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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5258/2024 (cui è riunito il procedimento per TP n. 7967/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall' avv. Cesare Soriano, Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile e/o assegno ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la
Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7967/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 15.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente.
Osserva il Tribunale come, in primo luogo, tutte le patologie sono state compiutamente ed adeguatamente valutate dal consulente all'esito dell'esame obiettivo;
peraltro, va evidenziato che, ai rilievi formulati in questa sede dalla parte ricorrente, il CTU abbia già ampiamente ed esaurientemente risposto in sede di replica alle osservazioni alla bozza di consulenza inviate dalla difesa dell'istante con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere in quanto scevre da vizi metodologici e fondate su criteri scientifici.
Tali considerazioni non sono state in alcun modo specificamente contestate dalla parte ricorrente che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, si limita a lamentare genericamente una sottostima della percentuale di invalidità riconosciuta dal consulente ed a riportare esattamente i medesimi rilievi critici ai quali il CTU ha, come già evidenziato, esaurientemente risposto prendendo posizione anche sulla certificazione medica depositata dalla parte di cui si lamenta nuovamente in questa sede l'omessa valutazione. Ciò detto, la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicava la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n.
23413).
Il CTU, esaminata la documentazione sanitaria depositata dalla difesa attorea nel corso del giudizio, in sede di elaborato integrativo scritto, rispondeva compiutamente ai rilievi di cui al ricorso, e, valutando adeguatamente tutta la documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente, concludeva non ritenendo sussistente, nel caso di specie, alcun aggravamento del quadro patologico dell'istante per come già valutato in sede di visita peritale.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In conclusione la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico che ha compiutamente ed adeguatamente valutato tutte le patologie lamentate dall'istante ed emergenti dalla documentazione sanitaria in atti.
Ritiene, quindi, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5258/2024 (cui è riunito il procedimento per TP n. 7967/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall' avv. Cesare Soriano, Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile e/o assegno ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la
Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7967/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 15.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente.
Osserva il Tribunale come, in primo luogo, tutte le patologie sono state compiutamente ed adeguatamente valutate dal consulente all'esito dell'esame obiettivo;
peraltro, va evidenziato che, ai rilievi formulati in questa sede dalla parte ricorrente, il CTU abbia già ampiamente ed esaurientemente risposto in sede di replica alle osservazioni alla bozza di consulenza inviate dalla difesa dell'istante con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere in quanto scevre da vizi metodologici e fondate su criteri scientifici.
Tali considerazioni non sono state in alcun modo specificamente contestate dalla parte ricorrente che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, si limita a lamentare genericamente una sottostima della percentuale di invalidità riconosciuta dal consulente ed a riportare esattamente i medesimi rilievi critici ai quali il CTU ha, come già evidenziato, esaurientemente risposto prendendo posizione anche sulla certificazione medica depositata dalla parte di cui si lamenta nuovamente in questa sede l'omessa valutazione. Ciò detto, la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicava la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n.
23413).
Il CTU, esaminata la documentazione sanitaria depositata dalla difesa attorea nel corso del giudizio, in sede di elaborato integrativo scritto, rispondeva compiutamente ai rilievi di cui al ricorso, e, valutando adeguatamente tutta la documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente, concludeva non ritenendo sussistente, nel caso di specie, alcun aggravamento del quadro patologico dell'istante per come già valutato in sede di visita peritale.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
In conclusione la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico che ha compiutamente ed adeguatamente valutato tutte le patologie lamentate dall'istante ed emergenti dalla documentazione sanitaria in atti.
Ritiene, quindi, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni