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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3345/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3345/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARROSU ANNA MARIA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RZ AM
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione con chiamata di terzo del 20.3.2023:
“a)contrariis reiectis;
b)accertare e dichiarare la responsabilità del anche in solido con Controparte_1 CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza pregiudizievole;
pagina 1 di 12 c) condannare, per effetto, il in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al Controparte_1 sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza, ai sensi degli art. 2043 e 2051 al pagamento di complessivi euro 40517,75, salvo veriore somma che si accerti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore dell'attrice;
D) IN SUBORDINE condannare, per effetto, . in persona del legale rapp.te p.t., in CP_2 ordine al sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza, ai sensi degli art. 2043 e 2051 al pagamento di complessivi euro 40517,75, salvo veriore somma che si accerti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore dell'attrice
d) con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”
Per la parte convenuta come da foglio di p.c.: Controparte_1
“in via preliminare
1. accertare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Amministrazione in Controparte_3 persona del sindaco pro tempore, e per l'effetto mandarla assolta da ogni avversa pretesa;
In via principale nel merito:
2. rigettare, siccome infondata in fatto e diritto, la domanda attorea, mandando assolta
l'Amministrazione Comunale di Sassari, in persona del sindaco protempore, da ogni avversa pretesa;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere, o ridurre in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati in corso di causa;
In ogni caso:
c. con vittoria di spese diritti ed onorari, con istanza di distrazione delle medesime, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Per la terza chiamata come da foglio di p.c.: CP_2
“1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , e per l'effetto CP_2 estrometterla dal giudizio;
3) con vittoria di onorari diritti e spese del presente giudizio per la chiamata in causa;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere da ogni pretesa, con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio;
CP_2
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, dichiarare l'amministrazione Comunale di Sassari, unica responsabile dei fatti di causa e, per l'effetto, pagina 2 di 12 respingere la domanda proposta nei confronti di sempre con vittoria di onorari, diritti e CP_2 spese del presente giudizio.
In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo ad previa declaratoria di responsabilità concorrente del e della CP_2 Controparte_1 stessa attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del danno Pt_1 effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile ad CP_2 dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex articolo 183
c.p.c. sulle quali il giudice si era riservato di valutare la rilevanza all'esito della prova sulla dinamica del sinistro, senza poi pronunciarsi, nonostante la reiterata richiesta di ammissione da parte di all'udienza del 14 maggio 2024” CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in qualità di custode della strada, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in via Torres in data 3.8.2020, alle ore 20 circa, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava camminando lungo il marciapiede di via
Torres, all'altezza del civico 45, quando era inciampata in “un tombino con forte dislivello rispetto alla pavimentazione, impercettibile, cadendo rovinosamente per terra finendo sopra una buca presente nel lato del marciapiede”;
- che era stata soccorsa dai vigili urbani;
- di aver subito lesioni fisiche a seguito della caduta;
- che era stata sottoposta a un intervento chirurgico;
- che la responsabilità era da imputarsi al custode della strada;
- di aver chiesto il risarcimento in via stragiudiziale con esito negativo.
Con comparsa del 6.3.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il quale, Controparte_1 contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la carenza della propria legittimazione passiva poiché la caduta era stata asseritamente causata dall'inciampo sul chiusino del tombino, di proprietà e gestito da eccepita in ogni caso la negligenza e la disattenzione del pedone, CP_2
pagina 3 di 12 anche considerato che il bene sarebbe stato visibile ed evitabile da un pedone attento, eccepito in subordine il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di carenza della legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa.
Alla prima udienza del 7.3.2023, la parte attrice chiedeva la chiamata di in qualità di CP_2 custode del tombino, in quanto chiamata consequenziale alle difese formulate dal convenuto.
La chiamata del terzo veniva autorizzata alla medesima udienza.
Con successivo atto di citazione del 20.3.2023, formulava la domanda di condanna al Parte_1 risarcimento del danno anche nei confronti di in solido con il CP_2 Controparte_1
Con comparsa del 1.8.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, CP_2 contestata l'imputabilità a sé del sinistro de quo, rappresentato che la res è in custodia al CP_1 in quanto il pozzetto e la “bocca di lupo” collegati al tombino fanno parte della rete di acque
[...] bianche (meteoriche), la cui manutenzione è di competenza dell'amministrazione comunale, eccepita in ogni caso la negligenza e la disattenzione del pedone, anche considerato che a quell'ora del giorno vi era piena visibilità e luce, eccepito in subordine il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di carenza della legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento della colpa esclusiva di e, in ulteriore subordine, il riconoscimento del concorso di colpa. Controparte_1
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, testimoni nonché con CTU medico legale.
All'udienza del 25.6.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno.
La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. pagina 4 di 12 Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art 1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Dunque, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. C. Cass. n. 35429 del 01/12/2022: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento”).
La posizione del custode
La responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento non tanto nel titolo di proprietà della res, bensì in un rapporto di fatto e di disponibilità materiale con il bene, sicché la qualifica di custode deve essere indagata sulla base di circostanze materiali e concrete (cfr. C. Cass. n. 11152/2023: “nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite”).
Difatti, la ratio del modello speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia. pagina 5 di 12 Nella descrizione dello stato dei luoghi, la parte attrice faceva riferimento al marciapiede di via Torres
e al tombino ivi presente, precisando che l'inciampo si era verificato a causa del dislivello presente tra la pavimentazione stradale e il tombino. eccepiva la proprietà del tombino da parte di senza nulla Controparte_1 CP_2 precisazione sulla gestione in concreto del tombino. proponeva, ex adverso, una ricostruzione dei luoghi differente da quella di parte CP_2 convenuta: invero, la parte chiamata allegava che il tombino de quo “è posto su un pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche (…) il pozzetto e la “bocca di lupo” fanno parte della rete di acque bianche (meteoriche), la cui manutenzione è di competenza dell'amministrazione comunale, poiché la società non gestisce la rete di smaltimento delle acque meteoriche”. La destinazione d'uso CP_2 del tombino trovava altresì riscontro nella relazione interna di datata 7.6.2023, prodotta CP_2 con la memoria n. 2 a supporto delle allegazioni già formulate con l'atto introduttivo.
E tale circostanza non è stata contestata dal convenuto Controparte_1
Si ritiene pertanto provato che, a prescindere dalla titolarità del bene, rispetto alla quale non è stata peraltro raggiunta alcuna prova, il tombino de quo non era nella disponibilità di fatto di CP_2 bensì esso rientrasse nell'ordinaria competenza comunale di gestione delle strade e dello smaltimento delle acque meteoriche.
Si noti, peraltro, che la prospettazione dell'attrice è ben chiara nell'imputare la caduta non al tombino in sé, bensì al “forte dislivello” tra il tombino e la pavimentazione (cfr. interrogatorio formale di Pt_1 nel punto in cui precisa che “si vede il dissesto dato dall'angolo destro de tombino con un rialzo
[...] che per me era di 1 cm”). Ebbene, considerato che il vizio denunciato non attiene a un vizio proprio del tombino (ad es. un buco nel tombino), si ritiene che tale dislivello debba essere ricondotto agli obblighi di gestione e di manutenzione della pavimentazione stradale, di cui è competente il Comune di Sassari.
Dunque, considerato che, secondo le allegazioni attoree, la res causativa dell'illecito è il dissesto della strada nonché considerato che la strada è di proprietà del si ritiene provata la Controparte_1 qualità di custode di parte convenuta.
Nessun rapporto di custodia è, invece, emerso con riguardo alla chiamata rispetto alla CP_2 quale non può essere accertata alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. attesa la carenza del presupposto della custodia.
L'evento lesivo
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
pagina 6 di 12 L'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro e ha provato per testi che il dislivello del manto stradale di via Torres, all'altezza del civico 45, aveva provocato l'inciampo e la caduta.
Quanto allo stato dei luoghi, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il manto stradale era caratterizzato da un dissesto costituito da un dislivello della pavimentazione nella zona in prossimità di un tombino, situato circa al centro del marciapiede, e, più in dettaglio, in prossimità dell'angolo destro del tombino, la pavimentazione era abbassata rispetto al livello del tombino e, più a destra, era presente un avvallamento sino al lato esterno del marciapiede (cfr. fotografie prodotto con l'atto di citazione;
fotografia 1 prodotta con la memoria n. 2 di parte convenuta).
E la fotografia n. 1 prodotta con la memoria n. 2 di parte convenuta raffigura chiaramente il vizio della res: tenendo la direzione del pedone (come indicato dalla freccia), in prossimità del lato destro del tombino, la pavimentazione presenta un dislivello e un avvallamento anomalo, con conseguente rialzo dello spigolo del tombino.
I testimoni escussi parimenti descrivevano i luoghi della caduta.
Il teste , agente di polizia municipale intervenuto sui luoghi, confermava di aver redatto la Tes_1 relazione di servizio prodotta da parte attrice e riferiva di essere intervenuto solo in un momento successivo alla caduta, descrivendo i luoghi e, in particolare, richiamando la fotografia allegata alla relazione. Precisava, in dettaglio, che la pavimentazione era ammalorata nell'area vicino al tombino.
La teste , che aveva assistito personalmente alla caduta in quanto, in quel momento, stava Tes_2 percorrendo il marciapiede in senso opposto a quello dell'attrice, avendo così una visione frontale e diretta della stessa, confermava sostanzialmente la prospettazione attorea: “io stavo scendendo, la signora invece, stava salendo. Io l'ho vista cadere, ho proprio visto la caduta. La signora è inciampata in un buco che si trovava sul marciapiede. Preciso che lì vi era un tombino e proprio affianco al tombino vi era quel buco. Ricordo che il tombino aveva un rialzo, la signora ha beccato questo rialzo
e, cercando di rimanere in piedi ha messo a sua volta il piede nel buco e poi è caduta. Il buco si trova attaccato al tombino”.
Sullo stato dei luoghi, precisava che tra il tombino e la pavimentazione era presente un rialzo di circa due centimetri, situato “sul lato a destra del tombino, nello spigolo adiacente al marciapiede (quello che si trova a destra tenendo conto la direzione del pedone)”, ossia proprio l'angolo destro tenendo la direzione di marcia della pedone, riconoscendo espressamente la fotografia n. 1 prodotta da parte convenuta.
pagina 7 di 12 Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie così come complessivamente riportate e valutate, le cui dichiarazioni testimoniali sono rese da testi rispetto ai quali non sono emersi motivi di inattendibilità, che hanno reso dichiarazioni chiare e non contradditorie e che ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, si reputa raggiunta la prova della caduta di , nelle circostanze di Parte_1 tempo e di luogo prospettate dall'attrice, a causa della presenza di un avvallamento della pavimentazione stradale di via Torres, che ha creato un rialzo con il tombino ivi presente.
Il caso fortuito e il concorso di colpa
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente l'inciampo e la caduta di non essendo pertanto determinante la condotta del pedone sotto il profilo Parte_1 dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) il manto stradale non era lineare, ma presentava un avvallamento nella parte più a destra del marciapiede;
b)
l'avvallamento creava un dislivello tra il marciapiede e il tombino ivi presente o, meglio, tra il marciapiede e lo spigolo destro del tombino;
c) non era presente alcuna segnaletica di pericolo o di delimitazione dell'area.
La condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso un concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1,
c.c.
Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare minimi accorgimenti di cautela al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, il pedone non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, ma deve adottare un grado di diligenza adeguato e prudente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, stava camminando sulla via pubblica in condizioni di buona Parte_1 visibilità, in presenza di luce naturale (ore 20 del 20 agosto).
Il vaglio sul concorso di colpa deve altresì considerare la diversità cromatica del manto stradale: infatti, nel punto dell'avvallamento, la pavimentazione del marciapiede era, in parte, grigia e, in parte,
pagina 8 di 12 marrone, ossia del colore del tombino (cfr. fotografie), sicché da tale difformità cromatica si desume secondo l'id quoad plerumque accidit una maggiore visibilità del vizio della res.
Tali circostanze, valutate nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, dimostrano il contributo colposo di nella causazione dell'evento, poiché il pedone avrebbe dovuto Parte_1 utilizzare la res con maggiore prudenza e attenzione.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui il pedone era impossibilitato a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che Pt_1 avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art. 2 Cost.) utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
[...]
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della pavimentazione abbia Parte_1 provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di un marciapiede, si ritiene che l'attrice abbia prevalentemente (ma non “eccezionalmente” da interrompere il nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il dissesto della strada e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non aveva Parte_1 prestato sufficiente attenzione nell'osservare i luoghi ove stava camminando, pur luoghi pienamente visibili da parte di un pedone attento).
Si ritiene, pertanto, che l'attrice avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica e che, per l'effetto, egli abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 70% in capo alla danneggiata e nella restante quota del 30% in capo al Controparte_1
La liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e patrimoniale, quest'ultimo costituito dall'esborso di spese mediche.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo, nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti baremes valutativi. pagina 9 di 12 La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa, dovendosi ricondurre la fattispecie ex art. 2051 c.c. al di fuori dall'ambito della responsabilità da circolazione dei veicoli;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono liquidate le voci del danno biologico e del danno morale;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal CTU nella misura del 15% (comprensivo, altresì, “del pregiudizio complessivo della funzione estetica, derivante dalla qualificazione del relitto cicatriziale localizzato nel
1/3 prossimale e distale sul versante laterale della coscia destra”) e un'invalidità temporanea totale pari a 30 giorni, al 75% pari a 70 giorni e al 50% pari a 75 giorni.
La parte attrice chiedeva la personalizzazione del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio, facendo un generico riferimento alla sofferenza patita a seguito del sinistro.
Ebbene, la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento.
Sul punto, si condivide l'orientamento di legittimità secondo cui la personalizzazione del danno è consentita soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. Cass. n. 23778/2014; nello stesso senso: C. Cass. n. 5865 del 04/03/2021: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nel caso di specie non sono emerse conseguenze eccessive e/o anomale, anzi, si ritiene che l'impatto del sinistro sulla vita quotidiana del soggetto non si discosti in modo apprezzabile dalle conseguenze ordinarie per un analogo tipo di invalidità, sicché tali pregiudizi devono ritenersi già compiutamente computati e liquidati nella voce sul danno biologico e morale.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età della parte attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (62 anni), il danno non patrimoniale viene pagina 10 di 12 liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 49.616,00, comprendente la somma di € 37.736,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 11.880,00 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 3.153,00, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 3.742,61.
I danni complessivamente subiti dall'attrice sono da quantificarsi in € 53.358,61.
Alla luce di quanto sopra esposto, applicata la riduzione del 70% stante il concorso di responsabilità dell'attrice, il è tenuto a pagare a favore di l'importo di € 16.007,58 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi – con funzione compensativa – a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (3.8.2020) rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995).
Sulla somma così liquidata saranno peraltro dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla decisione sino al saldo effettivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 26.000,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 518,00 per rimborso C.U., in €
4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_1
Nel rapporto processuale con applicato il principio di causalità per la chiamata del CP_2 terzo, si ritiene che la chiamata sia stata determinata dalle difese di parte convenuta, la quale aveva indicato quale asserito responsabile proprio in qualità di asserito proprietario del CP_2 tombino. deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
e, tenuto conto del tenore delle difese delle parti, dell'attività processuale effettivamente CP_2 svolta (cfr. sola comparsa conclusionale;
sole memorie nn. 2 e 3) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto relative sostanzialmente alla qualifica di custode, si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Le spese di CTU sono interamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 11 di 12 disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i fatti e secondo le Controparte_1 quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna il al pagamento della somma di € 16.007,58 a favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre gli interessi come in parte motiva;
3) condanna il alla refusione delle spese del giudizio a favore di per Controparte_1 Parte_1 la somma di € 518,00 per rimborso C.U., in € 4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del difensore avv. Antonello Fiore dichiaratosi antistatario;
4) condanna il alla refusione delle spese di giudizio a favore di per la Controparte_1 CP_2 somma di € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 5.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3345/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARROSU ANNA MARIA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RZ AM
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione con chiamata di terzo del 20.3.2023:
“a)contrariis reiectis;
b)accertare e dichiarare la responsabilità del anche in solido con Controparte_1 CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza pregiudizievole;
pagina 1 di 12 c) condannare, per effetto, il in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al Controparte_1 sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza, ai sensi degli art. 2043 e 2051 al pagamento di complessivi euro 40517,75, salvo veriore somma che si accerti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore dell'attrice;
D) IN SUBORDINE condannare, per effetto, . in persona del legale rapp.te p.t., in CP_2 ordine al sinistro del 03 AGOSTO 2020 e di ogni sua conseguenza, ai sensi degli art. 2043 e 2051 al pagamento di complessivi euro 40517,75, salvo veriore somma che si accerti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore dell'attrice
d) con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”
Per la parte convenuta come da foglio di p.c.: Controparte_1
“in via preliminare
1. accertare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Amministrazione in Controparte_3 persona del sindaco pro tempore, e per l'effetto mandarla assolta da ogni avversa pretesa;
In via principale nel merito:
2. rigettare, siccome infondata in fatto e diritto, la domanda attorea, mandando assolta
l'Amministrazione Comunale di Sassari, in persona del sindaco protempore, da ogni avversa pretesa;
3. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere, o ridurre in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento e comunque limitarlo ai soli danni effettivamente provati in corso di causa;
In ogni caso:
c. con vittoria di spese diritti ed onorari, con istanza di distrazione delle medesime, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 930 cpc”
Per la terza chiamata come da foglio di p.c.: CP_2
“1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , e per l'effetto CP_2 estrometterla dal giudizio;
3) con vittoria di onorari diritti e spese del presente giudizio per la chiamata in causa;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere da ogni pretesa, con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio;
CP_2
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, dichiarare l'amministrazione Comunale di Sassari, unica responsabile dei fatti di causa e, per l'effetto, pagina 2 di 12 respingere la domanda proposta nei confronti di sempre con vittoria di onorari, diritti e CP_2 spese del presente giudizio.
In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo ad previa declaratoria di responsabilità concorrente del e della CP_2 Controparte_1 stessa attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i limiti del danno Pt_1 effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile ad CP_2 dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex articolo 183
c.p.c. sulle quali il giudice si era riservato di valutare la rilevanza all'esito della prova sulla dinamica del sinistro, senza poi pronunciarsi, nonostante la reiterata richiesta di ammissione da parte di all'udienza del 14 maggio 2024” CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in qualità di custode della strada, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in via Torres in data 3.8.2020, alle ore 20 circa, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava camminando lungo il marciapiede di via
Torres, all'altezza del civico 45, quando era inciampata in “un tombino con forte dislivello rispetto alla pavimentazione, impercettibile, cadendo rovinosamente per terra finendo sopra una buca presente nel lato del marciapiede”;
- che era stata soccorsa dai vigili urbani;
- di aver subito lesioni fisiche a seguito della caduta;
- che era stata sottoposta a un intervento chirurgico;
- che la responsabilità era da imputarsi al custode della strada;
- di aver chiesto il risarcimento in via stragiudiziale con esito negativo.
Con comparsa del 6.3.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il quale, Controparte_1 contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la carenza della propria legittimazione passiva poiché la caduta era stata asseritamente causata dall'inciampo sul chiusino del tombino, di proprietà e gestito da eccepita in ogni caso la negligenza e la disattenzione del pedone, CP_2
pagina 3 di 12 anche considerato che il bene sarebbe stato visibile ed evitabile da un pedone attento, eccepito in subordine il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di carenza della legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa.
Alla prima udienza del 7.3.2023, la parte attrice chiedeva la chiamata di in qualità di CP_2 custode del tombino, in quanto chiamata consequenziale alle difese formulate dal convenuto.
La chiamata del terzo veniva autorizzata alla medesima udienza.
Con successivo atto di citazione del 20.3.2023, formulava la domanda di condanna al Parte_1 risarcimento del danno anche nei confronti di in solido con il CP_2 Controparte_1
Con comparsa del 1.8.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, CP_2 contestata l'imputabilità a sé del sinistro de quo, rappresentato che la res è in custodia al CP_1 in quanto il pozzetto e la “bocca di lupo” collegati al tombino fanno parte della rete di acque
[...] bianche (meteoriche), la cui manutenzione è di competenza dell'amministrazione comunale, eccepita in ogni caso la negligenza e la disattenzione del pedone, anche considerato che a quell'ora del giorno vi era piena visibilità e luce, eccepito in subordine il concorso di colpa, contestato il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di carenza della legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento della colpa esclusiva di e, in ulteriore subordine, il riconoscimento del concorso di colpa. Controparte_1
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, testimoni nonché con CTU medico legale.
All'udienza del 25.6.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno.
La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. pagina 4 di 12 Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art 1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Dunque, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. C. Cass. n. 35429 del 01/12/2022: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento”).
La posizione del custode
La responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento non tanto nel titolo di proprietà della res, bensì in un rapporto di fatto e di disponibilità materiale con il bene, sicché la qualifica di custode deve essere indagata sulla base di circostanze materiali e concrete (cfr. C. Cass. n. 11152/2023: “nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite”).
Difatti, la ratio del modello speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia. pagina 5 di 12 Nella descrizione dello stato dei luoghi, la parte attrice faceva riferimento al marciapiede di via Torres
e al tombino ivi presente, precisando che l'inciampo si era verificato a causa del dislivello presente tra la pavimentazione stradale e il tombino. eccepiva la proprietà del tombino da parte di senza nulla Controparte_1 CP_2 precisazione sulla gestione in concreto del tombino. proponeva, ex adverso, una ricostruzione dei luoghi differente da quella di parte CP_2 convenuta: invero, la parte chiamata allegava che il tombino de quo “è posto su un pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche (…) il pozzetto e la “bocca di lupo” fanno parte della rete di acque bianche (meteoriche), la cui manutenzione è di competenza dell'amministrazione comunale, poiché la società non gestisce la rete di smaltimento delle acque meteoriche”. La destinazione d'uso CP_2 del tombino trovava altresì riscontro nella relazione interna di datata 7.6.2023, prodotta CP_2 con la memoria n. 2 a supporto delle allegazioni già formulate con l'atto introduttivo.
E tale circostanza non è stata contestata dal convenuto Controparte_1
Si ritiene pertanto provato che, a prescindere dalla titolarità del bene, rispetto alla quale non è stata peraltro raggiunta alcuna prova, il tombino de quo non era nella disponibilità di fatto di CP_2 bensì esso rientrasse nell'ordinaria competenza comunale di gestione delle strade e dello smaltimento delle acque meteoriche.
Si noti, peraltro, che la prospettazione dell'attrice è ben chiara nell'imputare la caduta non al tombino in sé, bensì al “forte dislivello” tra il tombino e la pavimentazione (cfr. interrogatorio formale di Pt_1 nel punto in cui precisa che “si vede il dissesto dato dall'angolo destro de tombino con un rialzo
[...] che per me era di 1 cm”). Ebbene, considerato che il vizio denunciato non attiene a un vizio proprio del tombino (ad es. un buco nel tombino), si ritiene che tale dislivello debba essere ricondotto agli obblighi di gestione e di manutenzione della pavimentazione stradale, di cui è competente il Comune di Sassari.
Dunque, considerato che, secondo le allegazioni attoree, la res causativa dell'illecito è il dissesto della strada nonché considerato che la strada è di proprietà del si ritiene provata la Controparte_1 qualità di custode di parte convenuta.
Nessun rapporto di custodia è, invece, emerso con riguardo alla chiamata rispetto alla CP_2 quale non può essere accertata alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. attesa la carenza del presupposto della custodia.
L'evento lesivo
La dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze testimoniali e documentali.
pagina 6 di 12 L'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro e ha provato per testi che il dislivello del manto stradale di via Torres, all'altezza del civico 45, aveva provocato l'inciampo e la caduta.
Quanto allo stato dei luoghi, nel punto in cui si era verificato il sinistro, il manto stradale era caratterizzato da un dissesto costituito da un dislivello della pavimentazione nella zona in prossimità di un tombino, situato circa al centro del marciapiede, e, più in dettaglio, in prossimità dell'angolo destro del tombino, la pavimentazione era abbassata rispetto al livello del tombino e, più a destra, era presente un avvallamento sino al lato esterno del marciapiede (cfr. fotografie prodotto con l'atto di citazione;
fotografia 1 prodotta con la memoria n. 2 di parte convenuta).
E la fotografia n. 1 prodotta con la memoria n. 2 di parte convenuta raffigura chiaramente il vizio della res: tenendo la direzione del pedone (come indicato dalla freccia), in prossimità del lato destro del tombino, la pavimentazione presenta un dislivello e un avvallamento anomalo, con conseguente rialzo dello spigolo del tombino.
I testimoni escussi parimenti descrivevano i luoghi della caduta.
Il teste , agente di polizia municipale intervenuto sui luoghi, confermava di aver redatto la Tes_1 relazione di servizio prodotta da parte attrice e riferiva di essere intervenuto solo in un momento successivo alla caduta, descrivendo i luoghi e, in particolare, richiamando la fotografia allegata alla relazione. Precisava, in dettaglio, che la pavimentazione era ammalorata nell'area vicino al tombino.
La teste , che aveva assistito personalmente alla caduta in quanto, in quel momento, stava Tes_2 percorrendo il marciapiede in senso opposto a quello dell'attrice, avendo così una visione frontale e diretta della stessa, confermava sostanzialmente la prospettazione attorea: “io stavo scendendo, la signora invece, stava salendo. Io l'ho vista cadere, ho proprio visto la caduta. La signora è inciampata in un buco che si trovava sul marciapiede. Preciso che lì vi era un tombino e proprio affianco al tombino vi era quel buco. Ricordo che il tombino aveva un rialzo, la signora ha beccato questo rialzo
e, cercando di rimanere in piedi ha messo a sua volta il piede nel buco e poi è caduta. Il buco si trova attaccato al tombino”.
Sullo stato dei luoghi, precisava che tra il tombino e la pavimentazione era presente un rialzo di circa due centimetri, situato “sul lato a destra del tombino, nello spigolo adiacente al marciapiede (quello che si trova a destra tenendo conto la direzione del pedone)”, ossia proprio l'angolo destro tenendo la direzione di marcia della pedone, riconoscendo espressamente la fotografia n. 1 prodotta da parte convenuta.
pagina 7 di 12 Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie così come complessivamente riportate e valutate, le cui dichiarazioni testimoniali sono rese da testi rispetto ai quali non sono emersi motivi di inattendibilità, che hanno reso dichiarazioni chiare e non contradditorie e che ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, si reputa raggiunta la prova della caduta di , nelle circostanze di Parte_1 tempo e di luogo prospettate dall'attrice, a causa della presenza di un avvallamento della pavimentazione stradale di via Torres, che ha creato un rialzo con il tombino ivi presente.
Il caso fortuito e il concorso di colpa
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente l'inciampo e la caduta di non essendo pertanto determinante la condotta del pedone sotto il profilo Parte_1 dell'interruzione del nesso causale ai fini del caso fortuito.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) il manto stradale non era lineare, ma presentava un avvallamento nella parte più a destra del marciapiede;
b)
l'avvallamento creava un dislivello tra il marciapiede e il tombino ivi presente o, meglio, tra il marciapiede e lo spigolo destro del tombino;
c) non era presente alcuna segnaletica di pericolo o di delimitazione dell'area.
La condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso un concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1,
c.c.
Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare minimi accorgimenti di cautela al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, il pedone non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, ma deve adottare un grado di diligenza adeguato e prudente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, stava camminando sulla via pubblica in condizioni di buona Parte_1 visibilità, in presenza di luce naturale (ore 20 del 20 agosto).
Il vaglio sul concorso di colpa deve altresì considerare la diversità cromatica del manto stradale: infatti, nel punto dell'avvallamento, la pavimentazione del marciapiede era, in parte, grigia e, in parte,
pagina 8 di 12 marrone, ossia del colore del tombino (cfr. fotografie), sicché da tale difformità cromatica si desume secondo l'id quoad plerumque accidit una maggiore visibilità del vizio della res.
Tali circostanze, valutate nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, dimostrano il contributo colposo di nella causazione dell'evento, poiché il pedone avrebbe dovuto Parte_1 utilizzare la res con maggiore prudenza e attenzione.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui il pedone era impossibilitato a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che Pt_1 avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art. 2 Cost.) utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
[...]
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della pavimentazione abbia Parte_1 provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di un marciapiede, si ritiene che l'attrice abbia prevalentemente (ma non “eccezionalmente” da interrompere il nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il dissesto della strada e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non aveva Parte_1 prestato sufficiente attenzione nell'osservare i luoghi ove stava camminando, pur luoghi pienamente visibili da parte di un pedone attento).
Si ritiene, pertanto, che l'attrice avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica e che, per l'effetto, egli abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 70% in capo alla danneggiata e nella restante quota del 30% in capo al Controparte_1
La liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale e patrimoniale, quest'ultimo costituito dall'esborso di spese mediche.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo, nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti baremes valutativi. pagina 9 di 12 La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa, dovendosi ricondurre la fattispecie ex art. 2051 c.c. al di fuori dall'ambito della responsabilità da circolazione dei veicoli;
quanto al danno non patrimoniale da invalidità permanente, sono liquidate le voci del danno biologico e del danno morale;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio riportava lesioni fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal CTU nella misura del 15% (comprensivo, altresì, “del pregiudizio complessivo della funzione estetica, derivante dalla qualificazione del relitto cicatriziale localizzato nel
1/3 prossimale e distale sul versante laterale della coscia destra”) e un'invalidità temporanea totale pari a 30 giorni, al 75% pari a 70 giorni e al 50% pari a 75 giorni.
La parte attrice chiedeva la personalizzazione del danno non patrimoniale con il conseguente aumento risarcitorio, facendo un generico riferimento alla sofferenza patita a seguito del sinistro.
Ebbene, la verifica dei presupposti per la personalizzazione del danno deve essere rigorosamente condotta al fine di evitare indebite duplicazioni del risarcimento.
Sul punto, si condivide l'orientamento di legittimità secondo cui la personalizzazione del danno è consentita soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (C. Cass. n. 23778/2014; nello stesso senso: C. Cass. n. 5865 del 04/03/2021: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nel caso di specie non sono emerse conseguenze eccessive e/o anomale, anzi, si ritiene che l'impatto del sinistro sulla vita quotidiana del soggetto non si discosti in modo apprezzabile dalle conseguenze ordinarie per un analogo tipo di invalidità, sicché tali pregiudizi devono ritenersi già compiutamente computati e liquidati nella voce sul danno biologico e morale.
Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età della parte attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (62 anni), il danno non patrimoniale viene pagina 10 di 12 liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 49.616,00, comprendente la somma di € 37.736,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 11.880,00 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 3.153,00, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 3.742,61.
I danni complessivamente subiti dall'attrice sono da quantificarsi in € 53.358,61.
Alla luce di quanto sopra esposto, applicata la riduzione del 70% stante il concorso di responsabilità dell'attrice, il è tenuto a pagare a favore di l'importo di € 16.007,58 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi – con funzione compensativa – a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (3.8.2020) rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995).
Sulla somma così liquidata saranno peraltro dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla decisione sino al saldo effettivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 26.000,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 518,00 per rimborso C.U., in €
4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_1
Nel rapporto processuale con applicato il principio di causalità per la chiamata del CP_2 terzo, si ritiene che la chiamata sia stata determinata dalle difese di parte convenuta, la quale aveva indicato quale asserito responsabile proprio in qualità di asserito proprietario del CP_2 tombino. deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
e, tenuto conto del tenore delle difese delle parti, dell'attività processuale effettivamente CP_2 svolta (cfr. sola comparsa conclusionale;
sole memorie nn. 2 e 3) e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto relative sostanzialmente alla qualifica di custode, si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Le spese di CTU sono interamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 11 di 12 disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i fatti e secondo le Controparte_1 quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna il al pagamento della somma di € 16.007,58 a favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre gli interessi come in parte motiva;
3) condanna il alla refusione delle spese del giudizio a favore di per Controparte_1 Parte_1 la somma di € 518,00 per rimborso C.U., in € 4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del difensore avv. Antonello Fiore dichiaratosi antistatario;
4) condanna il alla refusione delle spese di giudizio a favore di per la Controparte_1 CP_2 somma di € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 5.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 12 di 12