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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, AT
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 892/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarteano - Corso Garibaldi 7 53047 Sarteano SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6158 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, i sigg.ri Ricorrente_1
e Ricorrente_2 impugnavano il provvedimento di diniego prot. 6158 del 13/06/2023, con cui il Comune di Sarteano rigettava le loro istanze di rimborso dell'IMU versata dalla sig.ra Nom1 per gli anni dal 2017 al 2022 e di ricalcolo della TARI per le medesime annualità.
I ricorrenti, coniugi, sono proprietari esclusivi di due unità immobiliari abitative contigue, site in Sarteano, Indirizzo_1, rispettivamente ai nn. 12 e 14, di fatto unite a costituire un'unica abitazione. Deducevano il diritto all'esenzione IMU per entrambi gli immobili, sia in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022, sia in ragione dell'avvenuta "unificazione ai fini fiscali" dei due cespiti. Contestavano altresì il calcolo della TARI, lamentando che la quota variabile fosse stata applicata due volte, una per ciascun immobile, conteggiando così un nucleo di quattro occupanti anziché due.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sarteano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, con sentenza n. 100/2024 depositata il 27/05/2024, rigettava integralmente il ricorso. In sintesi, il primo giudice riteneva inapplicabile al caso di specie la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 e che, ai fini dell'esenzione IMU, fosse necessaria l'iscrizione in catasto come "unica unità immobiliare", requisito non soddisfatto. Quanto alla TARI, riteneva corrette le modalità di calcolo adottate dal Comune.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i contribuenti, affidandosi a cinque motivi di gravame, con i quali lamentano: 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente;
2) l'erronea interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022; 3) l'erronea interpretazione dei fatti e dei documenti in ordine alla residenza dei coniugi;
4) l'erronea applicazione della normativa IMU con omessa pronuncia sulla rilevanza dell'"unificazione ai fini fiscali"; 5) l'erronea applicazione della normativa TARI e la mancata disapplicazione del regolamento comunale.
Si è costituito il Comune di Sarteano, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento. I motivi di appello attinenti alla pretesa di rimborso dell'IMU sono fondati e devono essere accolti.
La questione centrale del contendere è se due unità immobiliari, catastalmente distinte ma contigue, di proprietà di due coniugi e da questi di fatto utilizzate come unica abitazione, possano beneficiare integralmente dell'esenzione prevista per l'abitazione principale.
Il giudice di prime cure ha negato tale possibilità, ancorandosi a un'interpretazione strettamente formalistica della normativa, la quale definisce l'abitazione principale come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore [...] dimora abitualmente e risiede anagraficamente" (art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019).
Tale interpretazione, sebbene aderente alla lettera della legge, non può essere condivisa in quanto si pone in contrasto con la ratio dell'agevolazione e con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, come interpretati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
È pacifico e documentalmente provato che i due immobili, sebbene intestati separatamente ai due coniugi, sono stati uniti di fatto per costituire la loro comune abitazione familiare. Tale circostanza è stata altresì formalizzata attraverso la procedura di "unificazione ai fini fiscali" (cfr. allegato n. 8), che rappresenta il massimo adempimento possibile per i contribuenti al fine di dare evidenza alla realtà sostanziale, stante l'impossibilità di una fusione catastale formale a causa della diversa intestazione proprietaria.
In questo contesto, deve prevalere il principio della sostanza sulla forma. La ratio dell'esenzione IMU è quella di tutelare il bene-casa, inteso come luogo ove si svolge la vita personale e familiare del contribuente, in attuazione dei valori protetti dagli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione. Negare il beneficio per un mero ostacolo formale, quale la distinta intestazione catastale tra coniugi che hanno unito le loro proprietà per creare un'unica dimora, si tradurrebbe in una palese violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
A tal proposito, pur non essendo direttamente applicabile al caso di specie (che non riguarda coniugi con residenze diverse), la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 ha tracciato un principio fondamentale: il dato anagrafico e la struttura del nucleo familiare non possono essere utilizzati per comprimere o negare un beneficio fiscale, quando ciò si traduca in una penalizzazione ingiustificata legata a scelte di vita personale o familiare. Se la Consulta ha ritenuto di dover tutelare il diritto di ciascun coniuge all'esenzione sulla propria residenza, a maggior ragione tale tutela deve essere estesa al caso in cui i coniugi, per realizzare la loro comune abitazione, abbiano unito due immobili di loro proprietà. L'ostacolo della diversa titolarità, in un'ottica costituzionalmente orientata, non può essere dirimente.
Inoltre, la norma stessa, parlando di immobile "iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare", apre a una valutazione non solo formale ma anche potenziale. Un compendio immobiliare composto da due unità fisicamente unite e utilizzate unitariamente è, nella sua essenza e funzionalità, "iscrivibile" come unico, e l'impedimento giuridico della diversa titolarità non può vanificare la sostanza fattuale, pena una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, essendo unico proprietario di due unità contigue, può procedere alla fusione e beneficiare dell'esenzione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si deve riconoscere il diritto degli appellanti a considerare l'intero compendio immobiliare, costituito dalle due unità di fatto unite, quale loro abitazione principale, con conseguente diritto al rimborso dell'IMU indebitamente versata dalla sig.ra Nominativo_1 per le annualità in contestazione, oltre interessi legali.
Anche il motivo di appello concernente il calcolo della TARI è fondato.
Gli appellanti lamentano che il Comune abbia applicato la quota variabile – commisurata al numero di occupanti – per ciascuna delle due unità immobiliari, di fatto addebitando a un nucleo di due persone il costo presunto di produzione di rifiuti di quattro persone. Il Comune si è difeso sostenendo di aver applicato correttamente il proprio regolamento.
L'argomentazione degli appellanti è corretta. La TARI si compone di una quota fissa, rapportata alla superficie,
e di una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti, presuntivamente collegata al numero di componenti del nucleo familiare. Nel caso di più immobili utilizzati come un'unica abitazione da un medesimo nucleo familiare, è palesemente illogico e contrario alla *ratio* del tributo duplicare la quota variabile. Il nucleo familiare è unico e unica è la sua capacità di produrre rifiuti.
Tale principio è stato chiarito in via ufficiale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n.
1/DF del 20 novembre 2017, la quale ha precisato che la quota variabile va calcolata una sola volta per l'utenza domestica, poiché "il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte". (Circolare n.
1-Applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI). Calcolo della parte variabile) Sebbene la circolare si riferisca al caso di abitazione e pertinenza, il principio logico-giuridico è perfettamente estensibile al caso di due unità abitative utilizzate come un'unica dimora.
L'applicazione del regolamento comunale ha quindi condotto a un risultato distorsivo e a una duplicazione di imposta. La sentenza di primo grado va pertanto riformata anche su questo punto.
Nonostante l'integrale accoglimento dell'appello, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La questione giuridica sottesa alla domanda sul rimborso IMU, relativa alla prevalenza della sostanza sulla forma catastale in presenza di immobili di fatto uniti ma con diversa intestazione proprietaria, presenta profili di particolare complessità e si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, soprattutto a seguito dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022. Tale oggettiva incertezza interpretativa, sussistente al momento dell'instaurazione del contenzioso, giustifica la deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto dei sigg.ri Ricorrente_1 e Nom1 all'esenzione IMU per l'intero compendio immobiliare adibito ad abitazione principale per le annualità dal 2017 al 2022 e, per l'effetto, condanna il Comune di Sarteano al rimborso delle somme versate a titolo di IMU dalla sig.ra Nom1 per tali annualità, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo. Accerta e dichiara l'erroneità del calcolo della quota variabile della TARI applicata dal Comune di Sarteano per le medesime annualità e, per l'effetto, condanna il Comune a ricalcolare il tributo applicando la quota variabile una sola volta e a rimborsare agli appellanti le maggiori somme versate, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 09 febbraio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
dottor Massimo Zeno dottoressa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
ZENO MASSIMO, AT
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 892/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarteano - Corso Garibaldi 7 53047 Sarteano SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6158 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, i sigg.ri Ricorrente_1
e Ricorrente_2 impugnavano il provvedimento di diniego prot. 6158 del 13/06/2023, con cui il Comune di Sarteano rigettava le loro istanze di rimborso dell'IMU versata dalla sig.ra Nom1 per gli anni dal 2017 al 2022 e di ricalcolo della TARI per le medesime annualità.
I ricorrenti, coniugi, sono proprietari esclusivi di due unità immobiliari abitative contigue, site in Sarteano, Indirizzo_1, rispettivamente ai nn. 12 e 14, di fatto unite a costituire un'unica abitazione. Deducevano il diritto all'esenzione IMU per entrambi gli immobili, sia in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022, sia in ragione dell'avvenuta "unificazione ai fini fiscali" dei due cespiti. Contestavano altresì il calcolo della TARI, lamentando che la quota variabile fosse stata applicata due volte, una per ciascun immobile, conteggiando così un nucleo di quattro occupanti anziché due.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sarteano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, con sentenza n. 100/2024 depositata il 27/05/2024, rigettava integralmente il ricorso. In sintesi, il primo giudice riteneva inapplicabile al caso di specie la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 e che, ai fini dell'esenzione IMU, fosse necessaria l'iscrizione in catasto come "unica unità immobiliare", requisito non soddisfatto. Quanto alla TARI, riteneva corrette le modalità di calcolo adottate dal Comune.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i contribuenti, affidandosi a cinque motivi di gravame, con i quali lamentano: 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente;
2) l'erronea interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022; 3) l'erronea interpretazione dei fatti e dei documenti in ordine alla residenza dei coniugi;
4) l'erronea applicazione della normativa IMU con omessa pronuncia sulla rilevanza dell'"unificazione ai fini fiscali"; 5) l'erronea applicazione della normativa TARI e la mancata disapplicazione del regolamento comunale.
Si è costituito il Comune di Sarteano, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento. I motivi di appello attinenti alla pretesa di rimborso dell'IMU sono fondati e devono essere accolti.
La questione centrale del contendere è se due unità immobiliari, catastalmente distinte ma contigue, di proprietà di due coniugi e da questi di fatto utilizzate come unica abitazione, possano beneficiare integralmente dell'esenzione prevista per l'abitazione principale.
Il giudice di prime cure ha negato tale possibilità, ancorandosi a un'interpretazione strettamente formalistica della normativa, la quale definisce l'abitazione principale come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore [...] dimora abitualmente e risiede anagraficamente" (art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019).
Tale interpretazione, sebbene aderente alla lettera della legge, non può essere condivisa in quanto si pone in contrasto con la ratio dell'agevolazione e con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, come interpretati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
È pacifico e documentalmente provato che i due immobili, sebbene intestati separatamente ai due coniugi, sono stati uniti di fatto per costituire la loro comune abitazione familiare. Tale circostanza è stata altresì formalizzata attraverso la procedura di "unificazione ai fini fiscali" (cfr. allegato n. 8), che rappresenta il massimo adempimento possibile per i contribuenti al fine di dare evidenza alla realtà sostanziale, stante l'impossibilità di una fusione catastale formale a causa della diversa intestazione proprietaria.
In questo contesto, deve prevalere il principio della sostanza sulla forma. La ratio dell'esenzione IMU è quella di tutelare il bene-casa, inteso come luogo ove si svolge la vita personale e familiare del contribuente, in attuazione dei valori protetti dagli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione. Negare il beneficio per un mero ostacolo formale, quale la distinta intestazione catastale tra coniugi che hanno unito le loro proprietà per creare un'unica dimora, si tradurrebbe in una palese violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
A tal proposito, pur non essendo direttamente applicabile al caso di specie (che non riguarda coniugi con residenze diverse), la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 ha tracciato un principio fondamentale: il dato anagrafico e la struttura del nucleo familiare non possono essere utilizzati per comprimere o negare un beneficio fiscale, quando ciò si traduca in una penalizzazione ingiustificata legata a scelte di vita personale o familiare. Se la Consulta ha ritenuto di dover tutelare il diritto di ciascun coniuge all'esenzione sulla propria residenza, a maggior ragione tale tutela deve essere estesa al caso in cui i coniugi, per realizzare la loro comune abitazione, abbiano unito due immobili di loro proprietà. L'ostacolo della diversa titolarità, in un'ottica costituzionalmente orientata, non può essere dirimente.
Inoltre, la norma stessa, parlando di immobile "iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare", apre a una valutazione non solo formale ma anche potenziale. Un compendio immobiliare composto da due unità fisicamente unite e utilizzate unitariamente è, nella sua essenza e funzionalità, "iscrivibile" come unico, e l'impedimento giuridico della diversa titolarità non può vanificare la sostanza fattuale, pena una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, essendo unico proprietario di due unità contigue, può procedere alla fusione e beneficiare dell'esenzione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si deve riconoscere il diritto degli appellanti a considerare l'intero compendio immobiliare, costituito dalle due unità di fatto unite, quale loro abitazione principale, con conseguente diritto al rimborso dell'IMU indebitamente versata dalla sig.ra Nominativo_1 per le annualità in contestazione, oltre interessi legali.
Anche il motivo di appello concernente il calcolo della TARI è fondato.
Gli appellanti lamentano che il Comune abbia applicato la quota variabile – commisurata al numero di occupanti – per ciascuna delle due unità immobiliari, di fatto addebitando a un nucleo di due persone il costo presunto di produzione di rifiuti di quattro persone. Il Comune si è difeso sostenendo di aver applicato correttamente il proprio regolamento.
L'argomentazione degli appellanti è corretta. La TARI si compone di una quota fissa, rapportata alla superficie,
e di una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti, presuntivamente collegata al numero di componenti del nucleo familiare. Nel caso di più immobili utilizzati come un'unica abitazione da un medesimo nucleo familiare, è palesemente illogico e contrario alla *ratio* del tributo duplicare la quota variabile. Il nucleo familiare è unico e unica è la sua capacità di produrre rifiuti.
Tale principio è stato chiarito in via ufficiale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n.
1/DF del 20 novembre 2017, la quale ha precisato che la quota variabile va calcolata una sola volta per l'utenza domestica, poiché "il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte". (Circolare n.
1-Applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI). Calcolo della parte variabile) Sebbene la circolare si riferisca al caso di abitazione e pertinenza, il principio logico-giuridico è perfettamente estensibile al caso di due unità abitative utilizzate come un'unica dimora.
L'applicazione del regolamento comunale ha quindi condotto a un risultato distorsivo e a una duplicazione di imposta. La sentenza di primo grado va pertanto riformata anche su questo punto.
Nonostante l'integrale accoglimento dell'appello, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La questione giuridica sottesa alla domanda sul rimborso IMU, relativa alla prevalenza della sostanza sulla forma catastale in presenza di immobili di fatto uniti ma con diversa intestazione proprietaria, presenta profili di particolare complessità e si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, soprattutto a seguito dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022. Tale oggettiva incertezza interpretativa, sussistente al momento dell'instaurazione del contenzioso, giustifica la deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto dei sigg.ri Ricorrente_1 e Nom1 all'esenzione IMU per l'intero compendio immobiliare adibito ad abitazione principale per le annualità dal 2017 al 2022 e, per l'effetto, condanna il Comune di Sarteano al rimborso delle somme versate a titolo di IMU dalla sig.ra Nom1 per tali annualità, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo. Accerta e dichiara l'erroneità del calcolo della quota variabile della TARI applicata dal Comune di Sarteano per le medesime annualità e, per l'effetto, condanna il Comune a ricalcolare il tributo applicando la quota variabile una sola volta e a rimborsare agli appellanti le maggiori somme versate, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 09 febbraio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
dottor Massimo Zeno dottoressa Maria Cannizzaro