Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45586
CASS
Sentenza 14 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica soggettiva dell'agente di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., e non quello di omessa denuncia previsto dall'art. 361 cod. pen., la condotta del custode giudiziario di un bene in sequestro cui siano apposti i sigilli che, inosservante del proprio dovere giuridico di impedire l'evento, omette di avvisare tempestivamente l'Autorità giudiziaria della loro violazione ad opera di terzi, sussistendo tra le indicate disposizioni incriminatrici un concorso apparente di norme, da risolversi attraverso il principio di specialità per addizione, posto che, in entrambe, la condotta è realizzata da un pubblico ufficiale e può consistere nell'omessa denuncia, ma solo nella fattispecie circostanziata di violazione di sigilli essa può essere posta in essere esclusivamente dal custode del bene.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45586
    Data del deposito : 14 novembre 2024

    Testo completo