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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
OR OS, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5658/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7992/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 14/06/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello nei confronti della sentenza n. 7992/2023 emessa in data 04/05/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 40, pubblicata il 14/06/2023, con il quale è stato rigettato il ricorso della stessa contro la cartella di pagamento n. 09720200168402567000.
A fondamento del gravame la contribuente deduceva l'erroneità della decisione impugnata in punto: alla ritenuta valida notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
in ogni caso, alla statuizione per la quale la pretesa impositiva non era prescritta per le annualità dal 2011 al 2016; rispetto alla sussistenza della pretesa impositiva e sulla conseguente condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
La contribuente depositava memoria illustrativa.
L'appello era deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo, l'avviso di accertamento "cumulativo" relativo alla Tari dagli anni 2011 al 2014 è stato ritualmente notificato presso il domicilio della contribuente nella data del 29 dicembre 2016, con consegna ad un addetto alla ricezione degli atti ed invio contestuale della prescritta raccomandata informativa.
Il secondo motivo è, del pari, non fondato poiché la decisione impugnata - con una motivazione con la quale, del resto, l'appellante neppure si confronta, così ponendosi le relative doglianze ai limiti dell'ammissibilità - ha correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione c.d. successiva computando il periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 di sospensione della riscossione nel periodo emergenziale.
Gli altri motivi erano correlati alla fondatezza dei precedenti e non possono, duque, essere accolti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma ed al Comune di Roma le spese del grado, liquidate in 1500,00 € per ciascuna, oltre accessori di legge, spese che distrae per l'Agenzia in favore dell'Avv.to Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott.ssa Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
OR OS, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5658/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7992/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 14/06/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168402567000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello nei confronti della sentenza n. 7992/2023 emessa in data 04/05/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 40, pubblicata il 14/06/2023, con il quale è stato rigettato il ricorso della stessa contro la cartella di pagamento n. 09720200168402567000.
A fondamento del gravame la contribuente deduceva l'erroneità della decisione impugnata in punto: alla ritenuta valida notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
in ogni caso, alla statuizione per la quale la pretesa impositiva non era prescritta per le annualità dal 2011 al 2016; rispetto alla sussistenza della pretesa impositiva e sulla conseguente condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
La contribuente depositava memoria illustrativa.
L'appello era deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo, l'avviso di accertamento "cumulativo" relativo alla Tari dagli anni 2011 al 2014 è stato ritualmente notificato presso il domicilio della contribuente nella data del 29 dicembre 2016, con consegna ad un addetto alla ricezione degli atti ed invio contestuale della prescritta raccomandata informativa.
Il secondo motivo è, del pari, non fondato poiché la decisione impugnata - con una motivazione con la quale, del resto, l'appellante neppure si confronta, così ponendosi le relative doglianze ai limiti dell'ammissibilità - ha correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione c.d. successiva computando il periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 di sospensione della riscossione nel periodo emergenziale.
Gli altri motivi erano correlati alla fondatezza dei precedenti e non possono, duque, essere accolti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma ed al Comune di Roma le spese del grado, liquidate in 1500,00 € per ciascuna, oltre accessori di legge, spese che distrae per l'Agenzia in favore dell'Avv.to Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres.
dott.ssa Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro