
appunto di compiere ogni attività che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri, ferma la successiva regolamentazione dei rapporti economici tra le predette imprese. Il suddetto mandato attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ( . il Controparte_7
potere di agire in nome e per conto dell'impresa che risulti essere assicuratrice del responsabile civile
( sia in fase pregiudiziale che in fase giudiziale. In effetti, nel caso di specie Controparte_3
non opera un semplice mandato di rappresentanza processuale, ma anche un mandato di rappresentanza sostanziale relativo al rapporto dedotto in giudizio e, come tale, pienamente legittimo.
Nel merito
Parte attrice ha dato atto di aver ricevuto ed accettato l'importo di circa 200.000,00 corrisposto da , oltre le spese per € 9.500,00, a saldo e stralcio di quanto preteso, chiarendo nelle proprie CP_3
conclusioni di non aver più nulla a pretendere nei confronti di entrambe la parti convenute .
Deve quindi ritenersi quindi cessata la materia del contendere tra parte attrice da un canto che ha ottenuto il risarcimento e le parti convenute dall'altro che vi erano tenute, ed alle quali nulla più viene richiesto in questo giudizio.
La cessazione della materia del contendere esime questo giudice dall'indagare nel merito la fondatezza
5 delle domande attoree e delle contestazioni a mosse dalle parti convenute nei rispettivi atti.
Oggetto della presente decisione è esclusivamente la regolazione delle spese di lite tra le due convenute e cioè e da un canto e dall'altro. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
L non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo, né la copertura assicurativa, né CP_3
la responsabilità del nel sinistro e l'obbligo risarcitorio nei confronti delle trasportate ed infatti CP_1
in modo del tutto conseguenziale ha provveduto al risarcimento del danno in favore delle parti danneggiate;
tuttavia ha sostenuto di non dover rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato per le seguenti ragioni, esposte all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.:
1) Il danneggiante si è difeso autonomamente e con difese distinte da quelle dell'assicurazione, ad esempio, contestando la dinamica dell'incidente;
2) ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in difetto di accordo, chi rinuncia alla domanda deve rifondere le spese;
3) la sentenza Cass 4275/2024 che individua i criteri per poter procedere alla liquidazione delle spese che sono assenti nel caso di specie;
nella comparsa dei convenuti non vi è alcuna CP_1
domanda nei confronti della assicurazione se non di manleva e quindi al più le spese dei convenuti si potrebbero decidere secondo il principio della soccombenza. CP_1
Le argomentazioni svolte dalla assicurazione non possono essere condivise per le ragioni che seguono.
Sul punto 1) L'assicurazione non ha provato di aver mai preso in mano la gestione del sinistro prima della causa: non risulta che abbia preso contatto con le parti danneggiate per effettuare la visita medica e tentare una soluzione stragiudiziale;
né risulta che dopo la notifica dell'atto introduttivo abbia esonerato il danneggiante dal costituirsi in giudizio, rassicurandolo sulla copertura del danno o abbia con lui concluso un qualche accordo in questo senso. L'assicurato, chiamato in giudizio a risarcire l'ingente somma dichiara 700.000,00, nel silenzio della sua assicurazione evidentemente null'altro avrebbe potuto fare che esercitare il suo diritto/dovere di costituirsi per svolgere tutte le difese che riteneva opportune.
Il comportamento tenuto dall'Assicurazione esclude senz'altro che nei rapporti tra i due convenuti, la costituzione in giudizio di e sia stata superflua o contraria ad Controparte_1 Controparte_2
accordi tra loro intercorsi o a buona fede.
La difesa dei convenuti ha evidenziato peraltro che la incomunicabilità con l'assicurazione è CP_1
proseguita anche in corso di giudizio avendo appreso che vi era stata una transazione tral'Assicurazione
e le attrici di cui nessuno aveva informato i suoi assistiti. Il contenuto dell'accordo è ancora oggi
6 ignoto ai convenuti che sanno soltanto che la transazione è stata stipulata in un range tra i € 52.000,00 e
€ 260.000,00; questa circostanza non è stata negata, né contestata dalla Assicurazione.
Né ai fini della regolazione delle spese rileva la circostanza che i convenuti e Controparte_1 [...]
nel costituirsi in giudizio abbiano svolto difese autonome, in parte differenti da quelle CP_2
dell'assicurazione, atteso che non esiste alcun obbligo per l'assicurato di conformare le proprie difese a quelle dell'assicurazione, con la quale per di più non è incorsa alcuna interlocuzione.
Va chiarito che i convenuti non hanno svolto alcuna domanda nei confronti di parte attrice – rispetto alla quale quindi non si può parlare di soccombenza- ma si sono limitati a resistere alla domanda attorea sollevando eccezioni e chiedendo alla Assicurazione di essere manlevata.
Sul punto 2) L'argomentazione svolta dalla Assicurazione, secondo cui ai sensi dell'art. 306
c.p.c. in difetto di accordo, chi rinuncia alla domanda deve rifondere le spese, non è pertinente.
Nessuno infatti in questo giudizio ha rinunciato alla domanda: non parte attrice che è stata soddisfatta di quanto richiesto all'esito di un pagamento ottenuto in corso di causa;
ragione per cui – come detto - va dichiarata cessata la materia del contendere;
non e che non Controparte_1 Controparte_2
hanno formulato alcuna domanda nei confronti di parte attrice ed a nulla potevano rinunciare.
Sul punto 3) e così rassegnavano le conclusioni nella Controparte_1 Controparte_2
propria comparsa di risposta in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la responsabilità, anche parziale, del convenuto nella causazione del sinistro, dichiarare tenuta a manlevare i convenuti da ogni richiesta risarcitoria degli Controparte_3 attori e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda; - Con condanna alle spese. I convenuti hanno chiesto quindi la refusione delle spese di lite non solo per effetto della manleva ove condannati a rifonderle alle attrici, ma anche le spese sostenute per la propria difesa.
Ai fini della condanna alle spese, a fronte della cessazione della materia del contendere, occorre considerare la soccombenza virtuale. Nel caso di specie l'assicurazione non ha contestato la responsabilità del nella causazione del sinistro e l'obbligo risarcitorio in favore delle attrici, CP_1
essendosi limitata a contestare l'entità del danno e difatti, in modo conseguenziale ha corrisposto il risarcimento in corso di causa. Il dal canto suo ha sollevato contestazioni generiche e non ha CP_1
neanche dedotto prove a sostegno della sua tesi. Deve quindi ritenersi, allo stato e senza che sia stata svolta istruttoria, che appare fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalle attrici, con conseguente obbligo di pagamento a carico del danneggiato e di manleva da parte della assicurazione.
Quest'ultima quindi, in ragione della soccombenza virtuale rispetto alla domanda di manleva nei suoi
7 confronti proposta dai convenuti e , è tenuta alla refusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese in loro favore.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00 in ragione del fatto che la stessa parte attrice ha accettato in via transattiva un importo molto più basso ( intorno ai
200.000,00) di quello richiesto (700.000,00), così evidentemente riconoscendo esorbitante la domanda proposta
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00 per la fase introduttiva
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 8.433,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, , contro , Parte_4 Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le attrici ed i convenuti dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_3
favore di , , liquidandole in € 8.433,00 per compensi Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 12/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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