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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 758/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 27 NOVEMBRE 2025
All'udienza del 27/11/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Antonio Emilio Carollo per parte ricorrente e gli Avv.ti Enrico Gragnoli e Luca
Trevisi Borsari per parte resistente. L'Avv. Carollo si riporta a quanto dedotto in ricorso e precisa le conclusioni come da note finali del 30.10.2025. Gli Avv.ti Gragnoli e Trevisi
Borsari si riportano alle note finali dell'1.10.2025 e concludono come da memoria difensiva del 19.02.2024. I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 19 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 758/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.10.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Antonio Emilio Carollo;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Modena, via degli Inventori n. CP_2
32, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Trevisi Borsari e dall'Avv. Prof. Enrico Gragnoli;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno patrimoniale e danno non patrimoniale
- danno differenziale
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 30.10.2025: “a) accertata la responsabilità della resistente in relazione all'infortunio subito dal sig. in Parte_1 Part data 24 novembre 2014 condannarsi in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le seguenti somme per i titoli di seguito indicate o quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia:
- euro 412.005,56 a titolo di danno biologico permanente differenziale;
- euro 184.715 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente;
pagina 2 di 19 - euro 26.795 a titolo di danno biologico temporaneo;
- euro 85.475,11 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita reddituale (e/o da perdita di chance) derivante da perdita della capacità lavorativa;
- euro 3.660 a titolo di danno patrimoniale.
b) tutte le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio all'effettivo saldo;
c) spese e competenze professionali integralmente refuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto patrocinio da dichiararsi antistatario.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 19.02.2024:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, rilevare l'intervenuta estinzione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, senza, dunque, accogliere le domande proposte contro la contractor;
Controparte_1 in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare le domande proposte contro la Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli
[...] accessori dei pretesi crediti, in ogni caso, per quanto possa occorrere, con applicazione dell'art.
1227 cod. civ. e, comunque, del concorso di colpa del Sig. ; Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15.06.2023, esponeva che: Parte_1
- veniva assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato del 14.07.2014 (con scadenza 31.07.2015), con qualifica di operaio e mansioni di impiantista di cantiere;
- il 24.11.2014, verso le ore 12.00, subiva un infortunio presso il cantiere di Bastiglia
(MO), via Rossini n. 1; in particolare, cadeva da un'altezza di circa 10 metri mentre utilizzava un trabattello per l'installazione di alcune staffature sulla copertura del capannone;
- veniva immediatamente trasportato al Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino” di Modena, ove veniva ricoverato in terapia intensiva con diagnosi di “politrauma da precipitazione con lesione al bacino a libro aperto, diastasi della sacro-iliaca a dx, fratture vertebrali multiple dorso lombari, sanguinamento arterioso pelvico attivo”; veniva dimesso dopo due mesi;
pagina 3 di 19 - dall'informativa del Servizio di Previdenza e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale di
Modena emergeva che non era stata eseguita la visita medica pre-assuntiva, né era stata garantita la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria riscontravano una responsabilità del collega di lavoro
(sig. , per aver quest'ultimo spostato il trabatello mentre veniva Testimone_1 eseguito il recupero dell'attrezzatura aziendale sul soffitto del capannone;
- sussisteva la responsabilità esclusiva della convenuta (anche ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.), in quanto non erano state adottate idonee misure di sicurezza ex art. 2087 cod. civ;
la datrice di lavoro non aveva valutato i rischi presenti in cantiere, non aveva adottato misure idonee ad eliminarli, non aveva fornito adeguata informazione e formazione per i lavori in quota e, infine, non aveva installato dispositivi anticaduta;
- la resistente aveva disatteso le disposizioni degli artt. 19, lett. a), 36, 37 e 111 del D.
Lgs. n. 81/2008, nonché le prescrizioni previste dall'Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008;
- riportava un danno permanente all'integrità psico-fisica, stimato dal perito di parte nella misura del 70% (cfr. relazione dott. 1), oltre ad una inabilità temporanea, totale e Per_1 parziale, di complessivi 36 mesi;
- l' riconosceva una inabilità permanente del 68% e liquidava una rendita di €. CP_4
286.986,67 per il danno patrimoniale e di €. 198.040,60 per il danno biologico;
2
- dall'infortunio discendeva la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la responsabilità datoriale per l'infortunio del 24.11.2014, con conseguente condanna di a risarcire Controparte_1 il danno non patrimoniale, da calcolarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nonché il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, pregiudizi quantificati nella complessiva somma di €. 1.179.316,73 (al netto delle somme riconosciute dall' ). Segnatamente, parte attrice indicava le seguenti voci di danno: CP_4
1) danno biologico temporaneo al 100% per 365 gg.: €. 36.135,00;
2) danno biologico temporaneo al 75% per 180 gg.: €. 13.365,00;
3) danno biologico temporaneo al 50% per 180 gg.: €. 8.910,00;
4) danno biologico temporaneo al 25% per 365 gg.: €. 9.035,75.
5) danno biologico permanente del 70%: €. 607.181,00;
6) personalizzazione del 25% (danno morale ed esistenziale): €. 151.795,25; 7) danno patrimoniale: €. 834,262,00;
8) rimborso spese C.T.P.: €. 3.660,00.
2. (in prosieguo , tempestivamente Controparte_1 CP_1 costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2049 cod. civ. e, nel merito, contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, instando per il rigetto del ricorso. Essa deduceva che:
- il ricorrente e il collega erano operai esperti;
CP_5
- dalla richiesta di archiviazione del P.M. e dall'ordinanza di rigetto dell'opposizione, adottata dal G.I.P. del Tribunale di Modena in data 18.05.2017, non emergevano profili di responsabilità a carico della società;
- non era necessaria alcuna specifica informazione e formazione perché la condotta del lavoratore integrava la fattispecie del rischio elettivo;
- era stato formato dal precedente datore di lavoro, per mansioni Parte_1 analoghe a quelle svolte presso il cantiere di Bastiglia;
- nella determinazione del danno doveva considerarsi il concorso di colpa del lavoratore, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
3. Sull'eccezione di prescrizione
Non deve essere scrutinata l'eccezione preliminare di prescrizione, in quanto rinunciata dalla resistente dopo la produzione documentale dell'attore, 3 attestante l'interruzione del decorso della prescrizione (cfr. diffide del 20.06.2018, 08.04.2021 e 12.08.2021 4).
4. Sul merito
4.1. Sull'an della responsabilità
4.1.1. Come noto, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012)”. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico
a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso;
ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. n. 24840/2023); ancora “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e CP_4 all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma
1.” (Cass. n. 678/2023). La condotta abnorme del lavoratore costituisce l'unica fattispecie di esonero della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.
4.1.2. è stato assunto da in data 14.07.2014 come Parte_1 CP_1 elettricista-impiantista di cantiere. E' incontroverso che il lavoratore ha subito un infortunio sul lavoro in data 24.11.2014, presso il cantiere di Bastiglia, via Rossini n. 1.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita dai funzionari del Servizio di Prevenzione e
Sicurezza dell' di Modena “sulla base della dichiarazione dell'infortunato, dei colleghi di Pt_3 lavoro presenti in cantiere al momento dell'infortunio sig. , sig. , Controparte_6 CP_7 sig. e su quanto accertato nel corso del sopralluogo.” Nell'informativa del Persona_2
pagina 6 di 19 21.09.2015 (prot. n. 68746/15) si legge: “Il giorno 24/11/14, alle ore 12.00 circa, il Sig.
[...]
ha subito un infortunio sul lavoro dovuto alla caduta da circa 10 metri di altezza Parte_1 durante l'impiego di un trabatello che stava utilizzando insieme ad un collega per installare delle staffature sulla copertura del capannone […]. Il trabatello era stato montato quattro cinque giorni prima dell'infortunato e dal collega ed una volta ultimata l'installazione di una CP_5 staffatura veniva spostato e posizionato in corrispondenza della nuova staffatura da realizzare. Il giorno dell'infortunio, verso le 12.00 circa, il sig. ed il sig. stavano appunto Parte_1 CP_5 effettuando lo spostamento del trabatello da una zona all'altra del capannone, quando hanno dovuto oltrepassare una tagliola a pavimento realizzata dall'impresa Controparte_8 hanno quindi posizionato a terra delle assi di legno per coprire la tagliola e superato tale apertura quando si sono accorti che avevano dimenticato sull'ultima staffa montata un pezzo di tubo che utilizzavano per livellare le staffe […]. Si ritiene che l'infortunio sia potuto accadere in quanto il trabatello su cui si trovava il sig. sia stato spostato dal collega nel Parte_1 CP_5 tentativo di aiutarlo a raggiungere il tubo metallico che provava a recuperare, durante lo spostamento una ruota è finita nella tagliola a pavimento provocando il ribaltamento del trabatello e di conseguenza del sig. ” (cfr. pagg. 4 - 8). 5 Parte_1
è caduto dal trabattello messo a disposizione dalla convenuta, 6 da Parte_1 un'altezza di circa dieci metri, nel tentativo di recuperare un tubo di metallo dimenticato sulla copertura del capannone. Ciò dopo aver eseguito le operazioni di fissaggio a soffitto di alcune barre filettate e prima di ripetere il medesimo intervento a distanza di pochi metri. Tutte le evidenze comprovano che le ruote del trabattello si sono incanalate all'interno dell'apertura del pavimento, provocando la caduta a terra della torre e del ricorrente (cfr. informativa e deposizioni testimoniali). Pt_3
Il teste ha dichiarato che “le ruote del trabatello non erano bloccate”, precisando CP_5 quanto segue: “ mi ha detto io ci arrivo;
è salito sul ponteggio, si è sporto fuori e ha Parte_1 provato a recuperare il tubo. Ho sentito una vibrazione e ho visto che le ruote stavano uscendo dalle assi;
ho provato a drizzare le ruote, poi il ponteggio si è ribaltato.” In sede di sommarie informazioni, ha dichiarato che le ruote del trabatello erano bloccate, Parte_1 ipotizzando che “il collega, nel tentativo di avvicinarlo al tubo da recuperare, abbia spinto il trabatello e inavvertitamente una ruota sia finita nell'apertura pavimento” (cfr. pag. 5 informativa). Quest'ultima ricostruzione è avallata dall'informativa del Servizio prevenzione dell' “si ritiene che nell'infortunio del sig. vi Parte_4 Parte_1 siano responsabilità del sig. per imprudenza e negligenza, non avendo Controparte_6 rispettato le indicazioni di sicurezza che esplicitamente vietano di spostare il trabattello quando vi sia una persona sopra” (cfr. pag. 8).
4.1.3. Così ricostruita la dinamica dell'evento infortunistico, si rileva come la datrice di lavoro non abbia fornito alcuna informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, disattendendo quanto prescritto dagli artt. 36 e 37 del T.U. n.
81/2008. 7 Circostanza riscontrata anche dal personale ispettivo, tanto da aver emesso due distinti verbali di prescrizioni per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, relativamente alla mancata visita medica pre-assuntiva e alla mancata formazione di
[...]
(cfr. pag. 2 - 3 informativa). Né vi è prova in atti che la resistente abbia Parte_1 organizzato specifici corsi formativi per le lavorazioni in quota in ambiente chiuso, quali quelle espletate dall'attore, consistenti nell'installazione di staffature metalliche sul soffitto del capannone. Gli attestati in atti sono relativi a corsi generici del settore edile e 7 Art. 36, comma 2: “Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.” Art. 37: “1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. […]
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. […] 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.” pagina 8 di 19 non attengono alle lavorazioni in quota e su torri mobili. 8 Ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 81/2008, si intende lavoro in quota ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Già tale inadempienza è sufficiente a ravvisare una responsabilità datoriale;
infatti, ove l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, “l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante” (Cass. n. 8988/2020). La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, ex art. 1227 cod. civ., qualora siano stati disattesi gli obblighi di formazione e informazione prescritti dalla normativa di settore. Così Cass. n. 8988/2020: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.”
E' da escludersi che la resistente fosse esonerata dagli obblighi informativi e formativi di legge per il solo fatto che il ricorrente abbia partecipato ai corsi formativi organizzati dal precedente datore di lavoro, posto che l'art. 37, comma 4, T.U. n. 81/2008 prescrive che la formazione debba avvenire al momento “della costituzione del rapporto di lavoro”. Lo stesso Piano operativo di Sicurezza (cd. POS) impone una formazione specifica per i lavori in quota (cfr. pag. 13). Adempimento disatteso dalla resistente, né risulta CP_9 che all'attore sia stato consegnato il libretto d'uso del trabattello e che allo stesso lavoratore sia stato fornito un addestramento pratico da parte di personale qualificato, con specifico riferimento a tale attrezzatura aziendale, come stabilito dal comma 5 del cit. art. 37. Nessun teste ha confermato l'allegazione della convenuta circa la consegna del libretto d'uso, né può essere valorizzata sul punto l'informativa del Servizio di prevenzione, posto che la dichiarazione degli ispettori non è corroborata da riscontri documentali e testimoniali. Non risulta in atti che il ricorrente abbia acquisito una 8 Cfr. doc. 19 fascicolo resistente. pagina 9 di 19 specifica professionalità e formazione in materia di lavorazioni in quota, anche prima dell'assunzione da parte di CP_1
A ciò deve aggiungersi che la resistente e i suoi referenti non hanno vigilato sui rischi presenti in cantiere, omettendo di adottare adeguate misure di sicurezza, idonee ad evitare la caduta del trabattello, pericolo evidenziato nel Piano Operativo di Sicurezza
(cfr. pag. 18 9). Le fotografie 10 e l'informativa dell' attestano che nella pavimentazione del capannone erano presenti fenditure e irregolarità, potenzialmente pericolose per il transito dei lavoratori e della strumentazione aziendale. L'Allegato IV del
D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.”
Anche il POS aziendale prevede il rischio ribaltamento e vieta l'utilizzo del trabattello su
“superfici di scorrimento non livellate o presentanti aperture di qualsivoglia tipologia” (cfr. pag.
18).
Non è stata delimitata l'area circostante le fenditure e non sono stati posizionati segnali di pericolo, né vi è prova dell'adozione di dispositivi anticaduta e dell'installazione di adeguati parapetti ai lati del trabattello. Stante la pericolosità dei luoghi, la datrice di lavoro avrebbe potuto valutare l'impiego di piattaforme aeree automatizzate per gli spostamenti in quota. Misura di sicurezza atipica imposta dall'art. 2087 cod. civ., quale norma di chiusura. I responsabili della datrice di lavoro avrebbero dovuto effettuare un'analisi preventiva delle condizioni del cantiere, provvedendo ad impartire apposite direttive ai dipendenti. I preposti hanno infatti l'obbligo di vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza (cfr. art. 19, D. Lgs. n. 81/2008).
4.1.4. Parte attrice ha allegato e provato il danno subito e il rapporto di causalità con le mansioni svolte.
Per converso, la resistente non ha dimostrato di aver adottato apposite misure di sicurezza e adeguate soluzioni organizzative, atte ad evitare il ribaltamento del trabattello. ha inviato in cantiere un dipendente privo della necessaria formazione, CP_1 né essa ha verificato i rischi specifici del cantiere e l'adeguatezza del trabattello. In tale contesto di inadempienze datoriali, deve affermarsi la responsabilità esclusiva della società convenuta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2087 cod. civ. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 24798/2016, Cass. n.
1994/2012, Cass. n. 4656/2011). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è sempre responsabile anche quando l'evento si verifichi per negligenza e imprudenza del lavoratore: “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere” (Cass. n. 4656/2011, Cass. n. 7328/2004, Cass. n.
9817/2008, Cass. n. 1994/2012, Cass. n. 2512/2013).
La condotta del ricorrente non integra la fattispecie del rischio elettivo, così come delineata dalla Suprema Corte. Il rischio elettivo che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro" ricorre quando il comportamento del lavoratore sia avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa e sia tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali. Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solamente quando abbia tenuto “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute". La giurisprudenza ha fissato i presupposti del cd.
“rischio elettivo” e le ipotesi in cui la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra infortunio e condotta del datore di lavoro: “Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e pagina 11 di 19 cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un "rischio lavorativo", ma diviene un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (principio costante: così già Sez. 1„ Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 - 01, nonché, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982,
Rv. 421864 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 497485 - 01; Sez. L, Sentenza n.
4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513477
- 01 (con ampia motivazione); Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 - 01). In applicazione di tali principi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi:
a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
e) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, da ultimo,
Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 - 01)” (Cass. n. 8988/2020).
ha raggiunto l'ultimo piano del trabattello per recuperare l'attrezzatura Parte_1 necessaria all'espletamento della prestazione lavorativa (tubo per il livellamento delle staffe a soffitto), infortunandosi all'interno del cantiere e nel corso del processo lavorativo e non per finalità estranee all'attività lavorativa.
Si osserva, da ultimo, come l'archiviazione del procedimento penale, disposta dal G.I.P. con ordinanza del 18.05.2017, non preclude al giudice civile “di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale” (Cass. n. 11483/2004, Cass. n. 12265/2009, Cass.
6858/2018).
5. Sul quantum
5.1. Sul danno non patrimoniale
5.1.1. Gli accertamenti peritali attestano che ha riportato “un Parte_6 trauma complesso del bacino “a libro aperto” (frattura pluriframmentaria del sacro distale, diastasi sacroiliaca destra e della sinfisi pubica) trattato inizialmente con FE ed embolizzazione che ha determinato l'insorgenza di sindrome della cauda equina (ASI a L3) con vescica ed intestino neurologici. Trauma vertebrale multiplo e complesso: frattura di D9, D10, D12, L1, L3, L4 ed L5, frattura da scoppio del soma L2, protrusione discale in D3-D4.”
pagina 12 di 19 La dott.ssa ha chiarito che “Sussiste nesso causale tra lesioni e menomazioni Per_3 residuate, di particolare rilevanza psicosociale e fisica è la sindrome della cauda equina in considerazione del mancato controllo degli sfinteri.”
I postumi di carattere permanente sono stati stimati nella misura del 70% e l'invalidità temporanea in complessivi 215 giorni (n. 175 gg. al 100% e 40 gg. al 75%). 11
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., considerato altresì che i C.T.P. e i procuratori delle parti non hanno contestato le risultanze peritali. 12
5.1.2. E' opportuno richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
1) il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
2) il danno non patrimoniale è connotato da tipicità, poiché l'art. 2059 cod. civ. ne consente la riparazione solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni conseguenti al reato o altre leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, come ad es. art. 2 L. 117/1998 per i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie);
3) al di fuori dei casi determinati dalla legge, “la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”. Vengono ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 cod. civ.: il danno biologico quale danno da lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., il danno derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (cd. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale), il danno causato dalla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.; 4) per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti inviolabili occorre che il diritto sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio;
5) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in categorie e, quindi, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (morale, biologico, parentale) ha funzione meramente descrittiva;
6) il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
7) il giudice deve evitare duplicazioni risarcitorie che si potrebbero avere in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (inteso come sofferenza) generalmente liquidato in una percentuale del biologico o, ancora, in caso di congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale o, infine, nell'ipotesi in cui siano liquidate come voci autonome il danno alla vita di relazione o il danno estetico, costituenti in realtà solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico;
8) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato (anche in via presuntiva).
5.1.3. Il danno all'integrità psico-fisica deve essere liquidato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano (aggiornate al 2024). La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro per la liquidazione del danno alla persona, “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 12408/2011, Cass. n.
134/2013). Cass. n. 8532/2020 ha statuito che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”
Al ricorrente - di anni 45 al momento dell'infortunio - spetta la complessiva somma di €.
765.060,00 (liquidata all'attualità), così ripartita:
1) invalidità permanente (70%): €. 738.860,00;
2) invalidità temporanea al 100%: €. 22.750,00 (€. 130,00 x 175 gg.);
pagina 14 di 19 3) invalidità temporanea al 75%: €. 3.450,00 (€. 86,25 x 40 gg.).
5.1.4. Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (cd. esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare, caso per caso, l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate (cfr. Cass. n.
531/2014). La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, evitando duplicazioni risarcitorie. Il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, riconoscendo l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013).
5.1.5. Va rigettata la domanda di ristoro della sofferenza soggettiva (cd. danno morale), poiché le tabelle del Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente e temporanea tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale. E' prevista una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (Cass. n.
20111/2014, Cass. n. 5243/2014).
Non vi è prova che l'evento lesivo abbia alterato le abitudini di vita del ricorrente o abbia compromesso o peggiorato le relazioni familiari e sociali. Priva di riscontri la circostanza dell'interruzione della relazione coniugale, né vi è prova che la separazione dal coniuge sia stata causata dall'evento infortunistico per cui è causa. Gli effetti pregiudizievoli prospettati dall'attore (limitazioni socio-relazionali e personali 13) sono stati valutati dal
C.T.U. in sede di quantificazione del danno biologico (considerato nella sua dimensione dinamico-relazionale), comprensivo dell'incremento del 50% riconosciuto dalle Tabelle di
Milano. Tale aumento percentuale è idoneo a compensare i pregiudizi lamentati, né sono state allegate e provate circostanze eccezionali che giustificano una ulteriore liquidazione a titolo di personalizzazione e di danno esistenziale.
13 Cfr. pag. 15 note finali. pagina 15 di 19 5.2. Danno patrimoniale
5.2.1. Parte attrice ha prospettato l'impossibilità di reperire una nuova occupazione lavorativa a causa delle lesioni scaturite dall'infortunio del 24.11.2014, con riflessi sulla capacità reddituale futura. L'allegazione attorea ha ad oggetto la perdita della capacità di guadagno discendente dalla impossibilità di poter svolgere in futuro le mansioni di elettricista-impiantista.
5.2.2. Secondo i principi giurisprudenziali dettati in materia, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, “va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. n. 15737/2018).
Con riferimento ai criteri di liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha fornito le seguenti linee interpretative (Cass. n.
20615/2015, Cass. n. 16913/2019, Cass. n. 18093/2020):
- il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403/1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 cod. civ.;
- il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti;
il danno deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio,
pagina 16 di 19 quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano;
- nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (Cass. n. 4508/2001, Cass. 6321/2000).
5.2.3. Preso atto della contestazione della resistente e considerato che il C.T.U. ha accertato che i postumi permanenti hanno compromesso la capacità lavorativa specifica nella misura del 70%, 14 si rende necessaria la rimessione in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale secondo i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite assistenziali
(nella specie, Tabelle del decreto del Ministro del Lavoro 22.11.2016, relative alla capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti).
5.2.4. Danno differenziale
Il danneggiato non può pretendere il ristoro integrale del danno alla salute già indennizzato dall' ma solo il cd. danno differenziale, riconoscibile nei casi in cui CP_4
l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un dannoulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'istituto assistenziale.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000 non possono CP_4 considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà pervenire alla determinazione dell'eventuale dannodifferenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai CP_4 parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (Cass. n. 13819/2017, Cass. n.
9166/2017, Cass. n. 777/2015, Cass. n. 13689/2015, Cass. n. 3074/2016). 14 Cfr. pag. 22 C.T.U. pagina 17 di 19 Il credito residuo spettante al danneggiato va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, CP_4 monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo dal credito risarcitorio (Cass. n. 25327/2016). CP_4
Per il calcolo del cd. dannobiologico differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il CP_4 danno biologico. Per tutte Cass. n. 20807/2016: “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , CP_4 ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale)”.
Dagli importi liquidati vanno decurtati i ratei già riscossi dal ricorrente e il valore capitale della rendita , ammontanti a complessivi €. 626.646,97 (cfr. certificazione del CP_4 CP_4
14.05.2025, acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), utilizzando il criterio delle “poste identiche”. Quindi:
a) dal danno non patrimoniale liquidato (€. 765.060,00) vanno decurtate le seguenti somme: €. 209.857,94 (rendita) e €. 116.996,50 (ratei riscossi);
b) dal danno patrimoniale vanno decurtate le seguenti somme: €. 317.383,01 (rendita) e
€. 181.125,28 (ratei riscossi).
Spettano gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. dalla data della sentenza al saldo, in quanto l'obbligazione si è convertita in debito di valuta.
7. Sulle spese di lite
7.1. è tenuta a rifondere le spese di lite del ricorrente in forza del principio CP_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi al termine del giudizio secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
pagina 18 di 19 7.2. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta, in ragione della soccombenza.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. S.U., Sent. n. 16990/2017,
Cass. n. 10173/2015). Vanno quindi rimborsate le spese del C.T.P. attoreo (dott. ), Per_1 come da fattura in atti, non contestata dalla resistente (€. 3.660,00). 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, non definitivamente decidendo, così provvede: Part 1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di per Controparte_3
l'infortunio occorso a in data 24.11.2014; Parte_1
2) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte 15 Cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente. pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 21 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 19 3 Cfr. pag. 6 note finali. 4 Cfr. doc.ti 17,17bis,26,27 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 19 5 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 6 Cd. torre mobile da lavoro (marca Cosmos), alta circa 10 metri e composta in verticale da cinque piani di appoggio. pagina 7 di 19 9 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. 10 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. pagina 10 di 19 11 Cfr. 20-22 C.T.U. 12 Cfr. pag. 22 C.T.U. pagina 13 di 19
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 27 NOVEMBRE 2025
All'udienza del 27/11/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Antonio Emilio Carollo per parte ricorrente e gli Avv.ti Enrico Gragnoli e Luca
Trevisi Borsari per parte resistente. L'Avv. Carollo si riporta a quanto dedotto in ricorso e precisa le conclusioni come da note finali del 30.10.2025. Gli Avv.ti Gragnoli e Trevisi
Borsari si riportano alle note finali dell'1.10.2025 e concludono come da memoria difensiva del 19.02.2024. I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 19 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 758/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.10.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Antonio Emilio Carollo;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Modena, via degli Inventori n. CP_2
32, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Trevisi Borsari e dall'Avv. Prof. Enrico Gragnoli;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno patrimoniale e danno non patrimoniale
- danno differenziale
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 30.10.2025: “a) accertata la responsabilità della resistente in relazione all'infortunio subito dal sig. in Parte_1 Part data 24 novembre 2014 condannarsi in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le seguenti somme per i titoli di seguito indicate o quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia:
- euro 412.005,56 a titolo di danno biologico permanente differenziale;
- euro 184.715 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente;
pagina 2 di 19 - euro 26.795 a titolo di danno biologico temporaneo;
- euro 85.475,11 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita reddituale (e/o da perdita di chance) derivante da perdita della capacità lavorativa;
- euro 3.660 a titolo di danno patrimoniale.
b) tutte le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio all'effettivo saldo;
c) spese e competenze professionali integralmente refuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto patrocinio da dichiararsi antistatario.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 19.02.2024:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, rilevare l'intervenuta estinzione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, senza, dunque, accogliere le domande proposte contro la contractor;
Controparte_1 in subordine, salvo gravame, nel merito, rigettare le domande proposte contro la Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli
[...] accessori dei pretesi crediti, in ogni caso, per quanto possa occorrere, con applicazione dell'art.
1227 cod. civ. e, comunque, del concorso di colpa del Sig. ; Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15.06.2023, esponeva che: Parte_1
- veniva assunto da con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato del 14.07.2014 (con scadenza 31.07.2015), con qualifica di operaio e mansioni di impiantista di cantiere;
- il 24.11.2014, verso le ore 12.00, subiva un infortunio presso il cantiere di Bastiglia
(MO), via Rossini n. 1; in particolare, cadeva da un'altezza di circa 10 metri mentre utilizzava un trabattello per l'installazione di alcune staffature sulla copertura del capannone;
- veniva immediatamente trasportato al Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino” di Modena, ove veniva ricoverato in terapia intensiva con diagnosi di “politrauma da precipitazione con lesione al bacino a libro aperto, diastasi della sacro-iliaca a dx, fratture vertebrali multiple dorso lombari, sanguinamento arterioso pelvico attivo”; veniva dimesso dopo due mesi;
pagina 3 di 19 - dall'informativa del Servizio di Previdenza e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale di
Modena emergeva che non era stata eseguita la visita medica pre-assuntiva, né era stata garantita la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria riscontravano una responsabilità del collega di lavoro
(sig. , per aver quest'ultimo spostato il trabatello mentre veniva Testimone_1 eseguito il recupero dell'attrezzatura aziendale sul soffitto del capannone;
- sussisteva la responsabilità esclusiva della convenuta (anche ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.), in quanto non erano state adottate idonee misure di sicurezza ex art. 2087 cod. civ;
la datrice di lavoro non aveva valutato i rischi presenti in cantiere, non aveva adottato misure idonee ad eliminarli, non aveva fornito adeguata informazione e formazione per i lavori in quota e, infine, non aveva installato dispositivi anticaduta;
- la resistente aveva disatteso le disposizioni degli artt. 19, lett. a), 36, 37 e 111 del D.
Lgs. n. 81/2008, nonché le prescrizioni previste dall'Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008;
- riportava un danno permanente all'integrità psico-fisica, stimato dal perito di parte nella misura del 70% (cfr. relazione dott. 1), oltre ad una inabilità temporanea, totale e Per_1 parziale, di complessivi 36 mesi;
- l' riconosceva una inabilità permanente del 68% e liquidava una rendita di €. CP_4
286.986,67 per il danno patrimoniale e di €. 198.040,60 per il danno biologico;
2
- dall'infortunio discendeva la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la responsabilità datoriale per l'infortunio del 24.11.2014, con conseguente condanna di a risarcire Controparte_1 il danno non patrimoniale, da calcolarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, nonché il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, pregiudizi quantificati nella complessiva somma di €. 1.179.316,73 (al netto delle somme riconosciute dall' ). Segnatamente, parte attrice indicava le seguenti voci di danno: CP_4
1) danno biologico temporaneo al 100% per 365 gg.: €. 36.135,00;
2) danno biologico temporaneo al 75% per 180 gg.: €. 13.365,00;
3) danno biologico temporaneo al 50% per 180 gg.: €. 8.910,00;
4) danno biologico temporaneo al 25% per 365 gg.: €. 9.035,75.
5) danno biologico permanente del 70%: €. 607.181,00;
6) personalizzazione del 25% (danno morale ed esistenziale): €. 151.795,25; 7) danno patrimoniale: €. 834,262,00;
8) rimborso spese C.T.P.: €. 3.660,00.
2. (in prosieguo , tempestivamente Controparte_1 CP_1 costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda ex art. 2049 cod. civ. e, nel merito, contestava la pretesa attorea nell'an e nel quantum, instando per il rigetto del ricorso. Essa deduceva che:
- il ricorrente e il collega erano operai esperti;
CP_5
- dalla richiesta di archiviazione del P.M. e dall'ordinanza di rigetto dell'opposizione, adottata dal G.I.P. del Tribunale di Modena in data 18.05.2017, non emergevano profili di responsabilità a carico della società;
- non era necessaria alcuna specifica informazione e formazione perché la condotta del lavoratore integrava la fattispecie del rischio elettivo;
- era stato formato dal precedente datore di lavoro, per mansioni Parte_1 analoghe a quelle svolte presso il cantiere di Bastiglia;
- nella determinazione del danno doveva considerarsi il concorso di colpa del lavoratore, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
3. Sull'eccezione di prescrizione
Non deve essere scrutinata l'eccezione preliminare di prescrizione, in quanto rinunciata dalla resistente dopo la produzione documentale dell'attore, 3 attestante l'interruzione del decorso della prescrizione (cfr. diffide del 20.06.2018, 08.04.2021 e 12.08.2021 4).
4. Sul merito
4.1. Sull'an della responsabilità
4.1.1. Come noto, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015,
18626/2013, 2038/2013, 13956/2012)”. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico
a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso;
ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. n. 24840/2023); ancora “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e CP_4 all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma
1.” (Cass. n. 678/2023). La condotta abnorme del lavoratore costituisce l'unica fattispecie di esonero della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.
4.1.2. è stato assunto da in data 14.07.2014 come Parte_1 CP_1 elettricista-impiantista di cantiere. E' incontroverso che il lavoratore ha subito un infortunio sul lavoro in data 24.11.2014, presso il cantiere di Bastiglia, via Rossini n. 1.
La dinamica del sinistro è stata ricostruita dai funzionari del Servizio di Prevenzione e
Sicurezza dell' di Modena “sulla base della dichiarazione dell'infortunato, dei colleghi di Pt_3 lavoro presenti in cantiere al momento dell'infortunio sig. , sig. , Controparte_6 CP_7 sig. e su quanto accertato nel corso del sopralluogo.” Nell'informativa del Persona_2
pagina 6 di 19 21.09.2015 (prot. n. 68746/15) si legge: “Il giorno 24/11/14, alle ore 12.00 circa, il Sig.
[...]
ha subito un infortunio sul lavoro dovuto alla caduta da circa 10 metri di altezza Parte_1 durante l'impiego di un trabatello che stava utilizzando insieme ad un collega per installare delle staffature sulla copertura del capannone […]. Il trabatello era stato montato quattro cinque giorni prima dell'infortunato e dal collega ed una volta ultimata l'installazione di una CP_5 staffatura veniva spostato e posizionato in corrispondenza della nuova staffatura da realizzare. Il giorno dell'infortunio, verso le 12.00 circa, il sig. ed il sig. stavano appunto Parte_1 CP_5 effettuando lo spostamento del trabatello da una zona all'altra del capannone, quando hanno dovuto oltrepassare una tagliola a pavimento realizzata dall'impresa Controparte_8 hanno quindi posizionato a terra delle assi di legno per coprire la tagliola e superato tale apertura quando si sono accorti che avevano dimenticato sull'ultima staffa montata un pezzo di tubo che utilizzavano per livellare le staffe […]. Si ritiene che l'infortunio sia potuto accadere in quanto il trabatello su cui si trovava il sig. sia stato spostato dal collega nel Parte_1 CP_5 tentativo di aiutarlo a raggiungere il tubo metallico che provava a recuperare, durante lo spostamento una ruota è finita nella tagliola a pavimento provocando il ribaltamento del trabatello e di conseguenza del sig. ” (cfr. pagg. 4 - 8). 5 Parte_1
è caduto dal trabattello messo a disposizione dalla convenuta, 6 da Parte_1 un'altezza di circa dieci metri, nel tentativo di recuperare un tubo di metallo dimenticato sulla copertura del capannone. Ciò dopo aver eseguito le operazioni di fissaggio a soffitto di alcune barre filettate e prima di ripetere il medesimo intervento a distanza di pochi metri. Tutte le evidenze comprovano che le ruote del trabattello si sono incanalate all'interno dell'apertura del pavimento, provocando la caduta a terra della torre e del ricorrente (cfr. informativa e deposizioni testimoniali). Pt_3
Il teste ha dichiarato che “le ruote del trabatello non erano bloccate”, precisando CP_5 quanto segue: “ mi ha detto io ci arrivo;
è salito sul ponteggio, si è sporto fuori e ha Parte_1 provato a recuperare il tubo. Ho sentito una vibrazione e ho visto che le ruote stavano uscendo dalle assi;
ho provato a drizzare le ruote, poi il ponteggio si è ribaltato.” In sede di sommarie informazioni, ha dichiarato che le ruote del trabatello erano bloccate, Parte_1 ipotizzando che “il collega, nel tentativo di avvicinarlo al tubo da recuperare, abbia spinto il trabatello e inavvertitamente una ruota sia finita nell'apertura pavimento” (cfr. pag. 5 informativa). Quest'ultima ricostruzione è avallata dall'informativa del Servizio prevenzione dell' “si ritiene che nell'infortunio del sig. vi Parte_4 Parte_1 siano responsabilità del sig. per imprudenza e negligenza, non avendo Controparte_6 rispettato le indicazioni di sicurezza che esplicitamente vietano di spostare il trabattello quando vi sia una persona sopra” (cfr. pag. 8).
4.1.3. Così ricostruita la dinamica dell'evento infortunistico, si rileva come la datrice di lavoro non abbia fornito alcuna informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, disattendendo quanto prescritto dagli artt. 36 e 37 del T.U. n.
81/2008. 7 Circostanza riscontrata anche dal personale ispettivo, tanto da aver emesso due distinti verbali di prescrizioni per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, relativamente alla mancata visita medica pre-assuntiva e alla mancata formazione di
[...]
(cfr. pag. 2 - 3 informativa). Né vi è prova in atti che la resistente abbia Parte_1 organizzato specifici corsi formativi per le lavorazioni in quota in ambiente chiuso, quali quelle espletate dall'attore, consistenti nell'installazione di staffature metalliche sul soffitto del capannone. Gli attestati in atti sono relativi a corsi generici del settore edile e 7 Art. 36, comma 2: “Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.” Art. 37: “1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. […]
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. […] 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.” pagina 8 di 19 non attengono alle lavorazioni in quota e su torri mobili. 8 Ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 81/2008, si intende lavoro in quota ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Già tale inadempienza è sufficiente a ravvisare una responsabilità datoriale;
infatti, ove l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, “l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante” (Cass. n. 8988/2020). La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, ex art. 1227 cod. civ., qualora siano stati disattesi gli obblighi di formazione e informazione prescritti dalla normativa di settore. Così Cass. n. 8988/2020: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.”
E' da escludersi che la resistente fosse esonerata dagli obblighi informativi e formativi di legge per il solo fatto che il ricorrente abbia partecipato ai corsi formativi organizzati dal precedente datore di lavoro, posto che l'art. 37, comma 4, T.U. n. 81/2008 prescrive che la formazione debba avvenire al momento “della costituzione del rapporto di lavoro”. Lo stesso Piano operativo di Sicurezza (cd. POS) impone una formazione specifica per i lavori in quota (cfr. pag. 13). Adempimento disatteso dalla resistente, né risulta CP_9 che all'attore sia stato consegnato il libretto d'uso del trabattello e che allo stesso lavoratore sia stato fornito un addestramento pratico da parte di personale qualificato, con specifico riferimento a tale attrezzatura aziendale, come stabilito dal comma 5 del cit. art. 37. Nessun teste ha confermato l'allegazione della convenuta circa la consegna del libretto d'uso, né può essere valorizzata sul punto l'informativa del Servizio di prevenzione, posto che la dichiarazione degli ispettori non è corroborata da riscontri documentali e testimoniali. Non risulta in atti che il ricorrente abbia acquisito una 8 Cfr. doc. 19 fascicolo resistente. pagina 9 di 19 specifica professionalità e formazione in materia di lavorazioni in quota, anche prima dell'assunzione da parte di CP_1
A ciò deve aggiungersi che la resistente e i suoi referenti non hanno vigilato sui rischi presenti in cantiere, omettendo di adottare adeguate misure di sicurezza, idonee ad evitare la caduta del trabattello, pericolo evidenziato nel Piano Operativo di Sicurezza
(cfr. pag. 18 9). Le fotografie 10 e l'informativa dell' attestano che nella pavimentazione del capannone erano presenti fenditure e irregolarità, potenzialmente pericolose per il transito dei lavoratori e della strumentazione aziendale. L'Allegato IV del
D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.”
Anche il POS aziendale prevede il rischio ribaltamento e vieta l'utilizzo del trabattello su
“superfici di scorrimento non livellate o presentanti aperture di qualsivoglia tipologia” (cfr. pag.
18).
Non è stata delimitata l'area circostante le fenditure e non sono stati posizionati segnali di pericolo, né vi è prova dell'adozione di dispositivi anticaduta e dell'installazione di adeguati parapetti ai lati del trabattello. Stante la pericolosità dei luoghi, la datrice di lavoro avrebbe potuto valutare l'impiego di piattaforme aeree automatizzate per gli spostamenti in quota. Misura di sicurezza atipica imposta dall'art. 2087 cod. civ., quale norma di chiusura. I responsabili della datrice di lavoro avrebbero dovuto effettuare un'analisi preventiva delle condizioni del cantiere, provvedendo ad impartire apposite direttive ai dipendenti. I preposti hanno infatti l'obbligo di vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza (cfr. art. 19, D. Lgs. n. 81/2008).
4.1.4. Parte attrice ha allegato e provato il danno subito e il rapporto di causalità con le mansioni svolte.
Per converso, la resistente non ha dimostrato di aver adottato apposite misure di sicurezza e adeguate soluzioni organizzative, atte ad evitare il ribaltamento del trabattello. ha inviato in cantiere un dipendente privo della necessaria formazione, CP_1 né essa ha verificato i rischi specifici del cantiere e l'adeguatezza del trabattello. In tale contesto di inadempienze datoriali, deve affermarsi la responsabilità esclusiva della società convenuta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2087 cod. civ. Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 24798/2016, Cass. n.
1994/2012, Cass. n. 4656/2011). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è sempre responsabile anche quando l'evento si verifichi per negligenza e imprudenza del lavoratore: “Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere” (Cass. n. 4656/2011, Cass. n. 7328/2004, Cass. n.
9817/2008, Cass. n. 1994/2012, Cass. n. 2512/2013).
La condotta del ricorrente non integra la fattispecie del rischio elettivo, così come delineata dalla Suprema Corte. Il rischio elettivo che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro" ricorre quando il comportamento del lavoratore sia avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa e sia tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali. Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solamente quando abbia tenuto “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute". La giurisprudenza ha fissato i presupposti del cd.
“rischio elettivo” e le ipotesi in cui la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra infortunio e condotta del datore di lavoro: “Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e pagina 11 di 19 cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un "rischio lavorativo", ma diviene un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (principio costante: così già Sez. 1„ Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 - 01, nonché, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982,
Rv. 421864 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 497485 - 01; Sez. L, Sentenza n.
4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513477
- 01 (con ampia motivazione); Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 - 01). In applicazione di tali principi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi:
a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
e) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, da ultimo,
Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410 - 01)” (Cass. n. 8988/2020).
ha raggiunto l'ultimo piano del trabattello per recuperare l'attrezzatura Parte_1 necessaria all'espletamento della prestazione lavorativa (tubo per il livellamento delle staffe a soffitto), infortunandosi all'interno del cantiere e nel corso del processo lavorativo e non per finalità estranee all'attività lavorativa.
Si osserva, da ultimo, come l'archiviazione del procedimento penale, disposta dal G.I.P. con ordinanza del 18.05.2017, non preclude al giudice civile “di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale” (Cass. n. 11483/2004, Cass. n. 12265/2009, Cass.
6858/2018).
5. Sul quantum
5.1. Sul danno non patrimoniale
5.1.1. Gli accertamenti peritali attestano che ha riportato “un Parte_6 trauma complesso del bacino “a libro aperto” (frattura pluriframmentaria del sacro distale, diastasi sacroiliaca destra e della sinfisi pubica) trattato inizialmente con FE ed embolizzazione che ha determinato l'insorgenza di sindrome della cauda equina (ASI a L3) con vescica ed intestino neurologici. Trauma vertebrale multiplo e complesso: frattura di D9, D10, D12, L1, L3, L4 ed L5, frattura da scoppio del soma L2, protrusione discale in D3-D4.”
pagina 12 di 19 La dott.ssa ha chiarito che “Sussiste nesso causale tra lesioni e menomazioni Per_3 residuate, di particolare rilevanza psicosociale e fisica è la sindrome della cauda equina in considerazione del mancato controllo degli sfinteri.”
I postumi di carattere permanente sono stati stimati nella misura del 70% e l'invalidità temporanea in complessivi 215 giorni (n. 175 gg. al 100% e 40 gg. al 75%). 11
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., considerato altresì che i C.T.P. e i procuratori delle parti non hanno contestato le risultanze peritali. 12
5.1.2. E' opportuno richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
1) il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
2) il danno non patrimoniale è connotato da tipicità, poiché l'art. 2059 cod. civ. ne consente la riparazione solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni conseguenti al reato o altre leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, come ad es. art. 2 L. 117/1998 per i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie);
3) al di fuori dei casi determinati dalla legge, “la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”. Vengono ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 cod. civ.: il danno biologico quale danno da lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., il danno derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (cd. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale), il danno causato dalla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.; 4) per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti inviolabili occorre che il diritto sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio;
5) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, non suscettibile di suddivisione in categorie e, quindi, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (morale, biologico, parentale) ha funzione meramente descrittiva;
6) il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale;
7) il giudice deve evitare duplicazioni risarcitorie che si potrebbero avere in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (inteso come sofferenza) generalmente liquidato in una percentuale del biologico o, ancora, in caso di congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale o, infine, nell'ipotesi in cui siano liquidate come voci autonome il danno alla vita di relazione o il danno estetico, costituenti in realtà solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico;
8) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato (anche in via presuntiva).
5.1.3. Il danno all'integrità psico-fisica deve essere liquidato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano (aggiornate al 2024). La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro per la liquidazione del danno alla persona, “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 12408/2011, Cass. n.
134/2013). Cass. n. 8532/2020 ha statuito che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”
Al ricorrente - di anni 45 al momento dell'infortunio - spetta la complessiva somma di €.
765.060,00 (liquidata all'attualità), così ripartita:
1) invalidità permanente (70%): €. 738.860,00;
2) invalidità temporanea al 100%: €. 22.750,00 (€. 130,00 x 175 gg.);
pagina 14 di 19 3) invalidità temporanea al 75%: €. 3.450,00 (€. 86,25 x 40 gg.).
5.1.4. Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (cd. esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare, caso per caso, l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate (cfr. Cass. n.
531/2014). La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, evitando duplicazioni risarcitorie. Il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, riconoscendo l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013).
5.1.5. Va rigettata la domanda di ristoro della sofferenza soggettiva (cd. danno morale), poiché le tabelle del Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente e temporanea tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale. E' prevista una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (Cass. n.
20111/2014, Cass. n. 5243/2014).
Non vi è prova che l'evento lesivo abbia alterato le abitudini di vita del ricorrente o abbia compromesso o peggiorato le relazioni familiari e sociali. Priva di riscontri la circostanza dell'interruzione della relazione coniugale, né vi è prova che la separazione dal coniuge sia stata causata dall'evento infortunistico per cui è causa. Gli effetti pregiudizievoli prospettati dall'attore (limitazioni socio-relazionali e personali 13) sono stati valutati dal
C.T.U. in sede di quantificazione del danno biologico (considerato nella sua dimensione dinamico-relazionale), comprensivo dell'incremento del 50% riconosciuto dalle Tabelle di
Milano. Tale aumento percentuale è idoneo a compensare i pregiudizi lamentati, né sono state allegate e provate circostanze eccezionali che giustificano una ulteriore liquidazione a titolo di personalizzazione e di danno esistenziale.
13 Cfr. pag. 15 note finali. pagina 15 di 19 5.2. Danno patrimoniale
5.2.1. Parte attrice ha prospettato l'impossibilità di reperire una nuova occupazione lavorativa a causa delle lesioni scaturite dall'infortunio del 24.11.2014, con riflessi sulla capacità reddituale futura. L'allegazione attorea ha ad oggetto la perdita della capacità di guadagno discendente dalla impossibilità di poter svolgere in futuro le mansioni di elettricista-impiantista.
5.2.2. Secondo i principi giurisprudenziali dettati in materia, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, “va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. n. 15737/2018).
Con riferimento ai criteri di liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha fornito le seguenti linee interpretative (Cass. n.
20615/2015, Cass. n. 16913/2019, Cass. n. 18093/2020):
- il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403/1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 cod. civ.;
- il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti;
il danno deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio,
pagina 16 di 19 quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano;
- nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (Cass. n. 4508/2001, Cass. 6321/2000).
5.2.3. Preso atto della contestazione della resistente e considerato che il C.T.U. ha accertato che i postumi permanenti hanno compromesso la capacità lavorativa specifica nella misura del 70%, 14 si rende necessaria la rimessione in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale secondo i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite assistenziali
(nella specie, Tabelle del decreto del Ministro del Lavoro 22.11.2016, relative alla capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti).
5.2.4. Danno differenziale
Il danneggiato non può pretendere il ristoro integrale del danno alla salute già indennizzato dall' ma solo il cd. danno differenziale, riconoscibile nei casi in cui CP_4
l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un dannoulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'istituto assistenziale.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13, D. Lgs. n. 38/2000 non possono CP_4 considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà pervenire alla determinazione dell'eventuale dannodifferenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai CP_4 parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (Cass. n. 13819/2017, Cass. n.
9166/2017, Cass. n. 777/2015, Cass. n. 13689/2015, Cass. n. 3074/2016). 14 Cfr. pag. 22 C.T.U. pagina 17 di 19 Il credito residuo spettante al danneggiato va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, CP_4 monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo dal credito risarcitorio (Cass. n. 25327/2016). CP_4
Per il calcolo del cd. dannobiologico differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il CP_4 danno biologico. Per tutte Cass. n. 20807/2016: “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , CP_4 ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale)”.
Dagli importi liquidati vanno decurtati i ratei già riscossi dal ricorrente e il valore capitale della rendita , ammontanti a complessivi €. 626.646,97 (cfr. certificazione del CP_4 CP_4
14.05.2025, acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), utilizzando il criterio delle “poste identiche”. Quindi:
a) dal danno non patrimoniale liquidato (€. 765.060,00) vanno decurtate le seguenti somme: €. 209.857,94 (rendita) e €. 116.996,50 (ratei riscossi);
b) dal danno patrimoniale vanno decurtate le seguenti somme: €. 317.383,01 (rendita) e
€. 181.125,28 (ratei riscossi).
Spettano gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. dalla data della sentenza al saldo, in quanto l'obbligazione si è convertita in debito di valuta.
7. Sulle spese di lite
7.1. è tenuta a rifondere le spese di lite del ricorrente in forza del principio CP_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi al termine del giudizio secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
pagina 18 di 19 7.2. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta, in ragione della soccombenza.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. S.U., Sent. n. 16990/2017,
Cass. n. 10173/2015). Vanno quindi rimborsate le spese del C.T.P. attoreo (dott. ), Per_1 come da fattura in atti, non contestata dalla resistente (€. 3.660,00). 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, non definitivamente decidendo, così provvede: Part 1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità di per Controparte_3
l'infortunio occorso a in data 24.11.2014; Parte_1
2) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte 15 Cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente. pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 21 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 19 3 Cfr. pag. 6 note finali. 4 Cfr. doc.ti 17,17bis,26,27 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 19 5 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 6 Cd. torre mobile da lavoro (marca Cosmos), alta circa 10 metri e composta in verticale da cinque piani di appoggio. pagina 7 di 19 9 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. 10 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. pagina 10 di 19 11 Cfr. 20-22 C.T.U. 12 Cfr. pag. 22 C.T.U. pagina 13 di 19