TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3319/2023 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati;
Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv. ti Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.6.2023, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 25.9.1997, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista” dell'area dei
“Tecnici Specializzati”, livello B1, come emergente dalle allegate buste paga e di prestare servizio presso l'Impianto di Salerno della Divisione Trasporti Regionali Campania;
di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver sempre percepito la retribuzione ordinaria del CCNL di Settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS;
CP_2
che, come emergeva dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di
Settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, percepiva, altresì,
l'indennità di utilizzazione professionale, attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0965,
0966, 0967, 0968, 0987 e 0988 per la misura oraria e ai codici 0169 e 0170 per la misura chilometrica, nonché l'indennità per assenza dalla residenza disciplinata dall'art. 77 del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0991 e 0992. Evidenziava che l'indennità di utilizzazione professionale era collegata essenzialmente alle mansioni da lui svolte, tant' è vero che, per i macchinisti, detta indennità veniva erogata in relazione all'attività di condotta con importi orari e per chilometri percorsi;
che, ovviamente, l'importo di detta indennità era diverso a seconda ad esempio se il macchinista viaggiava di giorno o di notte, se la condotta avveniva ad agente unico o a doppio agente;
che l'indennità per assenza dalla residenza era, altresì, connessa alle mansioni da lui svolte atteso che veniva compensato il suo disagio di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della conduzione dei treni;
che dette indennità non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie;
che, in ordine alla indennità di utilizzazione professionale, l'art. 31 del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, al comma 5, prevedeva ( analogamente ai precedenti Accordi Aziendali relativi al periodo di causa, vale a dire prima dall'art. 34 dell'Accordo del 16.04.2003 e, poi, dall'art. 31 dell'Accordo del 20.07.2012 ) che, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, venisse considerato un importo forfetario giornaliero di € 12,80 (per i macchinisti) e non già quelli effettivamente percepiti dal lavoratore in applicazione della tabella B, che prevede importi orari di gran lunga superiori a quello forfettario giornaliero, come evincibile dalle buste paga in atti;
che, per quanto riguardava, invece, l'indennità per assenza dalla residenza, l'art. 77 del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, al comma 2.4 (analogamente ai precedenti CCNL relativi al periodo di causa, vale a dire prima dall'art. 72, punto 2, del
CCNL del 16.04.2003 e, poi, dall'art. 77, punto 2, del CCNL del 20.07.2012), escludeva, espressamente, l'indennità de qua dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie. Richiamando la nozione europea di retribuzione e la giurisprudenza formatasi sul punto dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Suprema Corte di Cassazione nonché dai giudici di merito, asseriva che, contrariamente da quanto previsto dalle disposizioni contrattuali appena riportate, aveva diritto all'inclusione di tali indennità nella base di calcolo delle ferie in quanto le dette indennità erano intrinsecamente connesse all'espletamento della specifica mansione e collegate al proprio status personale e professionale, erogate in maniera fissa e continuativa nel corso dell'anno e la cui esclusione risultava essere rilevante ai fini della determinazione della retribuzione spettante per ferie.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “A)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art.
25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art.
77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B)
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio
2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese
e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo”.
Si costituiva la società convenuta contestando con articolate Controparte_1
argomentazioni la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa del ricorrente ed eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale del credito azionato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, oppure per l'impossibilità di frazionare al suo interno una clausola contrattuale e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla
Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 1° agosto 2018. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
20.6.2025.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti più recenti di questa sezione lavoro che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c. Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede di accertare il suo diritto all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile.
1.SULLA NOZIONE EUROPEA DI RETRIBUZIONE DOVUTA NEL PERIODO
FERIALE
Occorre preliminarmente delineare il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la fattispecie in esame.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che in quello dell' Unione.
Quanto al diritto interno, l'articolo 36, comma 3, della Costituzione prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
L'articolo 2109 del Codice civile, rubricato «Periodo di riposo», ai commi 1 e 2 dispone:
«1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità».
Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali […]
5 Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, si intende per «orario di lavoro»
«qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». L'articolo 2, punto 2, di detta direttiva definisce il «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro».
L'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2.Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
L'articolo 15 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C- Per_1 Per_2 Per_3
214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4 L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_5
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte di Giustizia ha più volte precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto Persona_6
50, nonché e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto Persona_7
a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché
Schultz-Hoff e a., punto 60).
L'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE , par. 44). Parte_2
Nella sentenza IL (sez. I- 15.09.2011, n. 155) la Corte di Giustizia ha affermato che
“la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”, precisando che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore
[...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza Per_8
e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza IL e altri cit., 8 PROC. nr. 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza IL e altri cit.,punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza IL e a.cit C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-
385/17).
Occorre a tal punto richiamare i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte che ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili (cfr ex plurimis Cass. 13425/2019, 22401/2020, 20216/2022; nn. 35578,
33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; nn. 19991, 15604, 13932, 13321,
11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024).
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n.
18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-
520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di Persona_9
compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C - 155/10, IL;
CGUE 13.12.2018, C - 385/17, Pt_2
).
[...]
E' stato dunque ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Rileva a tal punto evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte regolatrice, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012);
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
2.SULLA NATURA DELL'INDENNITA' DI UTILIZZAZIONE
PROFESSIONALE (IUP) E DELL'INDENNITA' PER ASSENZA DALLA
RESIDENZA
Nella controversia in esame, come visto, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
L'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 al comma 5, per quanto quivi interessa, prevede che “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale macchinista: euro 12,80.
Analoga disposizione era già prevista dai precedenti Accordi Aziendali relativi al periodo di causa, vale a dire prima dall'art. 34 dell'Accordo del 16.4.2003 e poi dall'art. 31 dell'Accordo del 20.7.2012.
Il comma 4 dell'art. 31 invece prevede per il personale macchinista e di bordo il riconoscimento dell'indennità di utilizzazione parte variabile, con importi orari diversi a seconda se il macchinista viaggia di giorno o di notte, se la condotta avviene ad agente unico, o a doppio agente (euro 4,20 in caso di condotta diurna a doppio agente;
euro 7,20 per quella notturna;
euro 8,70 per quella diurna con agente unico, euro 10,50 se notturna;
euro 12,00 per la condotta diurna ad agente unico, euro 14 se notturna;
euro 8,70 per la condotta diurna con polifunzionale, euro 11,80 per quella notturna).
L'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 disciplina al punto 2 l' “Assenza dalla residenza” prevedendo quanto segue:
2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui
è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00.
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
[..]
2.4L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”. Analoga disposizione era già prevista dai precedenti CCNL relativi al periodo di causa, vale a dire prima dall'art. 72, punto 2, del CCNL 16.4.2003 e poi dall'art. 77, punto 2, del
CCNL 20.7.2012.
Ebbene, si ritiene di dover dare seguito e conformarsi all' -oramai consolidato- orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla natura di siffatte indennità richiamandosi anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni a supporto (cfr
Cass. nn 13932, 13972, 14089, 19991 del 2024).
Riguardo alla indennità per assenza dalla residenza, “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
Analoga ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) ha la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile per come chiaramente evincibile dalla disamina delle buste paga in atti.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Come detto, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE
IL cit. , par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent.
CGUE Koch cit. , par. 41).
Ebbene, calando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, ritenuta la pertinenza - per le argomentazioni sopra espresse - dei compensi in esame rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal ricorrente di macchinista, può ritenersi che l'eliminazione della indennità per assenza dalla residenza e la erogazione in misura ridotta dell'indennità di utilizzazione professionale nel periodo di ferie (in assenza della parte variabile ordinariamente erogata), in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell'erogazione di siffatte voci nel corso dell'anno e della loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile (come può evincersi dalla disamina delle buste paga in atti dove tali voci raggiungono importi che da un minimo di euro 250,00 mensile possono raggiungere finanche la somma di euro 1.000,00 mensile, cifra la cui mancata disponibilità, alla luce dello stipendio percepito dal ricorrente, appare comunque significativa ed in grado di incidere sulla decisione del se fruire o meno delle ferie).
Va invero osservato che, nella citata sentenza , la Corte di Giustizia ha ritenuto C.F._1
certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Ed invero, ad esempio, nel caso esaminato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 18160/2023 i giudici di merito avevano accertato un'incidenza delle voci non erogate durante il periodo feriale tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile di circa il 25% - 30% della retribuzione.
Occorre precisare altresì che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, “la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr in tal senso da ultimo Cass. 19991/2024).
Risulta poi irrilevante ai fini del decidere la stessa effettiva fruizione delle ferie da parte del lavoratore o la circostanza che la retribuzione delle ferie venga calcolata con riguardo al mese precedente così come il fatto che le ferie non siano mai godute per più di 15 giorni consecutivi con conseguente riduzione del potenziale pregiudizio, trattandosi di circostanze contingenti di per sé non idonee a modificare la valutazione in termini di potenzialità dissuasiva effettuata con giudizio ex ante e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Occorre infine escludere che, per effetto dell'interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell'onnicomprensività dal momento che non tutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate intrinsecamente all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato, ossia quelle correlate al suo status professionale.
Quanto alla doglianza sollevata dalla convenuta e relativa alla dedotta applicazione della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL, la stessa va disattesa.
Ed invero, non sono stati offerti dalla società elementi sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità delle clausole in questione sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali, operando il diverso principio interpretativo di conservazione del contratto, limite immanente al codice civile rispetto all'invocata estensione all'intero contratto degli effetti della nullità di singola clausola (cfr sul punto
Cass. 19991/2024).
3.SULLA ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 10
D.LGS 66/2003
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, ha altresì sollevato CP_1
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003, attuativo della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, per contrasto con gli artt. 3,36,39 e 41 Cost., con particolare riguardo ai princìpi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali nella determinazione delle condizioni economiche essenziali del rapporto di lavoro, da estendersi anche all'art. 2, L. n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li. del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE come interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza 15.9.2011, Wi. e altri c. British Airways plc, causa C-155/10.
Preliminarmente rileva la scrivente che le argomentazioni sopra esposte sono imposte dalla normativa eurounitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. E' chiaro che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurounitarie, parimenti soggetta a siffatte norme è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale, per l'appunto, gli aspetti della retribuzione.
Pertanto, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e lo stesso affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire l'elusione delle norme comunitarie.
Si richiama infine quanto affermato dalla Corte regolatrice nella sentenza n. 20216/2022 che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 4 D.Lgs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della
Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro- unitario;
quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta.
Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, è stato rilevato che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, la
Suprema Corte ha ritenuto anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
4.SULLA PRESCRIZIONE
Occorre a tal punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Sotto tale profilo si ritiene di dover dare continuità ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerose successive pronunce (v. , tra le molte, Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022; n. 4186/2023; n.
4321/2023).
La Suprema Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Siffatto principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
A ben vedere, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione va disattesa avendo la parte ricorrente chiesto la condanna al pagamento di differenze retributive maturate dal 18.07.2007.
4. CONCLUSIONI
Ne consegue, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva sopra richiamate, ossia dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2003, 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 e dell'art. 72, punto 2, CCNL del 16.04.2003, art. 77, punto 2.4., CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, del 20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, l'accertamento del diritto della parte ricorrente all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile e dell'indennità di assenza dalla residenza, e la condanna della convenuta alla corresponsione, per i suddetti titoli, delle conseguenti differenze retributive maturate dal 18.07.2007.
Il ricorso va pertanto accolto.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della sostanziale novità e complessità delle questioni trattate nonchè dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva di cui in parte motiva, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile e dell'indennità di assenza dalla residenza;
- condanna la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, per i suddetti titoli, delle conseguenti differenze retributive maturate dal 18.07.2007;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 20.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'ON