Articolo 1560 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1559Articolo 1544
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1560. Disposizioni generali sull'impiego 1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualita' di cappellano militare. (( 2. L'impiego non puo' essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice ))
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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