Articolo 4 della Legge 24 luglio 1962, n. 1071
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 agosto 1962
Art. 4.
Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Entrata in vigore il 23 agosto 1962