Art. 1560. Disposizioni generali sull'impiego 1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualita' di cappellano militare. (( 2. L'impiego non puo' essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice ))
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2018, n. 623Provvedimento: […] Veniva in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, a mente gli artt. 1547, 1557 e 1560 del codice dell'ordinamento militare che sanciscono una netta separazione tra l'attività riferibile direttamente all'ordinamento giuridico italiano e quella attinente al servizio spirituale in senso stretto, espressione dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, alla quale appartengono i sacerdoti.Leggi di più...
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