Art. 4.
Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.