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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1665 / 2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1665 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona del l.r.p.t. (p.IVA: - Parte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Nicola Cuzzocrea e dall'avv. Rosamaria Tripodi del Foro di Reggio Calabria),
l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv Enrica Grazioli del Foro di Messina) unitamente all' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all
[...]
in persona del Controparte_3
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale alle liti in atti dall'avv. A. Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L.).
1 1. Il ricorso proposto dalla - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti. A mezzo dello stesso, la predetta società ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. l'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420150010872675000 (per € 58,38 – ente creditore;
09420160019344453000 (per € 2.042,75 – ente creditore;
CP_3 CP_3
09420170010310601000 (per € 4.611,57 – ente creditore;
09420170017996744000 CP_3
(per € 1.125,11 - ente creditore;
09420180015478447000 (per € 3.293,63 - ente CP_3
creditore ; 09420190001867169000 (per € 1.235,49 - ente creditore;
CP_3 CP_3
09420190019773010000 (per € 3.601,82 - ente creditore;
b) agli avvisi di addebito CP_3
contrassegnati dai nn. 39420150000414719000 (per € 20.555,13 - ente creditore;
CP_2
39420150000521362000 (per € 3.344,36 - ente creditore;
39420150002725664000 CP_2
(per € 4.592,56 - ente creditore;
39420150003070976000 (per € 3.113,38 – ente CP_2
creditore ; 39420160001763606000 (per € 3.939,31 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420160002276217000 (per € 34.772,06 – ente creditore;
39420160002276318000 CP_2
(per € 970,01 - ente creditore;
39420160004722218000 (per € 21.699,70 - ente CP_2
creditore ; 39420170000557518000 (per € 28.266,09 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420170002496564000 (per € 9.652,04 - creditore;
39420170003459017000 (per € CP_2
9.853,73 - creditore;
39420180000109881000 (per € 15.337,71 - ente creditore CP_2
; 39420180000370685000 (per € 15.573,08 - creditore;
CP_2 CP_2
39420180001338491000 (per € 8.501,75 - creditore;
39420180002839334000 (per € CP_2
17.417,99 – ente creditore;
39420180003162107000 (per € 2.674,03 - creditore CP_2
; 39420190000313454000 (per € 9.659,62 - creditore;
CP_2 CP_2
39420190000624192000 (per € 9.722,37 - ente creditore;
39420190002067215000 CP_2
(per € 2.793,65 - ente creditore;
39420190002938579000 (per € 8.449,89 - ente CP_2
creditore .; 39420190004466211000 (per € 9.538,19 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420190005341623000 (per € 12.615,04 - ente creditore e 39420200000042828000 CP_2
(per € 5.655,37 - ente creditore . CP_2
Costituendosi in giudizio, tanto l' quanto l' hanno contestato l'avversa CP_2 CP_3
pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
2 La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dalla società ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
L' ha infatti prodotto prova della valida notifica di atti interruttivi al Controparte_1
ricorrente (e più specificamente di due intimazioni di pagamento regolarmente notificate rispettivamente il 24.1.2017 ed il 20.2.20 – cfr.doc. 12-13 fascicolo di parte) riferibili alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui si discute.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000
(1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez.
Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi.
3.1. Analoga declaratoria di infondatezza meritano le allegazioni di parte ricorrente quanto all'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento opposta poiché effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
L'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600”.
3 La previsione normativa appare chiara nell'indicare espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure deve essere sia indicato dal destinatario stesso, laddove in capo al medesimo non gravi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC da inserire in tale registro.
Tale disciplina omette ogni riferimento all'indirizzo pec del mittente.
Ritenere poi che da tale profilo, ove pure accertato, possa derivare – in assenza di espressa previsione di legge e senza che sia stata provata alcuna compressione anche solo potenziale del diritto di difesa del destinatario – addirittura il venir meno dell'obbligo contributivo
“sarebbe soluzione contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”(Cass., 982/2023).
Il ricorso va pertanto respinto, con declaratoria di persistente tenutezza della società ricorrente in persona del l.r.p.t. al pagamento delle somme portate dall'intimazione di Parte_1
pagamento n. 09420229000585429000 oggetto di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 520.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti dell' in persona del Controparte_2
l.r.p.t., dell' in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ricorrente tenuta al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420229000585429000;
4 - pone a carico della società ricorrente soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite delle controparti, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.873,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1665 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona del l.r.p.t. (p.IVA: - Parte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Nicola Cuzzocrea e dall'avv. Rosamaria Tripodi del Foro di Reggio Calabria),
l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv Enrica Grazioli del Foro di Messina) unitamente all' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all
[...]
in persona del Controparte_3
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale alle liti in atti dall'avv. A. Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L.).
1 1. Il ricorso proposto dalla - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto respinto per i motivi di seguito esposti. A mezzo dello stesso, la predetta società ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. l'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000, con specifico riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420150010872675000 (per € 58,38 – ente creditore;
09420160019344453000 (per € 2.042,75 – ente creditore;
CP_3 CP_3
09420170010310601000 (per € 4.611,57 – ente creditore;
09420170017996744000 CP_3
(per € 1.125,11 - ente creditore;
09420180015478447000 (per € 3.293,63 - ente CP_3
creditore ; 09420190001867169000 (per € 1.235,49 - ente creditore;
CP_3 CP_3
09420190019773010000 (per € 3.601,82 - ente creditore;
b) agli avvisi di addebito CP_3
contrassegnati dai nn. 39420150000414719000 (per € 20.555,13 - ente creditore;
CP_2
39420150000521362000 (per € 3.344,36 - ente creditore;
39420150002725664000 CP_2
(per € 4.592,56 - ente creditore;
39420150003070976000 (per € 3.113,38 – ente CP_2
creditore ; 39420160001763606000 (per € 3.939,31 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420160002276217000 (per € 34.772,06 – ente creditore;
39420160002276318000 CP_2
(per € 970,01 - ente creditore;
39420160004722218000 (per € 21.699,70 - ente CP_2
creditore ; 39420170000557518000 (per € 28.266,09 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420170002496564000 (per € 9.652,04 - creditore;
39420170003459017000 (per € CP_2
9.853,73 - creditore;
39420180000109881000 (per € 15.337,71 - ente creditore CP_2
; 39420180000370685000 (per € 15.573,08 - creditore;
CP_2 CP_2
39420180001338491000 (per € 8.501,75 - creditore;
39420180002839334000 (per € CP_2
17.417,99 – ente creditore;
39420180003162107000 (per € 2.674,03 - creditore CP_2
; 39420190000313454000 (per € 9.659,62 - creditore;
CP_2 CP_2
39420190000624192000 (per € 9.722,37 - ente creditore;
39420190002067215000 CP_2
(per € 2.793,65 - ente creditore;
39420190002938579000 (per € 8.449,89 - ente CP_2
creditore .; 39420190004466211000 (per € 9.538,19 - ente creditore;
CP_2 CP_2
39420190005341623000 (per € 12.615,04 - ente creditore e 39420200000042828000 CP_2
(per € 5.655,37 - ente creditore . CP_2
Costituendosi in giudizio, tanto l' quanto l' hanno contestato l'avversa CP_2 CP_3
pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
2 La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dalla società ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
L' ha infatti prodotto prova della valida notifica di atti interruttivi al Controparte_1
ricorrente (e più specificamente di due intimazioni di pagamento regolarmente notificate rispettivamente il 24.1.2017 ed il 20.2.20 – cfr.doc. 12-13 fascicolo di parte) riferibili alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui si discute.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000585429000
(1.3.2022) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez.
Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi.
3.1. Analoga declaratoria di infondatezza meritano le allegazioni di parte ricorrente quanto all'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento opposta poiché effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta in alcun pubblico registro.
L'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600”.
3 La previsione normativa appare chiara nell'indicare espressamente che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure deve essere sia indicato dal destinatario stesso, laddove in capo al medesimo non gravi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC da inserire in tale registro.
Tale disciplina omette ogni riferimento all'indirizzo pec del mittente.
Ritenere poi che da tale profilo, ove pure accertato, possa derivare – in assenza di espressa previsione di legge e senza che sia stata provata alcuna compressione anche solo potenziale del diritto di difesa del destinatario – addirittura il venir meno dell'obbligo contributivo
“sarebbe soluzione contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”(Cass., 982/2023).
Il ricorso va pertanto respinto, con declaratoria di persistente tenutezza della società ricorrente in persona del l.r.p.t. al pagamento delle somme portate dall'intimazione di Parte_1
pagamento n. 09420229000585429000 oggetto di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 520.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti dell' in persona del Controparte_2
l.r.p.t., dell' in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ricorrente tenuta al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420229000585429000;
4 - pone a carico della società ricorrente soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite delle controparti, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 6.873,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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