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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 283 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MICHIENZI SIMONE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/01/2025, i coniugi Pt_3
[...] nato a [...] il [...], e
[...] Parte_2
, nata in [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Messina;
2)
Confermare l'assegnazione dell'immobile sito in Messina, Via Ugo Bassi n.
145, Is. 81 Pal. E, concessa con atto del 28.11.2023 al Sig. , Parte_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
3 ) I ricorrenti Sig.
e hanno provveduto a regolamentare Parte_1 Parte_2
tra di loro ogni rapporto di carattere economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra rinunciando reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
4) dare atto che i coniugi si danno atto di aver provveduto alla integrale divisione degli oggetti di reciproca pertinenza e di non aver al riguardo nulla a pretendere l'uno dall'altro; 5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Con sentenza n. 297/2025 pubbl. il 03/07/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 297/2025 pubbl. il 03/07/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 29/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 1, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 05/08/1964, e , nata in [...] il Parte_2
20/01/1969, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 283 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MICHIENZI SIMONE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/01/2025, i coniugi Pt_3
[...] nato a [...] il [...], e
[...] Parte_2
, nata in [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Messina;
2)
Confermare l'assegnazione dell'immobile sito in Messina, Via Ugo Bassi n.
145, Is. 81 Pal. E, concessa con atto del 28.11.2023 al Sig. , Parte_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
3 ) I ricorrenti Sig.
e hanno provveduto a regolamentare Parte_1 Parte_2
tra di loro ogni rapporto di carattere economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra rinunciando reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
4) dare atto che i coniugi si danno atto di aver provveduto alla integrale divisione degli oggetti di reciproca pertinenza e di non aver al riguardo nulla a pretendere l'uno dall'altro; 5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
2 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Con sentenza n. 297/2025 pubbl. il 03/07/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 297/2025 pubbl. il 03/07/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 29/08/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 1, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 05/08/1964, e , nata in [...] il Parte_2
20/01/1969, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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